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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2025
N. R.G. 106/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI RI NI Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3420/2024 del Tribunale di
Milano sezione lavoro, Est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 29.07.2024 promossa da:
(già PAte_1 PAte_2
, con l'avv. ALESSANDRO ANDREUCCI presso il cui studio in Miliano
[...] via Serviliano Lattuada 16 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv. CRISTIANA VIVIAN elettivamente domiciliati in Milano via CP_1
CP_ Savarè 1 presso gli uffici legali dell'
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale
- previa fissazione dell'udienza preliminare di discussione, SOSPENDERE la provvisoria esecutivi-tà della sentenza nr. 3420 (RGL 7816/2023) pubblicata in data 29.07.2024 dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro D.ssa IE
Pagina 1 Martini, anche con riguardo all'iscrizione a ruolo delle somme portate dal verbale dell' CP_1
n. 2022009383/DDL del 15 marzo 2023
In via principale e nel merito:
In riforma, totale o parziale, della sentenza nr. 3420 (RGL 7816/2023) pubblicata in data
29.07.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro
D.ssa IE Martini
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'inammissibilità del Verbale dell' n. CP_1
2022009383/DDL notificato in data 15 marzo 2023, dei suoi effetti e delle relative conclusioni e sanzioni, per tutte le ragioni esposte in atti;
- ACCERTARE E DISPORRE L'ANNULLAMENTO - anche solo parziale - del Verbale dell' n. 2022009383/DDL notificato in data 15 marzo 2023, dei suoi effetti e delle CP_1 relative conclusioni e sanzioni, per tutte le ragioni esposte in atti, poiché infondato in fatto e in diritto;
In subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata in questa sede di gravame la fondatezza delle pretese dell' contenute nel Verbale, si chiede quantomeno CP_1
l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva, in luogo dell'evasione contributiva, fattispecie che nel caso di specie non può ricorrere, per le ragioni meglio evidenziate nella narrativa che precede;
Per la PARTE APPELLATA
Ad integrale conferma della sentenza n. 3420/2024 del Tribunale di Milano qui impugnata
Reiectis adversis
-rigettare l'appello proposto da già Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante e per l'effetto, Controparte_3
-disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande ed eccezioni anche nuove in quanto inammissibili e/o improponibili e/o comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per l'effetto confermare l' addebito di cui al verbale di accertamento In subordine, accertare e dichiarare la debenza della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria con eventuale condanna di parte ricorrente al pagamento della stessa comprensiva di sanzioni e oneri aggiuntivi dal dovuto al saldo.
In subordine, in via istruttoria
Pagina 2 Preliminarmente, dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte in quanto irrilevante, ininfluente e comunque relativa a fatti e circostanze da comprovare documentalmente.
In subordine, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, senza inversione dell'onere della prova pacificamente gravante sulla società ricorrente, ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate nella narrativa in fatto ai punti CP_1 da 1 a 43 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori circostanze di cui al verbale e alla documentazione ispettiva in atti di cui vorranno confermare il contenuto;
testi Ispettori e CP_1 Testimone_1 [...]
nonché: , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
.
[...] Testimone_7 Testimone_8
Ammettersi, in presenza di contestazione, a prova per interrogatorio formale il legale rappresentante sugli stessi capitoli di prova e a conferma delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori.
In caso di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, ammettere l'Istituto a prova contraria.
Stessi testi. Spese del grado rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 3420/24 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 7816/2023 RG, promossa da
[...]
(ora contro , ha respinto Controparte_3 Controparte_2 CP_1 il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 3.8.2023, la società attrice ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 2022009383/DDL del
15.3.2023, avente ad oggetto asserite omesse contribuzioni connesse alle somme corrisposte dalla Società ai suoi dipendenti e al legale rappresentante pro tempore Sig. a PAte_3 titolo di “ rimborso chilometrico”, “trasferta Italia”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo”, nel periodo dall'aprile 2017 al luglio 2022. In virtù di tale verbale le CP_1 aveva ingiunto il pagamento di euro 193.114,60 a titolo di contributi obbligatori per il periodo dal 3/2017 al 7/2022 e di euro 115.833,83 a titolo di somme aggiuntive per complessivi euro
308.948,43, oltre alle somme dovute alla gestione separata pari a euro 32.641,62 a titolo di
Pagina 3 contributi e di euro 16.678,61 a titolo di sanzioni civili per un totale onnicomprensivo di euro
358.268,66. ha chiesto di dichiarare la nullità del verbale Controparte_3 di accertamento, disponendone l'annullamento anche solo parziale, in subordine, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva in luogo della evasione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A supporto delle domande, parte ricorrente ha eccepito i seguenti vizi formali del verbale di accertamento opposto:
- nullità per tardiva notificazione, avvenuta solo in data 15.3.2023, quando, fin dal settembre
2022, disponeva di tutta la documentazione necessaria per accertare e notificare la CP_1 presunta violazione commessa da parte della società;
- nullità per difetto di prova e di motivazione in violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs.
n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010 quale corollario dell'art. 3 della L.
241/1990. Cont Nel merito, ha sostenuto la infondatezza delle pretese creditorie e la correttezza dell'esenzione contributiva applicata agli imponibili retributivi corrisposti a titolo di “trasferta
Italia”, “rimborsi chilometrici”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo”.
Ha evidenziato in particolatre:
- che gli ispettori avevano accertato l'omissione contributiva in capo alla ricorrente senza tenere in considerazione le posizioni individuali di ciascun dipendente ma sulla base della Cont audizione di soli cinque dipendenti adibiti ad attività presso la sede della e avevano da ciò desunto che tutti i dipendenti della società per il periodo aprile 2017/ luglio 2022 non avessero svolto alcuna trasferta e che le somme versate a titolo di “rimborso chilometrico”,
“trasferta Italia”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo” dovessero essere sottoposte a contribuzione previdenziale e che nessuno dei dipendenti fosse “trasfertista abituale”;
-che gli ispettori non avevano minimamente tenuto conto, in sede di accertamento, “della documentazione fornita dalla Società in merito all'allagamento verificatosi presso i locali della stessa nel 2018 (doc. 10 e doc. 11) e avevano ricalcolato - del tutto arbitrariamente - i contributi anche per i periodi antecedenti all'allagamento (senza, tra l'altro, fornire alcuna valida ragione circa il fatto di non aver preso in considerazione l'episodio dell'allagamento)”.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , eccependo Controparte_4
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Pagina 4 Il giudice di prime cure ha ritenuto l'opposizione infondata e ha integralmente rigettato il ricorso.
Ha osservato quanto all'eccezione di decadenza dal termine di notifica del verbale ispettivo ex art. 14 della l. n. 689/1981 che: “la stessa è destituita di fondamento. L'odierna ricorrente fa decorrere il termine di 90 giorni, previsto dalla legge ai fini dell'accertamento delle violazioni, dal 15.9.2022, momento in cui la società avrebbe consegnato agli ispettori la documentazione sufficiente al fine di procedere alla notifica dell'accertamento…La doglianza attorea appare del tutto pretestuosa.
Il Verbale di accertamento dà evidenza dell'attività svolta dagli ispettori ai fini dell'acquisizione della documentazione richiesta. Alla notifica del verbale di primo accesso del 24.8.2022 sono seguiti svariati verbali interlocutori successivi ed ancora, in data 2.3.2023, la società produceva ulteriore documentazione, come le lettere di assunzione.
