Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) – Dott. Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta, riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 10.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2798/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Napoli alla via R. Bracco Parte_1 C.F._1
n. 45 presso lo studio degli avv.ti Massimo Farina e Angela Esposito, che lo rappresentano e difendono -appellante-
E
(p.iva Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Andrea Tomasino, presso il cui studio in Napoli alla via A. Gramsci n. 16 elettivamente domicilia -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 25.10.2024, Parte_1 impugnava tempestivamente la sentenza n. 2309/2024 pubblicata il 26.4.2024, del Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il licenziamento disciplinare irrogatogli con missiva del 5.5.2023 dalla Sma-Sistemi per la
Meteorologia e l'Ambiente Campania Spa, di cui era stato alle dipendenze quale impiegato di II livello dal 16.2.2009.
Deduceva di aver ricevuto la contestazione disciplinare in data 31.3.2023 a seguito di una complessa vicenda giudiziaria penale risalente ai primi mesi del 2018, scaturita da un'inchiesta giornalistica della testata Fanpage, denominata “Boody Money”, che aveva coinvolto, tra gli Contr altri, i vertici aziendali della tra cui l'a.d. ; che alcuni “agenti Controparte_2 Contr provocatori” avevano contattato esponenti della per ottenere lo smaltimento dei fanghi degli impianti di depurazione, a fronte di un corrispettivo parzialmente da destinarsi in favore di detti esponenti e dei loro referenti politici;
che a seguito di tali fatti era stato licenziato per giusta causa con lettera del 28.3.2018; che in sede di conciliazione giudiziale sottoscritta l'11.2.2021 tale licenziamento veniva revocato a decorrere dall'1.3.2021, tenuto conto
che in data 24.2.2021 gli era stata notificata misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari Contr nell'ambito del procedimento r.g.n.r. 17647/2017, in conseguenza della quale la lo aveva sospeso dal servizio e dalla retribuzione;
che tale sospensione era stata dichiarata illegittima dal
Tribunale di Napoli con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 14.12.2021, poi confermata con sentenza n. 5655/2022; che il 20.2.2023 gli veniva notificata un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 21836/2021; che a seguito di quest'ultima misura cautelare ha ricevuto la contestazione disciplinare per cui è causa con lettera del
30.3.2023.
Il ricorrente ha censurato la sentenza per non aver ritenuto sussistente la consumazione del Contr potere disciplinare da parte della per aver rigettato l'eccezione di tardività della Contr contestazione e di inadempimento da parte della dei patti contenuti nel verbale di conciliazione giudiziale dell'11.2.2021; per aver erroneamente valutato la fondatezza degli addebiti oggetto della lettera di contestazione in assenza di attività istruttoria.
Concludeva, pertanto, per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento nel merito delle domande proposte in primo grado. Contr Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello contestandone la infondatezza in fatto e in diritto.
Lette le note scritte, rilevata la tardività della richiesta di trattazione orale della parte appellante, alla udienza odierna del 10.4.2025, la Corte riservava la causa in decisione.
L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per non aver ritenuto violato il principio del ne bis in idem, con riferimento al precedente licenziamento del 28.3.2018, in seguito revocato mediante conciliazione giudiziale dell'11.2.2021.
Il è stato licenziato per giusta causa a seguito della contestazione del 30.3.2023 (doc. 1 Pt_1 parte appellante), nella quale la società richiamava il “Decreto di perquisizione locale e personale con conseguente sequestro e informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa”, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativo al procedimento n. 21386/2021 r.g.p.m., che riportava il capo C), con cui gli veniva contestato di avere partecipato alla attività illecita consistita nella erogazione da parte di numerosi imprenditori, di somme di denaro (in contante e “in nero”) in favore del Consigliere Regionale della Campania, , nel periodo tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018; ed il Persona_1 capo D), con cui gli veniva contestato di avere partecipato tra il novembre 2016 e il febbraio
2018, alla attività illecita posta in essere dallo stesso Consigliere Regionale, consistita Contr nell'indurre l'ex Amministratore Unico e poi Consigliere Delegato della , CP_2
, a dare ovvero a promettere, a lui stesso o a terzi, illegittime utilità; di avere partecipato
[...] alla riscossione di una tangente pretesa da un negozio di ferramenta di Ischia, che avrebbe Contr dovuto effettuare una fornitura alla di avere ottenuto il reinserimento, da parte dell'ex
Amministratore della società, nei ruoli della con la previsione di un trattamento CP_1 retributivo più vantaggioso.
La contestazione disciplinare richiamava, altresì, l'ordinanza di custodia cautelare n. 37/2023, basata sulle intercettazioni e dichiarazioni ivi riportate, da cui emerge che il , pur non Pt_1 Contr formalmente in distacco ma dipendente a tempo pieno, continuava a svolgere il proprio servizio prevalentemente in favore del ed a sua completa disposizione, come Persona_1 documentato dalle attività tecniche svolte.
Il giudice dell'opposizione ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem con riferimento alla sanzione del licenziamento di cinque anni prima, rilevando la diversità dei fatti contestati.
Risulta, infatti, sia dal ricorso ex art. 1 L. 92/2012, con cui veniva impugnato il primo licenziamento - e dall'ordinanza del Tribunale del lavoro del 12.3.2019, che ha definito il relativo giudizio - sia dal ricorso ex art. 1 L. 92/2023, che i fatti addebitati al lavoratore nell'ambito del precedente procedimento disciplinare sono completamente diversi da quelli oggetto del presente giudizio.
