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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7095/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IL RA IC
Stefano Calabria IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7095/2025, vertente
TRA
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Margherita Zurru
E
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Leggio
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in
EO SA in data 6 giugno 2009. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio minore (classe 2010). Persona_1
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 2015 con convenzione di negoziazione assistita del 13 luglio 2015, autorizzata dal
Procuratore della Repubblica in data 14 luglio dello stesso anno e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 I coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
2 Orbene, quanto alla domanda principale rileva in proposito il Tribunale
che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 6 giugno 2009, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con 3 l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EO SA (Rieti) in data 6 giugno 2009 tra Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il [...] CP_1
a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di EO SA al n. 8, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno
2009;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EO SA per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il IC estensore Stefano Calabria Il Presidente
MA ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IL RA IC
Stefano Calabria IC relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7095/2025, vertente
TRA
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Margherita Zurru
E
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Leggio
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in
EO SA in data 6 giugno 2009. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio minore (classe 2010). Persona_1
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 2015 con convenzione di negoziazione assistita del 13 luglio 2015, autorizzata dal
Procuratore della Repubblica in data 14 luglio dello stesso anno e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 I coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
2 Orbene, quanto alla domanda principale rileva in proposito il Tribunale
che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 6 giugno 2009, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con 3 l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EO SA (Rieti) in data 6 giugno 2009 tra Parte_1
nata il [...] a [...], e , nato il [...] CP_1
a Roma;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di EO SA al n. 8, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno
2009;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EO SA per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il IC estensore Stefano Calabria Il Presidente
MA ZI
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