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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/02/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MANFRINI MARIA CRISTINA;
e da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MANFRINI MARIA CRISTINA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Avendo i coniugi pattuito di sciogliere il loro vincolo matrimoniale applicando la legge rumena, ai sensi dell'art. 5 Reg. CE 1259/2010, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in Romania, il 18 agosto 2011, in Romania avanti Parte_3 Parte_2 alle autorità di Borsa (Maramures), trascritto nella città di Borsa al n. 102 in data 18 agosto 2011;
2. disporre che la figlia minore , sia affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Zelo Buon Persico, Via Sant'Antonio, 12, ove madre e figlia si trasferiranno in accordo con il sig. a far data dal 1° gennaio 2024; Pt_1
3. disporre, tenuto conto degli impegni e dei turni di lavoro del padre, salvo loro diverso accordo,
e tenuto conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi della minore, stia con i genitori nei Per_1 periodi di seguito indicati, riconosciuti dai coniugi quale contenuto minimo del diritto di visita:
• il martedì e il mercoledì dalle ore 18.00 -21.00 starà con il padre che la riporterà alla casa materna per il pernottamento, salvo diverso accordo;
• due week end al mese alternati, con ritiro per il padre della bambina al sabato dalle ore 12.00 dalla casa materna e rientro alla domenica sera alle ore 21.00. Durante il fine settimana verrà
pagina 1 di 7 permesso all'altro genitore di comunicare con la figlia almeno una volta al giorno negli orari prestabiliti, mettendo a disposizione della figlia la propria od altra utenza telefonica.
• Durante le vacanze scolastiche natalizie la minore starà con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta, tenuto conto delle esigenze di lavoro della madre e del padre, ma in ogni caso saranno raggiunti accordi tali da assicurare il rispetto all'alternanza delle festività ricorrenti in detto periodo, salvo diversi accordi;
• Durante le vacanze scolastiche pasquali la minore starà con ciascun coniuge secondo gli accordi che di volta in volta i genitori raggiungeranno, con l'intesa che in difetto di accordo sarà rispettata la proposta effettuata dal genitore che nell'anno precedente non ha trascorso tali festività con la figlia;
• Con riguardo alle vacanze estive la figlia avrà il diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con la madre e due con il padre, ed i genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno.
• I genitori dovranno, altresì, comunicarsi preventivamente anche il luogo di destinazione delle vacanze, durante le quali permetteranno all'altro genitore di comunicare con la figlia almeno una volta al giorno negli orari prestabiliti, mettendo a disposizione della figlia la propria od altra utenza telefonica.
• per le decisioni riguardanti la vita sociale, l'istruzione, la formazione e la salute della minore i genitori s'impegnano ad assumere ogni decisione congiuntamente condividendole anche con la minore, nei confronti della quale intendono concertare una linea educativa comune, onde essere partecipi nella sua vita, per garantirle uno sviluppo armonico e sereno della personalità.
• Ove possibile, in occasione di feste di compleanno, saggi od altre attività della figlia, i genitori si impegnano affinchè la minore passi questi momenti con entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo.
• Nei giorni di festività infrasettimanale ed eventuali ponti collegati, dare atto che la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni, compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi;
• I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia e i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, manifestando sin d'ora il consenso a che la minore possa trascorrere con il proprio genitore tempi di permanenza presso i nonni di ciascun ramo parentale, purché ciò sia di gradimento della minore;
• I coniugi s'impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, ed in particolare fin d'ora s'impegnano ad autorizzare il rilascio della carta d'identità con l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
4. Disporre, che il Sig. versi alla Sig.ra madre di la somma di € Pt_1 Parte_2 Per_1
250,00 mensili entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2024 per il suo mantenimento, oltre rivalutazione a partire dal gennaio 2025. Org_1
5. Disporre, che le spese straordinarie di vengano sostenute da entrambi i genitori al Per_1
50% ciascuno, previo preventivo accordo, per le sole spese subordinate al consenso di entrambi come sotto indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio pagina 2 di 7 Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
; Organizzazione_2
g) consulti psicologici e riabilitazioni, se non coperti dall'indennità di frequenza;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche e ortodontiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...]
