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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 290/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TO BI RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 290/2014, tra le seguenti parti:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Del Basso, giusta procura in atti;
- opponente
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv. Antonio Sassi e Paolo Sassi, giusta procura in atti;
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16/2014.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 27/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 04/03/2014 ha convenuto in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 16/2014, emesso Controparte_1 il 09/01/2014 e notificatogli il 22/01/2014 unitamente all'atto di precetto, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 43.664,26 oltre interessi, spese e competenze, in forza di due assegni bancari, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'inefficacia dello stesso.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che il decreto opposto è stato emesso sulla base di due assegni bancari del 14/10/2003, n. 0001016605 per la somma di € 25.882,84 e n. 0001016606 per la somma di € 8.005,08, protestati il 21/10/2003;
- che, con atto di precetto notificato il 10/02/2004, l'odierno convenuto ha intimato alla Parte_2 il pagamento della somma di € 34.827,97 in forza dei medesimi assegni bancari;
- che, con atto di citazione notificato il 16/02/2004, la società ha Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (R.G. n. 128/2004);
- che, con sentenza n. 237/2007, il Tribunale di Isernia ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo l'atto di precetto, in quanto gli assegni bancari, tratti sul conto corrente della società, erano stati emessi da socio senza Parte_1 rappresentanza, non abilitato a firmare assegni e ad assumere obbligazioni per la società in nome collettivo;
- che, stante la formazione del giudicato tra le medesime parti ed avente ad oggetto gli stessi titoli di credito, è inesistente il diritto del convenuto di procedere giudizialmente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/06/2014 si è costituito in giudizio
, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, ha evidenziato che non avendo agito per conto della Parte_1 società, ha assunto l'obbligazione personalmente mediante la spendita del proprio nome, divenendo quindi responsabile del pagamento degli assegni. Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 19/02/2025.
OSSERVA
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il decreto ingiuntivo n. 16/2014, emesso il 09/01/2014, trova fondamento in due assegni bancari del 14/10/2003, n. 0001016605 e n. 0001016606, firmati da Parte_1 in favore di , dell'importo rispettivamente di € 25.882,84 e di € Controparte_1
8.005,08, protestati il 21/10/2003 per mancanza di fondi.
Orbene, l'odierno opponente, all'epoca dell'emissione dei titoli, era socio senza rappresentanza della Parte_2
.
[...]
In particolare, dalla sentenza n. 237/2007 resa nel giudizio di opposizione a precetto (R.G. n. 128/2004), promosso dalla società in nome collettivo, si evince che: “nello spazio destinato alla firma dell'emittente è stata apposta unicamente la sottoscrizione di il Persona_1 quale, all'epoca della loro emissione, era socio senza rappresentanza della società in nome collettivo opponente. Ai sensi dell'art. 2266 c.c. in mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza della società di persone spetta a ciascun socio amministratore. Alla stregua della visura camerale prodotta, solo il socio aveva la rappresentanza della società di fronte a terzi, Persona_2 con la conseguenza che solo lui poteva assumere obbligazioni per la società. In base all'art. 2193 c.c. siffatta circostanza era opponibile ai terzi, in quanto regolarmente iscritta nel registro delle imprese. Del resto, ai sensi dell'art. 2298 c.c. le limitazioni ai potevi rappresentativi sono opponibili se sono iscritte nel registro delle imprese” (cfr. pagg. 5 e 6).
La sentenza, benché divenuta definitiva, è stata pronunciata nei confronti esclusivamente della società, soggetto giuridico distinto dai soci, e non produce automaticamente effetto nei confronti del presente opponente in quanto terzo rispetto al giudizio in cui la decisione è stata resa.
Ai fini della configurabilità del giudicato esterno, è necessario che vi sia identità tra le parti, tra la causa petendi e tra il petitum, ai sensi dell'art. 2909 c.c. Tale identità non ricorre nel caso di specie, essendo differenti le parti convenute nei due giudizi (prima la società, ora il socio) e diversa la qualificazione giuridica della responsabilità.
È noto, infatti, che, nell'ambito delle società di persone, la responsabilità dei soci ha natura personale e solidale (art. 2267 c.c.) e non è surrogabile da quella della società: il socio può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio anche laddove la società non sia risultata obbligata, sempreché l'obbligazione derivi da un fatto personale del socio stesso. Nel caso in esame, il creditore ha azionato gli assegni direttamente sottoscritti dal socio opponente, in proprio, ossia senza spendita del nome sociale, e ha ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo a titolo personale. L'eccezione di giudicato, dunque, non può trovare accoglimento poiché la decisione che ha escluso la responsabilità della società per quegli stessi assegni non preclude l'azione del creditore nei confronti del socio firmatario, a titolo personale, quando questi abbia assunto l'obbligazione in proprio.
Va inoltre rilevato che la sentenza resa nel giudizio contro la società si è basata su una mancata prova della riferibilità degli assegni alla società, il che non comporta un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in sé, né in merito alla responsabilità personale del socio, che ha agito senza potere di rappresentanza e senza indicazione della società sull'assegno.
Pertanto, non si configura alcuna preclusione derivante da giudicato alla pretesa azionata nei confronti di responsabile in proprio in quanto traente degli Parte_1 assegni.
È principio pacifico che la sentenza resa nei soli confronti della società e non dei soci illimitatamente responsabili ha effetto solo nei confronti della prima e non è pertanto impugnabile dal singolo socio (così in motivazione con richiamo di precedenti Cass. civ. Sez. II, Ord., 06-12-2011, n. 26245 “…. la doglianza appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale - non fa stato noi confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimari ad impugnare la sentenza stessa (cfr. sent. 28 luglio 1997 n. 7021; in senso sostanzialmente conforme cfr. sent. 15 marzo 1995 n. 30469).
Consegue che, al momento dell'emissione degli assegni, non era Parte_1 munito di alcun potere rappresentativo o gestorio e/o autorizzazione da parte della società ad operare sul conto corrente della stessa.
La sentenza richiamata - secondo la quale non ha assolto Controparte_1 all'onere probatorio che su di lui incombeva di dimostrare la spendita della denominazione sociale - ha escluso la responsabilità della società, dichiarando nullo l'atto di precetto opposto.
Dunque, la motivazione della sentenza in esame rafforza la configurabilità della responsabilità personale di che ha emesso gli assegni in nome Parte_1 proprio, assumendone direttamente le obbligazioni. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di assegni bancari, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche (atteso il principio di letteralità, in base al quale solo ciò che sul titolo è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri (cfr. Cass. Civ., n. 13906 del 28.6.2005).
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del R.D., ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga, precisando che è comunque valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. L'art. 15 del R.D., invece, dispone che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.
Nella fattispecie in esame, non era munito di alcuna procura ad Parte_1 operare sul conto della società ed ha sottoscritto gli assegni senza spendere alcuna qualità.
Infatti, “la sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosicché non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore” (Cass. sent. n. 13463/2006).
Nel caso in esame non è contestato che la sottoscrizione dell'assegno da parte dell'odierno opponente non fosse accompagnata da alcuna spendita del nome della società e di un potere di rappresentanza.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e delle prove documentali acquisite in giudizio, risulta l'unico soggetto obbligato al pagamento delle somme portate Parte_1 dai titoli di credito dallo stesso emessi, in mancanza di poteri rappresentativi e/o gestori della società. Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 16/2014 è valido e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16/2014.
Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 8.758,40, per compensi e spese generali, CP_1 oltre IVA e CPA, come per legge, ove dovuti.
Isernia, 4/11/2025
Il giudice
TO BI RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TO BI RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 290/2014, tra le seguenti parti:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Del Basso, giusta procura in atti;
- opponente
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv. Antonio Sassi e Paolo Sassi, giusta procura in atti;
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16/2014.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 27/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 04/03/2014 ha convenuto in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 16/2014, emesso Controparte_1 il 09/01/2014 e notificatogli il 22/01/2014 unitamente all'atto di precetto, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 43.664,26 oltre interessi, spese e competenze, in forza di due assegni bancari, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'inefficacia dello stesso.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che il decreto opposto è stato emesso sulla base di due assegni bancari del 14/10/2003, n. 0001016605 per la somma di € 25.882,84 e n. 0001016606 per la somma di € 8.005,08, protestati il 21/10/2003;
- che, con atto di precetto notificato il 10/02/2004, l'odierno convenuto ha intimato alla Parte_2 il pagamento della somma di € 34.827,97 in forza dei medesimi assegni bancari;
- che, con atto di citazione notificato il 16/02/2004, la società ha Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto (R.G. n. 128/2004);
- che, con sentenza n. 237/2007, il Tribunale di Isernia ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo l'atto di precetto, in quanto gli assegni bancari, tratti sul conto corrente della società, erano stati emessi da socio senza Parte_1 rappresentanza, non abilitato a firmare assegni e ad assumere obbligazioni per la società in nome collettivo;
- che, stante la formazione del giudicato tra le medesime parti ed avente ad oggetto gli stessi titoli di credito, è inesistente il diritto del convenuto di procedere giudizialmente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/06/2014 si è costituito in giudizio
, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, ha evidenziato che non avendo agito per conto della Parte_1 società, ha assunto l'obbligazione personalmente mediante la spendita del proprio nome, divenendo quindi responsabile del pagamento degli assegni. Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 19/02/2025.
OSSERVA
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il decreto ingiuntivo n. 16/2014, emesso il 09/01/2014, trova fondamento in due assegni bancari del 14/10/2003, n. 0001016605 e n. 0001016606, firmati da Parte_1 in favore di , dell'importo rispettivamente di € 25.882,84 e di € Controparte_1
8.005,08, protestati il 21/10/2003 per mancanza di fondi.
Orbene, l'odierno opponente, all'epoca dell'emissione dei titoli, era socio senza rappresentanza della Parte_2
.
[...]
In particolare, dalla sentenza n. 237/2007 resa nel giudizio di opposizione a precetto (R.G. n. 128/2004), promosso dalla società in nome collettivo, si evince che: “nello spazio destinato alla firma dell'emittente è stata apposta unicamente la sottoscrizione di il Persona_1 quale, all'epoca della loro emissione, era socio senza rappresentanza della società in nome collettivo opponente. Ai sensi dell'art. 2266 c.c. in mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza della società di persone spetta a ciascun socio amministratore. Alla stregua della visura camerale prodotta, solo il socio aveva la rappresentanza della società di fronte a terzi, Persona_2 con la conseguenza che solo lui poteva assumere obbligazioni per la società. In base all'art. 2193 c.c. siffatta circostanza era opponibile ai terzi, in quanto regolarmente iscritta nel registro delle imprese. Del resto, ai sensi dell'art. 2298 c.c. le limitazioni ai potevi rappresentativi sono opponibili se sono iscritte nel registro delle imprese” (cfr. pagg. 5 e 6).
La sentenza, benché divenuta definitiva, è stata pronunciata nei confronti esclusivamente della società, soggetto giuridico distinto dai soci, e non produce automaticamente effetto nei confronti del presente opponente in quanto terzo rispetto al giudizio in cui la decisione è stata resa.
Ai fini della configurabilità del giudicato esterno, è necessario che vi sia identità tra le parti, tra la causa petendi e tra il petitum, ai sensi dell'art. 2909 c.c. Tale identità non ricorre nel caso di specie, essendo differenti le parti convenute nei due giudizi (prima la società, ora il socio) e diversa la qualificazione giuridica della responsabilità.
È noto, infatti, che, nell'ambito delle società di persone, la responsabilità dei soci ha natura personale e solidale (art. 2267 c.c.) e non è surrogabile da quella della società: il socio può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio anche laddove la società non sia risultata obbligata, sempreché l'obbligazione derivi da un fatto personale del socio stesso. Nel caso in esame, il creditore ha azionato gli assegni direttamente sottoscritti dal socio opponente, in proprio, ossia senza spendita del nome sociale, e ha ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo a titolo personale. L'eccezione di giudicato, dunque, non può trovare accoglimento poiché la decisione che ha escluso la responsabilità della società per quegli stessi assegni non preclude l'azione del creditore nei confronti del socio firmatario, a titolo personale, quando questi abbia assunto l'obbligazione in proprio.
Va inoltre rilevato che la sentenza resa nel giudizio contro la società si è basata su una mancata prova della riferibilità degli assegni alla società, il che non comporta un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in sé, né in merito alla responsabilità personale del socio, che ha agito senza potere di rappresentanza e senza indicazione della società sull'assegno.
Pertanto, non si configura alcuna preclusione derivante da giudicato alla pretesa azionata nei confronti di responsabile in proprio in quanto traente degli Parte_1 assegni.
È principio pacifico che la sentenza resa nei soli confronti della società e non dei soci illimitatamente responsabili ha effetto solo nei confronti della prima e non è pertanto impugnabile dal singolo socio (così in motivazione con richiamo di precedenti Cass. civ. Sez. II, Ord., 06-12-2011, n. 26245 “…. la doglianza appare fondata, alla luce della giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale la sentenza pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo - la quale, ancorché priva di personalità giuridica, costituisce, in ragione della propria autonomia patrimoniale, un centro di imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun socio e fonte di una propria capacità processuale - non fa stato noi confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio e che, pertanto, non sono legittimari ad impugnare la sentenza stessa (cfr. sent. 28 luglio 1997 n. 7021; in senso sostanzialmente conforme cfr. sent. 15 marzo 1995 n. 30469).
Consegue che, al momento dell'emissione degli assegni, non era Parte_1 munito di alcun potere rappresentativo o gestorio e/o autorizzazione da parte della società ad operare sul conto corrente della stessa.
La sentenza richiamata - secondo la quale non ha assolto Controparte_1 all'onere probatorio che su di lui incombeva di dimostrare la spendita della denominazione sociale - ha escluso la responsabilità della società, dichiarando nullo l'atto di precetto opposto.
Dunque, la motivazione della sentenza in esame rafforza la configurabilità della responsabilità personale di che ha emesso gli assegni in nome Parte_1 proprio, assumendone direttamente le obbligazioni. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di assegni bancari, requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 14 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche (atteso il principio di letteralità, in base al quale solo ciò che sul titolo è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati) l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri (cfr. Cass. Civ., n. 13906 del 28.6.2005).
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del R.D., ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga, precisando che è comunque valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. L'art. 15 del R.D., invece, dispone che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.
Nella fattispecie in esame, non era munito di alcuna procura ad Parte_1 operare sul conto della società ed ha sottoscritto gli assegni senza spendere alcuna qualità.
Infatti, “la sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosicché non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore” (Cass. sent. n. 13463/2006).
Nel caso in esame non è contestato che la sottoscrizione dell'assegno da parte dell'odierno opponente non fosse accompagnata da alcuna spendita del nome della società e di un potere di rappresentanza.
Alla stregua delle argomentazioni esposte e delle prove documentali acquisite in giudizio, risulta l'unico soggetto obbligato al pagamento delle somme portate Parte_1 dai titoli di credito dallo stesso emessi, in mancanza di poteri rappresentativi e/o gestori della società. Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 16/2014 è valido e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16/2014.
Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in € 8.758,40, per compensi e spese generali, CP_1 oltre IVA e CPA, come per legge, ove dovuti.
Isernia, 4/11/2025
Il giudice
TO BI RI