Articolo 11 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 10Articolo 12
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8 giugno 1983
Art. 11.

L' articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 772 - (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza".
Entrata in vigore il 8 giugno 1983