È quindi documentalmente dimostrato che le operazioni di accertamento sono proseguite per diverso tempo (doc. 1, 3 e 4 ). ha dato anche atto del fatto che l'attività ispettiva ha CP_1 CP_1 pure richiesto “accessi ispettivi presso alcuni clienti di , tenuto conto PAte_4 dell'entità della documentazione da esaminare, acquisita in più volte, del rilevante numero di dipendenti della società, della natura degli addebiti, deve ritenersi del tutto ragionevole che l'attività ispettiva abbia richiesto del tempo di valutazione e di accertamento tra il momento di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e quello di verifica ed esame della stessa, anche in ragione delle integrazioni documentali via via richieste”;
Ha ritenuto parimenti infondata la doglianza relativa al difetto di prova e di motivazione del verbale di accertamento impugnato e ha evidenziato : “..Basti dire che il verbale appare ampiamente motivato, in esso sono indicati specificamente nelle pagg. 2 e 3 tutti gli accertamenti compiuti dagli ispettori, le richieste avanzate e i documenti visionati, sono poi descritti i rilievi e i motivi di contestazione, il verbale contiene negli allegati da A) a G) la ricostruzione degli imponibili su cui sono calcolati i contributi dovuti e la specificazione del regime sanzionatorio applicato, reca peraltro distinte le somme dovute alla gestione separata in relazione ai rilievi specificatamente mossi alla posizione di Il verbale PAte_3 opposto contiene anche l'indicazione degli strumenti di tutela cui il destinatario può ricorrere per la relativa contestazione (pagg. 17-18)”;
Nel merito della natura delle somme contestate (rimborso chilometrico, trasferta Italia, rimborso a piè di lista ed indennità di trasfertismo), concordando con quanto rilevato dagli ispettori, ha sostenuto che le somme elargite a tale titolo erano a tutti gli effetti imponibili ai fini fiscali e contributivi per l'intero loro ammontare, dal momento che:
Pagina 5 “Rimborso chilometrico”: le somme “non erano legate ad effettivi spostamenti del personale per lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata, ma erano erogate in misura forfetaria per indennizzare/incentivare il lavoratore o, addirittura, per mascherare la corresponsione di premi e/o la retribuzione del lavoro straordinario “
indennità di “trasferta” e “Trasferta Italia”: “…. rientrano nelle ipotesi di riduzione o esenzione dell'obbligazione contributiva e, pertanto, l'onere probatorio ricade interamente su parte ricorrente che dovrà dimostrare in giudizio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie invocata….sarebbe stato esclusivo onere di parte ricorrente allegare e dedurre specificamente se, e in che misura, le somme corrisposte ai dipendenti possano rientrare nei limiti di legge (e risultare, pertanto, escluse dalla contribuzione), nonché produrre i giustificativi delle spese sostenute dai singoli lavoratori.
Ma, sotto questo specifico profilo, il ricorso risulta del tutto carente….Peraltro, come rilevato da , nella sezione presenze del LUL, neppure risultano registrazioni attestanti lo CP_1 svolgimento di attività in trasferta del lavoratore.
In assenza di idonea documentazione attestante l'effettivo invio del personale in trasferta, gli Cont ispettori hanno considerato le somme erogate da a titolo di “Trasferta Italia”, quali maggiore retribuzione corrisposta per l'intero ammontare”;
“Rimborso piè di lista”: “nel corso dell'accertamento la società non ha prodotto alcuna documentazione comprovante l'effettivo esborso da parte del lavoratore nonché l'inerenza con l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, anche in questo caso, in assenza di idonea documentazione attestante l'effettivo Cont esborso del dipendente, le somme erogate da a titolo di “rimborso piè di lista”, sono state considerate a tutti gli effetti maggiore retribuzione corrisposta”;
“Indennità di Trasfertismo” : “i lavoratori intervistati hanno dichiarato che le indennità percepite, si riferiscono al rimborso delle spese per il tragitto casa/lavoro, che retribuiscono delle ore di lavoro straordinario o che sono dei premi di produzione (dichiarazioni allegate agli atti del fascicolo e in stralcio riportate nel testo del presente verbale).
Gli Ispettori non hanno quindi riscontrato requisiti essenziali affinché i lavoratori possano essere qualificati come trasfertisti;
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 51, comma primo, del TUIR, “costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Pagina 6 Da ultimo, il Tribunale ha confermato la condanna di parte ricorrente al pagamento delle sanzioni, così come individuate nel verbale ispettivo con l'applicazione della fattispecie CP_1 dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000 richiamando l'interpretazione della Corte di Cassazione EC cui: “…l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione”
(Cass. sentenza n.28966/2011) e “In materia di previdenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie;
invece, la fattispecie dell'evasione ricorre qualora manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili” (Cass.
n.24536/2015).
(già con PAte_1 Controparte_3 atto depositato in data 30/01/25 ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente ha proposto istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso in appello rilevando che:
. in data 29 gennaio 2025 alle ore 20,34 (invio della prima busta di tre), entro il termine di scadenza, aveva depositato il ricorso in appello, come attestato dalle pec e dalle ricevute di consegna (che allega: doc. C);
. per mera dimenticanza, non aveva allegato la ricevuta di pagamento del contributo unificato, regolarmente pagato in data 29/1/2025 (che allega al doc. D);
. la cancelleria della Corte di Appello, come da nuove disposizioni, aveva rigettato il deposito del ricorso, unicamente per la mancata allegazione del contributo unificato, invitando l'istante a ri-depositare il ricorso e formulare istanza di rimessione in termini, come da comunicazione
PEC (che allega al doc. E)
Nel merito ha sostenuto che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Prime Cure, le ragioni indicate a fondamento della propria opposizione non erano affatto pretestuose e pertanto ha richiamato le argomentazioni spiegate nel corso del giudizio di primo grado, reiterando l'istanza di ammissione dei capitoli di prova già formulati con il ricorso introduttivo. PA Premesso che opera quasi esclusivamente nel settore della sicurezza privata e si occupa di servizi di presidio, di guardiania, di portierato e/o di reception, e di investigazione, come da visura camerale allegata (doc. 1) e che tali servizi sono prestati dalla Società -per il tramite del
Pagina 7 suo personale- a favore di soggetti terzi, clienti della stessa, mediante la stipulazione di singoli PA contratti di appalto, in forza dei quali i dipendenti di si recano presso tali clienti e vi svolgono le attività richieste, dunque sempre fuori dai locali aziendali dell'odierna appellante PA e nessuno di essi veniva impiegato presso la sede legale della oggi , Controparte_3
l'appellante ha rappresentato di aver dedotto e chiesto di provare che:
i propri dipendenti non svolgono, se non in misura marginale, la loro attività lavorativa presso i locali della società; tali lavoratori non avevano una sede stabile di lavoro ma la stessa variava a seconda del luogo dove era necessaria la loro presenza, lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro richiesta implicava una continua mobilità dei dipendenti stessi: era dunque corretta la qualificazione di tali dipendenti come “trasfertisti abituali” con la conseguenza che le indennità di trasferta a loro corrisposte concorrono a formare il reddito - e devono, quindi, essere assoggettate a contribuzione previdenziale - nella misura del 50% del loro ammontare.
a nulla rilevava la circostanza che le lettere di assunzione indicassero come luogo di lavoro
Milano, ossia la sede legale della Società, in quanto tale indicazione rappresentava unicamente un dato formale, ma ciò che davvero rilevava era invece il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, che, appunto, non prevedeva alcuna sede fissa di prestazione del lavoro.
Ha censurato poi l'operato degli ispettori i quali non avevano escusso, durante la loro indagine, nessuno degli investigatori e dei buttafuori (che costituiscono la parte più consistente della forza lavoro di CS)
Con riferimento alle posizioni retributive individuali del sig. e del Signor Testimone_8 ha impugnato il seguente passo della sentenza: “il lavoratore , al quale Pt_3 Testimone_8 sono state corrisposte somme a titolo di indennità chilometrica, in base a quanto dichiarato in data 15/09/2022 dal Legal Rappresentante sig. è assegnatario di un'auto PAte_3 aziendale” (cfr. pag. 4), rilevando che non corrisponde al vero che tale lavoratore avesse un'auto aziendale, in quanto era intestatario del contratto di noleggio di un'auto che utilizzava nello svolgimento della sua attività lavorativa. Conseguentemente, a fronte delle trasferte effettuate e dei chilometri percorsi, la Società aveva correttamente provveduto al rimborso chilometrico a favore del Sig. e a conferma documentale di quanto sopra, Testimone_8
Cont ha prodotto nel giudizio di primo grado sia il contratto di noleggio sia i giustificativi relativi al rimborso chilometrico riconosciuto a favore del di-pendente Sig. Testimone_8
(doc. 8 fascicolo di primo grado).
Quanto invece al Sig. parte appellante ha ribadito che i modelli di auto utilizzati da Pt_3
PA parte del Sig. (precedente amministratore unico di – ossia “Lancia VOJAGER 2.8 Pt_3
Pagina 8 plat” e “Mercedes V4 Matic 250” – non sono previsti all'interno delle tabelle ACI di riferimento. Conseguentemente, il costo di ogni chilometro indicato da ai fini del CP_1 ricalcolo dei rimborsi dovuti al Sig. non sarebbe corretto in quanto non è rapportato Pt_3 alle auto effettivamente utilizzate da parte del Sig. ed è, dunque, un calcolo presuntivo Pt_3
e, in quanto tale, infondato e illegittimo.
Lo stesso Signor aveva specificato agli Ispettori verbalizzanti la natura effettiva del Pt_3 rimborso chilometrico in questione.
La Società ha concluso sostenendo di avere sempre correttamente calcolato il rimborso chilometrico delle auto utilizzate dal Sig. e di non avere violato alcuna normativa di Pt_3 legge e pertanto, la ripresa contributiva operata su dette somme era ingiustificata, oltre che illegittima;
Ha riproposto, infine, l'argomentazione circa l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta dagli ispettori a causa di un allagamento avvenuto nell'agosto 2018.
Sulle irregolarità commesse dagli ispettori verbalizzanti dell' nella fase accertativa CP_1
PAte appellante ha anche reiterato le eccezioni di nullità del verbale ispettivo già proposte in primo grado e cioè: per tardiva notificazione, dal momento che lo stesso era stato notificato soltanto in data 15 marzo 2023, ossia ben oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento delle violazioni, previsto dalla normativa in vigore.;
per difetto di motivazione e di prova, in violazione di quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010.
Con specifico riferimento alle sanzioni previste nel Verbale, infine, l'appellante ha contestato l'applicazione, al caso di specie, della fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, dal momento che non risultava - né era contestato da parte di CP_1
- che la Società avesse del tutto mancato di denunciare determinati importi, bensì risultava, PA EC , che non avesse pagato, su tali importi correttamente registrati, i relativi CP_1 contributi previdenziali. Non risultava, inoltre, in alcun modo provato da parte degli Ispettori
l'intento elusivo, ossia l'intenzione specifica, che deve essere presente affinché possano essere applicate le sanzioni per evasione contributiva.
Ha, infine, formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza con specifica richiesta d'inibitoria all'iscrizione a ruolo dei crediti sino alla definizione del giudizio di gravame. sostenendo che l'imminente esecuzione del provvedimento impugnato, tramite iscrizione a ruolo dei crediti di cui al verbale impugnato, potrebbe causarle gravi ed
Pagina 9 irreparabili danni, essendo esposta all'imminente rischio di subire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata che, alla luce delle ingenti somme (euro 358.268,66 inclusi sanzioni ed interessi) e stante le sue attuali condizioni economiche, potrebbe unicamente condurre al fallimento della (produce, a tal fine (doc. B), documentazione che Pt_1 PAte_1
PA assesta la situazione di difficoltà finanziaria di .
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
CP_ si è costituita ritualmente in giudizio e in via preliminare ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'appello.
Ha richiamato la legge di bilancio 2025, che ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio
2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi
i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, lamenta , il ricorso in appello, completo della CP_1 documentazione necessaria all'iscrizione a ruolo, era stato presentato il 30 gennaio 2025 e quindi oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Quanto invece alle domande di nullità e annullamento del verbale ispettivo ha insistito per la conferma della pronuncia che ne ha dichiarato l'infondatezza e, quanto a quella di annullamento, ne ha rammentato l'inammissibilità per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ha difeso la sentenza del Giudice di primo grado, rilevando che sussiste evidenza documentale che le operazioni di accertamento si sono svolte in un ampio arco temporale ragionevolmente richiesto dalla complessità delle verifiche da compiere, con tempi di valutazione e di accertamento necessariamente estesi.
Ha anche rilevato che l'eccepito difetto di motivazione non sussiste, essendo stata fornita da la prova della notifica di un verbale di oltre 90 pagg., con la specifica degli accertamenti CP_1 compiuti e delle fonti di prova esaminate, unitamente agli allegati e ai prospetti di regolarizzazione e all'indicazione dei mezzi di tutela.
Quanto invece al merito del ricorso ha sostenuto la fondatezza delle pretese CP_1 evidenziando:
Pagina 10 . che non esiste alcuna documentazione aziendale riguardante le trasferte del personale, i rimborsi erogati e/o l'indennità chilometrica corrisposta, come da dichiarazione resa dal
Direttore del personale della società;
. che i lavoratori intervistati hanno dichiarato che le indennità percepite, si riferiscono al rimborso delle spese per il tragitto casa/lavoro, che retribuiscono delle ore di lavoro straordinario o che sono dei premi di produzione (dichiarazioni allegate agli atti del fascicolo e in stralcio riportate nel testo del presente verbale);
. che non sono stati riscontrati requisiti essenziali affinché i lavoratori possano essere qualificati come trasfertisti;
che sulla base a quanto stabilito dall'art. 51, comma primo, del
TUIR, “costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”;
.che gli ispettori avevano correttamente concluso l'accertamento rilevando che le somme elargite dalla società, nel periodo da Aprile 2017 a luglio 2022, con la denominazione
“rimborso piè di lista”, “rimborso chilometrico”, “trasferta Italia” e “indennità trasfertismo”, erano a tutti gli effetti imponibili ai fini fiscali e contributivi per l'intero loro ammontare.
Da ultimo, ha difeso anche il regime sanzionatorio applicato (evasione).
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
********
L'appello dev'essere respinto, con conferma della sentenza gravata.
Preliminarmente il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'istanza di rimessione in termini.
La impugnata sentenza è stata pubblicata in data 29/1/25, il ricorso in appello è stato depositato il 29/5/25 ovvero ultimo giorno utile per l'impugnazione ma è stato rifiutato dalla cancelleria per mancata allegazione della ricevuta di pagamento del CU quindi iscritto a ruolo il 30/1/25 e dunque oltre al termine di sei mesi sancito dall'art. 325 c.p.c.
La novità normativa contenuta nella Manovra di fine anno ha aggiunto all'art. 14 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il comma 3.1. che dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
Pagina 11 Ritiene, nondimeno, la Corte che non integra decadenza la mancata allegazione del CU nella busta di trasmissione telematica del ricorso, dal momento che il pagamento del CU era avvenuto tempestivamente in 29 gennaio 2025, come attestato dalla ricevuta successivamente allegata al ricorso. La norma non prevede espressamente né una decadenza nè la inammissibilità del ricorso, ritiene pertanto il Collegio che trattasi di mera irregolarità del deposito, sanata non appena la Cancelleria l'ha segnalata, il giorno 30 gennaio 2025.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la parte appellante all'udienza del 26.03.2025, preso atto del mancato inizio della procedura esecutiva, ha rinunciato alla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Con riferimento a eccepiti vizi di nullità del verbale di accertamento e alla formulata domanda di annullamento dello stesso, la Corte ricorda che per consolidato orientamento “occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - dev'essere verificata in sede giudiziaria.” ( Corte d'Appello di Milano sent.
236/20 REL. VITALI)
In senso conforme la sentenza di questa Corte n. 754/2021 (Pres. , ), Per_1 Persona_2 EC cui” Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550),
"l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale".
In tal caso, il Giudice del Lavoro non è il giudice dell'atto, ma del rapporto previdenziale oggetto di accertamento. CP_ Va comunque disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall' in ordine alla domanda di illegittimità e/o annullabilità del verbale ispettivo, posto che, come è noto,
l'oggetto del giudizio è la sussistenza dell'obbligazione contributiva (nella specie il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo nella misura stabilita dalla legge) e non certo l'atto amministrativo.
Pagina 12 Per la stessa ragione l'eccezione di nullità del verbale non è conferente, dato che eventuali vizi del verbale ispettivo non inficerebbero la pretesa avanzata dagli enti previdenziali ed è comunque privo di pregio, avendo il giudice a quo motivato sul punto (paragrafo 2).
In ogni caso, i lamentati vizi procedurali non sussistono.
Sulla eccepita tardività della notifica del verbale di accertamento degli illeciti, si richiama la recente sentenza di questa Corten 645/2025 che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell' art 118 disp att cpc
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (in termini Cass. n. 2363/05; cfr. inoltre Cass. nn. 26734/011, 5395/07 (S.U.), 18391/06, 8692/04,
9357/03)” (vedi, ex plurimis, Cass., 21.01.2015, n. 1043).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il sopra richiamato principio ha affermato che “L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione EC le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa.
Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti” (Cass. 33526/2024).
Ne consegue, pertanto, che il suddetto termine (perentorio e, come tale, inderogabile e improrogabile) decorre non già da quando la P.A. sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti al
Pagina 13 trasgressore, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ripercorrere l'attività ispettiva svolta.
Il primo accesso risale al 24.08.22, con il primo verbale in pari data gli ispettori hanno richiesto la produzione di ampia documentazione relativa al periodo da marzo 2016 in poi.
Hanno fatto poi seguito numerosi verbali interlocutori, nello specifico: in data 15/9/22,
9/11/22, 2/2/23, 3/2/23, e 2/3/23.
L'ultima documentazione è stata depositata il 2/3/23 (lettere di assunzione già richieste con il primo verbale)
Da quanto esposto, la CORTE ritiene che il termine di 90 giorni sia stato osservato, atteso che il verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2022009383/DD del 15.03.2023 contestualmente notificato a mezzo PEC .2023 è stato notificato in data 11.05.2023, a fronte di accertamenti iniziati in data 24.08.2022 e conclusi - a seguito delle acquisizioni di documentazione e valutazione delle stesse - in data 2.03.2013.
Nello specifico, considerato la pluralità degli accertamenti compiuti si ritiene congruo il tempo impiegato per acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della condotta posta in essere da e . Pt_1 PAte_1
Infondata è anche l'eccezione dell'appellante di nullità del verbale per difetto di prova e di motivazione.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n n. 2022009383/DDL del 15.3.2023 a carico di reca indicazione chiara e dettagliata degli Controparte_3 accertamenti eseguiti e del loro esito, nonché indicazione puntuale delle fonti di prova su cui si fondano le pretese contributive nei confronti della cooperativa.
