Articolo 22 della Legge di neutralità
Articolo 21Articolo 23
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30 settembre 1938
Art. 22.

(Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra).

Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorita' marittime a riparare le avarie; nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialita' bellica della nave.

Le autorita' marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto piu' rapidamente e' possibile.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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