Prendendo in esame la lettera di contestazione dell'8.3.2018 (relativa al precedente licenziamento), emerge quale fosse la condotta cha ha determinato detto il recesso e cioè quella di prendere accordi illeciti con un sedicente imprenditore – il quale in realtà era un agente provocatore con cui il era in contatto quale Responsabile unico della procedura per il Pt_1 servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Regi
Lagni e Marcianise “presumibilmente nella data del 3.1.2018 presso lo studio privato del consigliere delegato” – nell'ambito dell'inchiesta giornalistica condotta Controparte_2 dalla testata giornalistica “Fanpage”, la quale ha effettuato delle riprese video di detti eventi, da cui è scaturito il licenziamento.
È evidente che tali circostanze, che hanno determinato il licenziamento del 28.3.2018, non hanno nulla a che vedere con i fatti sopra riportati e descritti nella lettera di contestazione disciplinare per cui è causa.
Va infine evidenziata la sostanziale differenza anche sotto il profilo processuale che ha caratterizzato le due distinte vicende ossia la conclusione del primo procedimento disciplinare con un decreto di archiviazione, stante l'impossibilità del reato per l'intervento degli “agenti provocatori”, mentre nel caso che ci occupa il è stato destinatario dell'ordinanza Pt_1 cautelare n. 37 del 7.12.2023, emessa successivamente alla predetta archiviazione e nel contesto di un altro procedimento penale.
Le doglianze relative alla violazione del ne bis in idem devono essere quindi disattese.
Con il secondo motivo viene eccepita la tardività nell'esercizio del potere disciplinare. Parte appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la effettiva conoscenza da parte della società datrice dei fatti addebitati al , che hanno determinato la contestazione, Pt_1 prima della notifica ad essa del suddetto decreto di perquisizione in data 16.2.2023.
Come precisato dal primo Giudice, dagli atti depositati dal in primo grado – tra cui la Pt_1 Contr costituzione di parte civile della del 19.7.2021 per l'udienza preliminare del 20.7.2021 nel procedimento penale n. 18144/2021, alcuni verbali di interrogatorio tra cui quelli di
[...]
del 29.9.2021 e 6.10.2021 – nulla è emerso in modo da poter arguire la Controparte_2 conoscenza effettiva di tali atti in epoca antecedente alla loro acquisizione nel giudizio de quo.
Appare inoltre irrilevante il tentativo di parte appellante di collegare processualmente l'ordinanza di custodia cautelare n. 28/2012 (proc. r.g. n. 17674/2017) e la n. 37/2021 (proc. r.g. n. 21386/2021), non essendo seguito alla prima alcun procedimento disciplinare, mentre la Contr seconda costituisce il fulcro degli addebiti contestati dalla ma soprattutto perché i due provvedimenti cautelari si riferiscono a fatti diversi. Deve essere considerato in ogni caso che, in materia di licenziamento disciplinare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. 27069/2018).
Il motivo deve essere quindi rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'impugnata sentenza per non aver ritenuto precluso il licenziamento in virtù del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto in data 11.2.2021.
Il primo giudice ha giustamente affermato che la conciliazione invocata dal si riferisce Pt_1 esclusivamente al licenziamento intimato al ricorrente il 28.3.2018 e non a quello oggetto di causa, riportando testualmente la parte del verbale in cui “le parti si danno atto di aver definito ogni ragione di lite ed ogni aspetto da essa dipendente o soltanto collegata, con la presente conciliazione e, quindi, dichiarano di abbandonare il giudizio di opposizione ex art. 1 comma
51 legge 92/2012 (Rg n. 8519/2019) e la di rinunciare altresì al decreto n. cron. CP_1
5982/2019 del 12.3.2018 reso a seguito della procedura rg. N. 22581/2018”. Vi è dunque nel verbale di conciliazione un riferimento all'oggetto della controversia riguardante esclusivamente il licenziamento del 28.3.2018.
Il motivo va quindi disatteso.
Il quarto motivo attiene alla erroneità di valutazione degli addebiti con rinvio “per relationem” alla citata ordinanza cautelare n. 37/2023.
Ritiene sul punto la Corte che del tutto correttamente il Tribunale abbia richiamato i fatti e le condotte oggetto dei capi di imputazione formulati con il decreto di perquisizione notificato il
21.2.2023 e dell'ordinanza cautelare n. 37/2023, nell'ambito del procedimento n. 21386/2021
R.G.P.M.
Difatti, la suddetta ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del in ragione del presupposto cautelare della misura in Pt_1 argomento ed anche dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ad alcuni dei reati contestati dalla
Procura della Repubblica.
Sul punto, osserva il Collegio, che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato “la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore” (Sez. L, Sentenza n. 5115 del 3/3/2010:
'In tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", quando fatti e comportamenti richiamati, con riferimento alle accuse formulate in sede penale, siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio”; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 10662 del 15/5/2014, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 29240 del 6/12/2017).
Dunque, del tutto legittimo deve ritenersi il richiamo ad opera della contestazione disciplinare ai fatti oggetto del giudizio penale, richiamo finalizzato alla individuazione dei fatti contestati ed alla evidenziazione della gravità dei medesimi, in quanto incidenti sul rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
Per quanto sin qui esposto, l'appello va quindi rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rifondere alla società appellata le spese di lite del grado, liquidate in € 6.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Napoli, 10.4.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente