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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/06/2025 al n. 1493 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amaducci Donatella
e da
, nato a [...] il [...], CF rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Amaducci Donatella
-Ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
04/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto a Castellammare di Stabia il 29.6.2011, con domanda cumulativa di divorzio.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio il 25.7.2014, le parti hanno indicato Per_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.7.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 15.7.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore secondo Per_1 il regime di affido condiviso di cui alla legge n. 54/06. Il minore avrà la sua residenza privilegiata presso la madre nel suo attuale domicilio sito in Castello di Cisterna (NA) alla via Vespucci Trav. 1, la quale sarà genitore prevalente;
Per_2
2) La casa familiare sita in Castello di Cisterna (NA) alla via Vespucci Trav. Arno, 1, avente due ingressi autonomi, e locali separati, sarà condivisa da entrambi i sigg.ri
[...]
, che la abiteranno separatamente in quanto idonea alla fruizione Pt_1 Parte_2 autonoma con anche ingressi separati;
2 3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 1.200,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giorno successivo al provvedimento del Giudice, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età
e dell'autosufficienza economica del figlio Il pagamento avverrà mediante bonifico Per_1 bancario sul conto corrente intestato alla sig. IBAN: Parte_1
[...];
4) il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie relative al Parte_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Nola” e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro
3 ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra il sig. Parte_1 Parte_2 verserà alla stessa la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
tenendo come base il numero indice relativo al giorno successivo al provvedimento del
Giudice. Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: [...]; Parte_1
6) tutte le spese di utenza della casa coniugale saranno a carico del sig. che Parte_2 se ne assume l'obbligo;
7) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle stesse saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle future aspirazioni del figlio;
8) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
9) Il sig. potrà vedere e tenere con se il figlio liberamente, previo accordo Pt_2 Per_1 tra loro e nel rispetto delle necessità del minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio e lavorativi del padre ogni qual volta lo vorrà. In caso di imprevisti ma possibili contrasti, le frequentazioni del figlio minore con il padre saranno, in ogni caso, garantite nel modo seguente: 9a) Il figlio minore passerà con il padre due pomeriggi alla settimana nella giornata del martedì e venerdì, dalle ore 18 alle 21, oltre ad un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
9b) Per le festività natalizie e pasquali i coniugi di volta in volta concorderanno il calendario delle visite secondo le esigenze di entrambi e di quelle del figlio 9c) Il giorno del Per_1 compleanno del figlio sarà trascorso, sentito il suo parere, e compatibilmente con Per_1 gli impegni dei genitori, alla presenza di entrambi i genitori, mentre il figlio trascorreranno
4 con il padre il giorno del suo compleanno ed il 19 marzo - giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma;
9d)
Ciascun genitore terrà con se il minore, per quindici giorni continuativi durante il mese di agosto, periodo che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi e che in ogni caso dovrà essere fissato e reciprocamente comunicato per iscritto entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che il minore coltivi contatti telefonici con l'altro genitore;
10. Entrambi i ricorrenti dovranno comunicarsi gli eventuali cambi di domicilio entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.”
Il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. e trasfuso Parte_2 nelle note di udienza del 10.7.2025.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Parte_2
Castellammare di Stabia il 29.6.2011 (Atto n. 149, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- dispone affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso;
5 - determina in euro 1200,00 il contributo al mantenimento del minore da porsi a Per_1 carico del padre e da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50 %;
- determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della sig.ra da porsi Pt_1
a carico del sig. e da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e alle note da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. ; Pt_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 04/06/2025 al n. 1493 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Amaducci Donatella
e da
, nato a [...] il [...], CF rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Amaducci Donatella
-Ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
04/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto a Castellammare di Stabia il 29.6.2011, con domanda cumulativa di divorzio.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio il 25.7.2014, le parti hanno indicato Per_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 15.7.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 15.7.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) i coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore secondo Per_1 il regime di affido condiviso di cui alla legge n. 54/06. Il minore avrà la sua residenza privilegiata presso la madre nel suo attuale domicilio sito in Castello di Cisterna (NA) alla via Vespucci Trav. 1, la quale sarà genitore prevalente;
Per_2
2) La casa familiare sita in Castello di Cisterna (NA) alla via Vespucci Trav. Arno, 1, avente due ingressi autonomi, e locali separati, sarà condivisa da entrambi i sigg.ri
[...]
, che la abiteranno separatamente in quanto idonea alla fruizione Pt_1 Parte_2 autonoma con anche ingressi separati;
2 3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 1.200,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giorno successivo al provvedimento del Giudice, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età
e dell'autosufficienza economica del figlio Il pagamento avverrà mediante bonifico Per_1 bancario sul conto corrente intestato alla sig. IBAN: Parte_1
[...];
4) il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie relative al Parte_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Nola” e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro
3 ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento della sig.ra il sig. Parte_1 Parte_2 verserà alla stessa la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
tenendo come base il numero indice relativo al giorno successivo al provvedimento del
Giudice. Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: [...]; Parte_1
6) tutte le spese di utenza della casa coniugale saranno a carico del sig. che Parte_2 se ne assume l'obbligo;
7) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle stesse saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle future aspirazioni del figlio;
8) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
9) Il sig. potrà vedere e tenere con se il figlio liberamente, previo accordo Pt_2 Per_1 tra loro e nel rispetto delle necessità del minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio e lavorativi del padre ogni qual volta lo vorrà. In caso di imprevisti ma possibili contrasti, le frequentazioni del figlio minore con il padre saranno, in ogni caso, garantite nel modo seguente: 9a) Il figlio minore passerà con il padre due pomeriggi alla settimana nella giornata del martedì e venerdì, dalle ore 18 alle 21, oltre ad un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
9b) Per le festività natalizie e pasquali i coniugi di volta in volta concorderanno il calendario delle visite secondo le esigenze di entrambi e di quelle del figlio 9c) Il giorno del Per_1 compleanno del figlio sarà trascorso, sentito il suo parere, e compatibilmente con Per_1 gli impegni dei genitori, alla presenza di entrambi i genitori, mentre il figlio trascorreranno
4 con il padre il giorno del suo compleanno ed il 19 marzo - giorno della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma;
9d)
Ciascun genitore terrà con se il minore, per quindici giorni continuativi durante il mese di agosto, periodo che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi e che in ogni caso dovrà essere fissato e reciprocamente comunicato per iscritto entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che il minore coltivi contatti telefonici con l'altro genitore;
10. Entrambi i ricorrenti dovranno comunicarsi gli eventuali cambi di domicilio entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.”
Il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. e trasfuso Parte_2 nelle note di udienza del 10.7.2025.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Parte_2
Castellammare di Stabia il 29.6.2011 (Atto n. 149, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- dispone affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno come precisato in ricorso;
5 - determina in euro 1200,00 il contributo al mantenimento del minore da porsi a Per_1 carico del padre e da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e spese straordinarie al 50 %;
- determina in euro 300,00 il contributo al mantenimento della sig.ra da porsi Pt_1
a carico del sig. e da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e alle note da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. ; Pt_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
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