ma effettuati privatamente;
Organizzazione_2
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e materiale scolastico richiesto durante l'anno;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
c) baby sitter;
d) ricarica cellulare;
e) acquisto del cellulare;
f) spese per conseguimento della patente di giuda (corso e lezioni);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); pagina 3 di 7 d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. Disporre che avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, che potrà essere effettuata a mezzo sms, mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Disporre che il genitore anticipatario delle spese di cui al punto precedente, è tenuto ad inviare all'altro genitore l'elenco delle stesse con i relativi giustificativi, ove presenti, che dovranno essere riferibili alla minore per eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi.
8. Disporre che il genitore non anticipatario dovrà procedere al rimborso delle suddette spese entro 10 giorni dalla richiesta e dall'invio dell'elenco che potrà essere fatto a mezzo sms, mail o whatsapp.
9. Disporre che, i genitori dovranno comunicarsi e stabilire in accordo tra loro qualunque eventuale cambiamento della loro residenza, tenendo conto, primariamente, delle esigenze e degli interessi di . Per_1
10. Disporre che l'assegno unico, richiesto dalla sig.ra quale soggetto residente con Parte_4 la minore rimanga nella disponibilità della stessa nell'interesse della figlia, e che tale circostanza verrà indicata nella domanda per l'ottenimento dell'assegno unico, ma, altresì, disporre che il 50% di tale assegno sia portato in compensazione con le spese straordinarie dovute dal padre ai sensi dei punti da 5 a 8. Altresì, posto che la domanda di assegno unico deve essere presentata ogni anno, la sig.ra si impegna a comunicare al sig. l'importo riconosciuto e le eventuali variazioni negli anni Pt_1 successivi.
11. Disporre che i giustificativi delle spese straordinarie deducibili/detraibili fiscalmente dovranno essere a disposizione di entrambi i coniugi affinchè possano procedere alla relativa allegazione e deduzione/detrazione per la quota del 50% di loro spettanza.
12. Disporre che l'autovettura Jeep Renegade tg GC331TA rimanga assegnata alla sig.ra Parte_2
che ne pagherà bollo e assicurazione, mentre il finanziamento sarà a carico del sig. il
[...] Pt_1 quale si rende disponibile al trasferimento dell'autovettura in favore della moglie a semplice richiesta.
13. Disporre che il Sig. si accolli in via esclusiva i due finanziamenti assunti in costanza di Pt_1 matrimonio ed in particolare il finanziamento n. 2343462 del 21 gennaio 2021 fino al 21 Org_3 gennaio 2028 per € 367,62 per l'acquisto dell'auto e il finanziamento con di € 385,81 Org_4 con estinzione al febbraio 2026.
14. Disporre che il sig. stante l'accollo in via esclusiva dei finanziamenti di cui sopra, fino a Pt_1 quando la sig.ra non avrà reperito una attività lavorativa stabile, versi alla stessa la somma di € Pt_1
50,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2024, oltre rivalutazione Istat, a partire dal gennaio 2025.
15. Disporre che il sig. potrà utilizzare in via esclusiva la casa in comproprietà Parte_1 con la moglie sita in Romania, sita in Borsa (Maramures) strada Negolescu nr 86°, a condizione che non vi soggiorni stabilmente con altre persone, salvo la figlia . La casa in comproprietà dei Per_1 coniugi verrà da loro successivamente divisa, secondo gli ulteriori accordi che verranno raggiunti.”
All'udienza del 02.02.2024 i coniugi hanno confermato di voler divorziale alle condizioni sopra riportate. pagina 4 di 7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono cittadini rumeni), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del Tribunale adito) e quale sia la legge applicabile.
