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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA GAETANO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
CORSO VITTORIO EMANUELE 46 80050 LETTERE, presso il difensore avv. FONTANA GAETANO
OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA GIOVANNI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Via De Amicis n. 33/A 20123 MILANO, presso il difensore avv. SCARPA GIOVANNI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
parte opponente Parte_2
“In via preliminare accertata la competenza esclusiva del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il d.i n. 14989/2024; accertare preliminarmente la mancanza assoluta di documenti a sostegno della richiesto monitoria, tanto meno di quelli richiesti dalla normativa in tema e quindi dichiarare nullo, e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 14989/2024; in via gradata, qualora la causa prosegui, sentir accertare il reale valore della prestazione effettuata e l'esatto adempimento di questa dall'opposto, in mancanza di accordi al riguardo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. pagina 1 di 7 parte opposta CP_1
“- Confermare il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che risulterà dovuta oltre agli interessi fino al saldo
- In ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ammettere i seguenti capitoli di prova, da far precedere da “vero che” (teste, anche a controprova, la SI.ra : Testimone_1
1 La fattura 812471886 (per € 5.289,44) costituisce l'addebito all'opponente, importatrice dall'India alla sua sede della merce stipata nel container HASU4895873, dell'IVA all'importazione e dei dazi;
la fattura 812472591 (per € 6.204,76) costituisce l'addebito all'opponente, importatrice dall'India alla sua sede della merce stipata nel container LCMCU1261831, dell'IVA all'importazione e dei dazi.
2. Le altre fatture depositate con il ricorso al monitorio (e la n.c. per € 84,79 che costituisce parziale storno della fattura 812474429) riguardano il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei containers e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
3. Gli accessori esposti nella fattura 812474429 concernono il container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato perché il 17.07.2024 (doc. 7) l'Amministrazione Sanitaria aveva imposto il blocco presso il Terminal di Napoli della merce e perciò del container dove era stipata, per CP_2 etichettatura non conforme ai sensi dell'art.15 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori.
4. L'evento di cui al cap. 3 fu portato a conoscenza di con email del 17.7.2024 ad Parte_1 ore 15,38 (doc. 8).
5. L'etichettatura del materiale importato da è stata effettuata prima Parte_1 Cont dell'affidamento della merce a per la spedizione. le prove dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
- Spese a carico della soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.12.2024, la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14989/2024 R.G. n. 36700/2024 emesso in data 6.11.2024 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Maria Rita Cordova, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della l'importo complessivo di € 25047,69, oltre interessi e spese di procedura, per i CP_3 servizi dalla medesima resi in suo favore in relazione all'importazione di merce.
A fondamento della propria opposizione, la eccepiva innanzitutto Parte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata, in quanto foro del convenuto, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., nonché in quanto foro in cui avrebbe dovuto essere pagina 2 di 7 eseguita la prestazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di credito non liquido in mancanza di un titolo negoziale regolante i rapporti tra le parti.
Eccepiva inoltre la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 634 c.p.c., in quanto emesso sulla base di mere fatture e pertanto carente di idonea prova scritta, stante l'insussistenza di un contratto scritto tra le parti e la conseguente determinazione unilaterale del corrispettivo richiesto.
Quanto al merito, eccepiva la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e del prezzo praticato, la carenza di prova del rapporto sottostante e della regolare e corretta esecuzione della prestazione, cui faceva conseguire l'impossibilità di verificare la congruità della richiesta, e la lesione del proprio diritto di difesa. D'altra parte, eccepiva che le prestazioni dell'opposta, giudicate manchevoli e lacunose, sono state causa di ingenti danni. In particolare, riferiva di aver chiesto all'opposta di seguire ed occuparsi di tutte le operazioni di sdoganamento di materie prime al fine di commercializzarle, interfacciandosi allo scopo con i signori Persona_1 Testimone_1
e , ed affermava che il cntr 40'gp che sbarcava a Persona_2 Persona_3 Per_4
LI (TML FLAVIO GIOIA) il 29.6.24, restava bloccato sino al successivo mese di agosto, per esclusiva responsabilità della nella gestione delle operazioni di sdoganamento, che solo CP_3 rivolgendosi a consulenti esterni scopriva consistere nella errata etichettatura della merce, che a suo dire avrebbe potuto essere sistemata solo dall'opposta nella propria qualità di spedizioniere. Affermava che quest'ultima invece aveva rinviato tale operazione, causando un aumento dei costi a suo carico e la perdita di chance ed opportunità di commercializzazione. Riferiva che a fronte dell'affermazione della di aver effettuato regolarmente lo sdoganamento e di essersi interfacciata come previsto CP_3 Parte con l' e gli Uffici doganali, anticipando le somme dovute, aveva richiesto delucidazioni e documentazione attestante le prestazioni rese (tra cui il contratto sottoscritto e timbrato tra le parti, le ricevute e/o fatture di pagamento eseguite nel suo interesse, la corrispondenza a mezzo mail ordinaria e/o certificata intercorsa con le autorità marittime e sanitarie per lo sdoganamento della merce, tutta la documentazione eventualmente intercorsa e/o intercorrente con soggetti terzi che abbiano avuto un ruolo nello sdoganamento della merce, tutta la documentazione relativa all'eventuale pratica di sdoganamento con trattamenti economicamente vantaggiosi e/o agevolazioni previste per legge in caso di importazione da paesi individuati dal legislatore, qualsiasi documentazione relativa al rapporto intercorso tra le parti), senza ottenere un contratto sottoscritto o documentazione a supporto delle pretese avanzate, se non mere fatture e listini prezzi. Contestava altresì l'applicazione di dazi doganali, di cui lamentava la mancata dimostrazione del relativo pagamento e la mancata dimostrazione del proprio consenso ed assenso alla relativa spesa.
Da ultimo affermava che l'opposta non si era curata di procurarle i vantaggi previsti dal Regolamento delegato UE 2016/1237 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione 2016/1239 per l'importazione e l'esportazione del riso, che le avrebbero comportato velocità nello sdoganamento e costi molto più bassi.
Sulla scorta di tali deduzioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata;
sempre in via preliminare, la dichiarazione di nullità del decreto opposto, in quanto emesso in carenza assoluta di documenti a sostegno della richiesta monitoria;
in via gradata chiedeva l'accertamento del reale valore della prestazione effettuata.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, la hiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevava la mancata contestazione della sussistenza in capo al Tribunale adito di tutti i possibili fori concorrenti per territorio e l'indicazione del diverso giudice competente secondo ognuno di essi, da cui inferiva che l'eccezione dovesse giudicarsi tamquam non esset. Affermava che in ogni caso il Tribunale di Milano dovesse giudicarsi competente in ragione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., dovendo la prestazione di pagamento degli importi azionati da eseguirsi presso il proprio domicilio, rientrante nel circondario di Milano.
Quanto all'eccepita carenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., affermava di aver assolto al proprio onere probatorio, producendo in sede monitoria, non solo le fatture azionate, ma anche l'estratto del libro giornale autenticato da notaio.
Con riguardo al merito, osservava innanzitutto che, sebbene le fatture azionate siano analitiche e facciano puntuale riferimento alla natura dei servizi forniti e dei costi addebitati, l'opponente non ha formulato specifiche contestazioni. Chiariva poi che la fattura n. 812471886 (dell'importo di € 5.289,44) e la fattura n. 812472591 (dell'importo di € 6.204,76), contengono il mero addebito all'opponente, importatrice dall'India della merce stipata rispettivamente nel container HASU4895873 e nel container LCMCU1261831, dell'IVA all'importazione e dei dazi, e che le altre fatture azionate (di cui una era per vero una nota di credito dell'importo di € 84,79 a parziale storno della fattura 812474429) riguardano il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei container e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
Osservava che una voce particolarmente rilevante riguarda gli accessori esposti nella fattura n. 812474429, concerne il container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato dall'Amministrazione Sanitaria presso il Terminal di Napoli per etichettatura non conforme ai sensi dell'art.15 CP_2 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori, imputabile unicamente a – messa a conoscenza dell'evento con mail del Parte_2
17.7.2024 – che si era occupata dell'etichettatura prima dell'affidamento della merce per la spedizione, con conseguente diritto al rimborso di quanto conseguente all'omissione o all'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti riguardanti le merci trasportate, in applicazione dell'art. 1683 c.c..
Sulla scorta di queste deduzioni, concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito la sua conferma.
Concessa con riservata ordinanza del 22.05.2025 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione con decreto ex art. 127ter c.p.c. del 14.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
pagina 4 di 7 Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nel proprio atto introduttivo, non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), nonché con riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Parimenti deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto asseritamente emesso in carenza di prova scritta. Nella fase sommaria, infatti, l'opposta ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della
“prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.2 in fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 3 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, passando al merito della controversia, deve ritenersi che l'opposizione proposta da
[...] sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta. Parte_2
Al riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifica l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui le fatture si riferiscono, da parte di non sussistendo alcuna specifica contestazione sul CP_3 punto da parte dell'opponente.
Parte opposta ha dettagliatamente allegato che la fattura n. 812471886 (dell'importo di € 5.289,44) reca l'addebito dell'IVA e dei dazi relativi all'importazione di merce dall'India alla sede dell'opponente, ed ha prodotto la dichiarazione doganale con il conteggio delle imposizioni fiscali e doganali con riferimento alla merce stipata nel container LCMCU1261831, che trova puntuale riscontro nella fattura suddetta (sub doc. 5 fascicolo opposta) e che la fattura n. 812472591 (dell'importo di € 6.204,76) reca a sua volta l'addebito dell'IVA e dei dazi relativi all'importazione di merce dall'India alla sede dell'opponente, ed ha prodotto la dichiarazione doganale con il conteggio delle imposizioni fiscali e doganali con riferimento alla merce stipata nel container HASU4895873, che trova puntuale riscontro pagina 5 di 7 nella fattura suddetta (sub doc. 6 fascicolo opposta).
Ha allegato che il documento fiscale n. IT820257664 dell'importo di € 84,79, è una nota di credito a parziale storno della fattura n. 812474429, e che le ulteriori fatture azionate riguardano tutte il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei container e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
A fronte di tali puntuali specifiche allegazioni, che trovano pieno riscontro nelle fatture azionate, riportanti la descrizione analitica degli importi addebitati, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Con particolare riferimento poi all'addebito nella fattura 812474429 dei costi di storage/demurrage del container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato dall'Amministrazione Sanitaria presso il Terminal
di Napoli – come pure allegato da parte opponente - per etichettatura non conforme ai CP_2 sensi dell'art.15 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori, la parte opposta ha allegato che tale blocco debba essere unicamente imputato all'opponente che si era occupata dell'etichettatura prima dell'affidamento della merce per la spedizione, circostanza anche questa non è stata specificamente contestata dall'opponente.
L'opposta ha documentato - non contestata né smentita dall'opponente -, di aver diligentemente informato la Zen International s.r.l. con mail del 17.7.2024, e dunque alcun inadempimento può esserle ascritto, avendo la medesima di contro diritto al pagamento dei costi che sono derivati dall'irregolarità dei documenti riguardanti le merci trasportate forniti dalla Parte_2
Nel rilevato carente contesto di contestazione ed allegativo della difesa dell'opponente, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che parte opposta, mediante la produzione in atti delle fatture (sub doc. 2 fascicolo opposta) e delle dichiarazioni doganali (sub docc. 5 e 6 fascicolo opposta) recanti l'analitica indicazione degli importi addebitati per le prestazioni rese e per i relativi costi ed oneri sostenuti dalla medesima per conto della - Parte_2 documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
A ciò deve essere aggiunto dopo, che dopo l'atto introduttivo del giudizio, l'opponente non ha depositato alcuna ulteriore difesa, omettendo di formulare specifiche contestazioni alle allegazioni ed alle prove documentali fornite dalla con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Va infatti CP_3 ricordato che i fatti allegati, qualora non siano contestati, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. civ., sez. II, 20/11/2008, n. 27596), comportando per il deducente l'esonero dall'onere della prova, e producendo per il giudice effetti vincolanti, in quanto egli dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale pagina 6 di 7 processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti consente di espungere il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. civ., sez. III 5/03/2009, n. 5356).
In conclusione, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto (d.i. n. 14989/2024 r.g. n. 36700/2024 emesso in data 6.11.2024 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Maria Rita Cordova)
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_2 CP_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfetario del 15% sull'imponibile ed accessori come per legge dovuti. Milano, 31 ottobre 2025 Il Gop
dott. Katia Songia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA GAETANO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
CORSO VITTORIO EMANUELE 46 80050 LETTERE, presso il difensore avv. FONTANA GAETANO
OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA GIOVANNI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in Via De Amicis n. 33/A 20123 MILANO, presso il difensore avv. SCARPA GIOVANNI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
parte opponente Parte_2
“In via preliminare accertata la competenza esclusiva del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il d.i n. 14989/2024; accertare preliminarmente la mancanza assoluta di documenti a sostegno della richiesto monitoria, tanto meno di quelli richiesti dalla normativa in tema e quindi dichiarare nullo, e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 14989/2024; in via gradata, qualora la causa prosegui, sentir accertare il reale valore della prestazione effettuata e l'esatto adempimento di questa dall'opposto, in mancanza di accordi al riguardo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. pagina 1 di 7 parte opposta CP_1
“- Confermare il decreto opposto e comunque condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della diversa somma che risulterà dovuta oltre agli interessi fino al saldo
- In ipotesi di rimessione della causa in istruttoria ammettere i seguenti capitoli di prova, da far precedere da “vero che” (teste, anche a controprova, la SI.ra : Testimone_1
1 La fattura 812471886 (per € 5.289,44) costituisce l'addebito all'opponente, importatrice dall'India alla sua sede della merce stipata nel container HASU4895873, dell'IVA all'importazione e dei dazi;
la fattura 812472591 (per € 6.204,76) costituisce l'addebito all'opponente, importatrice dall'India alla sua sede della merce stipata nel container LCMCU1261831, dell'IVA all'importazione e dei dazi.
2. Le altre fatture depositate con il ricorso al monitorio (e la n.c. per € 84,79 che costituisce parziale storno della fattura 812474429) riguardano il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei containers e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
3. Gli accessori esposti nella fattura 812474429 concernono il container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato perché il 17.07.2024 (doc. 7) l'Amministrazione Sanitaria aveva imposto il blocco presso il Terminal di Napoli della merce e perciò del container dove era stipata, per CP_2 etichettatura non conforme ai sensi dell'art.15 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori.
4. L'evento di cui al cap. 3 fu portato a conoscenza di con email del 17.7.2024 ad Parte_1 ore 15,38 (doc. 8).
5. L'etichettatura del materiale importato da è stata effettuata prima Parte_1 Cont dell'affidamento della merce a per la spedizione. le prove dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
- Spese a carico della soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.12.2024, la proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14989/2024 R.G. n. 36700/2024 emesso in data 6.11.2024 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Maria Rita Cordova, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della l'importo complessivo di € 25047,69, oltre interessi e spese di procedura, per i CP_3 servizi dalla medesima resi in suo favore in relazione all'importazione di merce.
A fondamento della propria opposizione, la eccepiva innanzitutto Parte_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata, in quanto foro del convenuto, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., nonché in quanto foro in cui avrebbe dovuto essere pagina 2 di 7 eseguita la prestazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi di credito non liquido in mancanza di un titolo negoziale regolante i rapporti tra le parti.
Eccepiva inoltre la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 634 c.p.c., in quanto emesso sulla base di mere fatture e pertanto carente di idonea prova scritta, stante l'insussistenza di un contratto scritto tra le parti e la conseguente determinazione unilaterale del corrispettivo richiesto.
Quanto al merito, eccepiva la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della prestazione e del prezzo praticato, la carenza di prova del rapporto sottostante e della regolare e corretta esecuzione della prestazione, cui faceva conseguire l'impossibilità di verificare la congruità della richiesta, e la lesione del proprio diritto di difesa. D'altra parte, eccepiva che le prestazioni dell'opposta, giudicate manchevoli e lacunose, sono state causa di ingenti danni. In particolare, riferiva di aver chiesto all'opposta di seguire ed occuparsi di tutte le operazioni di sdoganamento di materie prime al fine di commercializzarle, interfacciandosi allo scopo con i signori Persona_1 Testimone_1
e , ed affermava che il cntr 40'gp che sbarcava a Persona_2 Persona_3 Per_4
LI (TML FLAVIO GIOIA) il 29.6.24, restava bloccato sino al successivo mese di agosto, per esclusiva responsabilità della nella gestione delle operazioni di sdoganamento, che solo CP_3 rivolgendosi a consulenti esterni scopriva consistere nella errata etichettatura della merce, che a suo dire avrebbe potuto essere sistemata solo dall'opposta nella propria qualità di spedizioniere. Affermava che quest'ultima invece aveva rinviato tale operazione, causando un aumento dei costi a suo carico e la perdita di chance ed opportunità di commercializzazione. Riferiva che a fronte dell'affermazione della di aver effettuato regolarmente lo sdoganamento e di essersi interfacciata come previsto CP_3 Parte con l' e gli Uffici doganali, anticipando le somme dovute, aveva richiesto delucidazioni e documentazione attestante le prestazioni rese (tra cui il contratto sottoscritto e timbrato tra le parti, le ricevute e/o fatture di pagamento eseguite nel suo interesse, la corrispondenza a mezzo mail ordinaria e/o certificata intercorsa con le autorità marittime e sanitarie per lo sdoganamento della merce, tutta la documentazione eventualmente intercorsa e/o intercorrente con soggetti terzi che abbiano avuto un ruolo nello sdoganamento della merce, tutta la documentazione relativa all'eventuale pratica di sdoganamento con trattamenti economicamente vantaggiosi e/o agevolazioni previste per legge in caso di importazione da paesi individuati dal legislatore, qualsiasi documentazione relativa al rapporto intercorso tra le parti), senza ottenere un contratto sottoscritto o documentazione a supporto delle pretese avanzate, se non mere fatture e listini prezzi. Contestava altresì l'applicazione di dazi doganali, di cui lamentava la mancata dimostrazione del relativo pagamento e la mancata dimostrazione del proprio consenso ed assenso alla relativa spesa.
Da ultimo affermava che l'opposta non si era curata di procurarle i vantaggi previsti dal Regolamento delegato UE 2016/1237 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione 2016/1239 per l'importazione e l'esportazione del riso, che le avrebbero comportato velocità nello sdoganamento e costi molto più bassi.
Sulla scorta di tali deduzioni, concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Torre Annunziata;
sempre in via preliminare, la dichiarazione di nullità del decreto opposto, in quanto emesso in carenza assoluta di documenti a sostegno della richiesta monitoria;
in via gradata chiedeva l'accertamento del reale valore della prestazione effettuata.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, la hiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. CP_1
Con riferimento all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, rilevava la mancata contestazione della sussistenza in capo al Tribunale adito di tutti i possibili fori concorrenti per territorio e l'indicazione del diverso giudice competente secondo ognuno di essi, da cui inferiva che l'eccezione dovesse giudicarsi tamquam non esset. Affermava che in ogni caso il Tribunale di Milano dovesse giudicarsi competente in ragione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., dovendo la prestazione di pagamento degli importi azionati da eseguirsi presso il proprio domicilio, rientrante nel circondario di Milano.
Quanto all'eccepita carenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., affermava di aver assolto al proprio onere probatorio, producendo in sede monitoria, non solo le fatture azionate, ma anche l'estratto del libro giornale autenticato da notaio.
Con riguardo al merito, osservava innanzitutto che, sebbene le fatture azionate siano analitiche e facciano puntuale riferimento alla natura dei servizi forniti e dei costi addebitati, l'opponente non ha formulato specifiche contestazioni. Chiariva poi che la fattura n. 812471886 (dell'importo di € 5.289,44) e la fattura n. 812472591 (dell'importo di € 6.204,76), contengono il mero addebito all'opponente, importatrice dall'India della merce stipata rispettivamente nel container HASU4895873 e nel container LCMCU1261831, dell'IVA all'importazione e dei dazi, e che le altre fatture azionate (di cui una era per vero una nota di credito dell'importo di € 84,79 a parziale storno della fattura 812474429) riguardano il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei container e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
Osservava che una voce particolarmente rilevante riguarda gli accessori esposti nella fattura n. 812474429, concerne il container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato dall'Amministrazione Sanitaria presso il Terminal di Napoli per etichettatura non conforme ai sensi dell'art.15 CP_2 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori, imputabile unicamente a – messa a conoscenza dell'evento con mail del Parte_2
17.7.2024 – che si era occupata dell'etichettatura prima dell'affidamento della merce per la spedizione, con conseguente diritto al rimborso di quanto conseguente all'omissione o all'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti riguardanti le merci trasportate, in applicazione dell'art. 1683 c.c..
Sulla scorta di queste deduzioni, concludeva chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito la sua conferma.
Concessa con riservata ordinanza del 22.05.2025 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata infine trattenuta in decisione con decreto ex art. 127ter c.p.c. del 14.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
pagina 4 di 7 Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) nel proprio atto introduttivo, non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), nonché con riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Parimenti deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto asseritamente emesso in carenza di prova scritta. Nella fase sommaria, infatti, l'opposta ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della
“prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato (sub doc.2 in fascicolo monitorio) e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 3 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, passando al merito della controversia, deve ritenersi che l'opposizione proposta da
[...] sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta. Parte_2
Al riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifica l'effettiva esecuzione delle prestazioni cui le fatture si riferiscono, da parte di non sussistendo alcuna specifica contestazione sul CP_3 punto da parte dell'opponente.
