Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/07/2021, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 01770/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2020, proposto da GI RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Cifuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Ciotola in LE, via Gen Don Ferrante Maria Gonzaga;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. Cronol. 1479/2018., della Corte di Appello di LE, Sezione lavoro, reso il 4/02/2018, depositato il 13/02/2018, regolarmente notificato al Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Napoli, presso l’Avvocatura distrettuale di Stato in Via Diaz n. 11, ed altresì notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma, in via Arenula n. 70, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Sig. RD GI della somma di Euro 2.400,00 oltre interessi legali ad effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
1. Con atto di riassunzione notificato e depositato in data 28 ottobre 2020, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il decreto decisorio n. Cronol. 1479/2018., della Corte di Appello di LE, Sezione lavoro, reso il 4/02/2018, depositato il 13/02/2018, RD GI otteneva il riconoscimento ex lege 89/2001, di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo civile;
- con il suddetto decreto, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, nei confronti del Sig. RD GI, di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo quantificato in complessivi 2.400,00 oltre interessi legali ad effettivo soddisfo;
- il predetto decreto è passato in giudicato (come risulta dalla attestazione della Cancelleria della Corte di appello di LE del 29.6.2020), non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di LE;
- in data 1.10.2019 è stata inviata a mezzo pec la comunicazione ai sensi dell’art. 5 sexies l. 89/2001;
- è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;
- il Ministero ad oggi non ha provveduto al pagamento della somma di cui sopra.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonchè delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- sul titolo è regolarmente apposta la formula esecutiva;
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>> (C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
A seguito della questione sollevata d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. con ordinanza del 27.5.2021, parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. 89/2001, nonché la prova della notifica dell’azionato titolo esecutivo, così superando la sollevata questione di inammissibilità.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate a titolo di spese di lite nel titolo azionato, cioè euro 2.400,00 oltre interessi legali dal 1.9.2017 (data della iscrizione al ruolo della domanda) fino al soddisfo, mentre nulla è dovuto per rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “Microsoft Teams”):
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO