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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1535/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 056 6176 2022 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del Comune di Manfredonia al fine di ottenere l'annullamento dell'ingiunzione fiscale nr. 056/6176/2022 notificata il 24/8/2022 ( Imu 2024 per euro 119,00 ) per i seguenti motivi:
1)inesistenza della notificazione;
2)mancanza di sottoscrizione e di visto di esecutorietà;
3)illegittima sottoscrizione e carenza del potere in capo all'Ufficio della riscossione;
4)difetto delle condizioni per procedere alla riscossione essendo stato impugnato l'atto presupposto ( avviso di accertamento Imu 2014 n. 94553 del 14/12/2019 notificato il 31/12/2019).
La C. & C. – Concessioni e Consulenze, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del
Comune di Manfredonia, costituitasi il 03/5/2023 produce atto del 28/10/2022 di annullamento e revoca dell'ingiunzione impugnata , a sua volta conseguente all'annullamento da parte dell'ente impositore dell'avviso di accertamento presupposto;
chiede quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta emissione in data 28/10/2022 dell'atto con il quale è stata annullata in autotutela l'ingiunzione di pagamento oggetto di ricorso, comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92.
Sussistono le condizioni di legge per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1535/2022 depositato il 20/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE FIS n. 056 6176 2022 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del Comune di Manfredonia al fine di ottenere l'annullamento dell'ingiunzione fiscale nr. 056/6176/2022 notificata il 24/8/2022 ( Imu 2024 per euro 119,00 ) per i seguenti motivi:
1)inesistenza della notificazione;
2)mancanza di sottoscrizione e di visto di esecutorietà;
3)illegittima sottoscrizione e carenza del potere in capo all'Ufficio della riscossione;
4)difetto delle condizioni per procedere alla riscossione essendo stato impugnato l'atto presupposto ( avviso di accertamento Imu 2014 n. 94553 del 14/12/2019 notificato il 31/12/2019).
La C. & C. – Concessioni e Consulenze, concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del
Comune di Manfredonia, costituitasi il 03/5/2023 produce atto del 28/10/2022 di annullamento e revoca dell'ingiunzione impugnata , a sua volta conseguente all'annullamento da parte dell'ente impositore dell'avviso di accertamento presupposto;
chiede quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta emissione in data 28/10/2022 dell'atto con il quale è stata annullata in autotutela l'ingiunzione di pagamento oggetto di ricorso, comporta l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92.
Sussistono le condizioni di legge per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.