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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 06/10/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 4439/2024 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Parte_1 Parte_2
e , nato a [...] il [...], quali eredi del sig. , Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi, come da mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Angela Lodato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi sito in Via Aniello Ferrigno 7/C, Cava dei Tirreni (Sa); nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dai funzionari i Controparte_2 CP_
, , e elettivamente domiciliato presso l' Filiale di
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
Coordinamento Area Stabiese, via Savorito n. 8
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi del sig. volta a ottenere il pagamento relativo alla Parte_3 Persona_1 prestazione dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla domanda amministrativa, presentata il
20/03/2023,
CP_ I ricorrenti esponevano che la commissione medica nel verbale di visita, aveva riconosciuto al Sig
l'indennità di accompagnamento solo a partire dall'1/09/2023, e chiedevano il pagamento Persona_1 dei ratei non riconosciuti, e pertanto non corrisposti dall' resistente a partire dal 20/03/2023 – data CP_6 della domanda amministrativa - all'1/09/2023 – data di riconoscimento amministrativo della prestazione, come da verbale di visita in atti.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che la prestazione era stata erogata a partire dalla data indicata dalla commissione, ovvero dall'1/09/2023.
Ciò detto, si osserva che la domanda dei ricorrenti non è fondata e va rigettata, per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente il Giudicante che non può essere accolta l'argomentazione difensiva circa il diritto ad ottenere i ratei maturati dal 20/03/2023 all'1/09/2023, in quanto gli istanti avrebbero dovuto instaurare, nel termine di 6 mesi, dalla comunicazione del verbale, il ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a verificare l'esistenza del requisito sanitario a partire dalla data della domanda. Pertanto, in assenza di apposito ricorso per atp, sono irrimediabilmente decorsi i termini di decadenza per impugnare il verbale e la domanda non può essere accolta, non potendosi più procedere, nell'ambito del presente giudizio procedere all'accertamento di un requisito sanitario ormai accertato in modo irrevocabile dalla Commissione sanitaria.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali eredi del sig. con ricorso del 22/07/2024 nei Parte_2 Parte_3 Persona_1
CP_ confronti dell' così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 07.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 06/10/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 4439/2024 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Parte_1 Parte_2
e , nato a [...] il [...], quali eredi del sig. , Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi, come da mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Angela Lodato ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi sito in Via Aniello Ferrigno 7/C, Cava dei Tirreni (Sa); nonché presso l'indirizzo telematico pec: Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dai funzionari i Controparte_2 CP_
, , e elettivamente domiciliato presso l' Filiale di
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
Coordinamento Area Stabiese, via Savorito n. 8
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi del sig. volta a ottenere il pagamento relativo alla Parte_3 Persona_1 prestazione dell'indennità di accompagnamento, a partire dalla domanda amministrativa, presentata il
20/03/2023,
CP_ I ricorrenti esponevano che la commissione medica nel verbale di visita, aveva riconosciuto al Sig
l'indennità di accompagnamento solo a partire dall'1/09/2023, e chiedevano il pagamento Persona_1 dei ratei non riconosciuti, e pertanto non corrisposti dall' resistente a partire dal 20/03/2023 – data CP_6 della domanda amministrativa - all'1/09/2023 – data di riconoscimento amministrativo della prestazione, come da verbale di visita in atti.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che la prestazione era stata erogata a partire dalla data indicata dalla commissione, ovvero dall'1/09/2023.
Ciò detto, si osserva che la domanda dei ricorrenti non è fondata e va rigettata, per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente il Giudicante che non può essere accolta l'argomentazione difensiva circa il diritto ad ottenere i ratei maturati dal 20/03/2023 all'1/09/2023, in quanto gli istanti avrebbero dovuto instaurare, nel termine di 6 mesi, dalla comunicazione del verbale, il ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a verificare l'esistenza del requisito sanitario a partire dalla data della domanda. Pertanto, in assenza di apposito ricorso per atp, sono irrimediabilmente decorsi i termini di decadenza per impugnare il verbale e la domanda non può essere accolta, non potendosi più procedere, nell'ambito del presente giudizio procedere all'accertamento di un requisito sanitario ormai accertato in modo irrevocabile dalla Commissione sanitaria.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali eredi del sig. con ricorso del 22/07/2024 nei Parte_2 Parte_3 Persona_1
CP_ confronti dell' così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 07.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco