Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/06/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Chiara Sangiuolo - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 184 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA) alla via S. Nullo n. 179 Country Park presso lo studio dell'avv. Fiorinda Conte, dalla quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti e Parte_2
), elettivamente domicilia in Vallo della Lucania SA alla via Stefano C.F._2
Passero n. 8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrato, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione dell'8/4/2025.
FATTO E DIRITTO
1
[...] cui al ricorso.
All'udienza del 27/5/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse fossero conformi alla legge, assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio ( “1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e ciascuno fisserà la propria residenza/dimora/domicilio ove crederà più opportuno;
2. nulla viene disposto in relazione alla casa coniugale in quanto gli stessi hanno provveduto a dismettere la stessa e a dividere tutti gli arredi e corredi ivi presenti. La Sig.ra rinunzia ad ogni pretesa in ordine alla suddetta automobile Parte_2
Mitsubishi Pajero sport (di cui al n.ro 5 della premessa che precede), di proprietà del ricorrente Parte_1
e della di lui madre;
3. disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 disponendo che la stessa vivrà, allo stato, unitamente alla madre, presso il suddetto immobile dei nonni materni, sito in Vallo della Lucania SA alla via Andrea de Hippolytis n. 58. Laddove la sig.ra Parte_2 deciderà e sarà in condizioni di trasferirsi altrove, sarà obbligata a comunicarlo al sig. a mezzo Parte_1 racc.ta a.r o anche a mezzo mail e/o strumenti di comunicazione ordinaria. Qualora il sig. Parte_1 dovesse cambiare l'attuale domicilio o quello futuro, dovrà comunicarlo alla moglie con le stesse modalità summenzionate (racc.ta a.r.o anche a mezzo mail e/o strumenti di comunicazione ordinaria);
4. in riferimento al diritto di visita, stante la tenera età della minore e la distanza logistica tra le parti, stabilire che fino al Per_1 compimento dei cinque anni di vita di , il padre potrà vedere e tenere con sé la minore stessa ogni domenica Per_1 dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 5. al compimento dei cinque anni di vita della minore, il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia a week end alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16,00 fino alla domenica pomeriggio alle Per_1 ore 18,00, con pernottamento presso l'immobile del padre. Nelle settimane in cui non sarà previsto il pernottamento per il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sè la giornata della domenica dalle ore 10,00 alle ore Per_1
18,00. Si evidenzia che le parti si rendono disponibili ad eventuali cambiamenti e/o ampliamento del diritto di visita, secondo le esigenze lavorative e personali del padre e della madre e gli impegni scolastici/parascolastici e/o ludico-sportivi della minore, con preavviso di almeno 48 ore prima;
6. durante le ferie natalizie e pasquali, fino al raggiungimento del cinque anni di vita della minore il padre potrà vedere e tenere con sè la minore il 24 Per_1 dicembre ed il primo gennaio ed il lunedì in albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Dal compimento dei cinque anni
2 di vita della minore, la stessa, ad anni alterni, festeggerà con un genitore il 24 ed il 26 dicembre e con l'altro il 25, con un genitore il 31 dicembre ed il 6 gennaio e con l'altro il 1 gennaio e con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
7. durante le vacanze estive, al compimento dei cinque anni di vita della minore , Per_1 il padre potrà trascorrere con la figlia una intera settimana nel mese di luglio o agosto, da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
8. porre a carico del signor con effetto immediato, Parte_1 un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), per il mantenimento della figlia ed un assegno mensile di € Per_1
100,00 (euro cento/00) quale contributo per il mantenimento della sig.ra (assegni entrambi Parte_2 rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'Aprile 2026), da versarsi entrambi entro il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti Parte_2 attuali coordinate bancarie IBAN: [...]. In caso di cambio delle coordinate sarà cura della sig.ra comunicare tempestivamente al marito con gli stessi mezzi summenzionati;
Parte_2
9. porre a carico del sig. il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie, ossia spese Parte_1 mediche non coperte dal SSN e spese scolastiche ed universitarie, spese para-scolastiche e per impegni ludico-sportivi, previo accordo tra le parti, secondo quanto previsto dalle linee guida elaborate dal consiglio nazionale forense che le parti dichiarano di aver appreso e sottoscritto;
10.dichiarare che l'importo totale dell'assegno unico erogato mensilmente dall' e spettante per la figlia venga richiesto ed incassato mensilmente direttamente ed CP_1 Per_1 unicamente dalla sig.ra e, pertanto, il sig. lascia ampia facoltà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
di presentare istanza direttamente all'ente previdenziale;
11.disporre l'obbligo per entrambi i Parte_2 coniugi di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, soprattutto allorquando hanno con sé la figlia minore;
12.compensare le spese di giudizio, infatti, con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati costituiti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà”).
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
3 4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30 maggio 2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
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