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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2171/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 09 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice : l'avv. Parte_1
Fabrizio Tortorella con la parte personalmente sig. Parte_1
- per parte convenuta Controparte_1
( : l'avv. Alfredo Calistri;
[...] Controparte_2
- per parte convenuta l'avv. Alfredo Calistri in Controparte_3 sostituzione dell'avv. Stefania Gennaro.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in note Controparte_2 difensive conclusionali autorizzate depositate in data 10/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in nota difensiva Controparte_3 conclusionale autorizzata depositata il 22/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2171/2024 N. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2024 R.G.A.C. promossa da:
Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabrizio Tortorella del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro sito in Controparte_4 CP_1
Viale G. Verdi (C.F. ), in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Calistri del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Manin n. 32, Controparte_1 giusta procura in atti;
- parte convenuta - nonché contro
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Stefania Gennaro del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, Via Caprera n. 37/C, giusta procura in atti;
2 R.G. 2171/2024 - parte convenuta-
In punto: responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-.
***
Conclusioni di parte attrice:
- come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/07/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- condannare, per i motivi di cui in premessa, il
[...]
in persona dell'amministratore pro Controparte_6 tempore, la , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, e la in persona del legale rappresentante pro CP_8 tempore, in solido tra loro, a pagare alla la Parte_2 complessiva somma di Euro 8.342,16, oltre agli interessi moratori dal giorno della maturazione del credito a quello del pagamento;
- condannare, per i motivi di cui in premessa, la Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
[...]
l'ulteriore somma di Euro 4.980,00 oltre Parte_2 agli interessi moratori dal giorno della maturazione del credito a quello del pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/07/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previo accertamento dei fatti di causa.
Nel merito
In tesi respingere le domande proposte nei confronti del in quanto infondate in CP_2 fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui al presente atto;
3 R.G. 2171/2024 In ipotesi nel caso in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità del , CP_2 graduare la stessa rispetto alla concorrente responsabilità' della Controparte_7
e della
[...] CP_8
In via istruttoria: omissis.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_9
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, così giudicare:
- NEL MERITO
In via principale Accertato e dichiarato tutto quanto in premessa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_2 seguito, per brevità, anche ) ha convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_2 sito in Piazza del Popolo n. 4, nonché la
[...] Controparte_1 CP_9
e la società per sentirle condannare, in solido tra di loro, al
[...] Controparte_8 risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 8.342,16 – derivanti dall'apposizione di ponteggi sulla facciata ospitante le vetrine e CP_10
l'insegna della propria azienda;
l'attrice ha altresì domandato la condanna della sola
[...] al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale quantificato in € Controparte_9
4.980,00-, derivante dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni di sabbiatura interessanti l'immobile.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
4 R.G. 2171/2024 - la società conduceva in locazione un fondo di proprietà di sito Parte_2 Controparte_8 al piano terra di un più ampio fabbricato condominiale denominato Controparte_2 posto in Piazza del Popolo n. 4;
[...] Controparte_1
- nel corso del 2022 la società ha eseguito lavori di Controparte_9 manutenzione straordinaria sul predetto immobile condominiale, a tal fine installando ponteggi completi di reti di protezione;
- dette installazioni, per i mesi di settembre e ottobre 2022, hanno interessato la parte di facciata di competenza di coprendo in modo ingiustificato le vetrine e Parte_2
l'insegna del negozio di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento e calzature condotto dalla medesima società;
- tale condotta avrebbe causato un ingente danno patrimoniale alla società attrice, posto che la copertura delle vetrine nel periodo considerato avrebbe determinato un significativo calo di clientela e, conseguentemente, una riduzione degli incassi per € 6.411,74-;
- inoltre, al termine dei lavori, la società attrice ha provveduto a proprie spese alla pulizia del fondo, interessato da depositi di sabbia sia all'interno che in facciata, causati dalla omessa protezione dell'ingresso del negozio da parte della società appaltatrice;
in particolare, per le opere di pulizia e di igienizzazione, ha allegato spese per € Parte_2
980,00-, cui devono aggiungersi i mancati incassi, per € 1.000,00-, subiti nei giorni di chiusura necessari all'effettuazione di detti interventi e le spese per i capi di abbigliamento, pari ad € 3.000,00-, rovinati dalla sabbiatura;
- infine, quale ulteriore voce di danno, parte attrice ha allegato le spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, Parte_2 ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/02/2025 si è costituita in giudizio proprietaria dell'immobile locato, eccependo preliminarmente la Controparte_8 inammissibilità della domanda formulata nei propri confronti.
