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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 136-1/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, con sede in Cagliari, alla Parte_1
Via Dante n. 154, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari -
Oristano, C.F/ P.IVA , in persona del liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_1
Cagliari il 04/07/1961, elettivamente domiciliata in Marrubiu (OR), alla Via Napoli
n. 262, presso lo studio dell'avv. Veronica Valeria Loi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti, dalla medesima proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.08.2024, la società Parte_1
, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
[...]
In particolare, per quanto di rilievo, la società ricorrente ha esposto che:
“- La società “ è un'impresa Parte_1
commerciale […];
- Con atto del 29/05/2020 […], il signor nella sua qualità di unico Parte_1 socio dell'allora società “ , trasformava la medesima Parte_3
società da società in nome collettivo in società in accomandita semplice.
Contestualmente all'avvenuta trasformazione veniva “costituita tra i signori
e una società in accomandita semplice, che agisce Parte_1 Parte_2 sotto la ragione sociale " . “Il capitale sociale viene Parte_1
fissato in euro 515,00 (cinquecentoquindici virgola zero), sottoscritto, assunto e versato dai soci come segue: - una quota del valore nominale di euro Parte_1 463,50 (quattrocentosessantatre virgola cinquanta); - una quota del Parte_2
valore nominale di euro 51,50 (cinquantuno virgola cinquanta). Socio accomandatario è il signor socio accomandante è il signor Parte_1 Pt_2
;
[...]
- Il signor socio accomandatario - amministratore e legale Parte_1
rappresentante della società, è deceduto il 14 agosto 2022 […]. I figli e i nipoti, chiamati all'eredità, hanno rinunciato […];
- Il 14/02/2023 […] è stato deliberato lo scioglimento della società “
[...]
”. con effetto dal 15/02/2023. Il sig. socio Parte_1 CP_1 accomandante, rimasto unico socio, ha così assunto la carica di liquidatore.”
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di debiti per oltre € 1.500.000,00, oltre a svariati procedimenti giudiziari pendenti, dichiarando di trovarsi in stato di crisi finanziaria irreversibile e di non essere più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice-ricorrente, ha dimostrato la sussistenza dei richiesti requisiti dimensionali, producendo i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021
e 2022 (dai quali emergono ricavi lordi di ammontare pari rispettivamente a: €
211.743,38 per l'anno 2020; € 194.767,14 per l'anno 2021; € 221.478,99 per l'anno
2022). Inoltre, la società, risulta avere un'esposizione debitoria, già solo con l'Agenzia delle Entrate per € 1.304.480,85 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).
La società deve pertanto ritenersi assoggettata alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione.
2 Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi –
l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Nel caso di specie, la società, invitata a fornire le necessarie informazioni sul proprio patrimonio e sulla sua attuale inidoneità ed incapienza rispetto all'ammontare complessivo dei debiti sulla stessa gravanti, con nota integrativa del 29.10.2024 ha chiarito che “tenuto conto che la società ha un ammontare di debiti, che, salvo errori,
è pari a circa € 1.511.991,15, oltre agli interessi maturati e maturandi rispetto ai singoli debiti (cfr. docc. da 6a) a 21 allegati al ricorso), risulta di tutta evidenza
“l'incapacità” della società ricorrente “di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione”. Infatti, il valore complessivo del patrimonio della “ ”, Parte_1
consistente in un immobile sito in Cagliari alla via Fermi n. 3, con una “Consistenza di 64 m2” e una “rendita catastale di Euro 462,75”, unito all'attuale valore commerciale delle “merci stoccate” (ndr. per un valore approssimativo di €
28.582,70, riferito al prezzo d'acquisto della stessa), risulta inidoneo e incapiente
“rispetto all'ammontare complessivo dei debiti sulla stessa gravanti”.
È di tutta evidenza, dunque, come la società sia nell'incapacità di far fronte ai propri debiti con il proprio patrimonio ed è pertanto insolvente.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia Controparte_2
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale
3 della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
, con sede in Cagliari, Parte_1
alla Via Dante n. 154, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Cagliari - Oristano, C.F/ P.IVA , in persona del liquidatore e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2 C.F._1
), nato a [...] il [...];
[...]
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa con studio in Cagliari;
Per_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 6.5.2025 ore 11.20 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per
4 l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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