Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2365 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: on il patrocinio dell'Avv. GNANI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rinunciando il ricorrente ad ogni contributo economico al mantenimento e respingendo ogni domanda contraria;
- Posto che la moglie ha abbandonato il tetto coniugale ed è Controparte_1 tornata presumibilmente nel paese d'origine senza dare comunicazione di dove si sia trasferita, né abbia manifestato interesse alcuno nei confronti del coniuge né tantomeno intenda fare ritorno in Italia, addebitare lo scioglimento del matrimonio a carico della moglie.
- Con vittoria di spese, compensi professionali oltre IVA e CNA come per legge.
Conclusioni del PM: visto,nulla si oppone
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 27/07/2013 aveva contratto matrimonio con;
Controparte_1 dall'unione non erano nati figli. Il rapporto coniugale era entrato in crisi dopo qualche anno e con sentenza n. 715/23 del 25.9.2023 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Poiché non era possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 18.4.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda d'addebito.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
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In considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio della resistente si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Mesola, in data 27.7.2013 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro atti di matrimonio del Comune di Mesola al n. 9, parte I.
Compensa le spese di giudizio. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mesola di procedere all' annotazione della sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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