Difatti, stanti le croniche difficoltà della società attrice a provvedere al puntuale pagamento del canone di locazione, le parti, nel mese di maggio 2023, concordavano la risoluzione del
5 R.G. 2171/2024 rapporto locatizio mediante la sottoscrizione di una transazione;
quest'ultima, in particolare, prevedeva una espressa clausola di rinuncia a “qualsivoglia ragione di credito” relativa al predetto rapporto di locazione;
pertanto, posto che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice trarrebbe origine proprio dal dedotto rapporto locatizio, parte convenuta ne ha dedotto l'inammissibilità, avanzando, altresì, domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c.-, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 27/02/2025, parte attrice ha dato atto di aver raggiunto un accordo con la società
e, dunque, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente Controparte_8 alla suddetta convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2025 si è costituito in giudizio il contestando quanto dedotto e argomentato da Controparte_2 parte attrice nel proprio atto di citazione.
In particolare, il Condominio ha rilevato che i lavori ed i ponteggi che hanno interessato il negozio di si sono protratti senza soluzione di continuità e senza alcun fermo Parte_2 per il tempo strettamente necessario ad eseguirli, cercando di recare il minor disturbo alle attività presenti nel condominio e ciò in accordo con lo stesso sig. ancora, parte Parte_2 convenuta ha rilevato che la visibilità delle vetrine del negozio era comunque garantita, evidenziando, infine, l'impossibilità di utilizzare ponteggi diversi, in particolare privi della rete di protezione.
Contestata, quindi, la sussistenza del nesso eziologico tra gli asseriti danni subiti e l'installazione del ponteggio, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/03/2025 si è costituta in giudizio anche la società dando atto della impossibilità di Controparte_9 installare ponteggi differenti da quelli utilizzati, della visibilità dell'ingresso del negozio e della vetrina e, altresì, della permanenza dei ponteggi per il solo tempo strettamente
6 R.G. 2171/2024 necessario all'esecuzione dei lavori;
ha contestato, inoltre, la sussistenza del nesso di causa tra i dedotti danni e la presenza del ponteggio, oltre che la carenza di documentazione a dimostrazione della lamentata perdita economica.
Quanto, infine, ai profili di danno derivanti dalle operazioni di sabbiatura, la società appaltatrice ha dedotto di aver prontamente azionato la propria polizza assicurativa;
tuttavia, il sinistro è stato archiviato senza alcun esito, in quanto non avrebbe Parte_2 provveduto ad inviare alcuna documentazione al liquidatore incaricato.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ha concluso per Controparte_9
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha dichiarato ex art. 306
c.p.c. l'estinzione del giudizio tra e Parte_2 Parte_2 [...]
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza CP_8 per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del e della società appaltatrice dei lavori risulta infondata già in CP_2 punto di an debeatur e, pertanto, deve essere rigettata.
In via del tutto preliminare, ritiene questo Tribunale che la responsabilità invocata da parte attrice nei confronti della società impresa appaltatrice dei lavori, Controparte_11 debba essere correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.-; difatti, parte attrice, conduttrice di un fondo commerciale facente parte di un più ampio complesso condominiale, è soggetto terzo rispetto all'impresa appaltatrice dei lavori e, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la prima non può che invocare la generale figura della responsabilità aquiliana.
Con riferimento, invece, alla responsabilità del convenuto, committente delle CP_2 opere di ristrutturazione, viene astrattamente in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.-
, la quale presuppone la commissione di un fatto illecito da parte di un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre anche laddove, per
7 R.G. 2171/2024 volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto (cfr. Cass. Civ. n. 12283/2016); presupposto indefettibile, quindi, ai fini della configurabilità di detta fattispecie è la realizzazione di un fatto illecito da parte del soggetto preposto.
Ebbene, tanto chiarito, nel caso di specie è lo stesso illecito aquiliano che parte attrice imputa alla società a difettare dei suoi elementi costitutivi. Controparte_9
Si ricordi, a tal proposito, che elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta,
l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale;
ne consegue, pertanto, che ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (cfr. Cass. Civ. n.
2422/2014).
Ora, nel caso che ci occupa, parte attrice ha omesso di fornire prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta asseritamente illecita posta in essere dall'impresa convenuta e consistente nell'installazione di ponteggi e reti di protezione che avrebbero compromesso la visibilità delle vetrine e l'insegna del proprio negozio;
in particolare, parte attrice ha dedotto che la suddetta condotta avrebbe determinato un rilevante calo della clientela nel periodo interessato dai lavori (settembre – ottobre 2022) con conseguente diminuzione degli incassi per € 6.411,74-.
Ebbene, è proprio il nesso di causalità materiale tra il fatto storico (l'installazione dei ponteggi) e il danno-evento lamentato dall'attrice (la diminuzione di clientela con conseguente diminuzione degli incassi) ad essere rimasto del tutto sfornito di prova;
difatti, come correttamente osservato dalle parti convenute, non è possibile affermare, secondo il criterio “del più probabile che non”, che detto evento sia conseguenza dell'installazione dei ponteggi, posto che il decremento patrimoniale dedotto ben può essere ricondotto ad una pluralità indefinita di fattori che non si esauriscono nella sola e, peraltro, parziale copertura delle vetrine.
Inoltre, parte attrice, al fine di dimostrare il calo degli utili della propria attività commerciale nel periodo interessato dai lavori (e, quindi, dalla copertura dei ponteggi), produce unicamente la contabilità relativa ai mesi di settembre e ottobre 2021 (cfr. doc. 5 di
8 R.G. 2171/2024 parte attrice) e la contabilità relativa agli stessi mesi dell'anno successivo, ritenendo sufficiente il loro raffronto a dimostrazione della diminuzione di incassi;
tuttavia, a parere di questo Tribunale, tale scarna produzione documentale non consente di constatare un effettivo decremento patrimoniale causalmente riconducibile al periodo interessato dalla ristrutturazione, né, a tal fine, risultano idonei i capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.-.
Da quanto sopra esposto, pertanto, deriva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti delle convenute.
2. Parte attrice domanda, altresì, la condanna della sola società appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni derivanti dall'errata esecuzione delle opere di sabbiatura dell'immobile; in particolare, tali danni vengono così quantificati: a) € 980,00 per spese di pulizia ed igienizzazione del fondo commerciale;
b) € 1.000,00 quale mancato guadagno subito per la necessaria chiusura del locale in occasione delle lavorazioni di pulizia;
c) €
3.000,00 per spese relative ai capi di abbigliamento rovinati dalle lavorazioni di sabbiatura.
Ebbene, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante il difetto di prova del danno patito dall'attrice.
In particolare, con riferimento all'importo di € 980,00 inerente alle spese di pulizia del fondo resesi necessarie a seguito delle lavorazioni effettuate, parte attrice ha prodotto unicamente due fatture (cfr. doc. 6 di parte attrice) non accompagnate da alcuna ricevuta o quietanza di pagamento e, pertanto, non vi è prova dell'effettivo esborso di tale somma.
