TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2209
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di norme di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art. 6 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 trovi applicazione anche nei confronti del personale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti di età e anzianità, non costituisce un ostacolo al riconoscimento del beneficio. L'omogeneizzazione del trattamento di fine servizio tra le categorie del comparto sicurezza è finalizzata ad evitare disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione non sia fondata. Il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del servizio. L’onere di provare la data di inizio del termine prescrizionale grava sull'INPS, che non ha fornito la prova della data di invio o consegna dell'ultimo ordinativo di pagamento o del prospetto di liquidazione del TFS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2209
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2209
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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