A tal proposito, anzitutto, la giurisdizione viene determinata sulla base dell'art. 3 del Regolamento CE
n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis, le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso . Persona_2
Invero, solo ove non vi sia un collegamento con alcuno dei criteri individuati dal predetto
Regolamento, potrà farsi richiamo alla legge sul diritto internazionale privato (L. 218/1995). Ai fini dell'individuazione della giurisdizione, l'art. 3 del predetto Regolamento prevede una serie di criteri, tra loro alternativi, sostanzialmente vertenti sul concetto di “residenza abituale”.
Vi sarà, quindi, competenza del giudice italiano, oltre che per i coniugi con cittadinanza italiana (art. 3, comma 1, lett. b Reg. CE 2201/2003), anche nel caso di soggetti di cittadinanza diversa se in territorio italiano si trova la residenza abituale dei coniugi oppure l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora, oppure la residenza abituale del convenuto oppure, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi oppure la residenza abituale dell'attore, se vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o sei mesi, nel caso in cui l'attore sia anche cittadino italiano (art. 3, comma 1, lett. a) Reg. CE 2201/2003).
Anche l'art. 8 del sopra citato Regolamento, che regola la competenza a decidere sulle questioni relative a responsabilità genitoriale ed affidamento della prole verte essenzialmente sul concetto di
“residenza abituale”, ma questa volta con esclusivo riferimento al minore.
Inoltre, quanto alla legge applicabile, in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101, l'esercizio della responsabilità genitoriale disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Quindi, tutte le questioni relative ad un minore abitualmente residente in Italia dovranno essere decise dal giudice italiano.
Ciò premesso nella presente fattispecie, essendo le parti entrambe cittadini rumeni residenti in Italia,
Zelo Buon Persico (LO), sussiste la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi da questi scelta espressamente, in particolare degli artt.
373 lett. a) e 374 paragrafo 1 del Codice civile ME (allegato in atti).
Con riferimento alle questioni relative all'affidamento e collocazione della minore, invece, si dovrà fare riferimento alla legge nazionale italiana quale legge del luogo di residenza abituale della stessa.
Ciò premesso, e passando al merito della controversia, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18 agosto 2011 avanti alle autorità della Città di Borsa, provincia di Maramures, tra e , come risulta dal Parte_1 Parte_2
Certificato di matrimonio Seria CE N° 898871, in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi.
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 30 gennaio 2014. Persona_3
pagina 5 di 7 Ai sensi dell'art. 373 del codice civile rumeno, rubricato “Motivi di divorzio”, “Il divorzio può avvenire: a) per accordo tra i coniugi, su richiesta dei entrambi coniugi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro coniuge;
b) quando, per motivi solidi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente feriti e la continuazione del matrimonio non più possibile;
c) su richiesta di un coniuge, dopo una separazione in fatto, che dura da almeno 2 anni;
d) su richiesta di qualsiasi coniuge la cui salute rende impossibile di continuare il matrimonio”, e infine dell'art 31, comma 1, della legge 218/1995 dell'ordinamento italiano (“La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”).
La principale differenza con la legge italiana consiste nel fatto che il Codice di famiglia romeno non prevede la separazione: si può quindi procedere direttamente con il divorzio.