Come esplicitato nelle premesse dello stesso, il verbale è stato redatto sulla base delle risultanze raccolte all'esito degli accertamenti svolti non solo presso la sede della società ma anche presso i clienti DHHL SUPPLY CHAIN spa, SUN CHEMICAL GROUP spa,
EURODIFARM srl, MAXI DI srl per richiedere documentazione relativa ai rapporti commerciali con la società. CP_ Gli ispettori hanno condotto l'accertamento sulla base del Libro Unico del Lavoro, delle lettere di assunzione del personale dipendente, dei contratti di appalto e delle dichiarazioni dei lavoratori escussi a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini.
Gli addebiti contestati alla odierna appellante. hanno ad oggetto, in sintesi, omessa contribuzione su somme fittiziamente erogate sotto “rimborso piè di lista” “rimborso
Pagina 14 chilometrico” “trasferta Italia”, ritenute esenti ai fini fiscali e contributivi e “indennità di trasfertismo” assoggettata a contribuzione nella misura del 50%.
Il contenuto del verbale in esame risulta idoneo a fornire una conoscenza completa e circostanziata dei fatti, con piena intellegibilità dell'oggetto e dei titoli delle pretese contributive e conforme alle prescrizioni dell'art. 13 d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni
Infondati, infine, sono i rilievi in punto di mancata prova delle pretese oggetto del verbale di accertamento e notificazione.
Va premesso al riguardo che, per quanto attiene alla contribuzione sulle somme indicate nel verbale di accertamento alla voce “trasferte Italia” rimborsi chilometrici” “trasfertismo”
“Rimborso piè di lista “, giova innanzitutto evidenziare che, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale che regola la materia è quello EC cui ogni erogazione compiuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro si considera quale retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa. Per conseguenza, le eccezioni a tale principio hanno carattere tassativo, sicché le esenzioni da contribuzione previste dalla legge non possono essere ampliate in via analogica, né mediante interpretazione estensiva (cfr. Cass. 9 novembre 1995 n. 11682, EC cui “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, EC il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel EC comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva”).
In virtù del medesimo principio, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'ente impositore deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre costituisce onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste dalla legge.
La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito in argomento che “in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (EC cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al EC comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla
Pagina 15 contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato EC comma” (Cass. 11 gennaio 2011 n. 461).
Compete, dunque, al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina di cui alle richiamate disposizioni legislative (cfr. Cass., 22 luglio 2014 n.
16639; Cass., 3 maggio 2012 n. 6671; Cass., 26 ottobre 2010 n. 21898).
Infine “Va altresì precisato che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., ex multis,
Cass. 7 novembre 2014 n. 23800).
Poste queste premesse, nel caso di specie è incontestata l'erogazione da parte della
[...] delle somme a titolo di trasferta e rimborsi Controparte_5 spese piè di lista, rimborsi chilometrici e trasfertismo- esenti da imposizione fiscale e contributiva ovvero con imposizione ridotta - richiamate nel verbale unico di accertamento e notificazione opposto.
A fronte di ciò, la società non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'effettività delle trasferte e delle spese asseritamente rimborsate ai lavoratori, né ha articolato puntuali deduzioni istruttorie in ordine a circostanze di fatto che, se confermate, giustifichino l'esonero contributivo.
Passando all'esame delle somme contestate si osserva:
Rimborso chilometrico: “ Con riferimento ai “rimborsi chilometrici”, occorre rilevare che – per costante giurisprudenza – tali rimborsi, versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati. In proposito, la Suprema Corte ha sempre affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di
Pagina 16 riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci" (vedi, da ultimo, Cass., 16579/2018).
Nella specie, le schede prodotte dall'opponente, non contengono l'indicazione dell'automezzo usato da ciascun dipendente nè la specificazione della tariffa ACI applicata.
Ne consegue, quindi, che, in assenza di tali elementi, la pretesa dell'appellante non può essere accolta. “ (CDA Milano sent 1500/2019 est ) Per_2
Nella fattispecie i verbalizzanti hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori
, e nonché del direttore del personale che le somme Tes_5 Tes_6 Tes_4 Tes_7 Tes_3 riportate sotto tale voce non sono legate a effettivi spostamenti dei lavoratori ma “vengono erogati in misura forfetaria per indennizzare/>incentivare il lavoratore, o, addirittura a mascherare la corresponsione di premi e/o retribuzione del lavoro straordinario”.
L'assunto deve ritenersi provato.
Come puntualmente osservato dal primo giudice deve rilevarsi che per contrastare le deposizioni dei lavoratori “la società non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'effettivo spostamento e l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto “
Rimborsi a piè di lista: non risulta prodotta alcuna documentazione giustificativa dell'effettivo esborso sostenuto dai lavoratori né dell'inerenza delle spese all'attività lavorativa svolta.
Avrebbero dovuto essere documenatti i giorni di missione, i clienti c/o cui è stata resa la prestazione, l'entità dell'esborso, le connesse causali, i tragitti ed i km in macchina percorsi, niente di tutto ciò è stato invece prodotto.
Trasferta Italia e indennità per trasfertismo: in punto di diritto, la Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che “ In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del
14/08/1998, Rv. 518045 - 01, EC la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perchè è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso
Pagina 17 una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli)….Nè possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico “ ( così testualmente in motivazione Cassazione Sez. Lav. 8 luglio 2020 n.
14380).
Va anche ricordato che in relazione all'invocato beneficio dell'esenzione del 50% di cui all'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917/16 l'articolo 7 quinquies del D.L.193/16 in materia di interpretazione autentica di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti prevede: ”1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”
Nel caso di specie, il Collegio concorda con il primo giudice nel ritenere che non sono stati dimostrati i requisiti sopra indicati, da considerarsi indispensabili così come statuito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 16579/18.
Non è stata, in particolare, prodotta documentazione attestante l'effettivo invio di personale in trasferta, dal LUL non risultano nemmeno registrazioni attestanti lo svolgimento di attività in trasferta.
Anche la prova testimoniale dedotta risulta del tutto generica, poiché essa non ha ad oggetto fatti puntuali e specifici, in grado di dimostrare, da un lato, la prestazione di attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro nelle giornate per le quali risulta essere stata erogata l'indennità
Pagina 18 di trasferta e, dall'altro, l'effettività delle spese oggetto di rimborso e la loro inerenza all'attività lavorativa.
In particolare la società ha dedotto i capitoli da 7 a 31, di essi ritiene la Corte che siano inammissibili in quanto:
documentali i capi 7, 8, da 13 a 24, dovevano essere provati con documenti i capitoli 10, 28-31 generici e valutativi i capitoli 9, 11.
Nel verbale di accertamento e notificazione opposto gli Ispettori hanno invece evidenziato la inidoneità della documentazione depositata. Si legge infatti nel verbale di accertamento “
Con riferimento all'indennità di trasfertismo gli ispettori hanno evidenziato:
La Corte osserva pertanto che non risulta in atti la rigorosa prova di una trasferta in senso tecnico, nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità
Deve pertanto concludersi che la società appellante non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la sussistenza di idonee cause di esonero contributivo in relazione alle somme in contestazione
Con riferimento, infine, all'applicazione delle sanzioni per evasione, ritiene il collegio che
“L'aver beneficiato, infatti, di un'agevolazione contributiva non dovuta integra la fattispecie dell'evasione e non quella dell'omissione.
Per costante giurisprudenza, infatti, per la ricorribilità del regime sanzionatorio dell'omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata
(o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all'ente previdenziale (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (vedi Corte di Appello Milano, sent. 1500/2019, cfr. n.2010/2018 e Cass., 2-
5-2018, n. 10427).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con PAte_5 integrale conferma della sentenza gravata.
