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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 635/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. S.F. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI ANTONELLA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 308/2024; oggetto: sequestro ex art. 473 bis 36 c.p.c.
pagina 1 di 16 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 473 bis 36, terzo comma, c.p.c. del 12.10.2023, la signora conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini il signor CP_1
allegando, tra l'altro: Parte_1
− che con decreto della Corte di Appello di Bologna del 20-31.05.2016, era stato disposto che il signor corrispondesse alla signora Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 [...]
la somma di Euro 400,00 mensili, oltre alla metà delle spese Per_1
straordinarie;
− che con decreto definitivo del Tribunale dei Minori di Bologna n.
1521/2018 era stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, in regione delle condotte e condizioni del padre;
− che era una bambina capace e determinata, come dimostravano Per_1
gli eccellenti risultati scolastici conseguiti, frequentante, al momento del deposito del ricorso, la prima classe del liceo scientifico;
− che i genitori dovevano, secondo le rispettive capacità economiche, sostenere il percorso di crescita della figlia, tenendo conto delle sue aspirazioni;
− che, tuttavia, il padre tendeva a dissipare e distrarre le pur consistenti sostanze di cui disponeva, arrecando grave e irreparabile pericolo per il mantenimento attuale e futuro della minore;
− che il signor a seguito della morte dei genitori, aveva ereditato Pt_1
un cospicuo patrimonio costituito da immobili, aziende e partecipazioni, che aveva per intero ceduto al fratello, incassando la somma di Euro
pagina 2 di 16 459.159,00, oltre ad altri importi che gli sarebbero stati corrisposti in futuro;
− che il resistente conduceva una vita agiata, come documentato dai
“social”, compiendo viaggi e possedendo moto e auto di lusso;
− che, tuttavia, il signor non provvedeva regolarmente al Pt_1
mantenimento della figlia, nonostante i solleciti della ricorrente che si trovava in difficoltà a mantenere la giovane a fronte di un Per_1
reddito personale mensile di Euro 1.000,00 ca.;
− che lo stesso signor aveva dichiarato il 02.08.2023 di trovarsi Pt_1
in difficoltà economiche;
− che il debito maturato ammontava a Euro 5.326,67 a titolo di tre mensilità di mantenimento ordinario, arretrati ISTAT e spese straordinarie maturate nel corso di oltre un anno (settembre 2022 – ottobre 2023);
− che i genitori avevano assunto obbligazioni nell'interesse dalla figlia, fra le quali quelle per l'apparecchio ortodontico e le visite dentistiche;
− che, calcolate le spese prevedibili e l'impegno economico anche per la frequentazione dell'università, l'onere complessivo a carico del resistente poteva adeguarsi alla somma di Euro 110.410,56, cui aggiungere lo scaduto;
− che sussistevano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro previsto dall'art. 473 bis 36, terzo comma, c.p.c.;
− che, in particolare, oltre alle condotte già messe in evidenza, nel decreto di affidamento esclusivo si dava atto dei pregressi paterni, quali: TSO, condotte penalmente rilevanti, un passato di dipendenza da sostanze.
La signora concludeva chiedendo l'autorizzazione, sino alla concorrenza CP_1
dell'importo di Euro 115.737,34 o della diversa somma ritenuta di giustizia,
pagina 3 di 16 del sequestro conservativo inaudita altera parte e, in subordine, previa convocazione del signor Pt_1
Con decreto del 24.10.2023, il Tribunale autorizzava il sequestro inaudita altera parte sino alla concorrenza dell'importo di Euro 65.000,00.
Il provvedimento, in assenza del resistente, veniva confermato con ordinanza del 17.11.2023.
Si costituiva il signor chiedendo la revoca del provvedimento Parte_1
di sequestro e il rigetto della domanda della ricorrente, deducendo, tra l'altro:
− di essere stato gravemente malato sin dal 12.09.2023, avendo subito un primo intervento d'urgenza il 15.09.2023 e un secondo “salvavita” il
12.11.2023, e non avere, quindi, potuto conoscere del ricorso e del provvedimento prima del 05.12.2023;
− che la signora era a conoscenza di tali circostanze, come anche del CP_1
motivo del ritardo nel pagamento del mantenimento;
− che i tempi dell'iniziativa integravano fonte di responsabilità processuale aggravata;
− che al momento della presentazione del ricorso il credito certo, liquido ed esigibile ammontava a Euro 1.426,89, oltre alle spese straordinarie non debitamente provate, corrispondente a tre mensilità di contributo al mantenimento;
− che, quindi, l'importo da sottoporre a sequestro era sproporzionato;
− che, sebbene la riforma Cartabia avesse rafforzato la tutela del credito a favore della prole con l'art. 473 bis 36 c.p.c., ciò non poteva tradursi in un ricorso abusivo a detto strumento;
− che la situazione di difficoltà momentanea era da ricondursi a una truffa subita nell'ambito di una compravendita di un camper;
− che non vi era alcuna “serie di inadempimenti” o “una certa irregolarità nei pagamenti”;
pagina 4 di 16 − che la figlia avrebbe potuto, al raggiungimento della maggiore Per_1
età, chiedere la corresponsione diretta dell'assegno;
− che la stabilità e l'affidabilità del resistente non potevano essere minate da un passato risalente a sedici anni prima, quando ancora non era nata la figlia;
− che non esisteva alcun provvedimento attuale, atto o documento attestante una condizione patologica o di tossicodipendenza del signor
Pt_1
− che non si comprendeva quale fosse la condotta dissipatoria contestata al resistente, non essendo documentata alcuna delle circostanze riferite
(viaggi, possesso di veicoli di lusso);
− che la situazione economica del signor a seguito della Pt_1
cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda paterna, era peggiorata e, quindi, tale mutata condizione sarebbe stata posta a fondamento di una richiesta di revisione delle condizioni di mantenimento della figlia minore;
− che, alla luce della consistenza del patrimonio del signor era Pt_1
evidente l'insussistenza del pericolo che questi potesse sottrarsi all'adempimento, da ritenersi garantito dalla proprietà immobiliari documentate dalla stessa controparte.