L'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata negli atti introduttivi e confermata all'udienza del 02.02.2024, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 373 c.c. rumeno per la dichiarazione di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 18 agosto 2011 avanti alle autorità della Città di Borsa, provincia di Parte_2
Maramures, come risulta dal Certificato di matrimonio Seria CE N° 898871;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000, dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000;
Visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borsa (Romania) cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Lodi, il 09/02/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MANFRINI MARIA CRISTINA;
e da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
MANFRINI MARIA CRISTINA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Avendo i coniugi pattuito di sciogliere il loro vincolo matrimoniale applicando la legge rumena, ai sensi dell'art. 5 Reg. CE 1259/2010, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in Romania, il 18 agosto 2011, in Romania avanti Parte_3 Parte_2 alle autorità di Borsa (Maramures), trascritto nella città di Borsa al n. 102 in data 18 agosto 2011;
2. disporre che la figlia minore , sia affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre in Zelo Buon Persico, Via Sant'Antonio, 12, ove madre e figlia si trasferiranno in accordo con il sig. a far data dal 1° gennaio 2024; Pt_1
3. disporre, tenuto conto degli impegni e dei turni di lavoro del padre, salvo loro diverso accordo,
e tenuto conto degli impegni scolastici, sociali e sportivi della minore, stia con i genitori nei Per_1 periodi di seguito indicati, riconosciuti dai coniugi quale contenuto minimo del diritto di visita:
• il martedì e il mercoledì dalle ore 18.00 -21.00 starà con il padre che la riporterà alla casa materna per il pernottamento, salvo diverso accordo;
• due week end al mese alternati, con ritiro per il padre della bambina al sabato dalle ore 12.00 dalla casa materna e rientro alla domenica sera alle ore 21.00. Durante il fine settimana verrà
pagina 1 di 7 permesso all'altro genitore di comunicare con la figlia almeno una volta al giorno negli orari prestabiliti, mettendo a disposizione della figlia la propria od altra utenza telefonica.
• Durante le vacanze scolastiche natalizie la minore starà con ciascun genitore secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta, tenuto conto delle esigenze di lavoro della madre e del padre, ma in ogni caso saranno raggiunti accordi tali da assicurare il rispetto all'alternanza delle festività ricorrenti in detto periodo, salvo diversi accordi;
• Durante le vacanze scolastiche pasquali la minore starà con ciascun coniuge secondo gli accordi che di volta in volta i genitori raggiungeranno, con l'intesa che in difetto di accordo sarà rispettata la proposta effettuata dal genitore che nell'anno precedente non ha trascorso tali festività con la figlia;
• Con riguardo alle vacanze estive la figlia avrà il diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con la madre e due con il padre, ed i genitori avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno.
• I genitori dovranno, altresì, comunicarsi preventivamente anche il luogo di destinazione delle vacanze, durante le quali permetteranno all'altro genitore di comunicare con la figlia almeno una volta al giorno negli orari prestabiliti, mettendo a disposizione della figlia la propria od altra utenza telefonica.
• per le decisioni riguardanti la vita sociale, l'istruzione, la formazione e la salute della minore i genitori s'impegnano ad assumere ogni decisione congiuntamente condividendole anche con la minore, nei confronti della quale intendono concertare una linea educativa comune, onde essere partecipi nella sua vita, per garantirle uno sviluppo armonico e sereno della personalità.
• Ove possibile, in occasione di feste di compleanno, saggi od altre attività della figlia, i genitori si impegnano affinchè la minore passi questi momenti con entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo.
• Nei giorni di festività infrasettimanale ed eventuali ponti collegati, dare atto che la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni, compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi;
• I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia e i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, manifestando sin d'ora il consenso a che la minore possa trascorrere con il proprio genitore tempi di permanenza presso i nonni di ciascun ramo parentale, purché ciò sia di gradimento della minore;
• I coniugi s'impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, ed in particolare fin d'ora s'impegnano ad autorizzare il rilascio della carta d'identità con l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
4. Disporre, che il Sig. versi alla Sig.ra madre di la somma di € Pt_1 Parte_2 Per_1
250,00 mensili entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2024 per il suo mantenimento, oltre rivalutazione a partire dal gennaio 2025. Org_1
5. Disporre, che le spese straordinarie di vengano sostenute da entrambi i genitori al Per_1
50% ciascuno, previo preventivo accordo, per le sole spese subordinate al consenso di entrambi come sotto indicato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio pagina 2 di 7 Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
; Organizzazione_2
g) consulti psicologici e riabilitazioni, se non coperti dall'indennità di frequenza;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche e ortodontiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_2 [...]
ma effettuati privatamente;
Organizzazione_2
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e materiale scolastico richiesto durante l'anno;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
c) baby sitter;
d) ricarica cellulare;
e) acquisto del cellulare;
f) spese per conseguimento della patente di giuda (corso e lezioni);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); pagina 3 di 7 d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. Disporre che avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, che potrà essere effettuata a mezzo sms, mail o whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Disporre che il genitore anticipatario delle spese di cui al punto precedente, è tenuto ad inviare all'altro genitore l'elenco delle stesse con i relativi giustificativi, ove presenti, che dovranno essere riferibili alla minore per eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi.
8. Disporre che il genitore non anticipatario dovrà procedere al rimborso delle suddette spese entro 10 giorni dalla richiesta e dall'invio dell'elenco che potrà essere fatto a mezzo sms, mail o whatsapp.
9. Disporre che, i genitori dovranno comunicarsi e stabilire in accordo tra loro qualunque eventuale cambiamento della loro residenza, tenendo conto, primariamente, delle esigenze e degli interessi di . Per_1
10. Disporre che l'assegno unico, richiesto dalla sig.ra quale soggetto residente con Parte_4 la minore rimanga nella disponibilità della stessa nell'interesse della figlia, e che tale circostanza verrà indicata nella domanda per l'ottenimento dell'assegno unico, ma, altresì, disporre che il 50% di tale assegno sia portato in compensazione con le spese straordinarie dovute dal padre ai sensi dei punti da 5 a 8. Altresì, posto che la domanda di assegno unico deve essere presentata ogni anno, la sig.ra si impegna a comunicare al sig. l'importo riconosciuto e le eventuali variazioni negli anni Pt_1 successivi.
11. Disporre che i giustificativi delle spese straordinarie deducibili/detraibili fiscalmente dovranno essere a disposizione di entrambi i coniugi affinchè possano procedere alla relativa allegazione e deduzione/detrazione per la quota del 50% di loro spettanza.
12. Disporre che l'autovettura Jeep Renegade tg GC331TA rimanga assegnata alla sig.ra Parte_2
che ne pagherà bollo e assicurazione, mentre il finanziamento sarà a carico del sig. il
[...] Pt_1 quale si rende disponibile al trasferimento dell'autovettura in favore della moglie a semplice richiesta.
13. Disporre che il Sig. si accolli in via esclusiva i due finanziamenti assunti in costanza di Pt_1 matrimonio ed in particolare il finanziamento n. 2343462 del 21 gennaio 2021 fino al 21 Org_3 gennaio 2028 per € 367,62 per l'acquisto dell'auto e il finanziamento con di € 385,81 Org_4 con estinzione al febbraio 2026.
14. Disporre che il sig. stante l'accollo in via esclusiva dei finanziamenti di cui sopra, fino a Pt_1 quando la sig.ra non avrà reperito una attività lavorativa stabile, versi alla stessa la somma di € Pt_1
50,00 mensili, entro il 10 di ogni mese, a partire dal mese di gennaio 2024, oltre rivalutazione Istat, a partire dal gennaio 2025.
15. Disporre che il sig. potrà utilizzare in via esclusiva la casa in comproprietà Parte_1 con la moglie sita in Romania, sita in Borsa (Maramures) strada Negolescu nr 86°, a condizione che non vi soggiorni stabilmente con altre persone, salvo la figlia . La casa in comproprietà dei Per_1 coniugi verrà da loro successivamente divisa, secondo gli ulteriori accordi che verranno raggiunti.”
All'udienza del 02.02.2024 i coniugi hanno confermato di voler divorziale alle condizioni sopra riportate. pagina 4 di 7 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono cittadini rumeni), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del Tribunale adito) e quale sia la legge applicabile.