Pagina 19 CP_ Le spese di lite del grado tra l'appellante e l' sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 3420/2024 del tribunale di Milano- sezione lavoro-
NN (già PAte_1 Controparte_3
a rimborsare a le spese del grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre
[...] CP_1 oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
SI RI NI
Pagina 20
N. R.G. 106/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI RI NI Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3420/2024 del Tribunale di
Milano sezione lavoro, Est. dr.ssa MARTINI, pubblicata il 29.07.2024 promossa da:
(già PAte_1 PAte_2
, con l'avv. ALESSANDRO ANDREUCCI presso il cui studio in Miliano
[...] via Serviliano Lattuada 16 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv. CRISTIANA VIVIAN elettivamente domiciliati in Milano via CP_1
CP_ Savarè 1 presso gli uffici legali dell'
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
In via pregiudiziale
- previa fissazione dell'udienza preliminare di discussione, SOSPENDERE la provvisoria esecutivi-tà della sentenza nr. 3420 (RGL 7816/2023) pubblicata in data 29.07.2024 dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro D.ssa IE
Pagina 1 Martini, anche con riguardo all'iscrizione a ruolo delle somme portate dal verbale dell' CP_1
n. 2022009383/DDL del 15 marzo 2023
In via principale e nel merito:
In riforma, totale o parziale, della sentenza nr. 3420 (RGL 7816/2023) pubblicata in data
29.07.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro
D.ssa IE Martini
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o l'inammissibilità del Verbale dell' n. CP_1
2022009383/DDL notificato in data 15 marzo 2023, dei suoi effetti e delle relative conclusioni e sanzioni, per tutte le ragioni esposte in atti;
- ACCERTARE E DISPORRE L'ANNULLAMENTO - anche solo parziale - del Verbale dell' n. 2022009383/DDL notificato in data 15 marzo 2023, dei suoi effetti e delle CP_1 relative conclusioni e sanzioni, per tutte le ragioni esposte in atti, poiché infondato in fatto e in diritto;
In subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata in questa sede di gravame la fondatezza delle pretese dell' contenute nel Verbale, si chiede quantomeno CP_1
l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva, in luogo dell'evasione contributiva, fattispecie che nel caso di specie non può ricorrere, per le ragioni meglio evidenziate nella narrativa che precede;
Per la PARTE APPELLATA
Ad integrale conferma della sentenza n. 3420/2024 del Tribunale di Milano qui impugnata
Reiectis adversis
-rigettare l'appello proposto da già Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante e per l'effetto, Controparte_3
-disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande ed eccezioni anche nuove in quanto inammissibili e/o improponibili e/o comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per l'effetto confermare l' addebito di cui al verbale di accertamento In subordine, accertare e dichiarare la debenza della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria con eventuale condanna di parte ricorrente al pagamento della stessa comprensiva di sanzioni e oneri aggiuntivi dal dovuto al saldo.
In subordine, in via istruttoria
Pagina 2 Preliminarmente, dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta da controparte in quanto irrilevante, ininfluente e comunque relativa a fatti e circostanze da comprovare documentalmente.
In subordine, ove ritenuto opportuno dal Giudicante, senza inversione dell'onere della prova pacificamente gravante sulla società ricorrente, ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate nella narrativa in fatto ai punti CP_1 da 1 a 43 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori circostanze di cui al verbale e alla documentazione ispettiva in atti di cui vorranno confermare il contenuto;
testi Ispettori e CP_1 Testimone_1 [...]
nonché: , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
.
[...] Testimone_7 Testimone_8
Ammettersi, in presenza di contestazione, a prova per interrogatorio formale il legale rappresentante sugli stessi capitoli di prova e a conferma delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori.
In caso di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, ammettere l'Istituto a prova contraria.
Stessi testi. Spese del grado rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 3420/24 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 7816/2023 RG, promossa da
[...]
(ora contro , ha respinto Controparte_3 Controparte_2 CP_1 il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 3.8.2023, la società attrice ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 2022009383/DDL del
15.3.2023, avente ad oggetto asserite omesse contribuzioni connesse alle somme corrisposte dalla Società ai suoi dipendenti e al legale rappresentante pro tempore Sig. a PAte_3 titolo di “ rimborso chilometrico”, “trasferta Italia”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo”, nel periodo dall'aprile 2017 al luglio 2022. In virtù di tale verbale le CP_1 aveva ingiunto il pagamento di euro 193.114,60 a titolo di contributi obbligatori per il periodo dal 3/2017 al 7/2022 e di euro 115.833,83 a titolo di somme aggiuntive per complessivi euro
308.948,43, oltre alle somme dovute alla gestione separata pari a euro 32.641,62 a titolo di
Pagina 3 contributi e di euro 16.678,61 a titolo di sanzioni civili per un totale onnicomprensivo di euro
358.268,66. ha chiesto di dichiarare la nullità del verbale Controparte_3 di accertamento, disponendone l'annullamento anche solo parziale, in subordine, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni per omissione contributiva in luogo della evasione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A supporto delle domande, parte ricorrente ha eccepito i seguenti vizi formali del verbale di accertamento opposto:
- nullità per tardiva notificazione, avvenuta solo in data 15.3.2023, quando, fin dal settembre
2022, disponeva di tutta la documentazione necessaria per accertare e notificare la CP_1 presunta violazione commessa da parte della società;
- nullità per difetto di prova e di motivazione in violazione dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs.
n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010 quale corollario dell'art. 3 della L.
241/1990. Cont Nel merito, ha sostenuto la infondatezza delle pretese creditorie e la correttezza dell'esenzione contributiva applicata agli imponibili retributivi corrisposti a titolo di “trasferta
Italia”, “rimborsi chilometrici”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo”.
Ha evidenziato in particolatre:
- che gli ispettori avevano accertato l'omissione contributiva in capo alla ricorrente senza tenere in considerazione le posizioni individuali di ciascun dipendente ma sulla base della Cont audizione di soli cinque dipendenti adibiti ad attività presso la sede della e avevano da ciò desunto che tutti i dipendenti della società per il periodo aprile 2017/ luglio 2022 non avessero svolto alcuna trasferta e che le somme versate a titolo di “rimborso chilometrico”,
“trasferta Italia”, “rimborso piè di lista” e “indennità di trasfertismo” dovessero essere sottoposte a contribuzione previdenziale e che nessuno dei dipendenti fosse “trasfertista abituale”;
-che gli ispettori non avevano minimamente tenuto conto, in sede di accertamento, “della documentazione fornita dalla Società in merito all'allagamento verificatosi presso i locali della stessa nel 2018 (doc. 10 e doc. 11) e avevano ricalcolato - del tutto arbitrariamente - i contributi anche per i periodi antecedenti all'allagamento (senza, tra l'altro, fornire alcuna valida ragione circa il fatto di non aver preso in considerazione l'episodio dell'allagamento)”.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , eccependo Controparte_4
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Pagina 4 Il giudice di prime cure ha ritenuto l'opposizione infondata e ha integralmente rigettato il ricorso.
Ha osservato quanto all'eccezione di decadenza dal termine di notifica del verbale ispettivo ex art. 14 della l. n. 689/1981 che: “la stessa è destituita di fondamento. L'odierna ricorrente fa decorrere il termine di 90 giorni, previsto dalla legge ai fini dell'accertamento delle violazioni, dal 15.9.2022, momento in cui la società avrebbe consegnato agli ispettori la documentazione sufficiente al fine di procedere alla notifica dell'accertamento…La doglianza attorea appare del tutto pretestuosa.
Il Verbale di accertamento dà evidenza dell'attività svolta dagli ispettori ai fini dell'acquisizione della documentazione richiesta. Alla notifica del verbale di primo accesso del 24.8.2022 sono seguiti svariati verbali interlocutori successivi ed ancora, in data 2.3.2023, la società produceva ulteriore documentazione, come le lettere di assunzione.
È quindi documentalmente dimostrato che le operazioni di accertamento sono proseguite per diverso tempo (doc. 1, 3 e 4 ). ha dato anche atto del fatto che l'attività ispettiva ha CP_1 CP_1 pure richiesto “accessi ispettivi presso alcuni clienti di , tenuto conto PAte_4 dell'entità della documentazione da esaminare, acquisita in più volte, del rilevante numero di dipendenti della società, della natura degli addebiti, deve ritenersi del tutto ragionevole che l'attività ispettiva abbia richiesto del tempo di valutazione e di accertamento tra il momento di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e quello di verifica ed esame della stessa, anche in ragione delle integrazioni documentali via via richieste”;
Ha ritenuto parimenti infondata la doglianza relativa al difetto di prova e di motivazione del verbale di accertamento impugnato e ha evidenziato : “..Basti dire che il verbale appare ampiamente motivato, in esso sono indicati specificamente nelle pagg. 2 e 3 tutti gli accertamenti compiuti dagli ispettori, le richieste avanzate e i documenti visionati, sono poi descritti i rilievi e i motivi di contestazione, il verbale contiene negli allegati da A) a G) la ricostruzione degli imponibili su cui sono calcolati i contributi dovuti e la specificazione del regime sanzionatorio applicato, reca peraltro distinte le somme dovute alla gestione separata in relazione ai rilievi specificatamente mossi alla posizione di Il verbale PAte_3 opposto contiene anche l'indicazione degli strumenti di tutela cui il destinatario può ricorrere per la relativa contestazione (pagg. 17-18)”;
Nel merito della natura delle somme contestate (rimborso chilometrico, trasferta Italia, rimborso a piè di lista ed indennità di trasfertismo), concordando con quanto rilevato dagli ispettori, ha sostenuto che le somme elargite a tale titolo erano a tutti gli effetti imponibili ai fini fiscali e contributivi per l'intero loro ammontare, dal momento che:
Pagina 5 “Rimborso chilometrico”: le somme “non erano legate ad effettivi spostamenti del personale per lo svolgimento dell'attività lavorativa prestata, ma erano erogate in misura forfetaria per indennizzare/incentivare il lavoratore o, addirittura, per mascherare la corresponsione di premi e/o la retribuzione del lavoro straordinario “
indennità di “trasferta” e “Trasferta Italia”: “…. rientrano nelle ipotesi di riduzione o esenzione dell'obbligazione contributiva e, pertanto, l'onere probatorio ricade interamente su parte ricorrente che dovrà dimostrare in giudizio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie invocata….sarebbe stato esclusivo onere di parte ricorrente allegare e dedurre specificamente se, e in che misura, le somme corrisposte ai dipendenti possano rientrare nei limiti di legge (e risultare, pertanto, escluse dalla contribuzione), nonché produrre i giustificativi delle spese sostenute dai singoli lavoratori.
