(Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra).
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorita' marittime a riparare le avarie; nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialita' bellica della nave.
Le autorita' marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto piu' rapidamente e' possibile.