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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.196/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “impugnazione verbale ispettivo ed avviso di addebito”, ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli e Maria Pt_1
NA LO Appellante
contro in persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
Parte_2
*Scatigna CP_2 tutti rappr. e dif. da avv. Donato Antonio Muschio Schiavone Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 giugno 2021 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 23 novembre 2020 con cui il Tribunale di
Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, , e aveva accertato la Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 infondatezza dei verbali di accertamento n. 000625128/DDL, T01, T02 E T03 del 29 marzo 2016, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 406 2016 00012839 00000, compensava le spese processuali.
Si sono costituiti in questa sede di gravame la , , Controparte_1 Parte_2 Parte_2
e , chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] Controparte_2
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
---°°°---°°°---
La complessa vicenda che qui occupa muove dalla notifica da parte dell' agli appellati del Pt_1 verbale unico di accertamento n. 000625128 con cui l'Istituto accertava:
1 1. l'assunzione da parte della di lavoratori collocati in mobilità da Controparte_1 società collegate allo scopo di fruire indebitamente delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 155 legge 311/2004;
2. l'avere la registrato ore lavorate come assenze ingiustificate oppure Controparte_1 giustificate ma non retribuite, in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
3. l'avere la attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a Controparte_1 quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte;
4. l'avere la indebitamente considerato alcune voci retributive come Controparte_1 indennità di trasferta, anche in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo.
Con il medesimo ricorso la opponeva l'avviso di addebito n. 406 2016 Controparte_1 00012839 00000 conseguente al verbale di accertamento ispettivo di cui sopra, per l'ammontare di
€ 97.590, 07.
---°°°---°°°--- Affrontando dapprima alle eccezioni in rito sollevate dagli appellati, è infondata l'eccezione di tardività dell'appello. Gli appellanti affermano, in applicazione nel caso di specie del “termine lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che quest'ultima sarebbe avvenuta il 1.11.2022, mentre la data di iscrizione a ruolo del ricorso in appello sarebbe quella del 3.6.2023, oltre dunque sei mesi.
In primo luogo, le date indicate sono sbagliate; la sentenza risulta infatti pubblicata il
1.12.2020, ed il deposito del ricorso in appello risulta in data 1.6.2021. Inoltre, premesso che ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (decadenza dall'impugnazione) le impugnazioni fra cui l'appello non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è evidente che i sei mesi vanno computati con riferimento alla data di proposizione del ricorso, e non dalla sua iscrizione a ruolo, che può essere anche se di poco successiva, ma non rileva.
Pertanto, in presenza dell'attestazione a timbro sulla pagina del ricorso che ne attesta il deposito in data 1.6.2021, la circostanza che la iscrizione a ruolo del ricorso in appello che qui occupa è in data 3.6.2021 è priva di valenza ai fini dell'art 327 c.p.c. Il ricorso in appello è stato proposto, giusta deposito in atti, in data 1.6.2021 entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 1.12.2021., e dunque l'eccezione è infondata.
---°°°---°°°---
Parimenti infondata è a giudizio di questa Corte l'ulteriore eccezione in rito di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis nella formulazione antecedente al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che gli appellanti fondano sulla ritenuta infondatezza dell'appello medesimo in mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolta, in quanto “la sentenza impugnata richiama principi consolidati nonché argomenti coerenti e adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico….è basata sia su prove raggiunte in corso di causa che su copiose prove documentali, nonché infine su elementi presuntivi considerati analiticamente inoltre che nella loro convergenza globale”. La prospettazione non convince, in quanto la già rilevata complessità della materia, la pluralità di prove documentali, le risultanze della istruttoria orale, elementi tutti vigorosamente contestati dall'appellante , non escludono una rivalutazione complessiva di tutto il materiale allegato e/o Pt_1 formatosi nel giudizio di primo grado;
di talchè, nessuna manifesta infondatezza dell'appello è a giudizio di questa Corte ravvisabile.
---°°°---°°°--- Ciò necessariamente premesso, l'appellante dapprima rappresenta che la sentenza appellata è Pt_1 stata erroneamente notificata con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve, in quanto la notifica è avvenuta all'” .rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fortunato”, laddove tale Pt_3
2 difensore è stato sostituito (poiché cessato dal servizio dal 1.5.2020) dall'avv. Maria NA
LO, costituitosi quale difensore in data 14.9.2020. Ma ciò, evidentemente, non incide sulla tempestività dell'appello nel rispetto del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che come si è visto è stato rispettato.
