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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753/2021 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa PA Parte_2 dall'Avv. PORRATI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, P.zza
Garibaldi n. 38, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante in persona Rag. Controparte_1 _2
rappresentato e difeso dall'Avv. TRAVERSO CARLO ed elettivamente domiciliato presso
[...]
il suo studio in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 70, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SORRENTINO FEDERICA ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Corso Cavallotti n. 70;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. VAIRA CARLO e dall'Avv. MAZZUCCHELLI ERNESTO ed elettivamente pagina 1 di 21 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Via Legnano n. 21, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
e
contro
:
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORTAROTTI FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Montecuccoli n. 9, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
e: in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Controparte_4
rappresentata a difesa dall'Avv. CESAREO GERARDO ROMANO ed elettivamente CP_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. LASAGNA MASSIMO in Alessandria, Corso Roma n. 52, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
avente per oggetto: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
Respinta ogni diversa istanza.
Previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento, dichiararsi tenuta e condannarsi la al pronto pagamento a favore della della somma CP_1 PA capitale di € 22.204,00 che era stata corrisposta alla mediante cessione di credito delle CP_1
società scisse ed oltre agli interessi legali dal dovuto ed agli Parte_3 Parte_4 interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento, dichiararsi tenuto e condannarsi il Rag. al pronto pagamento a favore della Controparte_2 Pt_1 della somma di € € 6.412,00 che era stata corrisposta al Rag. mediante
[...] Controparte_2
cessione di credito della società scissa oltre agli interessi legali dal dovuto ed Parte_4 agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Dichiararsi la ed il Rag. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 CP_1 Controparte_2
c.c., comma 2, 2236 c.c. e 2395 c.c., responsabili nei confronti della del mancato PA
beneficio della cessione dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse ed Parte_3
pagina 2 di 21 ammontanti ad € 126.900,00. Dichiararsi la riconducibilità degli Avvisi Parte_4
d'irregolarità dell'Agenzia delle Entrate n. 0016532815601, n. 0069305315101, n. 00036525216171,
n. 0010852316671, n. 0119635117451 nonché degli Avvisi di Accertamento n. 26/15 e n. 27/16 del
06/10/2020 del Comune di Alessandria a grave inadempimento degli obblighi e dei doveri connessi all'espletamento del mandato professionale conferito alla ed al Rag. CP_1 _2
.
[...]
Conseguentemente dichiararsi tenuti e condannarsi la ed il Rag. al CP_1 Controparte_2 risarcimento in favore della della complessiva somme di € 164.216,06, di cui € PA
126.900,00 in ragione del mancato beneficio dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse
ed € 30.972,06 , equivalente ai maggiori oneri, quali interessi Parte_3 Parte_4
e sanzioni, irrogate con gli Avvisi d'irregolarità e di Accertamento sopra indicati, che la stessa
è stata costretta a sostenere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di PA
Alessandria quale diretta conseguenza della violazione dei loro doveri professionali ed € 6.344,00 quali spese sostenute per la complessa attività di analisi e verifica della gestione tributaria della da parte dei convenuti, con gli interessi legali dal dovuto e con gli interessi al tasso PA di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): CP_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Piaccia al Giudice Ill.mo
Previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della
e per testi dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 23.7.2022 Previa ammissione PA dell'ordine di esibizione formulato sempre in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 23.7.2022
Nel merito: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla nei confronti PA
della società siccome inammissibile, improponibile, inaccoglibile e comunque Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Dichiarare tenuta e condannare, in via riconvenzionale, la in persona del legale PA rappresentante pro tempore, con sede in Butera (CL) Via Santa Maria dall'Alto n. 7 cod. fisc. e P. IVA
, al pagamento delle somme riconosciute come dovute alla per P.IVA_1 Controparte_1
l'attività svolta, in importo pari a € 22.204,00=, oltre interessi moratori di legge ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
n. 231/2002.
pagina 3 di 21 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Abruzzi n. 10 Cod. Fisc. e P. IVA
, a corrispondere le somme eventualmente dovute da alla P.IVA_2 Controparte_1 Pt_1
o comunque a manlevare e garantire da ogni e qualsivoglia domanda svolta
[...] Controparte_1
nei propri confronti da Controparte_5 integralmente a carico dell'attrice o delle altre parti in giudizio le somme
[...] PA liquidate a titolo di compenso al C.T.U. Dott. , oltre le somme per l'attività svolta Persona_1
dal C.T. di parte, disponendo quindi la rifusione di somme corrisposte al riguardo dalla società convenuta, oltre interessi di legge.
Con il favore delle spese e del compenso professionale.”
Per la parte convenuta Rag. (come da note di pc): _2
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, ecce zione e deduzione, previa ammissione delle istanze istruttorie
(capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, nonché ordine di esibizione) dedotte dallo scrivente nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Nel merito: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla nei confron ti del PA
Rag. in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_2
Dichiarare tenut a e condannare , in via riconvenzionale, la in persona del legale PA rappresentante pro tempore, con sede in Butera (CL) Via S. Maria dall'Alto n. 7 co d. fisc e P. IVA
, al pagamento delle somme dovute al Rag. per l'attività P.IVA_1 Controparte_2 professionale svolta, in importo pari a € 6.000,00 , oltre accessori di legge, e quindi € 7.612,80 al lordo della ritenuta d'acconto ed interessi di legge ex art. 1284 comma 4° c.c. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 cod. fisc. e P. IVA P.IVA_3
e/o la
[...] Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano Via G.B. Cassinis n.
[...]
21 cod. fisc. e P. IVA , a corrispondere le eventuali somme dovute alla o P.IVA_4 PA
comunque a manlevare e garantire il Rag. da ogni e qualsivoglia domanda Controparte_2 svolta nei propri confronti da parte dell'attrice PA
pagina 4 di 21 Con il favore delle spese e del compenso professionale, con addebito delle spese di CTU e CTP a carico dell' attore o di altre parti in causa e rifusione delle spese sostenute dallo scrivente convenuto, oltre interessi di legge”
Per la terza chiamata (come da note di pc): CP_3
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Parte_5
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
[...]
nuove
In via istruttoria
Disporre ctu tecnico contabile volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza di errori e/o omissioni da parte dei soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento agli incarichi che parte attrice dimostrerà di aver conferito ai convenuti, tenuto conto anche dell'elemento risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti relativamente al soggetto impegnato alla presentazione telematica ed al soggetto predisponente le stesse, nonché alla quantificazione dei danni patiti dalla società promotrice della causa con esclusivo riferimento agli errori/omissioni di cui sopra e della possibilità di recuperare i crediti di cui si discute.
Nel merito
In via principale
Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi tutti di cui in atti e per
l'effetto
Assolvere Parte_5
– da ogni avversaria pretesa
[...]
Respingere le domande attoree tutte nei confronti del Rag. , siccome Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., e, per l'effetto
Assolvere Parte_5
– da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono, di accoglimento anche solo parziale delle domande attore e di accertamento della operatività della polizza assicurativa Contenere
l'eventuale condanna di Parte_5
– entro i limiti del danno oggettivamente provato in
[...] corso di causa ed in esclusiva connessione causale con il sinistro esposto, ove provato nell'an e nel quantum, nonché nei limiti di operatività della polizza assicurativa, tenuto conto delle condizioni
pagina 5 di 21 contrattuali tutte, inclusi massimali e franchigie, e limitatamente alla quota di responsabilità ascrivibile all'assicurato, con deduzione anche della quota riferibile a parte attrice ex art. 1227 c.c.
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
Per la terza chiamata HDI Assicurazioni (come da comparsa):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito
In via principale: respingere, poiché infondate, le domande proposte da nei confronti PA
di con vittoria di spese anche in favore di HDI Assicurazioni S.p.A. Controparte_1
In via subordinata: respingere, poiché infondata o prescritta, la domanda di garanzia assicurativa svolta da nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A., con vittoria di spese. Controparte_1
In via ulteriormente subordinata: contenere l'obbligo di manleva di HDI Assicurazioni S.p.A. entro la sola quota di responsabilità ascrivibile allo , nonché nei limiti del giusto e del provato, CP_1
con applicazione dei limiti e di tutte le condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra
[...]
e HDI Assicurazioni S.p.A., con spese come per legge”. CP_1
Per la terza chiamata (come da comparsa): CP_4
“Nel merito
= rigettare le domande spiegate da nei confronti del Rag. , PA Controparte_2
perché totalmente infondate, per le ragioni esposte nel presente atto;
= nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da PA
accertare la quota di responsabilità di ciascun convenuto ed emettere le conseguenti declaratorie ai fini del rapporto interno;
= rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dal Rag. nei Controparte_2 confronti di per le ragioni esposte nel presente atto;
Controparte_4
Con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite, al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_4
Con riserva di ogni integrazione e modifica”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 6 di 21 1. Con atto di citazione datato 30.1.2021 la società conveniva in giudizio PA
ed il Rag. allegando: Controparte_1 Controparte_2
- che sin dal 2012 il Rag. , in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_2 [...]
si era occupato della gestione contabile e fiscale delle società ed CP_1 Parte_3
, provvedendo alla predisposizione delle rispettive dichiarazioni Parte_6
reddituali e curandone il relativo deposito;
- che nel mese di gennaio 2014, i sig.ri e rispettivamente il primo Parte_2 CP_6
nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della e la seconda nella qualità Parte_3
di legale rappresentante pro-tempore della , avevano conferito Parte_4 Parte_6
allo in persona del suo legale rappresentante sig. , nonché Controparte_1 Controparte_2
allo stesso personalmente, il mandato di predisporre il progetto di scissione parziale delle due società mediante la costituzione di una nuova società, denominata nonché di curare tutti gli PA adempimenti normativamente prescritti per l'assolvimenti di tale incarico;
- che in data 07.04.2014, con atto a rogito del Notaio di Alessandria, si era provveduto Persona_2 alla stipulazione dell'atto di scissione e contestuale costituzione della nuova PA
- che, in seguito, il sig. nella sua nuova qualità di amministratore unico e legale Parte_2
rappresentante pro-tempore della società aveva esteso alla in persona PA CP_1
del suo legale rappresentante , ed allo stesso personalmente, il mandato di gestire Controparte_2
anche la contabilità della nuova società così costituita, ivi compreso la trasmissione telematica di tutti gli adempimenti fiscali dichiarativi e dei modelli F24 relativi ai pagamenti di imposte, tributi e contributi;
- che nell'espletamento del mandato, il Rag. , sia in proprio che quale legale Controparte_2
rappresentante dello si era occupato anche della cessione da parte di Controparte_1
e di dei crediti loro vantati nei confronti Parte_3 Parte_4 dell'Amministrazione ZI in favore della nuova nonché in favore dello PA stesso e del Rag. a titolo di corrispettivo dell'attività professionale da questi CP_1 _2
ultimi espletata;
- che da un accurato esame della gestione tributaria curata dal Rag. in favore della _2
erano emersi svariati inadempimenti del professionista dai quali erano scaturiti PA
ingenti danni alla società, come dettagliatamente descritti ed analizzati nella relazione a firma del
Tributarista e Consulente del Lavoro Rag. Persona_3
- che in particolare era emerso che il Rag. non aveva mai formulato le dovute richieste di _2 rimborso del credito d'imposta in favore della che dunque non aveva potuto PA
pagina 7 di 21 beneficiare dei crediti che le erano stati ceduti dalle società e Parte_4 Parte_3
per un totale di € 126.900,00;
[...]
