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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1470/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco, n. 18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ); CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 23.5.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno temporaneo di invalidità ex art. 11 l. 118/1971 e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3781/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Non si costituiva l di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, veniva CP_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 5.2.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter.
Letti gli atti di causa, ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.4.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 2.5.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.5.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu, in particolare, con riferimento alla patologia “cheratocono non correggibile se non chirurgicamente”, evidenziando che il consulente ha sottostimato la patologia da cui è affetta, attribuendo una percentuale di invalidità pari al 5% ai sensi delle Tabelle
Ministeriali di invalidità D.M.
5.2.1992 cod. 5009, mentre le Linee Guida per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti alla medesima patologia attribuiscono una percentuale ben più alta, pari al 15% ed il codice 371.6.
Del pari, l'opponente lamenta che la patologia psichica “Ansioso-depressiva” è stata sottostimata dal consulente il quale, in sede di perizia, ha attributo un grado lieve con percentuale pari al 10% ed il relativo codice 2204 ai sensi del D.M. 5.2.1992, trattandosi invece di una patologia di grado moderato.
Dall'esame degli atti emerge che il CTU, a seguito delle osservazioni ex art. 195 co. 3
c.p.c. presentate dalla ricorrente, ha evidenziato l'inconferenza delle deduzioni avanzate, in quanto la percentuale relativa alla patologia visiva “cheratocono” può essere valutata esclusivamente attraverso le tabelle di legge e non sulla base delle linee guida . CP_1
Su tale punto è necessaria una precisazione.
Il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 individua la tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, che deve essere necessariamente utilizzata per valutare il grado di invalidità civile. Questa tabella è organizzata per gruppi anatomo-funzionali e assegna una percentuale fissa o un intervallo di valori per ciascuna menomazione.
Le linee guida dell' , invece, forniscono criteri e modalità di applicazione per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti. Queste linee guida includono tabelle delle percentuali di invalidità per vari apparati e patologie, simili a quelle del D.M.
5.2.1992, ma sono utilizzate principalmente dalle commissioni per le loro CP_1
valutazioni. È evidente che siffatte linee guida non hanno alcun valore legale ai fini del presente giudizio, nel quale, per la valutazione dell'invalidità civile, non può che farsi riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5.2.1992.
In relazione al mancato riscontro da parte del consulente alle osservazioni afferenti alla patologia psichica si deve sottolineare che dalla documentazione in atti non risulta alcun documento attestante la gravità della sindrome ansioso-depressiva lamentata, pertanto, si ritiene che le considerazioni espresse dal consulente nella fase di ATP, motivate ed immuni da vizi logici, ed in tale sede integralmente richiamate, non rendono necessario il rinnovo della CTU né qualsivoglia integrazione peritale.
Ne consegue, quindi, che le infermità da cui è affetta la ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa del 67%
(sessantasette%) ai sensi della legge 30.3.1971 n.118, e successive modifiche, con decorrenza dal 25.11.2021 (data della domanda amministrativa).
Da quanto sopra, consegue senz'altro il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti CP_1
della dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1470/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
2.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco, n. 18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE L.R.P.T., ( ); CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 23.5.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria CP_1 domanda di riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno temporaneo di invalidità ex art. 11 l. 118/1971 e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3781/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Non si costituiva l di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, veniva CP_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 5.2.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter.
Letti gli atti di causa, ad esito dell'udienza di discussione del 2.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.4.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 2.5.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 28.5.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu, in particolare, con riferimento alla patologia “cheratocono non correggibile se non chirurgicamente”, evidenziando che il consulente ha sottostimato la patologia da cui è affetta, attribuendo una percentuale di invalidità pari al 5% ai sensi delle Tabelle
Ministeriali di invalidità D.M.
5.2.1992 cod. 5009, mentre le Linee Guida per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti alla medesima patologia attribuiscono una percentuale ben più alta, pari al 15% ed il codice 371.6.
Del pari, l'opponente lamenta che la patologia psichica “Ansioso-depressiva” è stata sottostimata dal consulente il quale, in sede di perizia, ha attributo un grado lieve con percentuale pari al 10% ed il relativo codice 2204 ai sensi del D.M. 5.2.1992, trattandosi invece di una patologia di grado moderato.
Dall'esame degli atti emerge che il CTU, a seguito delle osservazioni ex art. 195 co. 3
c.p.c. presentate dalla ricorrente, ha evidenziato l'inconferenza delle deduzioni avanzate, in quanto la percentuale relativa alla patologia visiva “cheratocono” può essere valutata esclusivamente attraverso le tabelle di legge e non sulla base delle linee guida . CP_1
Su tale punto è necessaria una precisazione.
Il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 individua la tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, che deve essere necessariamente utilizzata per valutare il grado di invalidità civile. Questa tabella è organizzata per gruppi anatomo-funzionali e assegna una percentuale fissa o un intervallo di valori per ciascuna menomazione.
Le linee guida dell' , invece, forniscono criteri e modalità di applicazione per CP_1
l'accertamento degli stati invalidanti. Queste linee guida includono tabelle delle percentuali di invalidità per vari apparati e patologie, simili a quelle del D.M.
5.2.1992, ma sono utilizzate principalmente dalle commissioni per le loro CP_1
valutazioni. È evidente che siffatte linee guida non hanno alcun valore legale ai fini del presente giudizio, nel quale, per la valutazione dell'invalidità civile, non può che farsi riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5.2.1992.
In relazione al mancato riscontro da parte del consulente alle osservazioni afferenti alla patologia psichica si deve sottolineare che dalla documentazione in atti non risulta alcun documento attestante la gravità della sindrome ansioso-depressiva lamentata, pertanto, si ritiene che le considerazioni espresse dal consulente nella fase di ATP, motivate ed immuni da vizi logici, ed in tale sede integralmente richiamate, non rendono necessario il rinnovo della CTU né qualsivoglia integrazione peritale.
Ne consegue, quindi, che le infermità da cui è affetta la ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione della capacità lavorativa del 67%
(sessantasette%) ai sensi della legge 30.3.1971 n.118, e successive modifiche, con decorrenza dal 25.11.2021 (data della domanda amministrativa).
Da quanto sopra, consegue senz'altro il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti CP_1
della dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi