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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Di Marzo n. 61/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Maria che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (c.f. )e CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], (c.f. ), nella Parte_2 C.F._3 qualità di eredi della defunta nata a [...] il [...], ivi deceduta il Persona_1
07 Gennaio 2024; entrambi elettivamente domiciliati in Palermo nella Piazza Vittorio Veneto n. 3, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Spedale e Gaspare Spedale che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
-appellati-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 4309/23 pubblicata il 03/10/2023 all'esito del giudizio n.r.g.5613/2022, ha dichiarato l'inefficacia parziale del precetto opposto da Parte_1 limitatamente alla somma di € 28,20 e ne ha confermato la validità ed efficacia per la somma di € 10.903,40, oltre interessi come indicati in precetto;
ha condannato parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 250,00 ex art. 96 III co., c.p.c.; ha condannato l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che ha liquidato d'ufficio in complessivi € 1.190,00, oltre accessori di legge. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , lamentandone l'erroneità sotto diversi profili. Parte_1
Hanno resistito al gravame e nella qualità di eredi di CP_1 Parte_2 Per_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
[...]
All'esito della discussione orale in data odierna, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la debenza della somma di € 13,30 in favore di ed a titolo di Persona_1 interessi legali sulle spese di lite liquidate dalla sentenza n. 1356/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo e maturati in data successiva alla notifica dell'atto di precetto, sebbene la predetta decisione a quella data non fosse ancora passata in giudicato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui lo ha condannato ex art. 96 co. 3 c.p.c. sebbene non fosse risultato integralmente soccombente.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta l'errata applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
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1.Il primo motivo di appello è infondato. La decisione di primo grado ha correttamente accolto la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 13,30 a titolo di interessi maturati sulle somme liquidate con la sentenza di primo grado a titolo di spese di lite e non inserite nell'atto di precetto notificato il 4/5/22 poiché maturate in data successiva alla sua notifica. La sentenza di primo grado è, infatti, provvisoriamente esecutiva tra le parti, sicchè non è necessario attendere il passaggio in giudicato della stessa per ottenere il pagamento delle somme spettanti, sia a titolo di capitale, che a titolo di interessi i quali, essendo una statuizione accessoria rispetto al primo, sono dotati della medesima efficacia immediatamente esecutiva (cfr. art. 282 c.p.c.).
2. e 3. Il secondo ed il terzo motivo di appello sono parzialmente fondati. In ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, ha errato il giudice di primo grado a pronunciare la condanna dell'appellante tanto al pagamento delle spese di lite, quanto ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Presupposto per l'applicazione di quest'ultima sanzione è infatti l'integrale soccombenza della parte.
In parziale riforma della sentenza di primo grado e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo e, per i restanti due terzi, devono essere poste a carico di e n.q. di eredi di CP_1 Parte_2
Persona_1
Quanto alla determinazione del valore della controversia dev'essere richiamato il principio giurisprudenziale in base al quale la stessa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il “disputatum” posto all'esame del giudice di appello (Cassazione civile sez. II, 31/10/2024, (ud. 10/05/2024, dep. 31/10/2024), n.28156; Cass. Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011). Facendo applicazione del suesposto principio di diritto deve concludersi che, ai fini della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio debba aversi riguardo ai parametri di cui alle cause di valore inferiore ad € 1.100,00. Peraltro, l'effettivo valore della causa (€ 41,50, in definitiva ridotto ad € 28,20), giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Quanto alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, in ragione del valore dell'importo delle spese liquidate (€ 1.190,00), troveranno applicazione i parametri di cui alle cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, anche in tal caso nella misura minima prevista, con esclusione della fase istruttoria poiché non espletata.
Deve, invece, essere revocata la condanna di ex art. 96 co. 3 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4309/23 pubblicata dal Tribunale di Palermo il 03/10/2023 all'esito del giudizio n.r.g.5613/2022
1) Revoca la condanna di ex art. 96 co. 3 c.p.c.; Parte_1
2) Compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti sia del primo che del secondo grado di giudizio e, per i restanti due terzi, condanna e , nella CP_1 Parte_2 qualità di eredi di al pagamento, in favore di , della somma Persona_1 Parte_1 di € 222,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio e della somma di € 642,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio.
Palermo, 4 Aprile 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo