Art. 1.
La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di L. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcool metilico, propilico e isopropilico.
Sono abrogati il 1° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 , i primi due comma dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 223 , e l' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 .
La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di L. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcool metilico, propilico e isopropilico.
Sono abrogati il 1° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 , i primi due comma dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 223 , e l' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 .