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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27074/2023 R.G., avente ad oggetto: art. 63 disp. att. c.c.
TRA
), rappresentata e difesa, im Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro De Chiara presso il cui studio sito in Napoli alla via Scarlatti n.188 elettivamente domicilia (Pec:
Email_1
Ricorrente
E
(CF: Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t Dott. . P.IVA_1 Controparte_2 pec: Email_2
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere dal
[...]
ai sensi dell'art. 63 c.c. disp. att. i nominativi, residenza e Controparte_1 dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dal ricorrente con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in ragione del procedimento rgn. 9351/2019 conclusosi con ordinanza n. 361/2022, che ha accertato il credito pari ad euro 9618,39, oltre euro 3171,40 a titolo di spese legali (atto di precetto notificato l'11.03.2022).
1 Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento in suo favore della CP_1 somma di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'emittendo provvedimento ex art. 614-bis c.p.c..
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente non si è costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 20.12 la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del chiamato in CP_1 giudizio.
In tal senso, va detto che, pur esistendo sul punto un indirizzo giurisprudenziale contrario, si ritiene maggiormente condivisibile l'opposto e più recente orientamento secondo cui nelle fattispecie per cui è causa legittimato passivo è il Condominio e non l'amministratore.
L'art. 63 c.c. disp. att. così stabilisce “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini.”
L'obbligo sancito in capo all'amministratore dal citato articolo investe quest'ultimo nella sua qualità di organo amministrativo e di gestione dell'ente condominiale e non a titolo personale e si inserisce nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato intercorrente tra il Condominio e l'amministratore stesso che, proprio in virtù di detto rapporto, dispone dei dati in questione.
La violazione di tale obbligo, dunque, non può dar luogo a responsabilità personale dell'amministratore nei confronti dei terzi creditori della gestione condominiale, ma detta responsabilità deve ricadere in capo al , salva poi la possibilità per CP_1 quest'ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti dell'amministratore inadempiente nella sua qualità di mandatario.
Il , infatti, proprio in quanto munito di autonoma soggettività giuridica, è CP_1 unico legittimato a rispondere nei riguardi dei terzi per il fatto dell'amministratore.
2 In tal senso, la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 3015/2022 del 28.06.2022, ha aderito all'orientamento che ritiene la legittimazione passiva del e non CP_1 dell'amministratore stabilendo che l'art. 63 c.c. disp. att. “attribuisce all'amministratore compiti, doveri e poteri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività e la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il al di fuori CP_1 del quale è il a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi”. L'art. CP_1
63 c.c. disp. att., dunque, disciplina l'operato dell'amministratore del condominio in relazione alla riscossione dei contributi nei confronti dei condomini morosi, ponendo in stretta correlazione il potere di agire in giudizio, senza autorizzazione dell'assemblea, nei confronti di costoro e il dovere di comunicare ai creditori che lo richiedano i dati dei condomini morosi: dovere sancito soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle loro ragioni, ma anche degli stessi condomini virtuosi e, quindi, del , perché possano invocare il beneficio di escussione CP_1 di cui al secondo comma.
Trattasi di comportamento dovuto dall'amministratore del condominio proprio nella sua veste di mandatario e legale rappresentante dell'ente che è il soggetto destinatario delle relative obbligazioni, (Tribunale Napoli Nord, Sez. II, Sent. 03.10.2023 n. 3909;
Tribunale Terni, 29.04.2024 n. 554; Tribunale di Roma 24.01.2024 n. 1190).
Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 63 disp att c.c., l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, per cui, ai fini dell'attuazione del citato articolo, affinchè il creditore abbia diritto ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, è sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha dimostrato di aver tentato diverse volte di ottenere dall'amministratore l'elenco dei dati dei condomini morosi al fine di soddisfare il suo credito;
ciò trova conferma anche nella richiesta effettuata con pec del
22/03/2022 con la quale l'odierna parte ricorrente chiedeva all'amm.re del
Condominio, , il nominativo e l'anagrafica completa dei Condomini Controparte_2 morosi, ma la stessa restava del tutto priva di riscontro .
3 Ciò nel pieno rispetto del principio secondo il quale il creditore, prima di poter aggredire il patrimonio dei condomini in regola con i pagamenti, deve fornire la dimostrazione rigorosa di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei riguardi del condomino moroso.
L'obbligo gravante in capo all'amministratore di cooperare con il terzo creditore costituisce un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Ne consegue che, nel caso in cui l'amministratore, tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi, si rifiuti di farlo o rimanga inerte, come nel caso di specie, il comportamento del condominio diventerà sanzionabile per aver ostacolato il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Sussistono, quindi, i presupposti per condannare il convenuto ad CP_1 ottemperare all'obbligo di legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. con il provvedimento di condanna, ridotto della misura del 50 %, pari ad un ammontare di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Pertanto, il deve essere Controparte_1 condannato ex art. 614-bis c.p.c.al pagamento di una somma di denaro per il ritardo dell'esecuzione dell'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi. Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 614-bis c.p.c., la somma in questione va determinata tenuto conto del valore del credito da recuperare, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Nel caso in esame può ritenersi equa una condanna al pagamento di €. 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento dalla sua comunicazione.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 e succ. mod. secondo lo scaglione di riferimento valore indeterminabile fino ad €. 26.000,00 e per la sola fase di studio e introduttiva liquidate al minimo attesa l'esigua complessità delle questioni trattate, per un importo pari ad euro 1696,00, con attribuzione al difensore antistatario.
4
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, Napoli, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina, ex art. 63 disp att c.c., al CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore p.t., di consegnare a Parte_1
la seguente documentazione:
[...]
a) Nominativi dei condomini morosi, con specifica ripartizione delle somme a debito, dei millesimi di riferimento, nonché dei dati anagrafici completi;
- Condanna il convenuto in persona dell'amministratore p.t., ex art. CP_1
614-bis c.p.c., della somma di €. 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adempimento sopra indicato dalla sua notificazione fino all'effettiva esecuzione;
- Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in
€. 1.696,00 per compensi professionali, oltre ad euro 264,00 di iscrizione a ruolo ed oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, così deciso il 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della ott.ssa CP_3
Stefania Mastroianni.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27074/2023 R.G., avente ad oggetto: art. 63 disp. att. c.c.
TRA
), rappresentata e difesa, im Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro De Chiara presso il cui studio sito in Napoli alla via Scarlatti n.188 elettivamente domicilia (Pec:
Email_1
Ricorrente
E
(CF: Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t Dott. . P.IVA_1 Controparte_2 pec: Email_2
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere dal
[...]
ai sensi dell'art. 63 c.c. disp. att. i nominativi, residenza e Controparte_1 dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dal ricorrente con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in ragione del procedimento rgn. 9351/2019 conclusosi con ordinanza n. 361/2022, che ha accertato il credito pari ad euro 9618,39, oltre euro 3171,40 a titolo di spese legali (atto di precetto notificato l'11.03.2022).
1 Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento in suo favore della CP_1 somma di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'emittendo provvedimento ex art. 614-bis c.p.c..
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il resistente non si è costituito, per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 20.12 la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, va confermata la legittimazione passiva del chiamato in CP_1 giudizio.
In tal senso, va detto che, pur esistendo sul punto un indirizzo giurisprudenziale contrario, si ritiene maggiormente condivisibile l'opposto e più recente orientamento secondo cui nelle fattispecie per cui è causa legittimato passivo è il Condominio e non l'amministratore.
L'art. 63 c.c. disp. att. così stabilisce “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini.”
L'obbligo sancito in capo all'amministratore dal citato articolo investe quest'ultimo nella sua qualità di organo amministrativo e di gestione dell'ente condominiale e non a titolo personale e si inserisce nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato intercorrente tra il Condominio e l'amministratore stesso che, proprio in virtù di detto rapporto, dispone dei dati in questione.
La violazione di tale obbligo, dunque, non può dar luogo a responsabilità personale dell'amministratore nei confronti dei terzi creditori della gestione condominiale, ma detta responsabilità deve ricadere in capo al , salva poi la possibilità per CP_1 quest'ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti dell'amministratore inadempiente nella sua qualità di mandatario.
Il , infatti, proprio in quanto munito di autonoma soggettività giuridica, è CP_1 unico legittimato a rispondere nei riguardi dei terzi per il fatto dell'amministratore.
2 In tal senso, la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 3015/2022 del 28.06.2022, ha aderito all'orientamento che ritiene la legittimazione passiva del e non CP_1 dell'amministratore stabilendo che l'art. 63 c.c. disp. att. “attribuisce all'amministratore compiti, doveri e poteri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività e la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il al di fuori CP_1 del quale è il a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi”. L'art. CP_1
63 c.c. disp. att., dunque, disciplina l'operato dell'amministratore del condominio in relazione alla riscossione dei contributi nei confronti dei condomini morosi, ponendo in stretta correlazione il potere di agire in giudizio, senza autorizzazione dell'assemblea, nei confronti di costoro e il dovere di comunicare ai creditori che lo richiedano i dati dei condomini morosi: dovere sancito soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle loro ragioni, ma anche degli stessi condomini virtuosi e, quindi, del , perché possano invocare il beneficio di escussione CP_1 di cui al secondo comma.
Trattasi di comportamento dovuto dall'amministratore del condominio proprio nella sua veste di mandatario e legale rappresentante dell'ente che è il soggetto destinatario delle relative obbligazioni, (Tribunale Napoli Nord, Sez. II, Sent. 03.10.2023 n. 3909;
Tribunale Terni, 29.04.2024 n. 554; Tribunale di Roma 24.01.2024 n. 1190).
Passando al merito della controversia, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 63 disp att c.c., l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, per cui, ai fini dell'attuazione del citato articolo, affinchè il creditore abbia diritto ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, è sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha dimostrato di aver tentato diverse volte di ottenere dall'amministratore l'elenco dei dati dei condomini morosi al fine di soddisfare il suo credito;
ciò trova conferma anche nella richiesta effettuata con pec del
22/03/2022 con la quale l'odierna parte ricorrente chiedeva all'amm.re del
Condominio, , il nominativo e l'anagrafica completa dei Condomini Controparte_2 morosi, ma la stessa restava del tutto priva di riscontro .
3 Ciò nel pieno rispetto del principio secondo il quale il creditore, prima di poter aggredire il patrimonio dei condomini in regola con i pagamenti, deve fornire la dimostrazione rigorosa di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei riguardi del condomino moroso.
L'obbligo gravante in capo all'amministratore di cooperare con il terzo creditore costituisce un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Ne consegue che, nel caso in cui l'amministratore, tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi, si rifiuti di farlo o rimanga inerte, come nel caso di specie, il comportamento del condominio diventerà sanzionabile per aver ostacolato il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Sussistono, quindi, i presupposti per condannare il convenuto ad CP_1 ottemperare all'obbligo di legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per la concessione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. con il provvedimento di condanna, ridotto della misura del 50 %, pari ad un ammontare di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Pertanto, il deve essere Controparte_1 condannato ex art. 614-bis c.p.c.al pagamento di una somma di denaro per il ritardo dell'esecuzione dell'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi. Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 614-bis c.p.c., la somma in questione va determinata tenuto conto del valore del credito da recuperare, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Nel caso in esame può ritenersi equa una condanna al pagamento di €. 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento dalla sua comunicazione.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 e succ. mod. secondo lo scaglione di riferimento valore indeterminabile fino ad €. 26.000,00 e per la sola fase di studio e introduttiva liquidate al minimo attesa l'esigua complessità delle questioni trattate, per un importo pari ad euro 1696,00, con attribuzione al difensore antistatario.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, Napoli, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina, ex art. 63 disp att c.c., al CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore p.t., di consegnare a Parte_1
la seguente documentazione:
[...]
a) Nominativi dei condomini morosi, con specifica ripartizione delle somme a debito, dei millesimi di riferimento, nonché dei dati anagrafici completi;
- Condanna il convenuto in persona dell'amministratore p.t., ex art. CP_1
614-bis c.p.c., della somma di €. 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adempimento sopra indicato dalla sua notificazione fino all'effettiva esecuzione;
- Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in
€. 1.696,00 per compensi professionali, oltre ad euro 264,00 di iscrizione a ruolo ed oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Napoli, così deciso il 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della ott.ssa CP_3
Stefania Mastroianni.
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