Nel merito Lamenta l'appellante , sulla premessa delle quattro contestazioni in principio della presente Pt_1 sentenza analiticamente indicate e cui si rimanda, l'errore del Giudice di primo grado allorquando ha ritenuto che: 1 ) circa la prima contestazione : l'appartenere le quote sociali delle società Fast Trasporti s. r. l. (società ispezionata) , , , e Parte_4 Parte_4 Parte_5 [...]
( società dalle quali provenivano i dipendenti assunti con le agevolazioni ) Parte_6 a soci tutti legati da vincoli di parentela ( padre e tre figli ) “ non fosse sufficiente ad evincere la ricorrenza nella fattispecie , del fenomeno degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti “ perché “ le singole persone fisiche titolari di quote in ogni società tra quelle sopra menzionate non raggiungono maggioranze qualificate tali da potere indirizzare le attività di ogni entità del gruppo
“ , aggiungendo che “ gli oggetti sociali delle altre imprese sono diversi rispetto a quello della Fast Trasporti s. r. l. il che sarebbe elemento “ indiziario del fatto che il passaggio di dipendenti non fosse stato disposto a fini elusivi di norme imperative “ e che “ gli ispettori avrebbero dichiarato che solo alcuni , e non tutti i lavoratori ascoltati da loro , dissero di non avere mutato le mansioni nel momento del loro passaggio alle dipendenze di Fast Trasporti s. r. l. “ ;
2 ) circa le altre tre contestazioni : le pretese dell' sarebbero infondate in quanto le Pt_1 testimonianze rese in udienza sarebbero “ tutte a favore della tesi di parte ricorrente per quanto riguarda mansioni , trasferte e mancata retribuzione di giorni di assenze ingiustificate o comunque concesse ma non supportate dal mantenimento della retribuzione “ e “ le fatture e le schede prodotte da parte ricorrente danno riscontro del fatto che spesso l'attività lavorativa dei dipendenti si svolgeva in trasferta, anche fuori dal territorio regionale “ ( v. sent. impugnata ) .
Ora, dalle emergenze di causa risulta in relazione alle quattro imprese attenzionate e dalle visure camerali in atti che le quote di appartengono a e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
quelle della a , e , quelle
[...] Parte_7 Controparte_3 Persona_1 Persona_2 di a , e quelle di Parte_8 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Pt_4
a , e cioè al padre ed ai
[...] Parte_9 Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 tre figli. Sul punto specifico l'appellante contesta che la giurisprudenza anche di legittimità , disattesa Pt_1 dal primo Giudice, ha ripetutamente e costantemente statuito che il rapporto di collegamento o controllo non deve essere interpretato in senso restrittivo , ma deve ricomprendere tutti quei rapporti tra imprese che si traducano sul piano fattuale in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato , in ragione di un comune nucleo proprietario , determinate da legami dovuti ad interessi comuni ( legami di parentela ) . Conseguentemente , con riguardo alle assunzioni intercorse tra questo tipo di società , che presentano stretti collegamenti ( assertivamente innegabili secondo l' nel nostro caso, nel quale soci di tutte le società Pt_1 interessate sono, ripetesi, padre e tre figli , circostanza ammessa in sentenza dal Tribunale ), deve decorrere un periodo minimo di sei mesi, proprio al fine di evitare situazioni in cui la nuova azienda nasconda , nella sostanza , la veste dell'azienda originaria. Rileva questa Corte sul punto, vigorosamente osteggiato dagli appellati nella memoria difensiva, che il collegamento e il controllo tra società si riferiscono a legami in cui una società esercita un'influenza significativa su un'altra, ma con un grado di incisività diverso. Il controllo si verifica quando una società ha la maggioranza dei voti o un'influenza dominante (controllo di diritto, di fatto o contrattuale), mentre il collegamento si ha quando un'influenza notevole permette di partecipare alla gestione, ma senza un controllo totale.
3 Ai sensi dell'art. 2359 comma 3° c.c. sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c. sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Perché possa dunque configurarsi una ipotesi di collegamento o di controllo occorre dunque la prova dei requisiti di legge sopra indicati.
La qualificazione involge evidentemente gli assetti proprietari coincidenti, e a giudizio di questa
Corte non è sufficiente per ritenere provato nella vicenda giudiziaria che qui occupa il dato costituito dalla circostanza che nelle varie società compaiano ed i suoi tre figli. Controparte_2
Non va intanto trascurato il dato che le quattro società hanno oggetti sociali differenti;
ciò in verità potrebbe non essere sufficiente per escludere che fra le stesse vi fossero comunque rapporti di collegamento o controllo.
Deve quindi ritenersi che le differenti nozioni di controllo evochino sempre una sottostante situazione di influenza – dominante o determinante – in quanto presuppongono il potere della controllante di orientare, conformemente alle strutture organizzative della società controllata,
l'attività di volta in volta da questa prescelta. L'art. 2359 c.c. è l'unica norma di carattere generale che trova applicazione ogni qual volta venga in considerazione la nozione di controllo o collegamento tra società, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata e dalle questioni riguardanti la redazione del bilancio.
In applicazione di tali principi, tale potere correttamente il Giudice di prime e cure ha ravvisato nel caso in cui la proprietà di tutte le società si concentri, anche per interposizione di società, in capo ad una o più persone che con la loro volontà maggioritaria siano in grado di indirizzare l'attività e le strategie imprenditoriali di ogni società del gruppo, coordinandone le operazioni verso fini unitari.
Ma a giudizio di questa Corte la prova di ciò non è stata raggiunta, ove si consideri che dagli atti emerge che le singole persone fisiche titolari di quote in ognuna della quattro società sopra menzionate non raggiungono – così come motivatamente il Giudice di prime cure ha accertato – maggioranze qualificate tali da poter indirizzare le attività di ogni entità del gruppo.
E, tornando alla diversità degli oggetti sociali delle singole società, non può che condividersi che ciò è elemento indiziario della circostanza che il passaggio di dipendenti non fosse stato disposto al fine di eludere norme imperative.
---°°°---°°°---
Soffermandosi ora sugli altri elementi di cui al verbale di accertamento (da cui scaturisce l'avviso di addebito pure opposto), e ricordando che essi consistono in:
4 1. l'avere la registrato ore lavorate come assenze ingiustificate oppure Controparte_1 giustificate ma non retribuite, in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
2. l'avere la attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a Controparte_1 quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte;
3. 'avere la indebitamente considerato alcune voci retributive come Controparte_1 indennità di trasferta, anche in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
va rilevato, dalla diamina delle emergenze dell'attività istruttoria espletata in primo grado, quanto segue.
*Gli ispettori Ingenito e hanno dichiarato: Pt_1 Per_3 Testimone_1
: confermando il verbale ispettivo, ha precisato l'esistenza di un errore, in quanto non tutti, Tes_1 ma soltanto alcuni dei lavoratori da loro ascoltati, dichiararono che nel passaggio alla
[...] non vi era stato mutamento di mansioni (“A titolo esemplificativo, per spiegare CP_1 meglio, alcuni dipendenti nelle precedenti società non erano autisti, o quantomeno probabilmente”)
Ingenito: “ Devo precisare che la memoria che mi viene letta al punto 8 b)contiene una imprecisione, in quanto solo alcuni dipendenti , e non tutti, hanno dichiarato che nel passaggio dalla precedente società alla non è cambiato nulla, nemmeno la mansione CP_1 svolta”.
Il teste ha confermato che la volge esclusivamente trasporti per Testimone_2 CP_1 conto terzi e per svariate società; di non aver mai giustificato alcuna assenza: in tali circostanze l'azienda qualificava tali assenze come “assenze ingiustificate” e ad esse non seguiva alcuna retribuzione, e tanto accadeva sia nel caso di tardiva comunicazione che di mancata comunicazione dell'assenza; che al momento del ricovero dei mezzi strumentali per il trasporto presso la è in CP_1 uso una scheda – che il teste ha riconosciuto, mostratagli, in udienza - nella quale si procede alla indicazione dei propri dati anagrafici, della data e della sottoscrizione.
Il teste ha reso testimonianza integralmente sovrapponibile a quella di . Testimone_3 Tes_2
Il teste ha anch'egli reso identiche dichiarazioni, riconoscendo le schede di cui Testimone_4 sopra si è già detto ed aggiungendo che “alcuni lavoratori di ottemperare alle mansioni loro indicate”.