Il Tribunale di Rimini, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 308 depositata il 12.03.2024, confermava il provvedimento con il quale era stato autorizzato il sequestro sui beni del signor sino alla concorrenza della Pt_1
somma di Euro 65.000,00.
Il primo giudice rilevava che la notificazione del ricorso e del provvedimento si fosse perfezionata a mezzo PEC quando il resistente era già stato dimesso dopo il secondo intervento e dovendosi, quindi, considerare le circostanze da questi allegate del tutto inidonee a dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.
pagina 5 di 16 Nel merito, richiamati anche i principi elaborati in vigenza dell'art. 156, sesto comma, c.c., il Tribunale rilevava come ai fini della concessione del provvedimento di sequestro non fosse necessario un inadempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa irregolarità nei pagamenti, tale, comunque, da frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.
La duplice finalità conservativo satisfattiva del sequestro regolato dall'art. 156
c.c. e ora dall'art. 473 bis 36 c.p.c., disegnava una cautela speciale o atipica, diretta essenzialmente a fornire una tutela rafforzata del credito di mantenimento di cui era posta in dubbio l'esazione.
A tal fine erano irrilevanti sia l'ammontare del credito, sia le ragioni dell'inadempimento.
Con riferimento al quantum, l'importo di Euro 65.000,00 era da considerarsi congruo in considerazione dell'età della minore e della presumibile durata nel tempo dell'obbligazione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il signor Parte_1
per i seguenti
[...]
motivi.
1. Il Tribunale ha errato nell'interpretare l'art. 473 bis 36 c.p.c. e ha concesso il sequestro nonostante fosse carente il presupposto del pericolo del futuro inadempimento richiesto dalla norma.
Nel caso concreto, la sentenza non appare congruamente motivata non comprendendosi l'origine dei dubbi del primo giudice circa la regolarità del futuro adempimento.
Il signor dal 2016, aveva sempre regolarmente versato quanto Pt_1
dovuto, salvo per tre mensilità nel 2023, peraltro per ragioni contingenti note all'appellata.
pagina 6 di 16 Il credito della signora certo, liquido ed esigibile al momento della CP_1
presentazione del ricorso ammontava a Euro 1.426,89 e sulla base di esso è stato concesso un sequestro di Euro 65.000,00.
Non si configura, quindi, alcuna “serie di inadempimenti” o “una certa irregolarità nei pagamenti”.
Il provvedimento impugnato appare, quindi, iniquo, considerata la pregressa puntualità nei pagamenti e il consistente patrimonio, costituito da immobili e crediti, circostanze che rendono evidente l'assenza di rischio di esazione.
Inoltre, a fronte di eventi risalenti a più di sedici anni fa, neppure sussiste alcun provvedimento attuale, atto o documento attestante una condizione patologica o di tossicodipendenza del signor né si Pt_1
comprende che non si comprende quale possa essere la condotta dissipatoria contestatagli.
2. Il sequestro è ingiusto anche nel quantum, perché l'importo autorizzato
è sproporzionato, sia per la mutevolezza dello stesso nel tempo, sia perché detta quantificazione non tiene conto del fatto che al raggiungimento della maggiore età potrebbe chiedere la Per_1 corresponsione diretta dell'assegno.
Rilevano, inoltre, le mutate condizioni economiche del signor Pt_1
che fonderanno una richiesta di revisione delle condizioni di mantenimento.
3. Il diritto di difesa dell'appellante è stato violato, non essendogli stato consentito di reagire alle istanze proposte nei suoi confronti perché gravemente malato al momento dell'introduzione del giudizio, come, peraltro, noto alla ricorrente.
Inoltre, ricorso e provvedimento sono stati notificati il 24.10.2023 e non il 21.11.2023 come affermato dal Tribunale.
pagina 7 di 16 Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_1
quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte, con ordinanza del 25.06.2024, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non è fondato.
La Corte, in primo luogo, pur con le opportune precisazioni e i necessari approfondimenti, ribadisce quanto già espresso con l'ordinanza del 25.06.2024 che ha negato l'inibitoria richiesta dal signor Pt_1
La Corte, infatti, è chiamata a decidere sulla legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale sulla base dei presupposti accertati nel corso del medesimo, non potendo tenere conto dei fatti successivi che possono essere oggetto sia di istanza di revoca, sia di “estensione” della misura dinanzi al medesimo giudice a fronte delle mutate condizioni.
Tale principio, che regola in via generale la materia del diritto di famiglia
(decisioni assunte rebus sic stantibus), definisce il perimetro entro il quale può esprimersi l'attività del giudice d'appello che, ha, quindi, cognizione limitata a valutare la legittimità della decisione impugnata alla luce dei presupposti sussistenti al momento della sua pubblicazione, vertendosi in materia di provvedimenti sempre revocabili/modificabili dallo stesso giudice ove suddetti presupposti, a loro volta, si modifichino nel tempo (si veda, in tal senso, App.
Milano, decr. 04.05.2022 – R.G. 1769-1/2021).
Fatta questa premessa, la Corte condivide le conclusioni del primo giudice.
Il provvedimento di sequestro è stato concesso a fronte del conclamato inadempimento dell'obbligato al pagamento del mantenimento della figlia minore che, peraltro, neppure costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della relativa istanza a seguito della novella entrata in vigore pagina 8 di 16 nel 2023; inoltre, tale inadempimento si è protratto anche nel corso del giudizio di primo grado e soltanto nel corso del presente giudizio (per quanto questo possa rilevare, trattandosi di fatto sopravvenuto), il signor ha Pt_1
corrisposto quanto dovuto alla signora a titolo di mantenimento della CP_1
figlia minore;
né detto versamento costituisce di per sé ragione sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione o della revoca del sequestro
(rif. anche Cass. civ., sent. n. 4323/1998, seppur nel previgente regime regolato dall'art. 156, sesto comma, c.c.).