- che inoltre la società era stata destinataria di vari avvisi di irregolarità di Agenzia delle Entrate ed avvisi di accertamento del Comune di Alessandria, tutti emessi per omesso pagamento di imposte e derivati dall'inadempimento del Rag. che non aveva pagato le singole imposte alla loro _2 naturale scadenza mediante l'utilizzo dei crediti IVA vantati dalla PA
Alla luce di quanto rappresentato, hiedeva quindi di accertare la risoluzione PA del contratto d'opera professionale per colpevole inadempimento contrattuale, e di condannare
[...]
e il Rag. in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € CP_1 _2
164.216,06, di cui € 126.900,00 in ragione del mancato beneficio dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse ed € 30.972,06 per maggiori oneri, quali Parte_3 Parte_4 interessi e sanzioni, irrogati con gli avvisi d'irregolarità e di accertamento sopra indicati, nonché €
6.344,00 a titolo di spese sostenute per la complessa attività di analisi e verifica della gestione tributaria della da parte del Rag. chiedeva, inoltre, la restituzione dei PA Persona_3 compensi professionali corrisposti ai professionisti tramite le cessioni dei crediti d'imposta, pari ad €
22.204,00 a favore dello ed € 6.412,00 a favore del Rag. . Controparte_1 Controparte_2
1.2. si costituiva in giudizio con comparsa del 28.09.2021, deducendo di Controparte_1
non essersi mai occupata della pratica inerente la scissione delle due società e Parte_3
nella società di nuova costituzione e di essere pertanto Parte_4 PA
estranea a tutti gli addebiti mossi dalla parte attrice in relazione ad attività connesse e/o conseguenti.
Riconosceva, invero, di aver soltanto svolto attività di elaborazione di dati contabili per conto di e di a partire dal 2012, e per conto della nuova società Parte_3 Parte_4
per ancora circa un anno e mezzo dalla data della sua costituzione, e rappresentava PA che l'unica domanda su cui poteva dunque concretamente interloquire era quella relativa alla richiesta di restituzione dei compensi professionali in tesi corrispostile tramite cessione del credito di imposta, per € 22.204,00, somma che sosteneva non aver in realtà mai percepito e di cui chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al relativo pagamento, oltre interessi moratori di PA
legge. Pur ritenendosi totalmente estranea agli inadempimenti lamentati dalla parte attrice, chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa di HDI Assicurazioni S.p.A. per essere dalla stessa nel caso manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversaria.
1.3. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 datata 27.9.2021, non contestando di aver effettivamente svolto l'attività di predisposizione del progetto di scissione parziale della e della di cui chiedeva Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 21 anzi in via riconvenzionale il pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto il compenso professionale convenuto, pari ad € 6.000,00, oltre accessori di legge;
negava al contempo ogni addebito di responsabilità, in ogni caso rappresentando come in relazione alle doglianze inerenti la cessione dei crediti di imposta non potesse predicarsi alcun danno in capo alla non essendo PA
intervenuta prescrizione, né decadenza, e come in relazione alle doglianze inerenti gli avvisi di accertamento ricevuti, pur non comprendendo come potesse ritenersi responsabile il professionista sei il cliente non paga le imposte dovute, dovesse sicuramente affermarsi la propria estraneità per le cartelle inerenti ad anni di imposta successivi al 2017, quando certamente egli aveva già dismesso ogni incarico. Chiedeva, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, di chiamare in causa ed Controparte_4 Parte_5
al fine di essere dalle stesse manlevato e garantito.
[...]
1.4. Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. con comparsa datata 3.5.2022, con la quale in via principale chiedeva di respingere le domande proposte da nei confronti PA
di perché infondate. In subordine chiedeva di respingere la domanda di garanzia CP_1
assicurativa svolta da poiché infondata o prescritta, ed in via ulteriormente subordinata CP_1 di contenere l'obbligo di manleva di HDI entro la sola quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, nonché nei limiti del giusto e del provato.
1.5. Si costituiva in giudizio la con comparsa datata 27.4.2022, con la Parte_5 quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa e comunque di respingere le domande attoree svolte nei confronti del Rag. siccome infondate in fatto ed in _2 diritto. In subordine chiedeva di contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno Pt_5
oggettivamente provato in corso di causa, nonché nei limiti di operatività della polizza assicurativa.
1.6. Alla prima udienza di trattazione e comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia della e concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6° Controparte_4
comma c.p.c.
1.7. si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_4
datata 16.11.2022, con la quale chiedeva in via principale di rigettare le domande spiegate da Pt_1
nei confronti del Rag. perché totalmente infondate. Nella denegata ipotesi di
[...] _2
accoglimento anche parziale delle domande spiegate da chiedeva di accertare la quota PA
di responsabilità di ciascun convenuto ed emettere le conseguenti declaratorie ai fini del rapporto interno.
pagina 9 di 21 1.8. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., all'udienza del 24.1.2023 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e licenziava consulenza Controparte_4 tecnica d'ufficio, nominando C.T.U. il Dott. Persona_4
Dopo aver depositato alcune richieste di proroga, con comunicazione datata 8.2.2024 il C.T.U.
Dott. comunicava di rinunciare all'incarico per motivi personali. Per_4
Il Giudice nominava quindi in sua sostituzione il Dott. , che prestava Persona_1 giuramento di rito ed assumeva l'incarico in data 26.03.2024, depositando la relazione di perizia il
18.10.2024.
All'udienza del 30.10.2024 venivano richiesti alcuni chiarimenti al C.T.U. ed il Giudice convocava lo stesso a chiarimenti sulle questioni evidenziate.
All'udienza del 12.11.2024 il C.T.U. Dott. forniva tutti i chiarimenti richiesti, e con Per_1
Ordinanza in pari data la causa veniva quindi mandata a precisazione delle conclusioni.
1.9. All'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice tratteneva la causa a decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2. All'esito il Tribunale decide come segue.
2.1. Occorre anzitutto premettere, per meglio comprendere alcuni aspetti del presente contenzioso, che la società che qui agisce per la risoluzione dei contratti d'opera PA
professionale intercorsi con lo e con il Rag. , oltre che per il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi professionali in tesi agli stessi corrisposti, è società di capitali costituita da un unico socio, ossia il sig. già socio unico anche Parte_2
delle due società scisse e Parte_3 Parte_4
Al contempo, nonostante per tutto il giudizio i convenuti si siano ostinati a definirsi soggetti giuridici distinti, è una società che si occupa di elaborazione dati e tenuta di Controparte_1
contabilità aziendale, elaborazione buste paghe e attività connesse (cfr. visura, doc. 1 terza chiamata
HDI Assicurazioni) di cui il Rag. risulta essere non solo commercialista inserito _2 nell'organico, ma altresì legale rappresentante della società medesima.
Può quindi ben comprendersi come un cliente che si rivolga allo Studio per avere assistenza fiscale e contabile, e che si interfacci personalmente con chi quello Studio rappresenta, possa fare legittimamente affidamento sul fatto di essere seguito dal team di professionisti in generale, oltre che dal singolo commercialista in sé.
pagina 10 di 21 L'argomento, quindi, di essersi occupati, come “a compartimenti stagni”, il Rag. _2
esclusivamente della redazione del progetto di scissione societaria perfezionatosi con la stipula del rogito notarile del 7.04.2014, e lo soltanto delle attività connesse a una non meglio Controparte_1 precisata “elaborazione dei dati contabili” per conto delle società riferibili al appare piuttosto Pt_2
sterile, essendo palese che il Rag. abbia sempre operato non come libero professionista _2
autonomo, ma come commercialista e rappresentante dello Controparte_1
2.2. Ciò detto, le domande attoree, così come le riconvenzionali promosse da entrambi i convenuti, devono essere tutte rigettate perché infondate o sprovviste di idoneo supporto probatorio.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021).
Riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (così, recentemente, ancora Cass. civile sez. III, 14/04/2025, n. 9721).
Il principio secondo cui anche la responsabilità contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 1227 c.c. che regola il fenomeno della causalità materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c, applicabile anche alla responsabilità contrattuale, si occupa dell'apporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi è obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalità e cioè sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, per acclarare l'esistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non abbia sufficientemente provato il contenuto dei mandati professionali conferiti al Rag. in proprio e come legale _2
rappresentante della società, e comunque non abbia provato il doveroso nesso causale tra i diversi pagina 11 di 21 inadempimenti contrattuali ascritti ai due convenuti e il pregiudizio economico di cui chiede il risarcimento.
§ Sul preteso danno da mancato beneficio dei crediti di imposta ceduti.
Seguendo l'ordine delle allegazioni attoree, parte attrice stessa distingue l'ambito degli incarichi professionali affidati allo e al Rag. in tre diverse fasi. CP_1 _2
In prima battuta afferma di aver conferito agli stessi il mandato di predisporre il progetto di scissione parziale della e della (Vedasi allegato n. 20 della Parte_3 Parte_4
relazione del Rag. , mediante la costituzione di una nuova società, denominata Persona_3 nonché di curare tutti gli adempimenti normativamente prescritti per l'assolvimenti PA
di tale incarico.
