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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2958/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 03/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite, ponendo a carico dell la restante parte che liquida in CP_1 complessivi euro 1.299,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Rizzo Francesco, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41520230000694871000 con cui aveva richiesto il pagamento dei CP_1 contributi IVS commercianti entro minimale per gli anni 2021 e 2022, per il complessivo importo di €
8.117,71. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo che “A seguito del sequestro penale delle quote sociali dell'odierna ricorrente sin dal 2016, l' ha provveduto in autotutela allo sgravio e all'annullamento dell'avviso di CP_1 addebito opposto, oggetto del ricorso giudiziario”.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese.
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni dell'opponente, disponendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, stante la condotta processuale dell' resistente, prontamente attivatosi per CP_1 effettuare l'annullamento del provvedimento opposto, vanno compensate per metà, ponendosi la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico dell' resistente, disponendone la distrazione in CP_1 favore dell'avv. Rizzo Francesco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2958/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RIZZO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 03/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite, ponendo a carico dell la restante parte che liquida in CP_1 complessivi euro 1.299,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Rizzo Francesco, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41520230000694871000 con cui aveva richiesto il pagamento dei CP_1 contributi IVS commercianti entro minimale per gli anni 2021 e 2022, per il complessivo importo di €
8.117,71. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo che “A seguito del sequestro penale delle quote sociali dell'odierna ricorrente sin dal 2016, l' ha provveduto in autotutela allo sgravio e all'annullamento dell'avviso di CP_1 addebito opposto, oggetto del ricorso giudiziario”.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere senza accordo sulle spese.
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni dell'opponente, disponendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, stante la condotta processuale dell' resistente, prontamente attivatosi per CP_1 effettuare l'annullamento del provvedimento opposto, vanno compensate per metà, ponendosi la restante parte, liquidata in dispositivo, a carico dell' resistente, disponendone la distrazione in CP_1 favore dell'avv. Rizzo Francesco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno