Articolo 3 della Legge 9 aprile 2003, n. 72
Articolo 2
Versione
30 aprile 2003
Art. 3. 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.
Entrata in vigore il 30 aprile 2003
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