A tal proposito, anzitutto, la giurisdizione viene determinata sulla base dell'art. 3 del Regolamento CE
n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis, le cui disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla cittadinanza europea delle parti e prevalgono sulle norme di diritto internazionale privato (così, sul punto, sentenza Corte di Giustizia Europea 29/11/2007 caso . Persona_2
Invero, solo ove non vi sia un collegamento con alcuno dei criteri individuati dal predetto
Regolamento, potrà farsi richiamo alla legge sul diritto internazionale privato (L. 218/1995). Ai fini dell'individuazione della giurisdizione, l'art. 3 del predetto Regolamento prevede una serie di criteri, tra loro alternativi, sostanzialmente vertenti sul concetto di “residenza abituale”.
Vi sarà, quindi, competenza del giudice italiano, oltre che per i coniugi con cittadinanza italiana (art. 3, comma 1, lett. b Reg. CE 2201/2003), anche nel caso di soggetti di cittadinanza diversa se in territorio italiano si trova la residenza abituale dei coniugi oppure l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora, oppure la residenza abituale del convenuto oppure, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi oppure la residenza abituale dell'attore, se vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o sei mesi, nel caso in cui l'attore sia anche cittadino italiano (art. 3, comma 1, lett. a) Reg. CE 2201/2003).
Anche l'art. 8 del sopra citato Regolamento, che regola la competenza a decidere sulle questioni relative a responsabilità genitoriale ed affidamento della prole verte essenzialmente sul concetto di
“residenza abituale”, ma questa volta con esclusivo riferimento al minore.
Inoltre, quanto alla legge applicabile, in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101, l'esercizio della responsabilità genitoriale disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Quindi, tutte le questioni relative ad un minore abitualmente residente in Italia dovranno essere decise dal giudice italiano.
Ciò premesso nella presente fattispecie, essendo le parti entrambe cittadini rumeni residenti in Italia,
Zelo Buon Persico (LO), sussiste la giurisdizione del giudice italiano con applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi da questi scelta espressamente, in particolare degli artt.
373 lett. a) e 374 paragrafo 1 del Codice civile ME (allegato in atti).
Con riferimento alle questioni relative all'affidamento e collocazione della minore, invece, si dovrà fare riferimento alla legge nazionale italiana quale legge del luogo di residenza abituale della stessa.
Ciò premesso, e passando al merito della controversia, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18 agosto 2011 avanti alle autorità della Città di Borsa, provincia di Maramures, tra e , come risulta dal Parte_1 Parte_2
Certificato di matrimonio Seria CE N° 898871, in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi.
Dal matrimonio è nata una figlia: in data 30 gennaio 2014. Persona_3
pagina 5 di 7 Ai sensi dell'art. 373 del codice civile rumeno, rubricato “Motivi di divorzio”, “Il divorzio può avvenire: a) per accordo tra i coniugi, su richiesta dei entrambi coniugi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro coniuge;
b) quando, per motivi solidi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente feriti e la continuazione del matrimonio non più possibile;
c) su richiesta di un coniuge, dopo una separazione in fatto, che dura da almeno 2 anni;
d) su richiesta di qualsiasi coniuge la cui salute rende impossibile di continuare il matrimonio”, e infine dell'art 31, comma 1, della legge 218/1995 dell'ordinamento italiano (“La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”).
La principale differenza con la legge italiana consiste nel fatto che il Codice di famiglia romeno non prevede la separazione: si può quindi procedere direttamente con il divorzio.
L'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata negli atti introduttivi e confermata all'udienza del 02.02.2024, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 373 c.c. rumeno per la dichiarazione di divorzio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 18 agosto 2011 avanti alle autorità della Città di Borsa, provincia di Parte_2
Maramures, come risulta dal Certificato di matrimonio Seria CE N° 898871;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000, dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000;
Visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borsa (Romania) cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
pagina 6 di 7 Così deciso in Lodi, il 09/02/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
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