Afferma poi di aver incaricato il sempre in proprio e quale legale rappresentante _2
dello , di occuparsi della gestione della contabilità della nuova così Controparte_7 PA costituita, “ivi compreso la trasmissione telematica di tutti gli adempimenti fiscali dichiarativi e dei modelli F24 relativi ai pagamenti di imposte, tributi e contributi, soprattutto per quelli che presentavano l'esecuzione di una compensazione tributaria”, e di aver affidato allo stesso, sempre in proprio e in qualità di legale rappresentante dello di occuparsi “della cessione da parte CP_1
della e di dei crediti loro vantati nei confronti Parte_3 Parte_4 dell'Amministrazione ZI in favore della nuova così come individuati in due PA
scritture private autenticata dal notaio stipulate in data 15.10.2015, quindi oltre 18 Persona_2 mesi dopo l'intervenuta scissione societaria.
In relazione a tali incarichi, lamenta di non aver potuto beneficiare dei crediti IRES, IVA e
IRAP cedutile da e in quanto nelle dichiarazioni fiscali 2015 Parte_3 Parte_4
(periodo d'imposta 2014) delle società cedenti predisposte e depositate dal Rag. questi non _2
avrebbe formulato la (imprescindibile) richiesta di rimborso.
Contesta, inoltre, la decisione del di prevedere per tali crediti una “cessione” ad hoc _2 in luogo del “trasferimento” degli stessi nell'ambito dell'operazione di scissione societaria, come parte del capitale di scissione.
Ritiene quindi censurabile la gestione dell'operazione di scissione e di cessione dei crediti da parte dei convenuti e reclama il risarcimento del danno subito pari a € 126.900,00, costituito cioè dai crediti d'imposta di cui non avrebbe potuto beneficiare.
Nel costituirsi in giudizio, il Rag. ha riconosciuto di essersi occupato della redazione _2
del progetto di scissione societaria perfezionatosi con la stipula del rogito notarile datato 2014, e di aver effettivamente svolto per conto del tutte le attività fiscali correlate, ma ha invece Pt_2
pagina 12 di 21 fermamente contestato di essere mai stato incaricato delle pratiche riguardanti le successive cessioni dei crediti di imposta, ritenute del tutto slegate e indipendenti dalla scissione societaria.
Ora, la CTU svolta in corso di causa ha in effetti chiarito come le vicende legate alle cessioni dei crediti fiscali intercorse tra le società . da un lato, e la Parte_7 Controparte_8 nuova all'altro, siano intervenute in due momenti ben differenti. PA
Da un lato, vi è il credito fiscale ceduto con l'atto notarile di scissione parziale del 7.4.14 predisposto su progetto redatto dal Rag. si tratta di un credito IVA di iniziali € 57.198,00 _2 inerente alla dichiarazione dell'anno fiscale 2013, di cui Parte_3 PA risulta aver beneficiato tramite compensazione fiscale di € 50.001,90 nella dichiarazione IVA per il
2014, redatta e presentata dal Rag. stesso (cfr. pagg.
5-6 Relazione di CTU, nonché _2
Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Vi sono, poi, i crediti fiscali in tesi ceduti oltre 18 mesi dopo l'operazione di scissione societaria, tramite due contratti di cessione del tutto slegati e indipendenti dalla stessa, stipulati tra la e da un lato, e la lo Parte_3 Parte_4 PA Controparte_1
e il Rag. dall'altro.
[...] _2
In particolare, con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in data Persona_2
15.10.2015 e registrato il 22.10.2015, al n. 131.702 di repertorio – n. 39.763 di raccolta, cedeva alla un credito IVA per € 35.000,00 ed un credito Parte_4 PA
IRAP per € 15.000,00; cedeva inoltre allo un credito IVA per € 12.000,00, tutti Controparte_1 scaturenti dalla situazione reddituale e finanziaria relative al periodo d'imposta 2014 (cfr. allegato n. 5
Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in data 15.10.2015 e Persona_2
registrato il 22.10.2015, al n. 131.701 di repertorio – n. racc. 39.762 di raccolta, la Parte_3 cedeva alla n credito IVA per € 1.900,00, un credito IRAP per € 25.000,00 ed
[...] PA un credito IRES per € 50.000,00; cedeva inoltre allo un credito IRES per € Controparte_1
10.204,00 ed al Rag. un credito IVA per € 6.412,00, tutti scaturenti dalla situazione _2
reddituale e finanziaria relative al periodo d'imposta 2014 (cfr. allegato n. 6 Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Tali contratti non contengono alcun riferimento all'intervenuta scissione societaria, prevedevano un acquisto dei crediti fiscali “pro soluto”, previo pagamento da parte dei cessionari del
“corrispettivo” della cessione, e soprattutto condizionavano l'efficacia della cessione alla “esplicita accettazione” da parte dell'Amministrazione ZI.
pagina 13 di 21 Ebbene, come accertato dal CTU, tali cessioni non si sarebbero mai perfezionate, proprio per mancata accettazione da parte dell'Amministrazione ZI, accettazione che rappresenta condizione imprescindibile, non solo per previsione contrattuale, ma per specifica previsione di legge, per l'opponibilità della cessione nei confronti del fisco.
Secondo quanto previsto dall'art 43 bis DPR 602/73, infatti: “
1. Le disposizioni degli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo
78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”
Il CTU ha poi accertato, tramite accesso (autorizzato dal Giudice) al cassetto fiscale delle due società cedenti, l'esistenza, a monte, di irregolarità che avrebbero comunque portato l'Amministrazione
ZI ad opporre il diniego all'operare delle cessioni.
In particolare, in nessuna delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP presentate dalle due società cedenti per l'anno fiscale 2014 risulta essere mai esternata la volontà di richiedere il rimborso dei crediti oggetto di cessione;
inoltre, in nessuna delle dichiarazioni risulta apposto il visto di conformità previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 241 del 1997, obbligatorio per i rimborsi o le compensazioni superiori ad € 15.000,00; per nessuna delle dichiarazioni risulta infine presente la dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata dal legale rappresentante della società dichiarante (cfr. pagg. 14 e ss.).
Si tratta, secondo il CTU, di condizioni tutte necessarie per il perfezionamento delle due cessioni dei crediti d'imposta, la cui mancanza porta a ritenere che, anche laddove gli atti di cessione fossero stati notificati all'Amministrazione ZI come previsto dalla legge, questa non li avrebbe accettati.
Inoltre, secondo quanto appurato dal CTU, ad oggi nessuno dei cessionari - e quindi non solo la ma anche e lo stesso Rag. - avrebbe pagato il PA Controparte_1 _2
corrispettivo della cessione, pari cioè al valore nominale dei singoli crediti ceduti: in particolare, non avrebbe mai pagato alla l'importo di Euro 76.900,00, né PA Parte_4 avrebbe pagato alla l'importo di Euro 50.000,00; al contempo, Parte_3 CP_1
pagina 14 di 21 non avrebbe mai pagato alla l'importo di Euro 12.000,00, né avrebbe Pt_1 Parte_4 pagato alla l'importo di Euro 10.204,00, e il Rag. non avrebbe mai Parte_3 _2 pagato alla l'importo di Euro 6.412,00. Parte_3
Le ragioni del mancato pagamento dei corrispettivi della cessione e della omessa notifica delle cessioni all'Amministrazione ZI sono rimaste del tutto oscure, e non sono state chiarite da alcuna delle parti in causa.
Né è stato possibile spiegare, per mancanza della documentazione fiscale e contabile necessaria, le ragioni delle carenze riscontrante dal CTU nelle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP presentate dalle due società cedenti per l'anno fiscale 2014 (in particolare, esistenza dei crediti di imposta a monte di cui richiedere il rimborso, visto di conformità del professionista incaricato della redazione delle dichiarazioni, dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante della società, ovverosia il sig. . Pt_2
Quel che deve ritenersi, tuttavia, è che in mancanza di un mandato professionale scritto, e in presenza di una specifica contestazione da parte del Rag. di essere mai stato incaricato di _2
occuparsi delle pratiche inerenti le due cessioni dei crediti di imposta intervenute successivamente alla scissione societaria e del tutto indipendentemente dalla stessa, non è possibile discutere di alcun inadempimento del professionista.
Come chiarito dalla CTU, infatti, la cessione dei crediti di imposta menzionata nel progetto di scissione societaria andò a buon fine, proprio grazie all'attività del professionista, che espletò tutti gli incombenti previsti dalla legge per il perfezionamento della cessione nei confronti dell'Amministrazione ZI (credito IVA 2013 della utilizzato in Parte_3
compensazione dalla nel 2014, vedi sopra). Pt_1
Per quanto invece attiene ai crediti in tesi ceduti con i due contratti di cessione dell'ottobre
2015, non è invece possibile discutere di omissioni imputabili al professionista, proprio per mancanza,
a monte, della prova del conferimento e finanche dell'ampiezza di uno specifico incarico professionale in capo al commercialista Rag. per lo svolgimento delle pratiche e dei controlli propedeutici _2
alle cessioni dei crediti medesimi.
Il mero fatto di aver sottoscritto le due scritture private autenticate di cessione dei crediti di imposta, infatti, non vale a provare il conferimento dell'incarico, posto che il in proprio e _2
quale legale rappresentante dello , risulta parte acquirente, al pari della stessa CP_1
dei crediti fiscale oggetto di cessione. Pt_1
Né può ritenersi comunque un errore professionale del quello di non aver inserito nel _2
progetto di scissione societaria i crediti di imposta di cui si discute, come parte del capitale di scissione.
pagina 15 di 21 Nel progetto di scissione, i crediti di imposta oggetto dei due successivi contratti di cessione dell'ottobre 2015 non risultano né tra gli elementi attivi trasferiti a né tra gli elementi Pt_1 attivi che permanevano in capo a e all'esito dell'operazione (cfr. Parte_3 Parte_4
allegato n. 20 al documento n. 10 di parte attrice).
Ciò per la semplice ragione che l'operazione di scissione societaria venne condotta riguardo ai valori contabili degli elementi attivi e passivi trasferiti al 31 dicembre 2013, mentre i crediti d'imposta di cui si controverte sarebbero sorti in capo a e nel periodo Parte_3 Parte_4
d'imposta 2014 (successivo alla scissione), tant'è che risulterebbero dalle dichiarazioni fiscali del 2015
(per l'appunto riferibili al periodo d'imposta 2014).
Ne deriva che si trattava di crediti certamente inesistenti al momento della redazione del progetto di scissione, e che dunque non potevano essere considerati dal professionista come parte del capitale di scissione.
Ad abundantiam, si osserva come in realtà la società attorea ad oggi non abbia subito alcun danno economico per il mancato beneficio dei predetti crediti di imposta.
Come chiarito dal CTU, è vero che non ha potuto beneficiare dei crediti di PA
imposta acquistati con gli atti di cessione di cui si è detto, ma al contempo la società non risulta aver mai pagato il corrispettivo delle cessioni medesime.
È vero che il corrispettivo potrebbe ancora essere “preteso” dall'unico socio delle società cedenti, ormai estinte nel 2015, ossia il sig. stesso, ma è altrettanto vero che oggi la società Pt_2 ben potrebbe rifiutare il pagamento del corrispettivo proprio allegando l'inopponibilità della cessione all'Agenzia delle Entrate.
Al contempo, il sig. ben potrebbe ancora presentare per conto delle stesse cedenti Pt_2 un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, e così recuperare nei confronti del fisco i crediti fiscali della itenuti perduti. Parte_3 Parte_4
Come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con le Sentenze n. 6070 e 6072 del
12.3.2013, infatti: “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa" (cfr. anche Cass. 11.6.2019, n. 15637).
pagina 16 di 21 In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le Sezioni Unite hanno distinto le ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio: "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione".
Nel caso di specie, era l'unico socio della e della Parte_2 Parte_4
ed è dunque l'unico soggetto ancora legittimato a presentare istanza di rimborso Parte_3
dei crediti fiscali per conto delle due società ormai estinte (il cui termine, posto che i crediti IRPEF,
IRES, IRAP ed IVA si prescrivono in dieci anni, scadrebbe al termine dell'anno solare 2025).
In entrambe le ipotesi, comunque, è evidente come non possa essere riconosciuto alcun danno economico in capo alla per mancato beneficio dei crediti di imposta oggetto delle PA
due scritture private di cessione 2015.
§ Sul preteso danno per maggiori oneri, spese e interessi derivanti dal mancato pagamento delle imposte.
La ha poi allegato che il Rag. in proprio e quale rappresentante PA _2
dello avrebbe compiuto altre gravi irregolarità nella gestione della contabilità Controparte_1
fiscale della società, omettendo di pagare, alla loro naturale scadenza, le imposte IRES, IRAP, e IVA riferibili agli anni 2015-2016, attraverso il meccanismo della compensazione dei crediti IVA vantati dalla ha inoltre dedotto che il professionista avrebbe omesso di provvedere al PA
pagamento IMU relativa al 2015 e al 2016, limitandosi a curarne la regolarizzazione solo al ricevimento degli avvisi di irregolarità e accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Anche in relazione a tale allegazione, dinanzi a specifica contestazione del convenuto
è tuttavia mancata qualsivoglia prova del conferimento dell'incarico professionale, e in _2
particolare del fatto che il commercialista avesse la delega per eseguire per conto della società attore i pagamenti delle imposte dovute tramite modello F24.
In un contesto, peraltro, in cui nella relazione di parte attrice, in punto maggiori oneri per interessi e sanzioni dovuti al mancato pagamento delle imposte dovute, si legge chiaramente che il sosteneva di “non aver mai ricevuto” dal consulente i modelli per l'esecuzione dei pagamenti Pt_2
pagina 17 di 21 delle imposte dovute, così implicitamente riconoscendo l'inesistenza di una delega al pagamento conferita al commercialista _2
Né comunque si può dire che parte attrice abbia provato l'esistenza del nesso di causalità tra il preteso inadempimento ascritto al professionista e il danno lamentato (maggiori oneri per interessi e sanzioni su pagamenti avvenuti oltre i termini).
Da un lato, si deve infatti escludere che avesse la disponibilità di un credito IVA Pt_1 da portare in compensazione, perché quello cedutole con l'atto notarile di scissione risultava essere già stato portato interamente in compensazione nella dichiarazione IVA per il 2014 redatta e presentata dallo stesso Rag. (cfr. pagg.
5-6 Relazione di CTU, nonché Relazione di parte attrice a firma _2
del Rag. , mentre le cessioni dei crediti intervenute nel 2015, come si è visto, non sono mai Per_3 divenute opponibili nei confronti dell'Amministrazione ZI.
Dall'altra, parte attrice non ha fornito la prova positiva di avere provvista sui conti correnti sui quali era in tesi previsto l'addebito automatico delle imposte dovute, sicché l'omesso pagamento delle imposte non può comunque ritenersi immediatamente ascrivibile a negligenza o imperizia del professionista incaricato.
§ Sul preteso danno per spese analisi e verifica della gestione tributaria (parcella rag.
. Per_3
In mancanza di specifici inadempimenti ascrivibili al Rag. per quanto si è detto, _2
deve escludersi la risarcibilità del danno economico lamentato dalla società attorea in relazione all'esborso sostenuto per il compenso del consulente di parte, Rag. le cui conclusioni sono Per_3
state peraltro qui totalmente disattese.
§ Sui compensi professionali dovuti allo e al Rag. . Controparte_1 _2
Devono, infine, essere rigettate sia le domande attoree volte ad ottenere la restituzione dei compensi professionali in tesi corrisposti ai professionisti tramite le due cessioni dei crediti di imposta, sia le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti volte ad ottenere il pagamento dei predetti compensi, sull'assunto di non aver mai effettivamente potuto beneficiare dei crediti di imposta ceduti.
Il Tribunale davvero fatica a comprendere come le cessioni dei crediti di imposta e in favore dello e del Rag. Parte_4 Parte_3 Controparte_1 _2 pattuite negli atti di cessione del 22.10.2015 possano essere intese come “compensi per i servizi professionali resi in relazione alla predisposizione ed alla gestione delle operazioni di scissione sociale e alle successive operazioni di cessione dei crediti di cui si discute”, trattandosi di cessioni a titolo oneroso, per le quali era previsto il pagamento in capo allo e allo stesso Rag. Controparte_1
pagina 18 di 21 di importi corrispondenti al valore nominale dei singoli crediti ceduti (pagamento nella _2
specie mai avvenuto, cfr. allegati 5 e 6 doc. 10 parte attrice).
In ogni caso la CTU ha accertato come nessuno del crediti di imposta sia mai stato utilizzato né dal Rag. né dallo (cfr. CTU, pag. 25), proprio per il mancato _2 Controparte_1 perfezionamento delle cessioni e l'inopponibilità delle stesse nei confronti dell'Amministrazione
ZI, sicché - che comunque non ne avrebbe la legittimazione, essendo PA
soggetto giuridico distinto dalle società cedenti - non può lamentare di aver corrisposto un compenso
“non dovuto” sotto forma di credito d'imposta.
Al contempo, e il Rag. non hanno titolo per esigere il Controparte_9 _2
pagamento dei compensi professionali in tesi riconosciuti proprio dalle stipulate cessioni dei crediti d'imposta, perché la previsione di un corrispettivo per la cessione esclude in radice che potesse trattarsi di compensi per l'attività professionale svolta.
2.3. Alla luce di tutto quanto esposto, le domande attoree, così come le domande riconvenzionali dei convenuti, devono tutte essere rigettate, con conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
Ai soli fini della ripartizione delle spese e in ottica puramente virtuale si rileva comunque che le congerie di obiezioni ed eccezioni svolte dalle terze chiamate nei confronti dei rispettivi assicurati non paiono fondate, argomento che consente di ravvisare la fondatezza delle chiamate in termini di necessaria derivazione dell'azione di responsabilità professionale attorea.
2.4. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
***
3. Il rigetto delle domande attoree, così come le domande riconvenzionali dei convenuti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite le predette parti.
Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto
e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice e delle due parti convenute, nella quota di 1/3 ciascuno.
3.1. Le spese di CTU e le spese processuali del convenuto Rag. devono essere poste _2
a carico solidale di ed Controparte_4 Parte_5
mentre le spese di CTU e le spese processuali della convenuta devono essere
[...] Controparte_9 poste a carico di HDI Assicurazioni S.p.A., tutte entro il limite dell'art. 1917, comma 4°, c.p.c.
pagina 19 di 21 Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), tali spese sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00”:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
753/2021 R.G. promossa da parte attrice) contro parte PA Controparte_1
convenuta), (parte convenuta), Controparte_2 Controparte_4
(terza chiamata) (terza
[...] Parte_5
chiamata) e HDI Assicurazioni S.p.A. (terza chiamata), nel contraddittorio delle parti:
1) RIGETTA le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti PA
; Controparte_1 Controparte_2
2) RIGETTA le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e Controparte_1
nei confronti di parte attrice Controparte_2 PA
3) COMPENSA integralmente le spese processuali tra parte attrice e i convenuti PA
; Controparte_1 Controparte_2
4) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e dei convenuti PA
, nella quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1 Controparte_2
5) DICHIARA TENUTA E CONDANNA HDI Assicurazioni S.p.A. a rimborsare a
[...]
le spese di CTU e le processuali, queste ultime liquidate in complessivi Euro 9.142,00, CP_1
oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) DICHIARA TENUTE E CONDANNA d Controparte_4 [...]
a rimborsare al convenuto Parte_5 _2
, in solido tra loro, le spese di CTU e le processuali, queste ultime liquidate in
[...]
pagina 20 di 21 complessivi Euro 9.142,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 9.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753/2021 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa PA Parte_2 dall'Avv. PORRATI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, P.zza
Garibaldi n. 38, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante in persona Rag. Controparte_1 _2
rappresentato e difeso dall'Avv. TRAVERSO CARLO ed elettivamente domiciliato presso
[...]
il suo studio in Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 70, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SORRENTINO FEDERICA ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alessandria, Corso Cavallotti n. 70;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. VAIRA CARLO e dall'Avv. MAZZUCCHELLI ERNESTO ed elettivamente pagina 1 di 21 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Via Legnano n. 21, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
e
contro
:
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORTAROTTI FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Montecuccoli n. 9, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
e: in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Controparte_4
rappresentata a difesa dall'Avv. CESAREO GERARDO ROMANO ed elettivamente CP_4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. LASAGNA MASSIMO in Alessandria, Corso Roma n. 52, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
avente per oggetto: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (come da note di pc):
Respinta ogni diversa istanza.
Previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento, dichiararsi tenuta e condannarsi la al pronto pagamento a favore della della somma CP_1 PA capitale di € 22.204,00 che era stata corrisposta alla mediante cessione di credito delle CP_1
società scisse ed oltre agli interessi legali dal dovuto ed agli Parte_3 Parte_4 interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Previa declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento, dichiararsi tenuto e condannarsi il Rag. al pronto pagamento a favore della Controparte_2 Pt_1 della somma di € € 6.412,00 che era stata corrisposta al Rag. mediante
[...] Controparte_2
cessione di credito della società scissa oltre agli interessi legali dal dovuto ed Parte_4 agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Dichiararsi la ed il Rag. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 CP_1 Controparte_2
c.c., comma 2, 2236 c.c. e 2395 c.c., responsabili nei confronti della del mancato PA
beneficio della cessione dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse ed Parte_3
pagina 2 di 21 ammontanti ad € 126.900,00. Dichiararsi la riconducibilità degli Avvisi Parte_4
d'irregolarità dell'Agenzia delle Entrate n. 0016532815601, n. 0069305315101, n. 00036525216171,
n. 0010852316671, n. 0119635117451 nonché degli Avvisi di Accertamento n. 26/15 e n. 27/16 del
06/10/2020 del Comune di Alessandria a grave inadempimento degli obblighi e dei doveri connessi all'espletamento del mandato professionale conferito alla ed al Rag. CP_1 _2
.
[...]
Conseguentemente dichiararsi tenuti e condannarsi la ed il Rag. al CP_1 Controparte_2 risarcimento in favore della della complessiva somme di € 164.216,06, di cui € PA
126.900,00 in ragione del mancato beneficio dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse
ed € 30.972,06 , equivalente ai maggiori oneri, quali interessi Parte_3 Parte_4
e sanzioni, irrogate con gli Avvisi d'irregolarità e di Accertamento sopra indicati, che la stessa
è stata costretta a sostenere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di PA
Alessandria quale diretta conseguenza della violazione dei loro doveri professionali ed € 6.344,00 quali spese sostenute per la complessa attività di analisi e verifica della gestione tributaria della da parte dei convenuti, con gli interessi legali dal dovuto e con gli interessi al tasso PA di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P.”
Per la parte convenuta (come da note di pc): CP_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Piaccia al Giudice Ill.mo
Previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della
e per testi dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 23.7.2022 Previa ammissione PA dell'ordine di esibizione formulato sempre in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 23.7.2022
Nel merito: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla nei confronti PA
della società siccome inammissibile, improponibile, inaccoglibile e comunque Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Dichiarare tenuta e condannare, in via riconvenzionale, la in persona del legale PA rappresentante pro tempore, con sede in Butera (CL) Via Santa Maria dall'Alto n. 7 cod. fisc. e P. IVA
, al pagamento delle somme riconosciute come dovute alla per P.IVA_1 Controparte_1
l'attività svolta, in importo pari a € 22.204,00=, oltre interessi moratori di legge ex artt. 4 e 5 D. Lgs.
n. 231/2002.
pagina 3 di 21 In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Abruzzi n. 10 Cod. Fisc. e P. IVA
, a corrispondere le somme eventualmente dovute da alla P.IVA_2 Controparte_1 Pt_1
o comunque a manlevare e garantire da ogni e qualsivoglia domanda svolta
[...] Controparte_1
nei propri confronti da Controparte_5 integralmente a carico dell'attrice o delle altre parti in giudizio le somme
[...] PA liquidate a titolo di compenso al C.T.U. Dott. , oltre le somme per l'attività svolta Persona_1
dal C.T. di parte, disponendo quindi la rifusione di somme corrisposte al riguardo dalla società convenuta, oltre interessi di legge.
Con il favore delle spese e del compenso professionale.”
Per la parte convenuta Rag. (come da note di pc): _2
“Piaccia al Giudice Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, ecce zione e deduzione, previa ammissione delle istanze istruttorie
(capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, nonché ordine di esibizione) dedotte dallo scrivente nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Nel merito: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dalla nei confron ti del PA
Rag. in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_2
Dichiarare tenut a e condannare , in via riconvenzionale, la in persona del legale PA rappresentante pro tempore, con sede in Butera (CL) Via S. Maria dall'Alto n. 7 co d. fisc e P. IVA
, al pagamento delle somme dovute al Rag. per l'attività P.IVA_1 Controparte_2 professionale svolta, in importo pari a € 6.000,00 , oltre accessori di legge, e quindi € 7.612,80 al lordo della ritenuta d'acconto ed interessi di legge ex art. 1284 comma 4° c.c. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 cod. fisc. e P. IVA P.IVA_3
e/o la
[...] Parte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano Via G.B. Cassinis n.
[...]
21 cod. fisc. e P. IVA , a corrispondere le eventuali somme dovute alla o P.IVA_4 PA
comunque a manlevare e garantire il Rag. da ogni e qualsivoglia domanda Controparte_2 svolta nei propri confronti da parte dell'attrice PA
pagina 4 di 21 Con il favore delle spese e del compenso professionale, con addebito delle spese di CTU e CTP a carico dell' attore o di altre parti in causa e rifusione delle spese sostenute dallo scrivente convenuto, oltre interessi di legge”
Per la terza chiamata (come da note di pc): CP_3
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Parte_5
- dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
[...]
nuove
In via istruttoria
Disporre ctu tecnico contabile volta all'accertamento dell'effettiva sussistenza di errori e/o omissioni da parte dei soggetti coinvolti, con esclusivo riferimento agli incarichi che parte attrice dimostrerà di aver conferito ai convenuti, tenuto conto anche dell'elemento risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti relativamente al soggetto impegnato alla presentazione telematica ed al soggetto predisponente le stesse, nonché alla quantificazione dei danni patiti dalla società promotrice della causa con esclusivo riferimento agli errori/omissioni di cui sopra e della possibilità di recuperare i crediti di cui si discute.
Nel merito
In via principale
Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi tutti di cui in atti e per
l'effetto
Assolvere Parte_5
– da ogni avversaria pretesa
[...]
Respingere le domande attoree tutte nei confronti del Rag. , siccome Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., e, per l'effetto
Assolvere Parte_5
– da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono, di accoglimento anche solo parziale delle domande attore e di accertamento della operatività della polizza assicurativa Contenere
l'eventuale condanna di Parte_5
– entro i limiti del danno oggettivamente provato in
[...] corso di causa ed in esclusiva connessione causale con il sinistro esposto, ove provato nell'an e nel quantum, nonché nei limiti di operatività della polizza assicurativa, tenuto conto delle condizioni
pagina 5 di 21 contrattuali tutte, inclusi massimali e franchigie, e limitatamente alla quota di responsabilità ascrivibile all'assicurato, con deduzione anche della quota riferibile a parte attrice ex art. 1227 c.c.
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”
Per la terza chiamata HDI Assicurazioni (come da comparsa):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito
In via principale: respingere, poiché infondate, le domande proposte da nei confronti PA
di con vittoria di spese anche in favore di HDI Assicurazioni S.p.A. Controparte_1
In via subordinata: respingere, poiché infondata o prescritta, la domanda di garanzia assicurativa svolta da nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A., con vittoria di spese. Controparte_1
In via ulteriormente subordinata: contenere l'obbligo di manleva di HDI Assicurazioni S.p.A. entro la sola quota di responsabilità ascrivibile allo , nonché nei limiti del giusto e del provato, CP_1
con applicazione dei limiti e di tutte le condizioni contrattuali di cui alla polizza stipulata tra
[...]
e HDI Assicurazioni S.p.A., con spese come per legge”. CP_1
Per la terza chiamata (come da comparsa): CP_4
“Nel merito
= rigettare le domande spiegate da nei confronti del Rag. , PA Controparte_2
perché totalmente infondate, per le ragioni esposte nel presente atto;
= nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da PA
accertare la quota di responsabilità di ciascun convenuto ed emettere le conseguenti declaratorie ai fini del rapporto interno;
= rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dal Rag. nei Controparte_2 confronti di per le ragioni esposte nel presente atto;
Controparte_4
Con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite, al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_4
Con riserva di ogni integrazione e modifica”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 6 di 21 1. Con atto di citazione datato 30.1.2021 la società conveniva in giudizio PA
ed il Rag. allegando: Controparte_1 Controparte_2
- che sin dal 2012 il Rag. , in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_2 [...]
si era occupato della gestione contabile e fiscale delle società ed CP_1 Parte_3
, provvedendo alla predisposizione delle rispettive dichiarazioni Parte_6
reddituali e curandone il relativo deposito;
- che nel mese di gennaio 2014, i sig.ri e rispettivamente il primo Parte_2 CP_6
nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della e la seconda nella qualità Parte_3
di legale rappresentante pro-tempore della , avevano conferito Parte_4 Parte_6
allo in persona del suo legale rappresentante sig. , nonché Controparte_1 Controparte_2
allo stesso personalmente, il mandato di predisporre il progetto di scissione parziale delle due società mediante la costituzione di una nuova società, denominata nonché di curare tutti gli PA adempimenti normativamente prescritti per l'assolvimenti di tale incarico;
- che in data 07.04.2014, con atto a rogito del Notaio di Alessandria, si era provveduto Persona_2 alla stipulazione dell'atto di scissione e contestuale costituzione della nuova PA
- che, in seguito, il sig. nella sua nuova qualità di amministratore unico e legale Parte_2
rappresentante pro-tempore della società aveva esteso alla in persona PA CP_1
del suo legale rappresentante , ed allo stesso personalmente, il mandato di gestire Controparte_2
anche la contabilità della nuova società così costituita, ivi compreso la trasmissione telematica di tutti gli adempimenti fiscali dichiarativi e dei modelli F24 relativi ai pagamenti di imposte, tributi e contributi;
- che nell'espletamento del mandato, il Rag. , sia in proprio che quale legale Controparte_2
rappresentante dello si era occupato anche della cessione da parte di Controparte_1
e di dei crediti loro vantati nei confronti Parte_3 Parte_4 dell'Amministrazione ZI in favore della nuova nonché in favore dello PA stesso e del Rag. a titolo di corrispettivo dell'attività professionale da questi CP_1 _2
ultimi espletata;
- che da un accurato esame della gestione tributaria curata dal Rag. in favore della _2
erano emersi svariati inadempimenti del professionista dai quali erano scaturiti PA
ingenti danni alla società, come dettagliatamente descritti ed analizzati nella relazione a firma del
Tributarista e Consulente del Lavoro Rag. Persona_3
- che in particolare era emerso che il Rag. non aveva mai formulato le dovute richieste di _2 rimborso del credito d'imposta in favore della che dunque non aveva potuto PA
pagina 7 di 21 beneficiare dei crediti che le erano stati ceduti dalle società e Parte_4 Parte_3
per un totale di € 126.900,00;
[...]
- che inoltre la società era stata destinataria di vari avvisi di irregolarità di Agenzia delle Entrate ed avvisi di accertamento del Comune di Alessandria, tutti emessi per omesso pagamento di imposte e derivati dall'inadempimento del Rag. che non aveva pagato le singole imposte alla loro _2 naturale scadenza mediante l'utilizzo dei crediti IVA vantati dalla PA
Alla luce di quanto rappresentato, hiedeva quindi di accertare la risoluzione PA del contratto d'opera professionale per colpevole inadempimento contrattuale, e di condannare
[...]
e il Rag. in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € CP_1 _2
164.216,06, di cui € 126.900,00 in ragione del mancato beneficio dei crediti IVA, IRES ed IRAP delle società scisse ed € 30.972,06 per maggiori oneri, quali Parte_3 Parte_4 interessi e sanzioni, irrogati con gli avvisi d'irregolarità e di accertamento sopra indicati, nonché €
6.344,00 a titolo di spese sostenute per la complessa attività di analisi e verifica della gestione tributaria della da parte del Rag. chiedeva, inoltre, la restituzione dei PA Persona_3 compensi professionali corrisposti ai professionisti tramite le cessioni dei crediti d'imposta, pari ad €
22.204,00 a favore dello ed € 6.412,00 a favore del Rag. . Controparte_1 Controparte_2
1.2. si costituiva in giudizio con comparsa del 28.09.2021, deducendo di Controparte_1
non essersi mai occupata della pratica inerente la scissione delle due società e Parte_3
nella società di nuova costituzione e di essere pertanto Parte_4 PA
estranea a tutti gli addebiti mossi dalla parte attrice in relazione ad attività connesse e/o conseguenti.
Riconosceva, invero, di aver soltanto svolto attività di elaborazione di dati contabili per conto di e di a partire dal 2012, e per conto della nuova società Parte_3 Parte_4
per ancora circa un anno e mezzo dalla data della sua costituzione, e rappresentava PA che l'unica domanda su cui poteva dunque concretamente interloquire era quella relativa alla richiesta di restituzione dei compensi professionali in tesi corrispostile tramite cessione del credito di imposta, per € 22.204,00, somma che sosteneva non aver in realtà mai percepito e di cui chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al relativo pagamento, oltre interessi moratori di PA
legge. Pur ritenendosi totalmente estranea agli inadempimenti lamentati dalla parte attrice, chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa di HDI Assicurazioni S.p.A. per essere dalla stessa nel caso manlevata e garantita nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversaria.
1.3. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 datata 27.9.2021, non contestando di aver effettivamente svolto l'attività di predisposizione del progetto di scissione parziale della e della di cui chiedeva Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 21 anzi in via riconvenzionale il pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto il compenso professionale convenuto, pari ad € 6.000,00, oltre accessori di legge;
negava al contempo ogni addebito di responsabilità, in ogni caso rappresentando come in relazione alle doglianze inerenti la cessione dei crediti di imposta non potesse predicarsi alcun danno in capo alla non essendo PA
intervenuta prescrizione, né decadenza, e come in relazione alle doglianze inerenti gli avvisi di accertamento ricevuti, pur non comprendendo come potesse ritenersi responsabile il professionista sei il cliente non paga le imposte dovute, dovesse sicuramente affermarsi la propria estraneità per le cartelle inerenti ad anni di imposta successivi al 2017, quando certamente egli aveva già dismesso ogni incarico. Chiedeva, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, di chiamare in causa ed Controparte_4 Parte_5
al fine di essere dalle stesse manlevato e garantito.
[...]
1.4. Si costituiva in giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A. con comparsa datata 3.5.2022, con la quale in via principale chiedeva di respingere le domande proposte da nei confronti PA
di perché infondate. In subordine chiedeva di respingere la domanda di garanzia CP_1
assicurativa svolta da poiché infondata o prescritta, ed in via ulteriormente subordinata CP_1 di contenere l'obbligo di manleva di HDI entro la sola quota di responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, nonché nei limiti del giusto e del provato.
1.5. Si costituiva in giudizio la con comparsa datata 27.4.2022, con la Parte_5 quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa e comunque di respingere le domande attoree svolte nei confronti del Rag. siccome infondate in fatto ed in _2 diritto. In subordine chiedeva di contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno Pt_5
oggettivamente provato in corso di causa, nonché nei limiti di operatività della polizza assicurativa.
1.6. Alla prima udienza di trattazione e comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia della e concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6° Controparte_4
comma c.p.c.
1.7. si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_4
datata 16.11.2022, con la quale chiedeva in via principale di rigettare le domande spiegate da Pt_1
nei confronti del Rag. perché totalmente infondate. Nella denegata ipotesi di
[...] _2
accoglimento anche parziale delle domande spiegate da chiedeva di accertare la quota PA
di responsabilità di ciascun convenuto ed emettere le conseguenti declaratorie ai fini del rapporto interno.
pagina 9 di 21 1.8. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., all'udienza del 24.1.2023 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e licenziava consulenza Controparte_4 tecnica d'ufficio, nominando C.T.U. il Dott. Persona_4
Dopo aver depositato alcune richieste di proroga, con comunicazione datata 8.2.2024 il C.T.U.
Dott. comunicava di rinunciare all'incarico per motivi personali. Per_4
Il Giudice nominava quindi in sua sostituzione il Dott. , che prestava Persona_1 giuramento di rito ed assumeva l'incarico in data 26.03.2024, depositando la relazione di perizia il
18.10.2024.
All'udienza del 30.10.2024 venivano richiesti alcuni chiarimenti al C.T.U. ed il Giudice convocava lo stesso a chiarimenti sulle questioni evidenziate.
All'udienza del 12.11.2024 il C.T.U. Dott. forniva tutti i chiarimenti richiesti, e con Per_1
Ordinanza in pari data la causa veniva quindi mandata a precisazione delle conclusioni.
1.9. All'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, il
Giudice tratteneva la causa a decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
2. All'esito il Tribunale decide come segue.
2.1. Occorre anzitutto premettere, per meglio comprendere alcuni aspetti del presente contenzioso, che la società che qui agisce per la risoluzione dei contratti d'opera PA
professionale intercorsi con lo e con il Rag. , oltre che per il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi professionali in tesi agli stessi corrisposti, è società di capitali costituita da un unico socio, ossia il sig. già socio unico anche Parte_2
delle due società scisse e Parte_3 Parte_4
Al contempo, nonostante per tutto il giudizio i convenuti si siano ostinati a definirsi soggetti giuridici distinti, è una società che si occupa di elaborazione dati e tenuta di Controparte_1
contabilità aziendale, elaborazione buste paghe e attività connesse (cfr. visura, doc. 1 terza chiamata
HDI Assicurazioni) di cui il Rag. risulta essere non solo commercialista inserito _2 nell'organico, ma altresì legale rappresentante della società medesima.
Può quindi ben comprendersi come un cliente che si rivolga allo Studio per avere assistenza fiscale e contabile, e che si interfacci personalmente con chi quello Studio rappresenta, possa fare legittimamente affidamento sul fatto di essere seguito dal team di professionisti in generale, oltre che dal singolo commercialista in sé.
pagina 10 di 21 L'argomento, quindi, di essersi occupati, come “a compartimenti stagni”, il Rag. _2
esclusivamente della redazione del progetto di scissione societaria perfezionatosi con la stipula del rogito notarile del 7.04.2014, e lo soltanto delle attività connesse a una non meglio Controparte_1 precisata “elaborazione dei dati contabili” per conto delle società riferibili al appare piuttosto Pt_2
sterile, essendo palese che il Rag. abbia sempre operato non come libero professionista _2
autonomo, ma come commercialista e rappresentante dello Controparte_1
2.2. Ciò detto, le domande attoree, così come le riconvenzionali promosse da entrambi i convenuti, devono essere tutte rigettate perché infondate o sprovviste di idoneo supporto probatorio.
Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021).
Riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (così, recentemente, ancora Cass. civile sez. III, 14/04/2025, n. 9721).
Il principio secondo cui anche la responsabilità contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 1227 c.c. che regola il fenomeno della causalità materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore.
L'art. 1227 c.c, applicabile anche alla responsabilità contrattuale, si occupa dell'apporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi è obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalità e cioè sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, per acclarare l'esistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiato.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non abbia sufficientemente provato il contenuto dei mandati professionali conferiti al Rag. in proprio e come legale _2
rappresentante della società, e comunque non abbia provato il doveroso nesso causale tra i diversi pagina 11 di 21 inadempimenti contrattuali ascritti ai due convenuti e il pregiudizio economico di cui chiede il risarcimento.
§ Sul preteso danno da mancato beneficio dei crediti di imposta ceduti.
Seguendo l'ordine delle allegazioni attoree, parte attrice stessa distingue l'ambito degli incarichi professionali affidati allo e al Rag. in tre diverse fasi. CP_1 _2
In prima battuta afferma di aver conferito agli stessi il mandato di predisporre il progetto di scissione parziale della e della (Vedasi allegato n. 20 della Parte_3 Parte_4
relazione del Rag. , mediante la costituzione di una nuova società, denominata Persona_3 nonché di curare tutti gli adempimenti normativamente prescritti per l'assolvimenti PA
di tale incarico.
Afferma poi di aver incaricato il sempre in proprio e quale legale rappresentante _2
dello , di occuparsi della gestione della contabilità della nuova così Controparte_7 PA costituita, “ivi compreso la trasmissione telematica di tutti gli adempimenti fiscali dichiarativi e dei modelli F24 relativi ai pagamenti di imposte, tributi e contributi, soprattutto per quelli che presentavano l'esecuzione di una compensazione tributaria”, e di aver affidato allo stesso, sempre in proprio e in qualità di legale rappresentante dello di occuparsi “della cessione da parte CP_1
della e di dei crediti loro vantati nei confronti Parte_3 Parte_4 dell'Amministrazione ZI in favore della nuova così come individuati in due PA
scritture private autenticata dal notaio stipulate in data 15.10.2015, quindi oltre 18 Persona_2 mesi dopo l'intervenuta scissione societaria.
In relazione a tali incarichi, lamenta di non aver potuto beneficiare dei crediti IRES, IVA e
IRAP cedutile da e in quanto nelle dichiarazioni fiscali 2015 Parte_3 Parte_4
(periodo d'imposta 2014) delle società cedenti predisposte e depositate dal Rag. questi non _2
avrebbe formulato la (imprescindibile) richiesta di rimborso.
Contesta, inoltre, la decisione del di prevedere per tali crediti una “cessione” ad hoc _2 in luogo del “trasferimento” degli stessi nell'ambito dell'operazione di scissione societaria, come parte del capitale di scissione.
Ritiene quindi censurabile la gestione dell'operazione di scissione e di cessione dei crediti da parte dei convenuti e reclama il risarcimento del danno subito pari a € 126.900,00, costituito cioè dai crediti d'imposta di cui non avrebbe potuto beneficiare.
Nel costituirsi in giudizio, il Rag. ha riconosciuto di essersi occupato della redazione _2
del progetto di scissione societaria perfezionatosi con la stipula del rogito notarile datato 2014, e di aver effettivamente svolto per conto del tutte le attività fiscali correlate, ma ha invece Pt_2
pagina 12 di 21 fermamente contestato di essere mai stato incaricato delle pratiche riguardanti le successive cessioni dei crediti di imposta, ritenute del tutto slegate e indipendenti dalla scissione societaria.
Ora, la CTU svolta in corso di causa ha in effetti chiarito come le vicende legate alle cessioni dei crediti fiscali intercorse tra le società . da un lato, e la Parte_7 Controparte_8 nuova all'altro, siano intervenute in due momenti ben differenti. PA
Da un lato, vi è il credito fiscale ceduto con l'atto notarile di scissione parziale del 7.4.14 predisposto su progetto redatto dal Rag. si tratta di un credito IVA di iniziali € 57.198,00 _2 inerente alla dichiarazione dell'anno fiscale 2013, di cui Parte_3 PA risulta aver beneficiato tramite compensazione fiscale di € 50.001,90 nella dichiarazione IVA per il
2014, redatta e presentata dal Rag. stesso (cfr. pagg.
5-6 Relazione di CTU, nonché _2
Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Vi sono, poi, i crediti fiscali in tesi ceduti oltre 18 mesi dopo l'operazione di scissione societaria, tramite due contratti di cessione del tutto slegati e indipendenti dalla stessa, stipulati tra la e da un lato, e la lo Parte_3 Parte_4 PA Controparte_1
e il Rag. dall'altro.
[...] _2
In particolare, con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in data Persona_2
15.10.2015 e registrato il 22.10.2015, al n. 131.702 di repertorio – n. 39.763 di raccolta, cedeva alla un credito IVA per € 35.000,00 ed un credito Parte_4 PA
IRAP per € 15.000,00; cedeva inoltre allo un credito IVA per € 12.000,00, tutti Controparte_1 scaturenti dalla situazione reddituale e finanziaria relative al periodo d'imposta 2014 (cfr. allegato n. 5
Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in data 15.10.2015 e Persona_2
registrato il 22.10.2015, al n. 131.701 di repertorio – n. racc. 39.762 di raccolta, la Parte_3 cedeva alla n credito IVA per € 1.900,00, un credito IRAP per € 25.000,00 ed
[...] PA un credito IRES per € 50.000,00; cedeva inoltre allo un credito IRES per € Controparte_1
10.204,00 ed al Rag. un credito IVA per € 6.412,00, tutti scaturenti dalla situazione _2
reddituale e finanziaria relative al periodo d'imposta 2014 (cfr. allegato n. 6 Relazione di parte attrice a firma del Rag. . Per_3
Tali contratti non contengono alcun riferimento all'intervenuta scissione societaria, prevedevano un acquisto dei crediti fiscali “pro soluto”, previo pagamento da parte dei cessionari del
“corrispettivo” della cessione, e soprattutto condizionavano l'efficacia della cessione alla “esplicita accettazione” da parte dell'Amministrazione ZI.
pagina 13 di 21 Ebbene, come accertato dal CTU, tali cessioni non si sarebbero mai perfezionate, proprio per mancata accettazione da parte dell'Amministrazione ZI, accettazione che rappresenta condizione imprescindibile, non solo per previsione contrattuale, ma per specifica previsione di legge, per l'opponibilità della cessione nei confronti del fisco.
Secondo quanto previsto dall'art 43 bis DPR 602/73, infatti: “
1. Le disposizioni degli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo
78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”
Il CTU ha poi accertato, tramite accesso (autorizzato dal Giudice) al cassetto fiscale delle due società cedenti, l'esistenza, a monte, di irregolarità che avrebbero comunque portato l'Amministrazione
ZI ad opporre il diniego all'operare delle cessioni.
In particolare, in nessuna delle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP presentate dalle due società cedenti per l'anno fiscale 2014 risulta essere mai esternata la volontà di richiedere il rimborso dei crediti oggetto di cessione;
inoltre, in nessuna delle dichiarazioni risulta apposto il visto di conformità previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 241 del 1997, obbligatorio per i rimborsi o le compensazioni superiori ad € 15.000,00; per nessuna delle dichiarazioni risulta infine presente la dichiarazione sostitutiva di notorietà firmata dal legale rappresentante della società dichiarante (cfr. pagg. 14 e ss.).
Si tratta, secondo il CTU, di condizioni tutte necessarie per il perfezionamento delle due cessioni dei crediti d'imposta, la cui mancanza porta a ritenere che, anche laddove gli atti di cessione fossero stati notificati all'Amministrazione ZI come previsto dalla legge, questa non li avrebbe accettati.
Inoltre, secondo quanto appurato dal CTU, ad oggi nessuno dei cessionari - e quindi non solo la ma anche e lo stesso Rag. - avrebbe pagato il PA Controparte_1 _2
corrispettivo della cessione, pari cioè al valore nominale dei singoli crediti ceduti: in particolare, non avrebbe mai pagato alla l'importo di Euro 76.900,00, né PA Parte_4 avrebbe pagato alla l'importo di Euro 50.000,00; al contempo, Parte_3 CP_1
pagina 14 di 21 non avrebbe mai pagato alla l'importo di Euro 12.000,00, né avrebbe Pt_1 Parte_4 pagato alla l'importo di Euro 10.204,00, e il Rag. non avrebbe mai Parte_3 _2 pagato alla l'importo di Euro 6.412,00. Parte_3
Le ragioni del mancato pagamento dei corrispettivi della cessione e della omessa notifica delle cessioni all'Amministrazione ZI sono rimaste del tutto oscure, e non sono state chiarite da alcuna delle parti in causa.
Né è stato possibile spiegare, per mancanza della documentazione fiscale e contabile necessaria, le ragioni delle carenze riscontrante dal CTU nelle dichiarazioni IVA, IRES e IRAP presentate dalle due società cedenti per l'anno fiscale 2014 (in particolare, esistenza dei crediti di imposta a monte di cui richiedere il rimborso, visto di conformità del professionista incaricato della redazione delle dichiarazioni, dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante della società, ovverosia il sig. . Pt_2
Quel che deve ritenersi, tuttavia, è che in mancanza di un mandato professionale scritto, e in presenza di una specifica contestazione da parte del Rag. di essere mai stato incaricato di _2
occuparsi delle pratiche inerenti le due cessioni dei crediti di imposta intervenute successivamente alla scissione societaria e del tutto indipendentemente dalla stessa, non è possibile discutere di alcun inadempimento del professionista.
Come chiarito dalla CTU, infatti, la cessione dei crediti di imposta menzionata nel progetto di scissione societaria andò a buon fine, proprio grazie all'attività del professionista, che espletò tutti gli incombenti previsti dalla legge per il perfezionamento della cessione nei confronti dell'Amministrazione ZI (credito IVA 2013 della utilizzato in Parte_3
compensazione dalla nel 2014, vedi sopra). Pt_1
Per quanto invece attiene ai crediti in tesi ceduti con i due contratti di cessione dell'ottobre
2015, non è invece possibile discutere di omissioni imputabili al professionista, proprio per mancanza,
a monte, della prova del conferimento e finanche dell'ampiezza di uno specifico incarico professionale in capo al commercialista Rag. per lo svolgimento delle pratiche e dei controlli propedeutici _2
alle cessioni dei crediti medesimi.
Il mero fatto di aver sottoscritto le due scritture private autenticate di cessione dei crediti di imposta, infatti, non vale a provare il conferimento dell'incarico, posto che il in proprio e _2
quale legale rappresentante dello , risulta parte acquirente, al pari della stessa CP_1
dei crediti fiscale oggetto di cessione. Pt_1
Né può ritenersi comunque un errore professionale del quello di non aver inserito nel _2
progetto di scissione societaria i crediti di imposta di cui si discute, come parte del capitale di scissione.
pagina 15 di 21 Nel progetto di scissione, i crediti di imposta oggetto dei due successivi contratti di cessione dell'ottobre 2015 non risultano né tra gli elementi attivi trasferiti a né tra gli elementi Pt_1 attivi che permanevano in capo a e all'esito dell'operazione (cfr. Parte_3 Parte_4
allegato n. 20 al documento n. 10 di parte attrice).
Ciò per la semplice ragione che l'operazione di scissione societaria venne condotta riguardo ai valori contabili degli elementi attivi e passivi trasferiti al 31 dicembre 2013, mentre i crediti d'imposta di cui si controverte sarebbero sorti in capo a e nel periodo Parte_3 Parte_4
d'imposta 2014 (successivo alla scissione), tant'è che risulterebbero dalle dichiarazioni fiscali del 2015
(per l'appunto riferibili al periodo d'imposta 2014).
Ne deriva che si trattava di crediti certamente inesistenti al momento della redazione del progetto di scissione, e che dunque non potevano essere considerati dal professionista come parte del capitale di scissione.
Ad abundantiam, si osserva come in realtà la società attorea ad oggi non abbia subito alcun danno economico per il mancato beneficio dei predetti crediti di imposta.
Come chiarito dal CTU, è vero che non ha potuto beneficiare dei crediti di PA
imposta acquistati con gli atti di cessione di cui si è detto, ma al contempo la società non risulta aver mai pagato il corrispettivo delle cessioni medesime.
È vero che il corrispettivo potrebbe ancora essere “preteso” dall'unico socio delle società cedenti, ormai estinte nel 2015, ossia il sig. stesso, ma è altrettanto vero che oggi la società Pt_2 ben potrebbe rifiutare il pagamento del corrispettivo proprio allegando l'inopponibilità della cessione all'Agenzia delle Entrate.
Al contempo, il sig. ben potrebbe ancora presentare per conto delle stesse cedenti Pt_2 un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, e così recuperare nei confronti del fisco i crediti fiscali della itenuti perduti. Parte_3 Parte_4
Come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con le Sentenze n. 6070 e 6072 del
12.3.2013, infatti: “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa" (cfr. anche Cass. 11.6.2019, n. 15637).
pagina 16 di 21 In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le Sezioni Unite hanno distinto le ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio: "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione".
Nel caso di specie, era l'unico socio della e della Parte_2 Parte_4
ed è dunque l'unico soggetto ancora legittimato a presentare istanza di rimborso Parte_3
dei crediti fiscali per conto delle due società ormai estinte (il cui termine, posto che i crediti IRPEF,
IRES, IRAP ed IVA si prescrivono in dieci anni, scadrebbe al termine dell'anno solare 2025).
In entrambe le ipotesi, comunque, è evidente come non possa essere riconosciuto alcun danno economico in capo alla per mancato beneficio dei crediti di imposta oggetto delle PA
due scritture private di cessione 2015.
§ Sul preteso danno per maggiori oneri, spese e interessi derivanti dal mancato pagamento delle imposte.
La ha poi allegato che il Rag. in proprio e quale rappresentante PA _2
dello avrebbe compiuto altre gravi irregolarità nella gestione della contabilità Controparte_1
fiscale della società, omettendo di pagare, alla loro naturale scadenza, le imposte IRES, IRAP, e IVA riferibili agli anni 2015-2016, attraverso il meccanismo della compensazione dei crediti IVA vantati dalla ha inoltre dedotto che il professionista avrebbe omesso di provvedere al PA
pagamento IMU relativa al 2015 e al 2016, limitandosi a curarne la regolarizzazione solo al ricevimento degli avvisi di irregolarità e accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Anche in relazione a tale allegazione, dinanzi a specifica contestazione del convenuto
è tuttavia mancata qualsivoglia prova del conferimento dell'incarico professionale, e in _2
particolare del fatto che il commercialista avesse la delega per eseguire per conto della società attore i pagamenti delle imposte dovute tramite modello F24.
In un contesto, peraltro, in cui nella relazione di parte attrice, in punto maggiori oneri per interessi e sanzioni dovuti al mancato pagamento delle imposte dovute, si legge chiaramente che il sosteneva di “non aver mai ricevuto” dal consulente i modelli per l'esecuzione dei pagamenti Pt_2
pagina 17 di 21 delle imposte dovute, così implicitamente riconoscendo l'inesistenza di una delega al pagamento conferita al commercialista _2
Né comunque si può dire che parte attrice abbia provato l'esistenza del nesso di causalità tra il preteso inadempimento ascritto al professionista e il danno lamentato (maggiori oneri per interessi e sanzioni su pagamenti avvenuti oltre i termini).
Da un lato, si deve infatti escludere che avesse la disponibilità di un credito IVA Pt_1 da portare in compensazione, perché quello cedutole con l'atto notarile di scissione risultava essere già stato portato interamente in compensazione nella dichiarazione IVA per il 2014 redatta e presentata dallo stesso Rag. (cfr. pagg.
5-6 Relazione di CTU, nonché Relazione di parte attrice a firma _2
del Rag. , mentre le cessioni dei crediti intervenute nel 2015, come si è visto, non sono mai Per_3 divenute opponibili nei confronti dell'Amministrazione ZI.
Dall'altra, parte attrice non ha fornito la prova positiva di avere provvista sui conti correnti sui quali era in tesi previsto l'addebito automatico delle imposte dovute, sicché l'omesso pagamento delle imposte non può comunque ritenersi immediatamente ascrivibile a negligenza o imperizia del professionista incaricato.
§ Sul preteso danno per spese analisi e verifica della gestione tributaria (parcella rag.
. Per_3
In mancanza di specifici inadempimenti ascrivibili al Rag. per quanto si è detto, _2
deve escludersi la risarcibilità del danno economico lamentato dalla società attorea in relazione all'esborso sostenuto per il compenso del consulente di parte, Rag. le cui conclusioni sono Per_3
state peraltro qui totalmente disattese.
§ Sui compensi professionali dovuti allo e al Rag. . Controparte_1 _2
Devono, infine, essere rigettate sia le domande attoree volte ad ottenere la restituzione dei compensi professionali in tesi corrisposti ai professionisti tramite le due cessioni dei crediti di imposta, sia le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti volte ad ottenere il pagamento dei predetti compensi, sull'assunto di non aver mai effettivamente potuto beneficiare dei crediti di imposta ceduti.
Il Tribunale davvero fatica a comprendere come le cessioni dei crediti di imposta e in favore dello e del Rag. Parte_4 Parte_3 Controparte_1 _2 pattuite negli atti di cessione del 22.10.2015 possano essere intese come “compensi per i servizi professionali resi in relazione alla predisposizione ed alla gestione delle operazioni di scissione sociale e alle successive operazioni di cessione dei crediti di cui si discute”, trattandosi di cessioni a titolo oneroso, per le quali era previsto il pagamento in capo allo e allo stesso Rag. Controparte_1
pagina 18 di 21 di importi corrispondenti al valore nominale dei singoli crediti ceduti (pagamento nella _2
specie mai avvenuto, cfr. allegati 5 e 6 doc. 10 parte attrice).
In ogni caso la CTU ha accertato come nessuno del crediti di imposta sia mai stato utilizzato né dal Rag. né dallo (cfr. CTU, pag. 25), proprio per il mancato _2 Controparte_1 perfezionamento delle cessioni e l'inopponibilità delle stesse nei confronti dell'Amministrazione
ZI, sicché - che comunque non ne avrebbe la legittimazione, essendo PA
soggetto giuridico distinto dalle società cedenti - non può lamentare di aver corrisposto un compenso
“non dovuto” sotto forma di credito d'imposta.
Al contempo, e il Rag. non hanno titolo per esigere il Controparte_9 _2
pagamento dei compensi professionali in tesi riconosciuti proprio dalle stipulate cessioni dei crediti d'imposta, perché la previsione di un corrispettivo per la cessione esclude in radice che potesse trattarsi di compensi per l'attività professionale svolta.
2.3. Alla luce di tutto quanto esposto, le domande attoree, così come le domande riconvenzionali dei convenuti, devono tutte essere rigettate, con conseguente assorbimento delle domande di manleva svolte dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione.
Ai soli fini della ripartizione delle spese e in ottica puramente virtuale si rileva comunque che le congerie di obiezioni ed eccezioni svolte dalle terze chiamate nei confronti dei rispettivi assicurati non paiono fondate, argomento che consente di ravvisare la fondatezza delle chiamate in termini di necessaria derivazione dell'azione di responsabilità professionale attorea.
2.4. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
***
3. Il rigetto delle domande attoree, così come le domande riconvenzionali dei convenuti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite le predette parti.
Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto
e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice e delle due parti convenute, nella quota di 1/3 ciascuno.
3.1. Le spese di CTU e le spese processuali del convenuto Rag. devono essere poste _2
a carico solidale di ed Controparte_4 Parte_5
mentre le spese di CTU e le spese processuali della convenuta devono essere
[...] Controparte_9 poste a carico di HDI Assicurazioni S.p.A., tutte entro il limite dell'art. 1917, comma 4°, c.p.c.
pagina 19 di 21 Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), tali spese sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro
260.000,00”:
Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 9.142,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
753/2021 R.G. promossa da parte attrice) contro parte PA Controparte_1
convenuta), (parte convenuta), Controparte_2 Controparte_4
(terza chiamata) (terza
[...] Parte_5
chiamata) e HDI Assicurazioni S.p.A. (terza chiamata), nel contraddittorio delle parti:
1) RIGETTA le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei convenuti PA
; Controparte_1 Controparte_2
2) RIGETTA le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e Controparte_1
nei confronti di parte attrice Controparte_2 PA
3) COMPENSA integralmente le spese processuali tra parte attrice e i convenuti PA
; Controparte_1 Controparte_2
4) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e dei convenuti PA
, nella quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1 Controparte_2
5) DICHIARA TENUTA E CONDANNA HDI Assicurazioni S.p.A. a rimborsare a
[...]
le spese di CTU e le processuali, queste ultime liquidate in complessivi Euro 9.142,00, CP_1
oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) DICHIARA TENUTE E CONDANNA d Controparte_4 [...]
a rimborsare al convenuto Parte_5 _2
, in solido tra loro, le spese di CTU e le processuali, queste ultime liquidate in
[...]
pagina 20 di 21 complessivi Euro 9.142,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Alessandria, lì 9.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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