Il teste , padre di , ha dichiarato che le società Persona_2 Controparte_2 Parte_7 [...]
e sono società di commercio che possono lavorare per conto Parte_8 Parte_7 terzi, e pertanto non è lor permesso di avere licenze di autotrasporto conto terzi.
Il teste , consulente del lavoro della ha dichiarato che la società Tes_5 Controparte_1 si è strutturata negli anni ed ha una organizzazione autonoma;
che allorquando riceveva le presenze a fine mese notava le assenze, telefonava in azienda e le veniva risposto che le assenze venivano
“richieste” all'ultimo momento, si chiedeva la giustificazione ma questa non veniva mai esibita o prodotta, e che in tali casi di mancata o tardiva comunicazione l'azienda qualificava tale circostanza fattuale come “assenza ingiustificata”, ed in tal caso non seguiva alcuna retribuzione.
5 Se già tali dichiarazioni, volgenti a favore degli appellanti, ridimensionano fortemente l'assunto dell' , anche la prova documentale volge in tali termini, in quanto, con rifermento alle attività Pt_1 svolte in trasferta, il dato documentale costituito dalle fatture prodotte dagli appellanti e le schede pure prodotte provano che sovente l'attività lavorativa si svolgeva in trasferta.
---°°°---°°°---
Ebbene, tutto l'impianto istruttorio testè esaminato, fortemente ridimensionando l'assunto dell' , come si è visto volge a favore degli appellanti. Pt_1
Non provato il rapporto di collegamento/controllo fra le quattro società, non provato che la
[...] indebitamente considerato alcune voci retributive come indennità di trasferta, non CP_1 provato che la abbia registrato ore lavorate come assenze ingiustificate Controparte_1 oppure giustificate ma non retribuite;
non provato infine che la abbia Controparte_1 attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte, non può che concludersi nel senso della infondatezza dell'appello, che va pertanto rigettato con conferma della sentenza appellata.
La complessità e la novità della questione giuridica affrontata integrano giustificato motivo per la compensazione fra le Parti delle spese di questo grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Spese di questo grado di giudizio compensate.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “impugnazione verbale ispettivo ed avviso di addebito”, ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli e Maria Pt_1
NA LO Appellante
contro in persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_1 Controparte_2
[...]
[...]
Parte_2
*Scatigna CP_2 tutti rappr. e dif. da avv. Donato Antonio Muschio Schiavone Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 3 giugno 2021 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 23 novembre 2020 con cui il Tribunale di
Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, , e aveva accertato la Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 infondatezza dei verbali di accertamento n. 000625128/DDL, T01, T02 E T03 del 29 marzo 2016, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 406 2016 00012839 00000, compensava le spese processuali.
Si sono costituiti in questa sede di gravame la , , Controparte_1 Parte_2 Parte_2
e , chiedendo il rigetto del ricorso.
[...] Controparte_2
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
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La complessa vicenda che qui occupa muove dalla notifica da parte dell' agli appellati del Pt_1 verbale unico di accertamento n. 000625128 con cui l'Istituto accertava:
1 1. l'assunzione da parte della di lavoratori collocati in mobilità da Controparte_1 società collegate allo scopo di fruire indebitamente delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 155 legge 311/2004;
2. l'avere la registrato ore lavorate come assenze ingiustificate oppure Controparte_1 giustificate ma non retribuite, in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
3. l'avere la attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a Controparte_1 quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte;
4. l'avere la indebitamente considerato alcune voci retributive come Controparte_1 indennità di trasferta, anche in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo.
Con il medesimo ricorso la opponeva l'avviso di addebito n. 406 2016 Controparte_1 00012839 00000 conseguente al verbale di accertamento ispettivo di cui sopra, per l'ammontare di
€ 97.590, 07.
---°°°---°°°--- Affrontando dapprima alle eccezioni in rito sollevate dagli appellati, è infondata l'eccezione di tardività dell'appello. Gli appellanti affermano, in applicazione nel caso di specie del “termine lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che quest'ultima sarebbe avvenuta il 1.11.2022, mentre la data di iscrizione a ruolo del ricorso in appello sarebbe quella del 3.6.2023, oltre dunque sei mesi.
