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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1037/2021 vertente
TRA
, nato in [...] il [...] elett.te dom.to in Parte_1
Maddaloni alla via Roma n° 43, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Russo che lo rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2021, l'odierno ricorrente ha esposto che con sentenza n.
1539/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27/05/2020, è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli oralmente in data 15/09/2014 e, per l'effetto, è stato ordinato alla in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_1
reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondere al lavoratore a titolo risarcitorio una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita all'epoca del licenziamento, dal giorno del licenziamento e sino a quello di effettiva reintegra;
che nonostante la notificazione della sentenza in data 4.9.2020 la società datrice di lavoro non ha mai provveduto a darvi esecuzione.
1 Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di quantificare la suddetta indennità risarcitoria ed ottenere la condanna di parte datoriale al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 110.502,10 di cui € 102.867,64 a titolo di retribuzioni non corrisposte dalla cessazione del rapporto di lavoro e maturate sino al 30.12.2020 in ragione del proprio inquadramento come operaio nel sesto livello del CCNL metalmeccanica – artigianato e di
€ 7.634,58 a titolo di T.F.R., come da allegati conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta Car. Me. Gen. S.r.l. non si costituiva in giudizio, pertanto, in tale sede, se ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'esito dell'odierna udienza del 10 aprile 2025.
La domanda va accolta.
Deve innanzitutto premettersi che la parte ricorrente fonda il suo diritto sulla sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 1539/2020 del 27/05/2020, che ha accertato l'inefficacia del licenziamento intimatogli in data 15.09.2014 e ha condannato il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegra. Lamentando il perdurante inadempimento di tale ordine giudiziale da parte della convenuta nonostante la notificazione della sentenza, il ricorrente rivendica il pagamento delle retribuzioni che non gli sono state corrisposte dalla data del licenziamento, oltre al TFR.
A fronte di tali allegazioni, il datore di lavoro non costituendosi in giudizio nulla ha eccepito e provato.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la pretesa del ricorrente sia fondata, come di seguito precisato.
Va rilevato che il rifiuto del datore di lavoro di adempiere all'ordine di reintegra, a seguito del provvedimento giudiziale che ha reintegrato il lavoratore nel precedente posto di lavoro, non fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla retribuzione ma lo legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti.
2 È quindi in termini risarcitori che va accolta l'istanza di parte ricorrente. Il riferimento alle retribuzioni è da intendersi infatti quale parametro per la determinazione del quantum risarcibile.
D'altra parte, è noto che la regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita. Ciò anche se non è stato possibile prestare attività lavorativa a causa del rifiuto del datore di lavoro. In tal caso residua appunto lo spazio per una pretesa di tipo risarcitorio.
In ordine alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, deve tenersi in conto dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale per la determinazione del risarcimento devono essere considerati solo gli elementi retributivi rientranti nella normale retribuzione,
e che pertanto sono esclusi gli istituti retributivi che hanno come presupposto l'effettivo svolgimento della prestazione (Cass. n. 5624/2000, n. 13953/2000).
A quanto esposto in relazione alla nozione generale di retribuzione globale di fatto deve poi aggiungersi che il ricorrente era assunto a tempo pieno e svolgeva mansioni riconducibili al
VI livello del CCNL Metalmeccanica – artigianato, sicché a tale parametro retributivo, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., si ritiene di poter fare riferimento ai fini dell'individuazione della retribuzione globale di fatto a cui è parametrata l'indennità risarcitoria.
Tanto premesso, si ritiene di poter porre a fondamento della propria decisione i conteggi di parte ricorrente in quanto gli stessi risultano formulati in conformità ai criteri suesposti ed alle circostanze di fatto accertate nonché privi di errori contabili e logici.
Pertanto, tenuto conto che la retribuzione globale di fatto spettante al momento del licenziamento è pari ad € 1.237,88, va riconosciuta un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, calcolata dal 15.9.2014 al 31.12.2020, pari ad € 102.867,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto la corresponsione del TFR.
Invero, la declaratoria di inefficacia del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro facendo così venir meno i presupposti per l'erogazione della predetta somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente per effetto della sentenza n. 1539/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pari ad euro € 102.867,64, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, il 10.4.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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