Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3102/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BRIGADIERE D'ANNA, N° 53 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TOSCANO
GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA BRIGADIERE D'ANNA, N° 53 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TOSCANO
GIOVANNI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA SS.MARTIRI N. 13 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, presso lo studio dell'Avv. MARRAZZO ROBERTO (c.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._5
e difesa;
CONVENUTA
E
(c.f.: ); CP_2 C.F._6
CONVENUTA contumace
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_2
sebbene ritualmente citata.
In punto di qualificazione giuridica della domanda azionata dagli attori, si premette quanto segue.
È consolidato il principio di diritto (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv.
642489-01) secondo cui l'azione di regolamento di confini presuppone che l'attore chieda un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, a nulla rilevando la circostanza che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio;
la finalità dell'azione di regolamento di confine è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
Al contrario, è stato chiarito (Sez. 6-2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020, Rv. 659399-01) che l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua domanda.
Nel caso di specie, la domanda attorea va qualificata come di regolamento dei confini in quanto gli attori, nel lamentare l'occupazione da parte della convenuta di una porzione di suolo di loro proprietà, hanno fatto riferimento all'incertezza dei confini determinata dall'attività di ripavimentazione in cemento dello spazio antistante la proprietà della convenuta e l'apposizione di un cancello.
A questo punto, vanno premessi brevi cenni in ordine all'azione di regolamento di confini perché di assoluto rilievo ai fini della presente decisione.
A tale proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha da lungo tempo aderito alla tesi propugnata dalla più autorevole dottrina secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia
Pagina 2 di 7 quello effettivo (così Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n.
6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'actio finium regundorum, come poc'anzi accennato, può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza oggettiva”), sia nel caso che dipenda dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”).
L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali
(cfr. Cass. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. 5134/2008).
Nel caso di incertezza soggettiva è possibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta dal convenuto, ma ciò - se non sono posti in discussione i titoli di proprietà - non significa che l'azione di regolamento perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in rivendicazione (Cass. n. 6148/2016; Cass. n. 11942/2003;
Cass. 5899/2001; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 6681/2000; Cass. n. 12139/1997; Cass. n.
4703/1997). L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Detta azione, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Cass. 22/10/2019, n. 20258).
La legittimazione attiva spetta al proprietario del fondo (Cass. n. 8003/1991); legittimato passivo è il proprietario del fondo confinante (Cass. 8003/1991) ovvero il possessore se è persona diversa.
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, nel qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n. 27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n.
1462/1995).
Pagina 3 di 7 L'onere della prova dell'azione di regolamento di confini è molto più agevole rispetto alla azione di rivendicazione;
peraltro, posto che comunque il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di
“iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n. 5899/2001;
Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022). Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (Cass. n. 8072/1999; Cass. n. 2204/1997; Cass. n. 739/1995; Cass. n.
3731/1987), la giurisprudenza ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate (Cass. n. 8814/2003; Cass. n. 10234/2002; Cass. n.
15386/2000; Cass. 8793/2000; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 8327/1997; Cass. n. 4508/1997;
Cass. n. 7081/1995; n. 12742/1993; Cass. n. 41/1992) ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (Cass. 17756/2015; Cass. n. 6770/2001, a cui parere, in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione, deve darsi prevalenza al confine che risulta dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto;
Cass. n. 2244/1997; Cass. n.
7498/1994).
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (Cass.
23958/2013; Cass. n. 3101/2005; Cass. n. 9926/2004; Cass. n. 10121/2002; Cass. n.
8823/2002; Cass. n. 5899/2001; Cass. n. 14379/1999; Cass. n. 5809/1998; Cass. n.
7081/1995; Cass. 10997/1993, che rileva, conformemente alle prime quattro decisioni citate, come le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine;
Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 8212/1990; Cass. n.
7873/1990 che ha cassato la decisione di merito per aver ritenuto prevalenti le sole risultanze catastali, rispetto alle prove testimoniali chieste dalle parti;
Cass. n. 5183/1989; Cass. n.
4658/1989).
Carattere residuale ha la prova per testimoni (Cass. n. 23500/2007).
La giurisprudenza ha chiarito, quindi, che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti e ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella
Pagina 4 di 7 determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali. Ciò a maggior ragione quando il tipo di frazionamento sia allegato al contratto con cui le parti hanno diviso tra loro un unico fondo originariamente appartenuto ad un solo proprietario, loro comune dante causa
(vedi Cass. 30/11/2016, n. 1458).
Ripetuto, allora, che l'azione si configura come una “vindicatio incertae partis”, il giudice deve procedere alla determinazione del confine utilizzando tutti gli elementi in tal senso acquisiti al processo, rimanendo svincolato dal principio "actore non probante reusabsolvitur" poiché l'onere della prova incombe in egual misura tanto sull'attore quanto sul convenuto
(Cass. 5257/2011).
La giurisprudenza di legittimità, interpretando la lettera dell'art. 950 c.c. ha sostenuto che "nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli a lui spettanti nelle controversie di rivendica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. 3723/2011).
Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Così ricostruiti in diritto gli elementi essenziali e i presupposti dell'azione di regolamento di confini, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta (cfr. documenti in atti), risulta la legittimazione attiva degli attori in relazione all'azione di regolamento di confini in quanto proprietari della part.lla n. 92 confinante con la p.lla 875 (ex 807/b e 95/b), di proprietà di e ad est per circa mt 19 con la p.lla 95, di proprietà di . Controparte_1 CP_2
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dall'ing. , il quale appare pienamente condivisibile in Persona_1
quanto basato su un esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Pagina 5 di 7 Il CTU, infatti, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra riportati e illustrati, ha provveduto, nel corso dell'accertamento peritale, all'esame dei documenti in atti, nonché all'analisi delle mappe catastali.
In particolare, il ctu ha accertato che: “ L'elaborazione ed analisi dei risultati del rilievo topografico ha consentito di accertare che il confine tra le p.lle nn. 875 e 95 di parte convenuta e n. 92 di parte ricorrente ricade esattamente al centro del passaggio interposto tra i muretti di recinzione dei fondi, con imbocco subito a destra del cancello di ingresso della proprietà delle convenute e con estensione fino al canale consorziale della;
che CP_3
l'ampio cancello scorrevole in ferro e l'area pavimentata in cemento risultano inclusi all'interno della p.lla 875 di esclusiva proprietà delle convenute. Allo stato attuale, in relazione a tali opere, non si ravvisa alcuno sconfinamento in proprietà dei ricorrenti. Per quanto riguarda la rampa in cemento posta a raccordo del livello del suolo dalla stradina sterrata a quello della pavimentazione interna in cemento, essa risulta insistere sulla p.lla n. 93 di proprietà di un terzo soggetto estraneo al presente giudizio;
che le opere realizzate dalle convenute, con riferimento alla realizzazione della piattaforma in cemento con relativa rampa ed allo spostamento del cancello di ingresso, distano mediamente cm 45 dal confine di parte attrice”.
Pertanto, la domanda di regolamento dei confini va rigettata, atteso che come chiarito dal ctu non vi è alcuna incertezza dei confini che sia stata determinata da attività di sconfinamento perpetrata dalle convenute (la pavimentazione ed il cancello sono state realizzate all'interno della proprietà delle convenute).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza degli attori nei confronti della convenuta costituita e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea di regolamento di confini;
2) Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
dell'avv. Roberto Marrazzo, difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 662,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/04/2025
IL GIUDICE
Pagina 6 di 7 (dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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