Ma, sotto questo specifico profilo, il ricorso risulta del tutto carente….Peraltro, come rilevato da , nella sezione presenze del LUL, neppure risultano registrazioni attestanti lo CP_1 svolgimento di attività in trasferta del lavoratore.
In assenza di idonea documentazione attestante l'effettivo invio del personale in trasferta, gli Cont ispettori hanno considerato le somme erogate da a titolo di “Trasferta Italia”, quali maggiore retribuzione corrisposta per l'intero ammontare”;
“Rimborso piè di lista”: “nel corso dell'accertamento la società non ha prodotto alcuna documentazione comprovante l'effettivo esborso da parte del lavoratore nonché l'inerenza con l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, anche in questo caso, in assenza di idonea documentazione attestante l'effettivo Cont esborso del dipendente, le somme erogate da a titolo di “rimborso piè di lista”, sono state considerate a tutti gli effetti maggiore retribuzione corrisposta”;
“Indennità di Trasfertismo” : “i lavoratori intervistati hanno dichiarato che le indennità percepite, si riferiscono al rimborso delle spese per il tragitto casa/lavoro, che retribuiscono delle ore di lavoro straordinario o che sono dei premi di produzione (dichiarazioni allegate agli atti del fascicolo e in stralcio riportate nel testo del presente verbale).
Gli Ispettori non hanno quindi riscontrato requisiti essenziali affinché i lavoratori possano essere qualificati come trasfertisti;
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 51, comma primo, del TUIR, “costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Pagina 6 Da ultimo, il Tribunale ha confermato la condanna di parte ricorrente al pagamento delle sanzioni, così come individuate nel verbale ispettivo con l'applicazione della fattispecie CP_1 dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000 richiamando l'interpretazione della Corte di Cassazione EC cui: “…l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione”
(Cass. sentenza n.28966/2011) e “In materia di previdenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie;
invece, la fattispecie dell'evasione ricorre qualora manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili” (Cass.
n.24536/2015).
(già con PAte_1 Controparte_3 atto depositato in data 30/01/25 ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente ha proposto istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso in appello rilevando che:
. in data 29 gennaio 2025 alle ore 20,34 (invio della prima busta di tre), entro il termine di scadenza, aveva depositato il ricorso in appello, come attestato dalle pec e dalle ricevute di consegna (che allega: doc. C);
. per mera dimenticanza, non aveva allegato la ricevuta di pagamento del contributo unificato, regolarmente pagato in data 29/1/2025 (che allega al doc. D);
. la cancelleria della Corte di Appello, come da nuove disposizioni, aveva rigettato il deposito del ricorso, unicamente per la mancata allegazione del contributo unificato, invitando l'istante a ri-depositare il ricorso e formulare istanza di rimessione in termini, come da comunicazione
PEC (che allega al doc. E)
Nel merito ha sostenuto che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Prime Cure, le ragioni indicate a fondamento della propria opposizione non erano affatto pretestuose e pertanto ha richiamato le argomentazioni spiegate nel corso del giudizio di primo grado, reiterando l'istanza di ammissione dei capitoli di prova già formulati con il ricorso introduttivo. PA Premesso che opera quasi esclusivamente nel settore della sicurezza privata e si occupa di servizi di presidio, di guardiania, di portierato e/o di reception, e di investigazione, come da visura camerale allegata (doc. 1) e che tali servizi sono prestati dalla Società -per il tramite del
Pagina 7 suo personale- a favore di soggetti terzi, clienti della stessa, mediante la stipulazione di singoli PA contratti di appalto, in forza dei quali i dipendenti di si recano presso tali clienti e vi svolgono le attività richieste, dunque sempre fuori dai locali aziendali dell'odierna appellante PA e nessuno di essi veniva impiegato presso la sede legale della oggi , Controparte_3
l'appellante ha rappresentato di aver dedotto e chiesto di provare che:
i propri dipendenti non svolgono, se non in misura marginale, la loro attività lavorativa presso i locali della società; tali lavoratori non avevano una sede stabile di lavoro ma la stessa variava a seconda del luogo dove era necessaria la loro presenza, lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro richiesta implicava una continua mobilità dei dipendenti stessi: era dunque corretta la qualificazione di tali dipendenti come “trasfertisti abituali” con la conseguenza che le indennità di trasferta a loro corrisposte concorrono a formare il reddito - e devono, quindi, essere assoggettate a contribuzione previdenziale - nella misura del 50% del loro ammontare.
a nulla rilevava la circostanza che le lettere di assunzione indicassero come luogo di lavoro
Milano, ossia la sede legale della Società, in quanto tale indicazione rappresentava unicamente un dato formale, ma ciò che davvero rilevava era invece il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, che, appunto, non prevedeva alcuna sede fissa di prestazione del lavoro.
Ha censurato poi l'operato degli ispettori i quali non avevano escusso, durante la loro indagine, nessuno degli investigatori e dei buttafuori (che costituiscono la parte più consistente della forza lavoro di CS)
Con riferimento alle posizioni retributive individuali del sig. e del Signor Testimone_8 ha impugnato il seguente passo della sentenza: “il lavoratore , al quale Pt_3 Testimone_8 sono state corrisposte somme a titolo di indennità chilometrica, in base a quanto dichiarato in data 15/09/2022 dal Legal Rappresentante sig. è assegnatario di un'auto PAte_3 aziendale” (cfr. pag. 4), rilevando che non corrisponde al vero che tale lavoratore avesse un'auto aziendale, in quanto era intestatario del contratto di noleggio di un'auto che utilizzava nello svolgimento della sua attività lavorativa. Conseguentemente, a fronte delle trasferte effettuate e dei chilometri percorsi, la Società aveva correttamente provveduto al rimborso chilometrico a favore del Sig. e a conferma documentale di quanto sopra, Testimone_8
Cont ha prodotto nel giudizio di primo grado sia il contratto di noleggio sia i giustificativi relativi al rimborso chilometrico riconosciuto a favore del di-pendente Sig. Testimone_8
(doc. 8 fascicolo di primo grado).
Quanto invece al Sig. parte appellante ha ribadito che i modelli di auto utilizzati da Pt_3
PA parte del Sig. (precedente amministratore unico di – ossia “Lancia VOJAGER 2.8 Pt_3
Pagina 8 plat” e “Mercedes V4 Matic 250” – non sono previsti all'interno delle tabelle ACI di riferimento. Conseguentemente, il costo di ogni chilometro indicato da ai fini del CP_1 ricalcolo dei rimborsi dovuti al Sig. non sarebbe corretto in quanto non è rapportato Pt_3 alle auto effettivamente utilizzate da parte del Sig. ed è, dunque, un calcolo presuntivo Pt_3
e, in quanto tale, infondato e illegittimo.
Lo stesso Signor aveva specificato agli Ispettori verbalizzanti la natura effettiva del Pt_3 rimborso chilometrico in questione.
La Società ha concluso sostenendo di avere sempre correttamente calcolato il rimborso chilometrico delle auto utilizzate dal Sig. e di non avere violato alcuna normativa di Pt_3 legge e pertanto, la ripresa contributiva operata su dette somme era ingiustificata, oltre che illegittima;
Ha riproposto, infine, l'argomentazione circa l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta dagli ispettori a causa di un allagamento avvenuto nell'agosto 2018.
Sulle irregolarità commesse dagli ispettori verbalizzanti dell' nella fase accertativa CP_1
PAte appellante ha anche reiterato le eccezioni di nullità del verbale ispettivo già proposte in primo grado e cioè: per tardiva notificazione, dal momento che lo stesso era stato notificato soltanto in data 15 marzo 2023, ossia ben oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento delle violazioni, previsto dalla normativa in vigore.;
per difetto di motivazione e di prova, in violazione di quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010.
Con specifico riferimento alle sanzioni previste nel Verbale, infine, l'appellante ha contestato l'applicazione, al caso di specie, della fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, dal momento che non risultava - né era contestato da parte di CP_1
- che la Società avesse del tutto mancato di denunciare determinati importi, bensì risultava, PA EC , che non avesse pagato, su tali importi correttamente registrati, i relativi CP_1 contributi previdenziali. Non risultava, inoltre, in alcun modo provato da parte degli Ispettori
l'intento elusivo, ossia l'intenzione specifica, che deve essere presente affinché possano essere applicate le sanzioni per evasione contributiva.
Ha, infine, formulato istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza con specifica richiesta d'inibitoria all'iscrizione a ruolo dei crediti sino alla definizione del giudizio di gravame. sostenendo che l'imminente esecuzione del provvedimento impugnato, tramite iscrizione a ruolo dei crediti di cui al verbale impugnato, potrebbe causarle gravi ed
Pagina 9 irreparabili danni, essendo esposta all'imminente rischio di subire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata che, alla luce delle ingenti somme (euro 358.268,66 inclusi sanzioni ed interessi) e stante le sue attuali condizioni economiche, potrebbe unicamente condurre al fallimento della (produce, a tal fine (doc. B), documentazione che Pt_1 PAte_1
PA assesta la situazione di difficoltà finanziaria di .
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
CP_ si è costituita ritualmente in giudizio e in via preliminare ha eccepito la tardività e l'inammissibilità dell'appello.
Ha richiamato la legge di bilancio 2025, che ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio
2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone: «Fermi
i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, lamenta , il ricorso in appello, completo della CP_1 documentazione necessaria all'iscrizione a ruolo, era stato presentato il 30 gennaio 2025 e quindi oltre il termine semestrale previsto dalla norma.
Quanto invece alle domande di nullità e annullamento del verbale ispettivo ha insistito per la conferma della pronuncia che ne ha dichiarato l'infondatezza e, quanto a quella di annullamento, ne ha rammentato l'inammissibilità per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ha difeso la sentenza del Giudice di primo grado, rilevando che sussiste evidenza documentale che le operazioni di accertamento si sono svolte in un ampio arco temporale ragionevolmente richiesto dalla complessità delle verifiche da compiere, con tempi di valutazione e di accertamento necessariamente estesi.
Ha anche rilevato che l'eccepito difetto di motivazione non sussiste, essendo stata fornita da la prova della notifica di un verbale di oltre 90 pagg., con la specifica degli accertamenti CP_1 compiuti e delle fonti di prova esaminate, unitamente agli allegati e ai prospetti di regolarizzazione e all'indicazione dei mezzi di tutela.
Quanto invece al merito del ricorso ha sostenuto la fondatezza delle pretese CP_1 evidenziando:
Pagina 10 . che non esiste alcuna documentazione aziendale riguardante le trasferte del personale, i rimborsi erogati e/o l'indennità chilometrica corrisposta, come da dichiarazione resa dal
Direttore del personale della società;
. che i lavoratori intervistati hanno dichiarato che le indennità percepite, si riferiscono al rimborso delle spese per il tragitto casa/lavoro, che retribuiscono delle ore di lavoro straordinario o che sono dei premi di produzione (dichiarazioni allegate agli atti del fascicolo e in stralcio riportate nel testo del presente verbale);
. che non sono stati riscontrati requisiti essenziali affinché i lavoratori possano essere qualificati come trasfertisti;
che sulla base a quanto stabilito dall'art. 51, comma primo, del
TUIR, “costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”;
.che gli ispettori avevano correttamente concluso l'accertamento rilevando che le somme elargite dalla società, nel periodo da Aprile 2017 a luglio 2022, con la denominazione
“rimborso piè di lista”, “rimborso chilometrico”, “trasferta Italia” e “indennità trasfertismo”, erano a tutti gli effetti imponibili ai fini fiscali e contributivi per l'intero loro ammontare.
Da ultimo, ha difeso anche il regime sanzionatorio applicato (evasione).
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
********
L'appello dev'essere respinto, con conferma della sentenza gravata.
Preliminarmente il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'istanza di rimessione in termini.
La impugnata sentenza è stata pubblicata in data 29/1/25, il ricorso in appello è stato depositato il 29/5/25 ovvero ultimo giorno utile per l'impugnazione ma è stato rifiutato dalla cancelleria per mancata allegazione della ricevuta di pagamento del CU quindi iscritto a ruolo il 30/1/25 e dunque oltre al termine di sei mesi sancito dall'art. 325 c.p.c.
La novità normativa contenuta nella Manovra di fine anno ha aggiunto all'art. 14 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il comma 3.1. che dispone “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
Pagina 11 Ritiene, nondimeno, la Corte che non integra decadenza la mancata allegazione del CU nella busta di trasmissione telematica del ricorso, dal momento che il pagamento del CU era avvenuto tempestivamente in 29 gennaio 2025, come attestato dalla ricevuta successivamente allegata al ricorso. La norma non prevede espressamente né una decadenza nè la inammissibilità del ricorso, ritiene pertanto il Collegio che trattasi di mera irregolarità del deposito, sanata non appena la Cancelleria l'ha segnalata, il giorno 30 gennaio 2025.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la parte appellante all'udienza del 26.03.2025, preso atto del mancato inizio della procedura esecutiva, ha rinunciato alla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Con riferimento a eccepiti vizi di nullità del verbale di accertamento e alla formulata domanda di annullamento dello stesso, la Corte ricorda che per consolidato orientamento “occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente "impugnato", ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito/cartella esattoriale) - dev'essere verificata in sede giudiziaria.” ( Corte d'Appello di Milano sent.
236/20 REL. VITALI)
In senso conforme la sentenza di questa Corte n. 754/2021 (Pres. , ), Per_1 Persona_2 EC cui” Secondo giurisprudenza consolidata (vedi, ex multis, Cass., 1/3/2021, n. 5550),
"l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale".
In tal caso, il Giudice del Lavoro non è il giudice dell'atto, ma del rapporto previdenziale oggetto di accertamento. CP_ Va comunque disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall' in ordine alla domanda di illegittimità e/o annullabilità del verbale ispettivo, posto che, come è noto,
l'oggetto del giudizio è la sussistenza dell'obbligazione contributiva (nella specie il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo nella misura stabilita dalla legge) e non certo l'atto amministrativo.
Pagina 12 Per la stessa ragione l'eccezione di nullità del verbale non è conferente, dato che eventuali vizi del verbale ispettivo non inficerebbero la pretesa avanzata dagli enti previdenziali ed è comunque privo di pregio, avendo il giudice a quo motivato sul punto (paragrafo 2).
In ogni caso, i lamentati vizi procedurali non sussistono.
Sulla eccepita tardività della notifica del verbale di accertamento degli illeciti, si richiama la recente sentenza di questa Corten 645/2025 che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell' art 118 disp att cpc
Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (in termini Cass. n. 2363/05; cfr. inoltre Cass. nn. 26734/011, 5395/07 (S.U.), 18391/06, 8692/04,
9357/03)” (vedi, ex plurimis, Cass., 21.01.2015, n. 1043).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire il sopra richiamato principio ha affermato che “L'accertamento non coincide con la mera percezione del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione EC le modalità previste dall'art. 13, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. Tale valutazione deve contemperare sia l'interesse pubblico connaturato alla funzione accertatrice, sia l'interesse del presunto trasgressore ad un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità e alla predisposizione di un'adeguata difesa.
Assumono pertanto rilevanza tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto. Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, dovendo limitarsi a verificare la ragionevolezza complessiva dei tempi impiegati rispetto alla natura e complessità degli accertamenti svolti” (Cass. 33526/2024).
Ne consegue, pertanto, che il suddetto termine (perentorio e, come tale, inderogabile e improrogabile) decorre non già da quando la P.A. sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti al
Pagina 13 trasgressore, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ripercorrere l'attività ispettiva svolta.
Il primo accesso risale al 24.08.22, con il primo verbale in pari data gli ispettori hanno richiesto la produzione di ampia documentazione relativa al periodo da marzo 2016 in poi.
Hanno fatto poi seguito numerosi verbali interlocutori, nello specifico: in data 15/9/22,
9/11/22, 2/2/23, 3/2/23, e 2/3/23.
L'ultima documentazione è stata depositata il 2/3/23 (lettere di assunzione già richieste con il primo verbale)
Da quanto esposto, la CORTE ritiene che il termine di 90 giorni sia stato osservato, atteso che il verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2022009383/DD del 15.03.2023 contestualmente notificato a mezzo PEC .2023 è stato notificato in data 11.05.2023, a fronte di accertamenti iniziati in data 24.08.2022 e conclusi - a seguito delle acquisizioni di documentazione e valutazione delle stesse - in data 2.03.2013.
Nello specifico, considerato la pluralità degli accertamenti compiuti si ritiene congruo il tempo impiegato per acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della condotta posta in essere da e . Pt_1 PAte_1
Infondata è anche l'eccezione dell'appellante di nullità del verbale per difetto di prova e di motivazione.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n n. 2022009383/DDL del 15.3.2023 a carico di reca indicazione chiara e dettagliata degli Controparte_3 accertamenti eseguiti e del loro esito, nonché indicazione puntuale delle fonti di prova su cui si fondano le pretese contributive nei confronti della cooperativa.
Come esplicitato nelle premesse dello stesso, il verbale è stato redatto sulla base delle risultanze raccolte all'esito degli accertamenti svolti non solo presso la sede della società ma anche presso i clienti DHHL SUPPLY CHAIN spa, SUN CHEMICAL GROUP spa,
EURODIFARM srl, MAXI DI srl per richiedere documentazione relativa ai rapporti commerciali con la società. CP_ Gli ispettori hanno condotto l'accertamento sulla base del Libro Unico del Lavoro, delle lettere di assunzione del personale dipendente, dei contratti di appalto e delle dichiarazioni dei lavoratori escussi a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini.
Gli addebiti contestati alla odierna appellante. hanno ad oggetto, in sintesi, omessa contribuzione su somme fittiziamente erogate sotto “rimborso piè di lista” “rimborso
Pagina 14 chilometrico” “trasferta Italia”, ritenute esenti ai fini fiscali e contributivi e “indennità di trasfertismo” assoggettata a contribuzione nella misura del 50%.
Il contenuto del verbale in esame risulta idoneo a fornire una conoscenza completa e circostanziata dei fatti, con piena intellegibilità dell'oggetto e dei titoli delle pretese contributive e conforme alle prescrizioni dell'art. 13 d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni
Infondati, infine, sono i rilievi in punto di mancata prova delle pretese oggetto del verbale di accertamento e notificazione.
Va premesso al riguardo che, per quanto attiene alla contribuzione sulle somme indicate nel verbale di accertamento alla voce “trasferte Italia” rimborsi chilometrici” “trasfertismo”
“Rimborso piè di lista “, giova innanzitutto evidenziare che, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale che regola la materia è quello EC cui ogni erogazione compiuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro si considera quale retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa. Per conseguenza, le eccezioni a tale principio hanno carattere tassativo, sicché le esenzioni da contribuzione previste dalla legge non possono essere ampliate in via analogica, né mediante interpretazione estensiva (cfr. Cass. 9 novembre 1995 n. 11682, EC cui “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, EC il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel EC comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva”).
In virtù del medesimo principio, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'ente impositore deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre costituisce onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste dalla legge.
La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito in argomento che “in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (EC cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al EC comma dello stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla
Pagina 15 contribuzione, il riparto dell'onere probatorio è che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui al citato EC comma” (Cass. 11 gennaio 2011 n. 461).
Compete, dunque, al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina di cui alle richiamate disposizioni legislative (cfr. Cass., 22 luglio 2014 n.
16639; Cass., 3 maggio 2012 n. 6671; Cass., 26 ottobre 2010 n. 21898).
Infine “Va altresì precisato che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., ex multis,
Cass. 7 novembre 2014 n. 23800).
Poste queste premesse, nel caso di specie è incontestata l'erogazione da parte della
[...] delle somme a titolo di trasferta e rimborsi Controparte_5 spese piè di lista, rimborsi chilometrici e trasfertismo- esenti da imposizione fiscale e contributiva ovvero con imposizione ridotta - richiamate nel verbale unico di accertamento e notificazione opposto.
A fronte di ciò, la società non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'effettività delle trasferte e delle spese asseritamente rimborsate ai lavoratori, né ha articolato puntuali deduzioni istruttorie in ordine a circostanze di fatto che, se confermate, giustifichino l'esonero contributivo.
Passando all'esame delle somme contestate si osserva:
Rimborso chilometrico: “ Con riferimento ai “rimborsi chilometrici”, occorre rilevare che – per costante giurisprudenza – tali rimborsi, versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati. In proposito, la Suprema Corte ha sempre affermato che, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto "documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di
Pagina 16 riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci" (vedi, da ultimo, Cass., 16579/2018).
Nella specie, le schede prodotte dall'opponente, non contengono l'indicazione dell'automezzo usato da ciascun dipendente nè la specificazione della tariffa ACI applicata.
Ne consegue, quindi, che, in assenza di tali elementi, la pretesa dell'appellante non può essere accolta. “ (CDA Milano sent 1500/2019 est ) Per_2
Nella fattispecie i verbalizzanti hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori
, e nonché del direttore del personale che le somme Tes_5 Tes_6 Tes_4 Tes_7 Tes_3 riportate sotto tale voce non sono legate a effettivi spostamenti dei lavoratori ma “vengono erogati in misura forfetaria per indennizzare/>incentivare il lavoratore, o, addirittura a mascherare la corresponsione di premi e/o retribuzione del lavoro straordinario”.
L'assunto deve ritenersi provato.
Come puntualmente osservato dal primo giudice deve rilevarsi che per contrastare le deposizioni dei lavoratori “la società non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'effettivo spostamento e l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto “
Rimborsi a piè di lista: non risulta prodotta alcuna documentazione giustificativa dell'effettivo esborso sostenuto dai lavoratori né dell'inerenza delle spese all'attività lavorativa svolta.
Avrebbero dovuto essere documenatti i giorni di missione, i clienti c/o cui è stata resa la prestazione, l'entità dell'esborso, le connesse causali, i tragitti ed i km in macchina percorsi, niente di tutto ciò è stato invece prodotto.
Trasferta Italia e indennità per trasfertismo: in punto di diritto, la Corte di Cassazione ha anche recentemente ribadito che “ In diritto, deve rilevarsi che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del
14/08/1998, Rv. 518045 - 01, EC la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perchè è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso
Pagina 17 una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli)….Nè possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico “ ( così testualmente in motivazione Cassazione Sez. Lav. 8 luglio 2020 n.
14380).
Va anche ricordato che in relazione all'invocato beneficio dell'esenzione del 50% di cui all'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917/16 l'articolo 7 quinquies del D.L.193/16 in materia di interpretazione autentica di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti prevede: ”1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.”
Nel caso di specie, il Collegio concorda con il primo giudice nel ritenere che non sono stati dimostrati i requisiti sopra indicati, da considerarsi indispensabili così come statuito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 16579/18.
Non è stata, in particolare, prodotta documentazione attestante l'effettivo invio di personale in trasferta, dal LUL non risultano nemmeno registrazioni attestanti lo svolgimento di attività in trasferta.
Anche la prova testimoniale dedotta risulta del tutto generica, poiché essa non ha ad oggetto fatti puntuali e specifici, in grado di dimostrare, da un lato, la prestazione di attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro nelle giornate per le quali risulta essere stata erogata l'indennità
Pagina 18 di trasferta e, dall'altro, l'effettività delle spese oggetto di rimborso e la loro inerenza all'attività lavorativa.
In particolare la società ha dedotto i capitoli da 7 a 31, di essi ritiene la Corte che siano inammissibili in quanto:
documentali i capi 7, 8, da 13 a 24, dovevano essere provati con documenti i capitoli 10, 28-31 generici e valutativi i capitoli 9, 11.
Nel verbale di accertamento e notificazione opposto gli Ispettori hanno invece evidenziato la inidoneità della documentazione depositata. Si legge infatti nel verbale di accertamento “
Con riferimento all'indennità di trasfertismo gli ispettori hanno evidenziato:
La Corte osserva pertanto che non risulta in atti la rigorosa prova di una trasferta in senso tecnico, nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità
Deve pertanto concludersi che la società appellante non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la sussistenza di idonee cause di esonero contributivo in relazione alle somme in contestazione
Con riferimento, infine, all'applicazione delle sanzioni per evasione, ritiene il collegio che
“L'aver beneficiato, infatti, di un'agevolazione contributiva non dovuta integra la fattispecie dell'evasione e non quella dell'omissione.
Per costante giurisprudenza, infatti, per la ricorribilità del regime sanzionatorio dell'omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata
(o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all'ente previdenziale (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (vedi Corte di Appello Milano, sent. 1500/2019, cfr. n.2010/2018 e Cass., 2-
5-2018, n. 10427).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con PAte_5 integrale conferma della sentenza gravata.
Pagina 19 CP_ Le spese di lite del grado tra l'appellante e l' sono regolate in base al criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
Conferma la sentenza n 3420/2024 del tribunale di Milano- sezione lavoro-
NN (già PAte_1 Controparte_3
a rimborsare a le spese del grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre
[...] CP_1 oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
SI RI NI
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