Articolo 1806 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1806. Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' quelle previste dalla normativa vigente. ((Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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