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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 2476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Bozzi
e
AVVOCATO AS SO (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 personalmente
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e MA AN hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 depositato il 25/7/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio civile in data 24/10/2020 in Santa Croce sull'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, parte I, n. 13 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 2614/2023 del 15/2/2023, reso all'esito del procedimento R.G.N. 4305/2022 (doc. 3);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1- I coniugi confermano di aver già definito, con l'accordo di separazione intervenuto a seguito dell'attivazione del procedimento di separazione consensuale, ogni questione di carattere patrimoniale e di non aver, perciò, da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione
e/o causale;
2- I coniugi dichiarano di essere, ciascuno per sé, indipendenti economicamente, perciò in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri e quindi di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro quindi gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione compresa quella sul TFR.
3- le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà forense”.
2. L'udienza di comparizione del 8/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
MA AN è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo
2 maturato al momento del deposito del ricorso (25/7/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2023; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta ed avendo le parti espressamente disciplinato anche tale questione, le spese devono essere integralmente compensate tra le stesse.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e AS Parte_1
SO in Santa Croce sull'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, parte I, n. 13;
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale già con l'accordo di separazione consensuale e di non aver, perciò, reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o causale;
▪ i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, dunque, in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri e di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro;
▪ i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione compresa quella sul TFR;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Bozzi
e
AVVOCATO AS SO (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 personalmente
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e MA AN hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 depositato il 25/7/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio civile in data 24/10/2020 in Santa Croce sull'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, parte I, n. 13 (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 2614/2023 del 15/2/2023, reso all'esito del procedimento R.G.N. 4305/2022 (doc. 3);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1- I coniugi confermano di aver già definito, con l'accordo di separazione intervenuto a seguito dell'attivazione del procedimento di separazione consensuale, ogni questione di carattere patrimoniale e di non aver, perciò, da pretendere nient'altro l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione
e/o causale;
2- I coniugi dichiarano di essere, ciascuno per sé, indipendenti economicamente, perciò in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri e quindi di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro quindi gli stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione compresa quella sul TFR.
3- le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà forense”.
2. L'udienza di comparizione del 8/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
MA AN è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo
2 maturato al momento del deposito del ricorso (25/7/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2023; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta ed avendo le parti espressamente disciplinato anche tale questione, le spese devono essere integralmente compensate tra le stesse.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e AS Parte_1
SO in Santa Croce sull'Arno (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2020, parte I, n. 13;
- da atto che:
▪ i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale già con l'accordo di separazione consensuale e di non aver, perciò, reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o causale;
▪ i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, dunque, in grado di provvedere al proprio mantenimento autonomamente e con mezzi propri e di non aver più niente a che pretendere l'uno dall'altro;
▪ i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia forma di sostegno economico e/o richiesta di assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento e/o alimentare e ad ogni altra elargizione reciproca e/o rivendicazione compresa quella sul TFR;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- spese compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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