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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro all'esito della trattazione cartolare del 18/12/2024 nella causa iscritta al nr.6895/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
André, Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a Parte_4 C.F._4
Botucatu, Stato di São LO (Brasile), residente a [...](Brasile) in Rua Igarata 777 (cap
13278),
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_5 C.F._5
André, Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...] rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Vivanti, e dall'Avv.
Barbara Fiorentino entrambe del Foro di Roma
RICORRENTI
contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E col PUBBLICO MINISTERO PARTE NECESSARIA
ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'adìto Tribunale, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto e disattese le avverse eccezioni e deduzioni, accertare e dichiarare che i Signori , nato il Parte_4 pagina 1 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee ee CP_2 [...]
CCiittttaaddiinnii CP_3 Pt_6
02/04/1977 a Botucatu, Stato di São LO (Brasile), , nato il Parte_5
14/03/1982 a Santo André, Stato di São LO (Brasile), , nato il Parte_3
24/08/1984 a Santo André, Stato di São LO (Brasile), nato il Parte_2
07/06/1989 a São LO, Stato di São LO (Brasile), nato il Parte_1 24/07/1995 a São LO, Stato di São LO (Brasile) sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] da e Persona_1 Persona_2 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, Persona_3
(doc.2).
Con decreto del 02.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 07.10.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16.12.2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
, cittadino italiano, emigrava in Brasile e quivi contraeva matrimonio con Persona_1 [...] in data 31.01.1920 e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 25.10.1920 CP_4 [...]
[...]
contraeva matrimonio in data 27.12.1047 in Brasile con e Persona_4 Persona_5 dalla loro unione nascevano due figlie:
A nata il [...] a [...], Stato di Sao Pauolo (Brasile) e Parte_7
B) nata il [...] a [...] Parte_8
In particolare risulta che pagina 2 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
A si univa in matrimonio il 06.12.1975 con e dallo Parte_7 Controparte_5 loro unione nascevano tre figli:
(ricorrente) nato in data [...] a [...], Stato di Sao Parte_4
LO (Brasile)
(ricorrente) nato in data [...] a [...]è, Stato di Sao Parte_5
LO (Brasile)
(ricorrente) nato in data [...] a [...]è, Stato di Sao Parte_3
LO (Brasile)
Risulta dagli atti altresì che:
B) si univa in matrimonio il 17.12.1983 con e dallo Parte_8 Controparte_6 loro unione nascevano due figli:
(ricorrente) , nato il [...] a [...], Stato di Sao LO Parte_2
(Brasile)
(ricorrente), nato il [...] a [...], Stato di Sao LO Parte_1
(Brasile)
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo pagina 3 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc.18-22).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i
10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_1 aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alle figlie e le quali l'hanno Pt_7 Parte_8 trasmessa agli odierni ricorrenti. In particolare, quanto a a Pt_7 Parte_4
, e e quanto a a
[...] Parte_5 Parte_3 Pt_8
e a Parte_2 Parte_1
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato pagina 4 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta di tutti i ricorrenti dal cittadino italiano e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile Persona_1 in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da Pt_9 alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del pagina 5 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• (C.F. ) Parte_1 C.F._1
• (C.F. , Parte_2 C.F._2
• (C.F. Parte_3 C.F._3
• (C.F. Parte_4 C.F._4
• (C.F. , Parte_5 C.F._5
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 6 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell' avvocato Barbara Fiorentino e dell'avvocato Barbara Vivanti, dichiaratesi antistatarie, che liquida per ciascuna parte in
€ 726,00 per compensi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 545,00 per esborsi
Firenze, 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 7 di 7
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro all'esito della trattazione cartolare del 18/12/2024 nella causa iscritta al nr.6895/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
André, Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...]
(C.F. , nato il [...] a Parte_4 C.F._4
Botucatu, Stato di São LO (Brasile), residente a [...](Brasile) in Rua Igarata 777 (cap
13278),
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_5 C.F._5
André, Stato di São LO (Brasile), ivi residente in [...] rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Vivanti, e dall'Avv.
Barbara Fiorentino entrambe del Foro di Roma
RICORRENTI
contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E col PUBBLICO MINISTERO PARTE NECESSARIA
ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'adìto Tribunale, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto e disattese le avverse eccezioni e deduzioni, accertare e dichiarare che i Signori , nato il Parte_4 pagina 1 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee ee CP_2 [...]
CCiittttaaddiinnii CP_3 Pt_6
02/04/1977 a Botucatu, Stato di São LO (Brasile), , nato il Parte_5
14/03/1982 a Santo André, Stato di São LO (Brasile), , nato il Parte_3
24/08/1984 a Santo André, Stato di São LO (Brasile), nato il Parte_2
07/06/1989 a São LO, Stato di São LO (Brasile), nato il Parte_1 24/07/1995 a São LO, Stato di São LO (Brasile) sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] da e Persona_1 Persona_2 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, Persona_3
(doc.2).
Con decreto del 02.10.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 07.10.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16.12.2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
, cittadino italiano, emigrava in Brasile e quivi contraeva matrimonio con Persona_1 [...] in data 31.01.1920 e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 25.10.1920 CP_4 [...]
[...]
contraeva matrimonio in data 27.12.1047 in Brasile con e Persona_4 Persona_5 dalla loro unione nascevano due figlie:
A nata il [...] a [...], Stato di Sao Pauolo (Brasile) e Parte_7
B) nata il [...] a [...] Parte_8
In particolare risulta che pagina 2 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
A si univa in matrimonio il 06.12.1975 con e dallo Parte_7 Controparte_5 loro unione nascevano tre figli:
(ricorrente) nato in data [...] a [...], Stato di Sao Parte_4
LO (Brasile)
(ricorrente) nato in data [...] a [...]è, Stato di Sao Parte_5
LO (Brasile)
(ricorrente) nato in data [...] a [...]è, Stato di Sao Parte_3
LO (Brasile)
Risulta dagli atti altresì che:
B) si univa in matrimonio il 17.12.1983 con e dallo Parte_8 Controparte_6 loro unione nascevano due figli:
(ricorrente) , nato il [...] a [...], Stato di Sao LO Parte_2
(Brasile)
(ricorrente), nato il [...] a [...], Stato di Sao LO Parte_1
(Brasile)
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo pagina 3 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc.18-22).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i
10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362,
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_1 aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alle figlie e le quali l'hanno Pt_7 Parte_8 trasmessa agli odierni ricorrenti. In particolare, quanto a a Pt_7 Parte_4
, e e quanto a a
[...] Parte_5 Parte_3 Pt_8
e a Parte_2 Parte_1
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato pagina 4 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta di tutti i ricorrenti dal cittadino italiano e ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile Persona_1 in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da Pt_9 alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del pagina 5 di 7 TTrriibbuunnaallee ddii FFiirreennzzee SSeezziioonnee SSppeecciiaalliizzzzaattaa IImmmmiiggrraazziioonnee,, PPrrootteezziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ee LLiibbeerraa CCiirrccoollaazziioonnee CCiittttaaddiinnii UU..EE.
procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
• (C.F. ) Parte_1 C.F._1
• (C.F. , Parte_2 C.F._2
• (C.F. Parte_3 C.F._3
• (C.F. Parte_4 C.F._4
• (C.F. , Parte_5 C.F._5
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
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• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell' avvocato Barbara Fiorentino e dell'avvocato Barbara Vivanti, dichiaratesi antistatarie, che liquida per ciascuna parte in
€ 726,00 per compensi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad € 545,00 per esborsi
Firenze, 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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