In ogni caso, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente anche il requisito del periculum, ossia del pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico, così come sancito dall'art. 473 bis 36, secondo comma, c.p.c.
In primo luogo, si osserva che la norma, sostituendo e abrogando l'art. 156, sesto comma, c.c. previgente, ha espressamente esteso la tutela “cautelare” a tutti gli obblighi di natura economica, senza alcuna distinzione tra mantenimento ordinario e spese straordinarie.
L'art. 473 bis 36 c.p.c. si applica, quindi, a tutti i procedimenti in materia familiare e riguarda tutti i contributi economici stabiliti in favore della prole o delle parti.
Parte appellante, sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in questa fase, riproponendo le medesime difese già svolte dinanzi al Tribunale, ha sostenuto che il credito della signora fosse limitato a sole tre mensilità di CP_1 mantenimento ordinario non corrisposte e, a fronte dell'esiguità dell'inadempimento, non fosse giustificata l'autorizzazione del sequestro.
Tale tesi è priva di pregio, considerato che, come detto, tutti gli obblighi rilevano ai fini dell'applicazione della nuova normativa, comprese le spese straordinarie che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal signor
[...]
integrano credito certo, liquido ed esigibile ove documentalmente Pt_1
provate, tanto da poter essere messe in esecuzione senza necessità di pagina 9 di 16 preventivo accertamento ove riconducibili alle ipotesi regolate dalla legge, dai protocolli e dal provvedimento che ne ha disposto l'addebito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, al momento della presentazione del ricorso e poi nel prosieguo del giudizio, nel corso del quale la sua posizione debitoria si è aggravata, il debito era assai più consistente rispetto a quello relativo a sole tre mensilità di mantenimento ordinario, comprendendo anche l'aggiornamento ISTAT e le spese straordinarie nella misura del 50%.
E, nonostante le generiche contestazioni formulate nelle proprie difese, la fondatezza, intesa anche come certezza e liquidità del credito, della pretesa della signora trova conferma nel fatto che il signor abbia poi CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Per quanto possa, quindi, rilevare, i presupposti per la concessione del sequestro sussistevano al momento della presentazione del ricorso e sono stati confermati e suffragati nel corso di tutte le fasi del giudizio dalla condotta del signor Pt_1
Quanto allo specifico profilo del pericolo che l'obbligato potesse sottrarsi all'adempimento, la Corte ritiene debba essere confermata la conclusione del
Tribunale alla luce di molteplici elementi, tutti concordanti e idonei a confermare la sussistenza del rischio per la signora di non riuscire a CP_1
soddisfare le esigenze di mantenimento della figlia minore.
Sul punto la difesa dell'appellante è manifestamente contraddittoria.
Da un lato, infatti, sono documentate diverse dichiarazioni provenienti dalla parte e, quindi, aventi valore confessorio, di difficoltà a fare fronte alle proprie obbligazioni;
in particolare, oltre alla situazione “contingente” legata, peraltro,
a una vicenda economica di modesta entità rispetto al contesto, quale la vendita di un camper per il corrispettivo di Euro 25.000,00, il signor riferisce Pt_1
delle proprie mutate condizioni economiche tali da legittimare la prospettata pagina 10 di 16 richiesta di revisione, in diminuzione, delle obbligazioni di mantenimento assunte nei confronti della figlia minore.
Questo quadro di impoverimento offerto dallo stesso obbligato, unito all'effettiva conclamata inadempienza, configura presupposto di per sé sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, considerata anche la natura privilegiata e speciale del credito a tutela del quale è espressamente previsto.
Dall'altro, in palese contraddizione, il signor riferisce di una Pt_1
situazione economica estremamente rassicurante, in quanto fondata sulla proprietà di beni immobili e di crediti, più che idonei a garantire il soddisfacimento del diritto al mantenimento della figlia minore anche per il futuro.
Tuttavia, la condizione patrimoniale del signor non consente di Pt_1
superare le conclusioni del primo giudice qui condivise.
Oltre alla già richiamata ammissione di essere in gravi difficoltà economiche, si deve, infatti, tenere conto di ulteriori significativi elementi idonei a confortare l'esigenza di garanzia soddisfatta mediante l'autorizzazione al sequestro conservativo.
Prescindendo dalla situazione di estrema difficoltà personale dell'appellante, risalente del tempo, ma, comunque, molto grave e denotante una personalità tutt'altro che stabile, tanto da determinarne l'esclusione dall'affidamento della figlia anche molti anni dopo l'emersione dei fatti di cui si è dato atto nella decisione impugnata e dato altresì atto che non risulta che il signor Pt_1
abbia mai contestato/contrastato la decisione in tema di affidamento, ciò che rileva ai fini della configurazione del pericolo è la circostanza che, pur disponendo di un patrimonio cospicuo, l'appellante non sia stato in grado di adempiere ad obbligazioni relativamente modeste sotto il profilo quantitativo, sebbene rilevanti per garantire il mantenimento della figlia Per_1
L'inadempimento di un'obbligazione così importante è indicativo di una pagina 11 di 16 condizione di disordine finanziario e/o di difficoltà gestoria, legittimante la concessione della richiesta cautela.
A ciò si aggiunga che il signor nulla ha saputo o potuto riferire in Pt_1
ordine alla destinazione delle consistenti somme incassate tra il 2021 e il 2023 per complessivi Euro 459.159,00, ottenute a seguito della stipula di n. 3 atti notarili, lamentando, invece, di non poter adempiere a seguito di un pressoché contestuale raggiro del valore di Euro 25.000,00 a dimostrazione del concreto pericolo della “liquidazione” e, quindi, della più difficile escutibilità del patrimonio del debitore in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di mantenere la figlia minore: l'appellante, pur disponendo o avendo avuto a disposizione quasi mezzo milione di Euro in contanti, non è stato in grado di corrisponderne poche migliaia, necessarie per il sostentamento della prole.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'appellante sostiene che il vincolo autorizzato sino alla concorrenza di Euro
65.000,00 sarebbe eccessivo, perché le condizioni potrebbero mutare in futuro e, comunque, la figlia potrebbe chiedere, al raggiungimento della maggiore età, la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento.
Si tratta di censure financo temerarie.
Il mutamento delle condizioni è, allo stato, imprevedibile e, in ogni caso, secondo id quod plerumque accidit, le esigenze della prole aumentano con l'avanzare degli anni, sicché la somma per la quale ha disposto il Tribunale, limitata alla capitalizzazione dell'attuale mantenimento, è certamente ragionevole, oltre che contenuta.
In ogni caso, come già riferito, ove mutino le condizioni, il signor Pt_1
avrà la facoltà di agire in giudizio per ottenere la revisione delle proprie obbligazioni, come già prospettato anche se, allo stato, non attuato.
Quanto alla eventuale richiesta della figlia di ottenere al Per_1
raggiungimento della maggiore età la diretta corresponsione del contributo al pagina 12 di 16 mantenimento da parte del padre, si rammenta che tale soluzione non costituisce un automatismo, ma è sottoposto alla valutazione del giudice.
La concreta applicazione dell'art. 337 septies c.c. richiede specifiche condizioni.
È necessaria una specifica domanda giudiziale da parte del figlio.
In assenza di tale domanda, il genitore già affidatario/collocatario mantiene la legittimazione a ricevere l'assegno.
La possibilità di versare direttamente l'assegno al figlio maggiorenne non è una facoltà dell'obbligato né può essere oggetto di accordo tra le parti. È necessario un provvedimento giurisdizionale di modifica delle statuizioni precedenti, che può essere richiesto solo dal figlio stesso.
Anche quando venga formulata la domanda, il giudice può disporre, valutate le circostanze del caso concreto, che il versamento avvenga al genitore collocatario anziché direttamente al figlio;
la coabitazione del figlio con uno dei genitori rappresenta un parametro fattuale di rilevanza indiziaria che può giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta, in quanto indice del permanere di un più intenso legame familiare e del fatto che quel genitore sia la figura di riferimento per il sostentamento del figlio, tant'è che, trattandosi di diritto indisponibile, neppure ove ricorra l'accordo tra i genitori tale soluzione sarebbe applicabile “di diritto” (rif. Cass. civ., ord. n.
9700/2021).
Temerarie sono, per concludere sul punto, le allegazioni del signor Pt_1 riguardanti l'anticipo di TFR richiesto dalla signora per l'importo di Euro CP_1
1.180,00 lordi, considerate le esigenze familiari dell'appellata e il documentato reiterato inadempimento dell'appellante proseguito anche in corso di causa, con estinzione del debito solo in data 17.03.2025.
∞ ∞ ∞
Infine, il terzo motivo di appello è privo di fondamento.
pagina 13 di 16 Lamenta l'appellante di non avere potuto esercitare il proprio pieno diritto di difesa per avere ricevuto la notificazione del ricorso e del provvedimento cautelare mentre versava in una condizione di grave malattia.
L'esistenza di una condizione patologica è documentata, tuttavia, non emerge che il signor alla data della notifica eseguita a mezzo PEC Pt_1
(24.10.2023), non fosse nelle condizioni di poter avere piena conoscenza dell'atto trasmessogli.
In quel periodo egli non era ricoverato e, dalla stessa documentazione medica, peraltro in parte poco leggibile, si evince che, seppur sofferente, allora e anche alla data del secondo ricovero (11.11.2023), egli fosse in sé, collaborante e deambulante in modo autonomo.
Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti il primo il 15.09.2023, con dimissione immediatamente successiva, e il secondo il 12.11.2023, con ricovero del giorno 11.11.2023; il 16.11.2023 è stato dimesso con una diagnosi favorevole e rassicurante.
Non si può, quindi, affermare che il diritto alla difesa del signor sia Pt_1
stato in alcun modo leso.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'appellata sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Eur 260.000,00).
Non trova applicazione nei confronti dell'appellante l'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la causa verte su materia non soggetta al pagamento del contributo unificato.
Considerate, infine: la condotta processuale del signor il quale ha, Pt_1
anche in questa fase, affermato che il suo inadempimento era limitato all'importo di Euro 1.426,89, nonostante l'evidente e conclamata maggiore esposizione a vario titolo accumulata nei confronti della signora maturata CP_1
pagina 14 di 16 anche in corso di causa;
la natura della controversia, avente per oggetto il contributo al mantenimento per la figlia minore;
la contraddittorietà, oltre che la manifesta infondatezza delle difese svolte;
la Corte ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari a 1/3 dell'ammontare delle spese legali liquidate, al netto degli accessori, come di seguito determinata.
Infine, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene opportuno rimettere gli atti alla
Procura competente al fine di valutare se sussistano i presupposti per l'avvio officioso del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno o per l'adozione di ogni altro eventuale provvedimento ritenuto opportuno a tutela del patrimonio del signor Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 14.137,00, oltre spese CP_1
forfettarie e accessori di legge;
III – condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., il signor al Parte_1
pagamento in favore della signora della somma di Euro 4.712,00, CP_1
oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
IV – condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c., il signor al Parte_1
pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende;
V – rimette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini al fine di valutare l'adozione ex officio nei confronti del signor Parte_1
residente in [...], dei provvedimenti
[...]
pagina 15 di 16 opportuni a tutela del suo patrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 635/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. S.F. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI ANTONELLA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 308/2024; oggetto: sequestro ex art. 473 bis 36 c.p.c.
pagina 1 di 16 Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 473 bis 36, terzo comma, c.p.c. del 12.10.2023, la signora conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini il signor CP_1
allegando, tra l'altro: Parte_1
− che con decreto della Corte di Appello di Bologna del 20-31.05.2016, era stato disposto che il signor corrispondesse alla signora Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 [...]
la somma di Euro 400,00 mensili, oltre alla metà delle spese Per_1
straordinarie;
− che con decreto definitivo del Tribunale dei Minori di Bologna n.
