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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
ALLENA
ATTORE-OPPONENTE contro
) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il 19 ottobre 2024 ha proposto opposizione al Parte_1 precetto con cui il le aveva intimato di consentirgli il libero transito attraverso il fondo CP_1 già appartenente al coniuge deceduto dell'esponente, in esecuzione della Persona_1 sentenza della Corte d'appello, passata in giudicato, con cui era stata definitivamente accertata in favore del l'esistenza della corrispondente servitù di passaggio. CP_1
Sosteneva l'opponente che la statuizione, siccome di mero accertamento dell'esistenza del diritto, non potesse essere posta in esecuzione dall'interessato, non contenendo alcuna statuizione di condanna.
Rappresentava inoltre come fosse suo diritto, quale titolare del fondo servente, chiudere la proprietà con un cancello, di cui aveva peraltro già provveduto a consegnare la chiave al titolare della servitù.
Contestava anche l'ammontare delle spese portate in precetto ritenendole del tutto ingiustificate e concludeva perché ne fosse dichiarata la nullità.
L'opposto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa veniva in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione è fondata, ritenendo il giudicante di dover condividere, in difetto di contrarie argomentazioni, il principio affermato dalla corte di legittimità (Cass.civ. sez. VI-3 ord. 26 maggio
2020 n. 9637) in base al quale la sentenza che, come nella specie, si limiti ad accertare l'esistenza di una servitù, non dettando alcuna specifica disposizione propriamente suscettibile di attuazione, non costituisce titolo esecutivo, dovendo il titolare del diritto ricorrere al giudice della cognizione per ricevere tutela contro eventuali atti di turbativa (nella specie ricondotti dall'opposto alla collocazione di pagina 1 di 2 un cancello a chiusura del fondo servente, di cui peraltro l'opponente sostiene di aver consegnato la chiave). Il giudice dell'esecuzione non può che procedere infatti in base al titolo e, qualora questo contenga un mero accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1079 c.c., non può far cessare eventuali impedimenti o turbative al suo esercizio, provvedimenti che dovranno essere adottati dal giudice del merito. E' infatti nell'ordinario giudizio di cognizione che potrà accertarsi se l'attività materiale posta in essere dal titolare del fondo servente sia in contrasto con la servitù e ne impedisca o limiti l'esercizio, adottandosi di conseguenza i provvedimenti necessari a garantirne la protezione da turbative o molestie.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna di parte opposta alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto.
Condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.300,00 oltre oneri di legge.
Sassari, 15 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2442/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
ALLENA
ATTORE-OPPONENTE contro
) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il 19 ottobre 2024 ha proposto opposizione al Parte_1 precetto con cui il le aveva intimato di consentirgli il libero transito attraverso il fondo CP_1 già appartenente al coniuge deceduto dell'esponente, in esecuzione della Persona_1 sentenza della Corte d'appello, passata in giudicato, con cui era stata definitivamente accertata in favore del l'esistenza della corrispondente servitù di passaggio. CP_1
Sosteneva l'opponente che la statuizione, siccome di mero accertamento dell'esistenza del diritto, non potesse essere posta in esecuzione dall'interessato, non contenendo alcuna statuizione di condanna.
Rappresentava inoltre come fosse suo diritto, quale titolare del fondo servente, chiudere la proprietà con un cancello, di cui aveva peraltro già provveduto a consegnare la chiave al titolare della servitù.
Contestava anche l'ammontare delle spese portate in precetto ritenendole del tutto ingiustificate e concludeva perché ne fosse dichiarata la nullità.
L'opposto, regolarmente chiamato in giudizio, restava contumace e la causa veniva in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione è fondata, ritenendo il giudicante di dover condividere, in difetto di contrarie argomentazioni, il principio affermato dalla corte di legittimità (Cass.civ. sez. VI-3 ord. 26 maggio
2020 n. 9637) in base al quale la sentenza che, come nella specie, si limiti ad accertare l'esistenza di una servitù, non dettando alcuna specifica disposizione propriamente suscettibile di attuazione, non costituisce titolo esecutivo, dovendo il titolare del diritto ricorrere al giudice della cognizione per ricevere tutela contro eventuali atti di turbativa (nella specie ricondotti dall'opposto alla collocazione di pagina 1 di 2 un cancello a chiusura del fondo servente, di cui peraltro l'opponente sostiene di aver consegnato la chiave). Il giudice dell'esecuzione non può che procedere infatti in base al titolo e, qualora questo contenga un mero accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1079 c.c., non può far cessare eventuali impedimenti o turbative al suo esercizio, provvedimenti che dovranno essere adottati dal giudice del merito. E' infatti nell'ordinario giudizio di cognizione che potrà accertarsi se l'attività materiale posta in essere dal titolare del fondo servente sia in contrasto con la servitù e ne impedisca o limiti l'esercizio, adottandosi di conseguenza i provvedimenti necessari a garantirne la protezione da turbative o molestie.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la condanna di parte opposta alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del precetto.
Condanna l'opposto alla rifusione in favore dell'opponente delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.300,00 oltre oneri di legge.
Sassari, 15 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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