Parte opposta ha dettagliatamente allegato che la fattura n. 812471886 (dell'importo di € 5.289,44) reca l'addebito dell'IVA e dei dazi relativi all'importazione di merce dall'India alla sede dell'opponente, ed ha prodotto la dichiarazione doganale con il conteggio delle imposizioni fiscali e doganali con riferimento alla merce stipata nel container LCMCU1261831, che trova puntuale riscontro nella fattura suddetta (sub doc. 5 fascicolo opposta) e che la fattura n. 812472591 (dell'importo di € 6.204,76) reca a sua volta l'addebito dell'IVA e dei dazi relativi all'importazione di merce dall'India alla sede dell'opponente, ed ha prodotto la dichiarazione doganale con il conteggio delle imposizioni fiscali e doganali con riferimento alla merce stipata nel container HASU4895873, che trova puntuale riscontro pagina 5 di 7 nella fattura suddetta (sub doc. 6 fascicolo opposta).
Ha allegato che il documento fiscale n. IT820257664 dell'importo di € 84,79, è una nota di credito a parziale storno della fattura n. 812474429, e che le ulteriori fatture azionate riguardano tutte il “nolo mare”, cioè il corrispettivo per la spedizione marittima, i costi per l'uso dei container e le loro soste nei terminal, gli accessori concernenti le operazioni doganali, sanitarie e le altre operazioni burocratiche imposte per le importazioni dall'India.
A fronte di tali puntuali specifiche allegazioni, che trovano pieno riscontro nelle fatture azionate, riportanti la descrizione analitica degli importi addebitati, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Con particolare riferimento poi all'addebito nella fattura 812474429 dei costi di storage/demurrage del container HASU4895873, rimasto a lungo bloccato dall'Amministrazione Sanitaria presso il Terminal
di Napoli – come pure allegato da parte opponente - per etichettatura non conforme ai CP_2 sensi dell'art.15 comma 1 del Reg. (UE) N. 1169/2011, che concerne le informazioni sugli alimenti per i consumatori, la parte opposta ha allegato che tale blocco debba essere unicamente imputato all'opponente che si era occupata dell'etichettatura prima dell'affidamento della merce per la spedizione, circostanza anche questa non è stata specificamente contestata dall'opponente.
L'opposta ha documentato - non contestata né smentita dall'opponente -, di aver diligentemente informato la Zen International s.r.l. con mail del 17.7.2024, e dunque alcun inadempimento può esserle ascritto, avendo la medesima di contro diritto al pagamento dei costi che sono derivati dall'irregolarità dei documenti riguardanti le merci trasportate forniti dalla Parte_2
Nel rilevato carente contesto di contestazione ed allegativo della difesa dell'opponente, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che parte opposta, mediante la produzione in atti delle fatture (sub doc. 2 fascicolo opposta) e delle dichiarazioni doganali (sub docc. 5 e 6 fascicolo opposta) recanti l'analitica indicazione degli importi addebitati per le prestazioni rese e per i relativi costi ed oneri sostenuti dalla medesima per conto della - Parte_2 documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
A ciò deve essere aggiunto dopo, che dopo l'atto introduttivo del giudizio, l'opponente non ha depositato alcuna ulteriore difesa, omettendo di formulare specifiche contestazioni alle allegazioni ed alle prove documentali fornite dalla con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Va infatti CP_3 ricordato che i fatti allegati, qualora non siano contestati, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. civ., sez. II, 20/11/2008, n. 27596), comportando per il deducente l'esonero dall'onere della prova, e producendo per il giudice effetti vincolanti, in quanto egli dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale pagina 6 di 7 processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti consente di espungere il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. civ., sez. III 5/03/2009, n. 5356).
In conclusione, per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto (d.i. n. 14989/2024 r.g. n. 36700/2024 emesso in data 6.11.2024 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Maria Rita Cordova)
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_2 CP_3 liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfetario del 15% sull'imponibile ed accessori come per legge dovuti. Milano, 31 ottobre 2025 Il Gop
dott. Katia Songia
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