Quanto all'importo di € 1.000,00 – pari, secondo la ricostruzione attorea, ai mancati incassi per le due giornate lavorative in cui il negozio sarebbe rimasto chiuso per consentirne la pulizia – lo stesso risulta arbitrariamente determinato;
difatti, produce Parte_2 unicamente una schermata relativa al mese di novembre 2022 dalla quale, tuttavia, non è possibile evincere alcuna informazione utile alla determinazione di tale importo, dal momento che si limita ad indicare gli incassi registrati senza specificare quali sarebbero state le giornate di chiusura interessate dai lavori (cfr. doc. 7 di parte attrice); inoltre, la significativa oscillazione degli importi ivi registrati non consente di effettuare alcuna previsione attendibile circa la perdita economica asseritamente subita.
9 R.G. 2171/2024 Quanto, infine, all'importo di € 3.000,00 relativo alle spese per i capi di abbigliamento danneggiati dalle operazioni di sabbiatura, parte attrice si limita a produrre alcune fatture di acquisto e alcune fotografie riproducenti alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati danneggiati dall'esecuzione dei lavori (cfr. doc. 8 di parte attrice), omettendo di dare prova della effettiva corrispondenza di tali abiti (mediante, ad esempio, esposizione dei cartellini di ciascun capo di abbigliamento) a quelli acquistati e oggetto delle fatture depositate in atti;
mancando, quindi, ogni elemento utile a consentire di riferire la merce andata perduta a quella effettivamente acquistata e presente in negozio al momento del fatto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice risulta genericamente formulata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice in favore delle parti convenute.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€
13.322,16), ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, posto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria e ridotto, altresì, del 50%il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_2 di sito in Viale Controparte_4 Controparte_1
10 R.G. 2171/2024 G. Verdi liquidate in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_2 di liquidate in € 3.387,00 per compensi professionali, Controparte_12 oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 09 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
11 R.G. 2171/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 09 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice : l'avv. Parte_1
Fabrizio Tortorella con la parte personalmente sig. Parte_1
- per parte convenuta Controparte_1
( : l'avv. Alfredo Calistri;
[...] Controparte_2
- per parte convenuta l'avv. Alfredo Calistri in Controparte_3 sostituzione dell'avv. Stefania Gennaro.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in note Controparte_2 difensive conclusionali autorizzate depositate in data 10/07/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in nota difensiva Controparte_3 conclusionale autorizzata depositata il 22/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2171/2024 N. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2024 R.G.A.C. promossa da:
Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabrizio Tortorella del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro sito in Controparte_4 CP_1
Viale G. Verdi (C.F. ), in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Calistri del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Manin n. 32, Controparte_1 giusta procura in atti;
- parte convenuta - nonché contro
(C.F. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Stefania Gennaro del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio, Via Caprera n. 37/C, giusta procura in atti;
2 R.G. 2171/2024 - parte convenuta-
In punto: responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-.
***
Conclusioni di parte attrice:
- come in note difensive conclusionali autorizzate depositate in data 14/07/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- condannare, per i motivi di cui in premessa, il
[...]
in persona dell'amministratore pro Controparte_6 tempore, la , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, e la in persona del legale rappresentante pro CP_8 tempore, in solido tra loro, a pagare alla la Parte_2 complessiva somma di Euro 8.342,16, oltre agli interessi moratori dal giorno della maturazione del credito a quello del pagamento;
- condannare, per i motivi di cui in premessa, la Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
[...]
l'ulteriore somma di Euro 4.980,00 oltre Parte_2 agli interessi moratori dal giorno della maturazione del credito a quello del pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/07/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previo accertamento dei fatti di causa.
Nel merito
In tesi respingere le domande proposte nei confronti del in quanto infondate in CP_2 fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui al presente atto;
3 R.G. 2171/2024 In ipotesi nel caso in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità del , CP_2 graduare la stessa rispetto alla concorrente responsabilità' della Controparte_7
e della
[...] CP_8
In via istruttoria: omissis.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_9
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, così giudicare:
- NEL MERITO
In via principale Accertato e dichiarato tutto quanto in premessa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_2 seguito, per brevità, anche ) ha convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_2 sito in Piazza del Popolo n. 4, nonché la
[...] Controparte_1 CP_9
e la società per sentirle condannare, in solido tra di loro, al
[...] Controparte_8 risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 8.342,16 – derivanti dall'apposizione di ponteggi sulla facciata ospitante le vetrine e CP_10
l'insegna della propria azienda;
l'attrice ha altresì domandato la condanna della sola
[...] al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale quantificato in € Controparte_9
4.980,00-, derivante dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni di sabbiatura interessanti l'immobile.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
4 R.G. 2171/2024 - la società conduceva in locazione un fondo di proprietà di sito Parte_2 Controparte_8 al piano terra di un più ampio fabbricato condominiale denominato Controparte_2 posto in Piazza del Popolo n. 4;
[...] Controparte_1
- nel corso del 2022 la società ha eseguito lavori di Controparte_9 manutenzione straordinaria sul predetto immobile condominiale, a tal fine installando ponteggi completi di reti di protezione;
- dette installazioni, per i mesi di settembre e ottobre 2022, hanno interessato la parte di facciata di competenza di coprendo in modo ingiustificato le vetrine e Parte_2
l'insegna del negozio di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento e calzature condotto dalla medesima società;
- tale condotta avrebbe causato un ingente danno patrimoniale alla società attrice, posto che la copertura delle vetrine nel periodo considerato avrebbe determinato un significativo calo di clientela e, conseguentemente, una riduzione degli incassi per € 6.411,74-;
- inoltre, al termine dei lavori, la società attrice ha provveduto a proprie spese alla pulizia del fondo, interessato da depositi di sabbia sia all'interno che in facciata, causati dalla omessa protezione dell'ingresso del negozio da parte della società appaltatrice;
in particolare, per le opere di pulizia e di igienizzazione, ha allegato spese per € Parte_2
980,00-, cui devono aggiungersi i mancati incassi, per € 1.000,00-, subiti nei giorni di chiusura necessari all'effettuazione di detti interventi e le spese per i capi di abbigliamento, pari ad € 3.000,00-, rovinati dalla sabbiatura;
- infine, quale ulteriore voce di danno, parte attrice ha allegato le spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, Parte_2 ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/02/2025 si è costituita in giudizio proprietaria dell'immobile locato, eccependo preliminarmente la Controparte_8 inammissibilità della domanda formulata nei propri confronti.
Difatti, stanti le croniche difficoltà della società attrice a provvedere al puntuale pagamento del canone di locazione, le parti, nel mese di maggio 2023, concordavano la risoluzione del
5 R.G. 2171/2024 rapporto locatizio mediante la sottoscrizione di una transazione;
quest'ultima, in particolare, prevedeva una espressa clausola di rinuncia a “qualsivoglia ragione di credito” relativa al predetto rapporto di locazione;
pertanto, posto che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice trarrebbe origine proprio dal dedotto rapporto locatizio, parte convenuta ne ha dedotto l'inammissibilità, avanzando, altresì, domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-.
Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c.-, con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 27/02/2025, parte attrice ha dato atto di aver raggiunto un accordo con la società
e, dunque, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio limitatamente Controparte_8 alla suddetta convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2025 si è costituito in giudizio il contestando quanto dedotto e argomentato da Controparte_2 parte attrice nel proprio atto di citazione.
In particolare, il Condominio ha rilevato che i lavori ed i ponteggi che hanno interessato il negozio di si sono protratti senza soluzione di continuità e senza alcun fermo Parte_2 per il tempo strettamente necessario ad eseguirli, cercando di recare il minor disturbo alle attività presenti nel condominio e ciò in accordo con lo stesso sig. ancora, parte Parte_2 convenuta ha rilevato che la visibilità delle vetrine del negozio era comunque garantita, evidenziando, infine, l'impossibilità di utilizzare ponteggi diversi, in particolare privi della rete di protezione.
Contestata, quindi, la sussistenza del nesso eziologico tra gli asseriti danni subiti e l'installazione del ponteggio, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/03/2025 si è costituta in giudizio anche la società dando atto della impossibilità di Controparte_9 installare ponteggi differenti da quelli utilizzati, della visibilità dell'ingresso del negozio e della vetrina e, altresì, della permanenza dei ponteggi per il solo tempo strettamente
6 R.G. 2171/2024 necessario all'esecuzione dei lavori;
ha contestato, inoltre, la sussistenza del nesso di causa tra i dedotti danni e la presenza del ponteggio, oltre che la carenza di documentazione a dimostrazione della lamentata perdita economica.
Quanto, infine, ai profili di danno derivanti dalle operazioni di sabbiatura, la società appaltatrice ha dedotto di aver prontamente azionato la propria polizza assicurativa;
tuttavia, il sinistro è stato archiviato senza alcun esito, in quanto non avrebbe Parte_2 provveduto ad inviare alcuna documentazione al liquidatore incaricato.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ha concluso per Controparte_9
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha dichiarato ex art. 306
c.p.c. l'estinzione del giudizio tra e Parte_2 Parte_2 [...]
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza CP_8 per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti del e della società appaltatrice dei lavori risulta infondata già in CP_2 punto di an debeatur e, pertanto, deve essere rigettata.
In via del tutto preliminare, ritiene questo Tribunale che la responsabilità invocata da parte attrice nei confronti della società impresa appaltatrice dei lavori, Controparte_11 debba essere correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.-; difatti, parte attrice, conduttrice di un fondo commerciale facente parte di un più ampio complesso condominiale, è soggetto terzo rispetto all'impresa appaltatrice dei lavori e, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la prima non può che invocare la generale figura della responsabilità aquiliana.
Con riferimento, invece, alla responsabilità del convenuto, committente delle CP_2 opere di ristrutturazione, viene astrattamente in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.-
, la quale presuppone la commissione di un fatto illecito da parte di un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre anche laddove, per
7 R.G. 2171/2024 volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto (cfr. Cass. Civ. n. 12283/2016); presupposto indefettibile, quindi, ai fini della configurabilità di detta fattispecie è la realizzazione di un fatto illecito da parte del soggetto preposto.
Ebbene, tanto chiarito, nel caso di specie è lo stesso illecito aquiliano che parte attrice imputa alla società a difettare dei suoi elementi costitutivi. Controparte_9
Si ricordi, a tal proposito, che elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta,
l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale;
ne consegue, pertanto, che ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (cfr. Cass. Civ. n.
2422/2014).
Ora, nel caso che ci occupa, parte attrice ha omesso di fornire prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta asseritamente illecita posta in essere dall'impresa convenuta e consistente nell'installazione di ponteggi e reti di protezione che avrebbero compromesso la visibilità delle vetrine e l'insegna del proprio negozio;
in particolare, parte attrice ha dedotto che la suddetta condotta avrebbe determinato un rilevante calo della clientela nel periodo interessato dai lavori (settembre – ottobre 2022) con conseguente diminuzione degli incassi per € 6.411,74-.
Ebbene, è proprio il nesso di causalità materiale tra il fatto storico (l'installazione dei ponteggi) e il danno-evento lamentato dall'attrice (la diminuzione di clientela con conseguente diminuzione degli incassi) ad essere rimasto del tutto sfornito di prova;
difatti, come correttamente osservato dalle parti convenute, non è possibile affermare, secondo il criterio “del più probabile che non”, che detto evento sia conseguenza dell'installazione dei ponteggi, posto che il decremento patrimoniale dedotto ben può essere ricondotto ad una pluralità indefinita di fattori che non si esauriscono nella sola e, peraltro, parziale copertura delle vetrine.
Inoltre, parte attrice, al fine di dimostrare il calo degli utili della propria attività commerciale nel periodo interessato dai lavori (e, quindi, dalla copertura dei ponteggi), produce unicamente la contabilità relativa ai mesi di settembre e ottobre 2021 (cfr. doc. 5 di
8 R.G. 2171/2024 parte attrice) e la contabilità relativa agli stessi mesi dell'anno successivo, ritenendo sufficiente il loro raffronto a dimostrazione della diminuzione di incassi;
tuttavia, a parere di questo Tribunale, tale scarna produzione documentale non consente di constatare un effettivo decremento patrimoniale causalmente riconducibile al periodo interessato dalla ristrutturazione, né, a tal fine, risultano idonei i capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.-.
Da quanto sopra esposto, pertanto, deriva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti delle convenute.
2. Parte attrice domanda, altresì, la condanna della sola società appaltatrice dei lavori al risarcimento dei danni derivanti dall'errata esecuzione delle opere di sabbiatura dell'immobile; in particolare, tali danni vengono così quantificati: a) € 980,00 per spese di pulizia ed igienizzazione del fondo commerciale;
b) € 1.000,00 quale mancato guadagno subito per la necessaria chiusura del locale in occasione delle lavorazioni di pulizia;
c) €
3.000,00 per spese relative ai capi di abbigliamento rovinati dalle lavorazioni di sabbiatura.
Ebbene, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante il difetto di prova del danno patito dall'attrice.
In particolare, con riferimento all'importo di € 980,00 inerente alle spese di pulizia del fondo resesi necessarie a seguito delle lavorazioni effettuate, parte attrice ha prodotto unicamente due fatture (cfr. doc. 6 di parte attrice) non accompagnate da alcuna ricevuta o quietanza di pagamento e, pertanto, non vi è prova dell'effettivo esborso di tale somma.
Quanto all'importo di € 1.000,00 – pari, secondo la ricostruzione attorea, ai mancati incassi per le due giornate lavorative in cui il negozio sarebbe rimasto chiuso per consentirne la pulizia – lo stesso risulta arbitrariamente determinato;
difatti, produce Parte_2 unicamente una schermata relativa al mese di novembre 2022 dalla quale, tuttavia, non è possibile evincere alcuna informazione utile alla determinazione di tale importo, dal momento che si limita ad indicare gli incassi registrati senza specificare quali sarebbero state le giornate di chiusura interessate dai lavori (cfr. doc. 7 di parte attrice); inoltre, la significativa oscillazione degli importi ivi registrati non consente di effettuare alcuna previsione attendibile circa la perdita economica asseritamente subita.
9 R.G. 2171/2024 Quanto, infine, all'importo di € 3.000,00 relativo alle spese per i capi di abbigliamento danneggiati dalle operazioni di sabbiatura, parte attrice si limita a produrre alcune fatture di acquisto e alcune fotografie riproducenti alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati danneggiati dall'esecuzione dei lavori (cfr. doc. 8 di parte attrice), omettendo di dare prova della effettiva corrispondenza di tali abiti (mediante, ad esempio, esposizione dei cartellini di ciascun capo di abbigliamento) a quelli acquistati e oggetto delle fatture depositate in atti;
mancando, quindi, ogni elemento utile a consentire di riferire la merce andata perduta a quella effettivamente acquistata e presente in negozio al momento del fatto, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice risulta genericamente formulata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice in favore delle parti convenute.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€
13.322,16), ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, posto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività istruttoria e ridotto, altresì, del 50%il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_2 di sito in Viale Controparte_4 Controparte_1
10 R.G. 2171/2024 G. Verdi liquidate in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_2 di liquidate in € 3.387,00 per compensi professionali, Controparte_12 oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 09 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
11 R.G. 2171/2024