In primo luogo, le date indicate sono sbagliate; la sentenza risulta infatti pubblicata il
1.12.2020, ed il deposito del ricorso in appello risulta in data 1.6.2021. Inoltre, premesso che ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (decadenza dall'impugnazione) le impugnazioni fra cui l'appello non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è evidente che i sei mesi vanno computati con riferimento alla data di proposizione del ricorso, e non dalla sua iscrizione a ruolo, che può essere anche se di poco successiva, ma non rileva.
Pertanto, in presenza dell'attestazione a timbro sulla pagina del ricorso che ne attesta il deposito in data 1.6.2021, la circostanza che la iscrizione a ruolo del ricorso in appello che qui occupa è in data 3.6.2021 è priva di valenza ai fini dell'art 327 c.p.c. Il ricorso in appello è stato proposto, giusta deposito in atti, in data 1.6.2021 entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 1.12.2021., e dunque l'eccezione è infondata.
---°°°---°°°---
Parimenti infondata è a giudizio di questa Corte l'ulteriore eccezione in rito di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis nella formulazione antecedente al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che gli appellanti fondano sulla ritenuta infondatezza dell'appello medesimo in mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolta, in quanto “la sentenza impugnata richiama principi consolidati nonché argomenti coerenti e adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico….è basata sia su prove raggiunte in corso di causa che su copiose prove documentali, nonché infine su elementi presuntivi considerati analiticamente inoltre che nella loro convergenza globale”. La prospettazione non convince, in quanto la già rilevata complessità della materia, la pluralità di prove documentali, le risultanze della istruttoria orale, elementi tutti vigorosamente contestati dall'appellante , non escludono una rivalutazione complessiva di tutto il materiale allegato e/o Pt_1 formatosi nel giudizio di primo grado;
di talchè, nessuna manifesta infondatezza dell'appello è a giudizio di questa Corte ravvisabile.
---°°°---°°°--- Ciò necessariamente premesso, l'appellante dapprima rappresenta che la sentenza appellata è Pt_1 stata erroneamente notificata con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve, in quanto la notifica è avvenuta all'” .rappresentata e difesa dall'avv. Laura Fortunato”, laddove tale Pt_3
2 difensore è stato sostituito (poiché cessato dal servizio dal 1.5.2020) dall'avv. Maria NA
LO, costituitosi quale difensore in data 14.9.2020. Ma ciò, evidentemente, non incide sulla tempestività dell'appello nel rispetto del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, che come si è visto è stato rispettato.
Nel merito Lamenta l'appellante , sulla premessa delle quattro contestazioni in principio della presente Pt_1 sentenza analiticamente indicate e cui si rimanda, l'errore del Giudice di primo grado allorquando ha ritenuto che: 1 ) circa la prima contestazione : l'appartenere le quote sociali delle società Fast Trasporti s. r. l. (società ispezionata) , , , e Parte_4 Parte_4 Parte_5 [...]
( società dalle quali provenivano i dipendenti assunti con le agevolazioni ) Parte_6 a soci tutti legati da vincoli di parentela ( padre e tre figli ) “ non fosse sufficiente ad evincere la ricorrenza nella fattispecie , del fenomeno degli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti “ perché “ le singole persone fisiche titolari di quote in ogni società tra quelle sopra menzionate non raggiungono maggioranze qualificate tali da potere indirizzare le attività di ogni entità del gruppo
“ , aggiungendo che “ gli oggetti sociali delle altre imprese sono diversi rispetto a quello della Fast Trasporti s. r. l. il che sarebbe elemento “ indiziario del fatto che il passaggio di dipendenti non fosse stato disposto a fini elusivi di norme imperative “ e che “ gli ispettori avrebbero dichiarato che solo alcuni , e non tutti i lavoratori ascoltati da loro , dissero di non avere mutato le mansioni nel momento del loro passaggio alle dipendenze di Fast Trasporti s. r. l. “ ;
2 ) circa le altre tre contestazioni : le pretese dell' sarebbero infondate in quanto le Pt_1 testimonianze rese in udienza sarebbero “ tutte a favore della tesi di parte ricorrente per quanto riguarda mansioni , trasferte e mancata retribuzione di giorni di assenze ingiustificate o comunque concesse ma non supportate dal mantenimento della retribuzione “ e “ le fatture e le schede prodotte da parte ricorrente danno riscontro del fatto che spesso l'attività lavorativa dei dipendenti si svolgeva in trasferta, anche fuori dal territorio regionale “ ( v. sent. impugnata ) .