1521/2018 era stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, in regione delle condotte e condizioni del padre;
− che era una bambina capace e determinata, come dimostravano Per_1
gli eccellenti risultati scolastici conseguiti, frequentante, al momento del deposito del ricorso, la prima classe del liceo scientifico;
− che i genitori dovevano, secondo le rispettive capacità economiche, sostenere il percorso di crescita della figlia, tenendo conto delle sue aspirazioni;
− che, tuttavia, il padre tendeva a dissipare e distrarre le pur consistenti sostanze di cui disponeva, arrecando grave e irreparabile pericolo per il mantenimento attuale e futuro della minore;
− che il signor a seguito della morte dei genitori, aveva ereditato Pt_1
un cospicuo patrimonio costituito da immobili, aziende e partecipazioni, che aveva per intero ceduto al fratello, incassando la somma di Euro
pagina 2 di 16 459.159,00, oltre ad altri importi che gli sarebbero stati corrisposti in futuro;
− che il resistente conduceva una vita agiata, come documentato dai
“social”, compiendo viaggi e possedendo moto e auto di lusso;
− che, tuttavia, il signor non provvedeva regolarmente al Pt_1
mantenimento della figlia, nonostante i solleciti della ricorrente che si trovava in difficoltà a mantenere la giovane a fronte di un Per_1
reddito personale mensile di Euro 1.000,00 ca.;
− che lo stesso signor aveva dichiarato il 02.08.2023 di trovarsi Pt_1
in difficoltà economiche;
− che il debito maturato ammontava a Euro 5.326,67 a titolo di tre mensilità di mantenimento ordinario, arretrati ISTAT e spese straordinarie maturate nel corso di oltre un anno (settembre 2022 – ottobre 2023);
− che i genitori avevano assunto obbligazioni nell'interesse dalla figlia, fra le quali quelle per l'apparecchio ortodontico e le visite dentistiche;
− che, calcolate le spese prevedibili e l'impegno economico anche per la frequentazione dell'università, l'onere complessivo a carico del resistente poteva adeguarsi alla somma di Euro 110.410,56, cui aggiungere lo scaduto;
− che sussistevano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro previsto dall'art. 473 bis 36, terzo comma, c.p.c.;
− che, in particolare, oltre alle condotte già messe in evidenza, nel decreto di affidamento esclusivo si dava atto dei pregressi paterni, quali: TSO, condotte penalmente rilevanti, un passato di dipendenza da sostanze.
La signora concludeva chiedendo l'autorizzazione, sino alla concorrenza CP_1
dell'importo di Euro 115.737,34 o della diversa somma ritenuta di giustizia,
pagina 3 di 16 del sequestro conservativo inaudita altera parte e, in subordine, previa convocazione del signor Pt_1
Con decreto del 24.10.2023, il Tribunale autorizzava il sequestro inaudita altera parte sino alla concorrenza dell'importo di Euro 65.000,00.
Il provvedimento, in assenza del resistente, veniva confermato con ordinanza del 17.11.2023.
Si costituiva il signor chiedendo la revoca del provvedimento Parte_1
di sequestro e il rigetto della domanda della ricorrente, deducendo, tra l'altro:
− di essere stato gravemente malato sin dal 12.09.2023, avendo subito un primo intervento d'urgenza il 15.09.2023 e un secondo “salvavita” il
12.11.2023, e non avere, quindi, potuto conoscere del ricorso e del provvedimento prima del 05.12.2023;
− che la signora era a conoscenza di tali circostanze, come anche del CP_1
motivo del ritardo nel pagamento del mantenimento;
− che i tempi dell'iniziativa integravano fonte di responsabilità processuale aggravata;
− che al momento della presentazione del ricorso il credito certo, liquido ed esigibile ammontava a Euro 1.426,89, oltre alle spese straordinarie non debitamente provate, corrispondente a tre mensilità di contributo al mantenimento;
− che, quindi, l'importo da sottoporre a sequestro era sproporzionato;
− che, sebbene la riforma Cartabia avesse rafforzato la tutela del credito a favore della prole con l'art. 473 bis 36 c.p.c., ciò non poteva tradursi in un ricorso abusivo a detto strumento;
− che la situazione di difficoltà momentanea era da ricondursi a una truffa subita nell'ambito di una compravendita di un camper;
− che non vi era alcuna “serie di inadempimenti” o “una certa irregolarità nei pagamenti”;
pagina 4 di 16 − che la figlia avrebbe potuto, al raggiungimento della maggiore Per_1
età, chiedere la corresponsione diretta dell'assegno;
− che la stabilità e l'affidabilità del resistente non potevano essere minate da un passato risalente a sedici anni prima, quando ancora non era nata la figlia;
− che non esisteva alcun provvedimento attuale, atto o documento attestante una condizione patologica o di tossicodipendenza del signor
Pt_1
− che non si comprendeva quale fosse la condotta dissipatoria contestata al resistente, non essendo documentata alcuna delle circostanze riferite
(viaggi, possesso di veicoli di lusso);
− che la situazione economica del signor a seguito della Pt_1
cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda paterna, era peggiorata e, quindi, tale mutata condizione sarebbe stata posta a fondamento di una richiesta di revisione delle condizioni di mantenimento della figlia minore;
− che, alla luce della consistenza del patrimonio del signor era Pt_1
evidente l'insussistenza del pericolo che questi potesse sottrarsi all'adempimento, da ritenersi garantito dalla proprietà immobiliari documentate dalla stessa controparte.
Il Tribunale di Rimini, senza svolgere attività istruttoria, con sentenza n. 308 depositata il 12.03.2024, confermava il provvedimento con il quale era stato autorizzato il sequestro sui beni del signor sino alla concorrenza della Pt_1
somma di Euro 65.000,00.
Il primo giudice rilevava che la notificazione del ricorso e del provvedimento si fosse perfezionata a mezzo PEC quando il resistente era già stato dimesso dopo il secondo intervento e dovendosi, quindi, considerare le circostanze da questi allegate del tutto inidonee a dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.
pagina 5 di 16 Nel merito, richiamati anche i principi elaborati in vigenza dell'art. 156, sesto comma, c.c., il Tribunale rilevava come ai fini della concessione del provvedimento di sequestro non fosse necessario un inadempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa irregolarità nei pagamenti, tale, comunque, da frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.
La duplice finalità conservativo satisfattiva del sequestro regolato dall'art. 156
c.c. e ora dall'art. 473 bis 36 c.p.c., disegnava una cautela speciale o atipica, diretta essenzialmente a fornire una tutela rafforzata del credito di mantenimento di cui era posta in dubbio l'esazione.
A tal fine erano irrilevanti sia l'ammontare del credito, sia le ragioni dell'inadempimento.
Con riferimento al quantum, l'importo di Euro 65.000,00 era da considerarsi congruo in considerazione dell'età della minore e della presumibile durata nel tempo dell'obbligazione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il signor Parte_1
per i seguenti
[...]
motivi.
1. Il Tribunale ha errato nell'interpretare l'art. 473 bis 36 c.p.c. e ha concesso il sequestro nonostante fosse carente il presupposto del pericolo del futuro inadempimento richiesto dalla norma.
Nel caso concreto, la sentenza non appare congruamente motivata non comprendendosi l'origine dei dubbi del primo giudice circa la regolarità del futuro adempimento.
Il signor dal 2016, aveva sempre regolarmente versato quanto Pt_1
dovuto, salvo per tre mensilità nel 2023, peraltro per ragioni contingenti note all'appellata.
pagina 6 di 16 Il credito della signora certo, liquido ed esigibile al momento della CP_1
presentazione del ricorso ammontava a Euro 1.426,89 e sulla base di esso è stato concesso un sequestro di Euro 65.000,00.
Non si configura, quindi, alcuna “serie di inadempimenti” o “una certa irregolarità nei pagamenti”.
Il provvedimento impugnato appare, quindi, iniquo, considerata la pregressa puntualità nei pagamenti e il consistente patrimonio, costituito da immobili e crediti, circostanze che rendono evidente l'assenza di rischio di esazione.
Inoltre, a fronte di eventi risalenti a più di sedici anni fa, neppure sussiste alcun provvedimento attuale, atto o documento attestante una condizione patologica o di tossicodipendenza del signor né si Pt_1
comprende che non si comprende quale possa essere la condotta dissipatoria contestatagli.
2. Il sequestro è ingiusto anche nel quantum, perché l'importo autorizzato
è sproporzionato, sia per la mutevolezza dello stesso nel tempo, sia perché detta quantificazione non tiene conto del fatto che al raggiungimento della maggiore età potrebbe chiedere la Per_1 corresponsione diretta dell'assegno.
Rilevano, inoltre, le mutate condizioni economiche del signor Pt_1
che fonderanno una richiesta di revisione delle condizioni di mantenimento.
3. Il diritto di difesa dell'appellante è stato violato, non essendogli stato consentito di reagire alle istanze proposte nei suoi confronti perché gravemente malato al momento dell'introduzione del giudizio, come, peraltro, noto alla ricorrente.
Inoltre, ricorso e provvedimento sono stati notificati il 24.10.2023 e non il 21.11.2023 come affermato dal Tribunale.
pagina 7 di 16 Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello, in CP_1
quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte, con ordinanza del 25.06.2024, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
29 aprile 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non è fondato.
La Corte, in primo luogo, pur con le opportune precisazioni e i necessari approfondimenti, ribadisce quanto già espresso con l'ordinanza del 25.06.2024 che ha negato l'inibitoria richiesta dal signor Pt_1
La Corte, infatti, è chiamata a decidere sulla legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale sulla base dei presupposti accertati nel corso del medesimo, non potendo tenere conto dei fatti successivi che possono essere oggetto sia di istanza di revoca, sia di “estensione” della misura dinanzi al medesimo giudice a fronte delle mutate condizioni.
Tale principio, che regola in via generale la materia del diritto di famiglia
(decisioni assunte rebus sic stantibus), definisce il perimetro entro il quale può esprimersi l'attività del giudice d'appello che, ha, quindi, cognizione limitata a valutare la legittimità della decisione impugnata alla luce dei presupposti sussistenti al momento della sua pubblicazione, vertendosi in materia di provvedimenti sempre revocabili/modificabili dallo stesso giudice ove suddetti presupposti, a loro volta, si modifichino nel tempo (si veda, in tal senso, App.
Milano, decr. 04.05.2022 – R.G. 1769-1/2021).
Fatta questa premessa, la Corte condivide le conclusioni del primo giudice.
Il provvedimento di sequestro è stato concesso a fronte del conclamato inadempimento dell'obbligato al pagamento del mantenimento della figlia minore che, peraltro, neppure costituisce presupposto necessario ai fini dell'accoglimento della relativa istanza a seguito della novella entrata in vigore pagina 8 di 16 nel 2023; inoltre, tale inadempimento si è protratto anche nel corso del giudizio di primo grado e soltanto nel corso del presente giudizio (per quanto questo possa rilevare, trattandosi di fatto sopravvenuto), il signor ha Pt_1
corrisposto quanto dovuto alla signora a titolo di mantenimento della CP_1
figlia minore;
né detto versamento costituisce di per sé ragione sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione o della revoca del sequestro
(rif. anche Cass. civ., sent. n. 4323/1998, seppur nel previgente regime regolato dall'art. 156, sesto comma, c.c.).
In ogni caso, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente anche il requisito del periculum, ossia del pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico, così come sancito dall'art. 473 bis 36, secondo comma, c.p.c.
In primo luogo, si osserva che la norma, sostituendo e abrogando l'art. 156, sesto comma, c.c. previgente, ha espressamente esteso la tutela “cautelare” a tutti gli obblighi di natura economica, senza alcuna distinzione tra mantenimento ordinario e spese straordinarie.
L'art. 473 bis 36 c.p.c. si applica, quindi, a tutti i procedimenti in materia familiare e riguarda tutti i contributi economici stabiliti in favore della prole o delle parti.
Parte appellante, sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in questa fase, riproponendo le medesime difese già svolte dinanzi al Tribunale, ha sostenuto che il credito della signora fosse limitato a sole tre mensilità di CP_1 mantenimento ordinario non corrisposte e, a fronte dell'esiguità dell'inadempimento, non fosse giustificata l'autorizzazione del sequestro.
Tale tesi è priva di pregio, considerato che, come detto, tutti gli obblighi rilevano ai fini dell'applicazione della nuova normativa, comprese le spese straordinarie che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal signor
[...]
integrano credito certo, liquido ed esigibile ove documentalmente Pt_1
provate, tanto da poter essere messe in esecuzione senza necessità di pagina 9 di 16 preventivo accertamento ove riconducibili alle ipotesi regolate dalla legge, dai protocolli e dal provvedimento che ne ha disposto l'addebito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quindi, al momento della presentazione del ricorso e poi nel prosieguo del giudizio, nel corso del quale la sua posizione debitoria si è aggravata, il debito era assai più consistente rispetto a quello relativo a sole tre mensilità di mantenimento ordinario, comprendendo anche l'aggiornamento ISTAT e le spese straordinarie nella misura del 50%.
E, nonostante le generiche contestazioni formulate nelle proprie difese, la fondatezza, intesa anche come certezza e liquidità del credito, della pretesa della signora trova conferma nel fatto che il signor abbia poi CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Per quanto possa, quindi, rilevare, i presupposti per la concessione del sequestro sussistevano al momento della presentazione del ricorso e sono stati confermati e suffragati nel corso di tutte le fasi del giudizio dalla condotta del signor Pt_1
Quanto allo specifico profilo del pericolo che l'obbligato potesse sottrarsi all'adempimento, la Corte ritiene debba essere confermata la conclusione del
Tribunale alla luce di molteplici elementi, tutti concordanti e idonei a confermare la sussistenza del rischio per la signora di non riuscire a CP_1
soddisfare le esigenze di mantenimento della figlia minore.
Sul punto la difesa dell'appellante è manifestamente contraddittoria.
Da un lato, infatti, sono documentate diverse dichiarazioni provenienti dalla parte e, quindi, aventi valore confessorio, di difficoltà a fare fronte alle proprie obbligazioni;
in particolare, oltre alla situazione “contingente” legata, peraltro,
a una vicenda economica di modesta entità rispetto al contesto, quale la vendita di un camper per il corrispettivo di Euro 25.000,00, il signor riferisce Pt_1
delle proprie mutate condizioni economiche tali da legittimare la prospettata pagina 10 di 16 richiesta di revisione, in diminuzione, delle obbligazioni di mantenimento assunte nei confronti della figlia minore.
Questo quadro di impoverimento offerto dallo stesso obbligato, unito all'effettiva conclamata inadempienza, configura presupposto di per sé sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, considerata anche la natura privilegiata e speciale del credito a tutela del quale è espressamente previsto.
Dall'altro, in palese contraddizione, il signor riferisce di una Pt_1
situazione economica estremamente rassicurante, in quanto fondata sulla proprietà di beni immobili e di crediti, più che idonei a garantire il soddisfacimento del diritto al mantenimento della figlia minore anche per il futuro.
Tuttavia, la condizione patrimoniale del signor non consente di Pt_1
superare le conclusioni del primo giudice qui condivise.
Oltre alla già richiamata ammissione di essere in gravi difficoltà economiche, si deve, infatti, tenere conto di ulteriori significativi elementi idonei a confortare l'esigenza di garanzia soddisfatta mediante l'autorizzazione al sequestro conservativo.
Prescindendo dalla situazione di estrema difficoltà personale dell'appellante, risalente del tempo, ma, comunque, molto grave e denotante una personalità tutt'altro che stabile, tanto da determinarne l'esclusione dall'affidamento della figlia anche molti anni dopo l'emersione dei fatti di cui si è dato atto nella decisione impugnata e dato altresì atto che non risulta che il signor Pt_1
abbia mai contestato/contrastato la decisione in tema di affidamento, ciò che rileva ai fini della configurazione del pericolo è la circostanza che, pur disponendo di un patrimonio cospicuo, l'appellante non sia stato in grado di adempiere ad obbligazioni relativamente modeste sotto il profilo quantitativo, sebbene rilevanti per garantire il mantenimento della figlia Per_1
L'inadempimento di un'obbligazione così importante è indicativo di una pagina 11 di 16 condizione di disordine finanziario e/o di difficoltà gestoria, legittimante la concessione della richiesta cautela.
A ciò si aggiunga che il signor nulla ha saputo o potuto riferire in Pt_1
ordine alla destinazione delle consistenti somme incassate tra il 2021 e il 2023 per complessivi Euro 459.159,00, ottenute a seguito della stipula di n. 3 atti notarili, lamentando, invece, di non poter adempiere a seguito di un pressoché contestuale raggiro del valore di Euro 25.000,00 a dimostrazione del concreto pericolo della “liquidazione” e, quindi, della più difficile escutibilità del patrimonio del debitore in caso di inadempimento rispetto all'obbligo di mantenere la figlia minore: l'appellante, pur disponendo o avendo avuto a disposizione quasi mezzo milione di Euro in contanti, non è stato in grado di corrisponderne poche migliaia, necessarie per il sostentamento della prole.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
L'appellante sostiene che il vincolo autorizzato sino alla concorrenza di Euro
65.000,00 sarebbe eccessivo, perché le condizioni potrebbero mutare in futuro e, comunque, la figlia potrebbe chiedere, al raggiungimento della maggiore età, la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento.
Si tratta di censure financo temerarie.
Il mutamento delle condizioni è, allo stato, imprevedibile e, in ogni caso, secondo id quod plerumque accidit, le esigenze della prole aumentano con l'avanzare degli anni, sicché la somma per la quale ha disposto il Tribunale, limitata alla capitalizzazione dell'attuale mantenimento, è certamente ragionevole, oltre che contenuta.
In ogni caso, come già riferito, ove mutino le condizioni, il signor Pt_1
avrà la facoltà di agire in giudizio per ottenere la revisione delle proprie obbligazioni, come già prospettato anche se, allo stato, non attuato.
Quanto alla eventuale richiesta della figlia di ottenere al Per_1
raggiungimento della maggiore età la diretta corresponsione del contributo al pagina 12 di 16 mantenimento da parte del padre, si rammenta che tale soluzione non costituisce un automatismo, ma è sottoposto alla valutazione del giudice.
La concreta applicazione dell'art. 337 septies c.c. richiede specifiche condizioni.
È necessaria una specifica domanda giudiziale da parte del figlio.
In assenza di tale domanda, il genitore già affidatario/collocatario mantiene la legittimazione a ricevere l'assegno.
La possibilità di versare direttamente l'assegno al figlio maggiorenne non è una facoltà dell'obbligato né può essere oggetto di accordo tra le parti. È necessario un provvedimento giurisdizionale di modifica delle statuizioni precedenti, che può essere richiesto solo dal figlio stesso.
Anche quando venga formulata la domanda, il giudice può disporre, valutate le circostanze del caso concreto, che il versamento avvenga al genitore collocatario anziché direttamente al figlio;
la coabitazione del figlio con uno dei genitori rappresenta un parametro fattuale di rilevanza indiziaria che può giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta, in quanto indice del permanere di un più intenso legame familiare e del fatto che quel genitore sia la figura di riferimento per il sostentamento del figlio, tant'è che, trattandosi di diritto indisponibile, neppure ove ricorra l'accordo tra i genitori tale soluzione sarebbe applicabile “di diritto” (rif. Cass. civ., ord. n.
9700/2021).
Temerarie sono, per concludere sul punto, le allegazioni del signor Pt_1 riguardanti l'anticipo di TFR richiesto dalla signora per l'importo di Euro CP_1
1.180,00 lordi, considerate le esigenze familiari dell'appellata e il documentato reiterato inadempimento dell'appellante proseguito anche in corso di causa, con estinzione del debito solo in data 17.03.2025.
∞ ∞ ∞
Infine, il terzo motivo di appello è privo di fondamento.
pagina 13 di 16 Lamenta l'appellante di non avere potuto esercitare il proprio pieno diritto di difesa per avere ricevuto la notificazione del ricorso e del provvedimento cautelare mentre versava in una condizione di grave malattia.
L'esistenza di una condizione patologica è documentata, tuttavia, non emerge che il signor alla data della notifica eseguita a mezzo PEC Pt_1
(24.10.2023), non fosse nelle condizioni di poter avere piena conoscenza dell'atto trasmessogli.
In quel periodo egli non era ricoverato e, dalla stessa documentazione medica, peraltro in parte poco leggibile, si evince che, seppur sofferente, allora e anche alla data del secondo ricovero (11.11.2023), egli fosse in sé, collaborante e deambulante in modo autonomo.
Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti il primo il 15.09.2023, con dimissione immediatamente successiva, e il secondo il 12.11.2023, con ricovero del giorno 11.11.2023; il 16.11.2023 è stato dimesso con una diagnosi favorevole e rassicurante.
Non si può, quindi, affermare che il diritto alla difesa del signor sia Pt_1
stato in alcun modo leso.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'appellata sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 52.001,00 ed Eur 260.000,00).
Non trova applicazione nei confronti dell'appellante l'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la causa verte su materia non soggetta al pagamento del contributo unificato.
Considerate, infine: la condotta processuale del signor il quale ha, Pt_1
anche in questa fase, affermato che il suo inadempimento era limitato all'importo di Euro 1.426,89, nonostante l'evidente e conclamata maggiore esposizione a vario titolo accumulata nei confronti della signora maturata CP_1
pagina 14 di 16 anche in corso di causa;
la natura della controversia, avente per oggetto il contributo al mantenimento per la figlia minore;
la contraddittorietà, oltre che la manifesta infondatezza delle difese svolte;
la Corte ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., con conseguente condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari a 1/3 dell'ammontare delle spese legali liquidate, al netto degli accessori, come di seguito determinata.
Infine, alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene opportuno rimettere gli atti alla
Procura competente al fine di valutare se sussistano i presupposti per l'avvio officioso del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno o per l'adozione di ogni altro eventuale provvedimento ritenuto opportuno a tutela del patrimonio del signor Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 14.137,00, oltre spese CP_1
forfettarie e accessori di legge;
III – condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., il signor al Parte_1
pagamento in favore della signora della somma di Euro 4.712,00, CP_1
oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
IV – condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c., il signor al Parte_1
pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende;
V – rimette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini al fine di valutare l'adozione ex officio nei confronti del signor Parte_1
residente in [...], dei provvedimenti
[...]
pagina 15 di 16 opportuni a tutela del suo patrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16