Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/1990, n. 7282
CASS
Sentenza 14 luglio 1990

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In tema di enfiteusi, nel caso di annullamento dell'ordinanza pretorile di affrancazione da parte della competente Sezione specializzata agraria per difetto di integrazione del contraddittorio nella relativa fase sommaria del procedimento, il deposito del relativo capitale di affranco, presupposto processuale della domanda di affrancazione e primo atto di Esercizio del diritto potestativo spettante all'enfiteuta, può essere utilizzato da quest'ultimo ai fini della riproposizione della domanda davanti al pretore: ferma la necessità ai fini della procedibilità della domanda - ove, nelle more del primo procedimento, vi siano state delle variazioni nel canone enfiteutico (che il titolare del dominio diretto ha l'Onere di indicare specificatamente non appena proposta la nuova domanda di affrancazione) - il tempestivo deposito integrativo eseguito dall'enfiteuta in adempimento dell'ordine impartito dal pretore a norma dell'art. 10, ultimo comma, R.d. 27 febbraio 1926 n. 426.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/1990, n. 7282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7282
    Data del deposito : 14 luglio 1990

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