Ora, dalle emergenze di causa risulta in relazione alle quattro imprese attenzionate e dalle visure camerali in atti che le quote di appartengono a e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
quelle della a , e , quelle
[...] Parte_7 Controparte_3 Persona_1 Persona_2 di a , e quelle di Parte_8 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 Pt_4
a , e cioè al padre ed ai
[...] Parte_9 Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 tre figli. Sul punto specifico l'appellante contesta che la giurisprudenza anche di legittimità , disattesa Pt_1 dal primo Giudice, ha ripetutamente e costantemente statuito che il rapporto di collegamento o controllo non deve essere interpretato in senso restrittivo , ma deve ricomprendere tutti quei rapporti tra imprese che si traducano sul piano fattuale in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato , in ragione di un comune nucleo proprietario , determinate da legami dovuti ad interessi comuni ( legami di parentela ) . Conseguentemente , con riguardo alle assunzioni intercorse tra questo tipo di società , che presentano stretti collegamenti ( assertivamente innegabili secondo l' nel nostro caso, nel quale soci di tutte le società Pt_1 interessate sono, ripetesi, padre e tre figli , circostanza ammessa in sentenza dal Tribunale ), deve decorrere un periodo minimo di sei mesi, proprio al fine di evitare situazioni in cui la nuova azienda nasconda , nella sostanza , la veste dell'azienda originaria. Rileva questa Corte sul punto, vigorosamente osteggiato dagli appellati nella memoria difensiva, che il collegamento e il controllo tra società si riferiscono a legami in cui una società esercita un'influenza significativa su un'altra, ma con un grado di incisività diverso. Il controllo si verifica quando una società ha la maggioranza dei voti o un'influenza dominante (controllo di diritto, di fatto o contrattuale), mentre il collegamento si ha quando un'influenza notevole permette di partecipare alla gestione, ma senza un controllo totale.
3 Ai sensi dell'art. 2359 comma 3° c.c. sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c. sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Perché possa dunque configurarsi una ipotesi di collegamento o di controllo occorre dunque la prova dei requisiti di legge sopra indicati.
La qualificazione involge evidentemente gli assetti proprietari coincidenti, e a giudizio di questa
Corte non è sufficiente per ritenere provato nella vicenda giudiziaria che qui occupa il dato costituito dalla circostanza che nelle varie società compaiano ed i suoi tre figli. Controparte_2
Non va intanto trascurato il dato che le quattro società hanno oggetti sociali differenti;
ciò in verità potrebbe non essere sufficiente per escludere che fra le stesse vi fossero comunque rapporti di collegamento o controllo.
Deve quindi ritenersi che le differenti nozioni di controllo evochino sempre una sottostante situazione di influenza – dominante o determinante – in quanto presuppongono il potere della controllante di orientare, conformemente alle strutture organizzative della società controllata,
l'attività di volta in volta da questa prescelta. L'art. 2359 c.c. è l'unica norma di carattere generale che trova applicazione ogni qual volta venga in considerazione la nozione di controllo o collegamento tra società, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata e dalle questioni riguardanti la redazione del bilancio.
In applicazione di tali principi, tale potere correttamente il Giudice di prime e cure ha ravvisato nel caso in cui la proprietà di tutte le società si concentri, anche per interposizione di società, in capo ad una o più persone che con la loro volontà maggioritaria siano in grado di indirizzare l'attività e le strategie imprenditoriali di ogni società del gruppo, coordinandone le operazioni verso fini unitari.
Ma a giudizio di questa Corte la prova di ciò non è stata raggiunta, ove si consideri che dagli atti emerge che le singole persone fisiche titolari di quote in ognuna della quattro società sopra menzionate non raggiungono – così come motivatamente il Giudice di prime cure ha accertato – maggioranze qualificate tali da poter indirizzare le attività di ogni entità del gruppo.
E, tornando alla diversità degli oggetti sociali delle singole società, non può che condividersi che ciò è elemento indiziario della circostanza che il passaggio di dipendenti non fosse stato disposto al fine di eludere norme imperative.
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Soffermandosi ora sugli altri elementi di cui al verbale di accertamento (da cui scaturisce l'avviso di addebito pure opposto), e ricordando che essi consistono in:
4 1. l'avere la registrato ore lavorate come assenze ingiustificate oppure Controparte_1 giustificate ma non retribuite, in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
2. l'avere la attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a Controparte_1 quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte;
3. 'avere la indebitamente considerato alcune voci retributive come Controparte_1 indennità di trasferta, anche in tal modo diminuendo indebitamente l'ammontare dell'imponibile contributivo;
va rilevato, dalla diamina delle emergenze dell'attività istruttoria espletata in primo grado, quanto segue.
*Gli ispettori Ingenito e hanno dichiarato: Pt_1 Per_3 Testimone_1
: confermando il verbale ispettivo, ha precisato l'esistenza di un errore, in quanto non tutti, Tes_1 ma soltanto alcuni dei lavoratori da loro ascoltati, dichiararono che nel passaggio alla
[...] non vi era stato mutamento di mansioni (“A titolo esemplificativo, per spiegare CP_1 meglio, alcuni dipendenti nelle precedenti società non erano autisti, o quantomeno probabilmente”)
Ingenito: “ Devo precisare che la memoria che mi viene letta al punto 8 b)contiene una imprecisione, in quanto solo alcuni dipendenti , e non tutti, hanno dichiarato che nel passaggio dalla precedente società alla non è cambiato nulla, nemmeno la mansione CP_1 svolta”.
Il teste ha confermato che la volge esclusivamente trasporti per Testimone_2 CP_1 conto terzi e per svariate società; di non aver mai giustificato alcuna assenza: in tali circostanze l'azienda qualificava tali assenze come “assenze ingiustificate” e ad esse non seguiva alcuna retribuzione, e tanto accadeva sia nel caso di tardiva comunicazione che di mancata comunicazione dell'assenza; che al momento del ricovero dei mezzi strumentali per il trasporto presso la è in CP_1 uso una scheda – che il teste ha riconosciuto, mostratagli, in udienza - nella quale si procede alla indicazione dei propri dati anagrafici, della data e della sottoscrizione.
Il teste ha reso testimonianza integralmente sovrapponibile a quella di . Testimone_3 Tes_2
Il teste ha anch'egli reso identiche dichiarazioni, riconoscendo le schede di cui Testimone_4 sopra si è già detto ed aggiungendo che “alcuni lavoratori di ottemperare alle mansioni loro indicate”.
Il teste , padre di , ha dichiarato che le società Persona_2 Controparte_2 Parte_7 [...]
e sono società di commercio che possono lavorare per conto Parte_8 Parte_7 terzi, e pertanto non è lor permesso di avere licenze di autotrasporto conto terzi.
Il teste , consulente del lavoro della ha dichiarato che la società Tes_5 Controparte_1 si è strutturata negli anni ed ha una organizzazione autonoma;
che allorquando riceveva le presenze a fine mese notava le assenze, telefonava in azienda e le veniva risposto che le assenze venivano
“richieste” all'ultimo momento, si chiedeva la giustificazione ma questa non veniva mai esibita o prodotta, e che in tali casi di mancata o tardiva comunicazione l'azienda qualificava tale circostanza fattuale come “assenza ingiustificata”, ed in tal caso non seguiva alcuna retribuzione.
5 Se già tali dichiarazioni, volgenti a favore degli appellanti, ridimensionano fortemente l'assunto dell' , anche la prova documentale volge in tali termini, in quanto, con rifermento alle attività Pt_1 svolte in trasferta, il dato documentale costituito dalle fatture prodotte dagli appellanti e le schede pure prodotte provano che sovente l'attività lavorativa si svolgeva in trasferta.
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Ebbene, tutto l'impianto istruttorio testè esaminato, fortemente ridimensionando l'assunto dell' , come si è visto volge a favore degli appellanti. Pt_1
Non provato il rapporto di collegamento/controllo fra le quattro società, non provato che la
[...] indebitamente considerato alcune voci retributive come indennità di trasferta, non CP_1 provato che la abbia registrato ore lavorate come assenze ingiustificate Controparte_1 oppure giustificate ma non retribuite;
non provato infine che la abbia Controparte_1 attribuito ad alcuni dipendenti livelli salariali inferiori a quelli loro spettanti in relazione alle funzioni effettivamente svolte, non può che concludersi nel senso della infondatezza dell'appello, che va pertanto rigettato con conferma della sentenza appellata.
La complessità e la novità della questione giuridica affrontata integrano giustificato motivo per la compensazione fra le Parti delle spese di questo grado di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Spese di questo grado di giudizio compensate.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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