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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2873/2023 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ivonne Milani, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna via Circonvallazione al
Molino n. 72, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini, presso il cui CP_1 C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Piazza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per e : “pronunciare sentenza non definitiva di separazione e rimettere poi la Parte_1 CP_1
causa in istruttoria per sentire la minore e disporre aggiornamento da parte dei Servizi Per_1
Sociali”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Parte_1
, con il quale contrasse matrimonio in UR (Albania), il 22.12.2006, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di RU dell'anno 2015, atto n. 8, p. 2 serie C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli il Per_2
2.10.2008 e il 9.09.2014. Per_3
Con memoria difensiva depositata in data 8.07.2024 si è costituito in giudizio , che non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto che venissero disposte condizioni accessorie della separazione diverse da quelle richieste dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 20.02.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e le parti all'udienza del 10.04.2025 hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, al fine dell'adozione da parte del Giudice adito di una sentenza non definitiva di separazione e la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio per la decisione sul vincolo.
Il P.M. ha successivamente concluso, come in atti, chiedendo di accogliere la domanda di separazione.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di separazione avanzata dalla parte ricorrente in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n.
2201/2003, perché entrambe le parti avevano la residenza abituale in Ravenna durante la vita matrimoniale e la ricorrente tutt'ora vi risiede.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003 sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli che risiedono stabilmente in Italia con la madre.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 3, lett. c) e d) Regolamento CE n. 4/2009 sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la prole, in quanto domanda accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale.
In merito alla legge applicabile alla domanda di separazione, poi, per quanto interessa ai fini dell'emissione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 8, lett. b) Regolamento UE n. 1259/2010 trova pagina 2 di 3 applicazione la legislazione italiana, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, avendo gli stessi risieduto a RU (RA) dove tuttora risiedono e comunque quale legge dello
Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi e la forte conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2873/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra (CF ) e (CF CF Parte_1 C.F._1 CP_1
) avendo gli stessi contratto matrimonio in UR (Albania) il 22.12.2006, C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU (RA) dell'anno 2015, atto n. 8, p. 2 serie C;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RU (RA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2873/2023 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ivonne Milani, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna via Circonvallazione al
Molino n. 72, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini, presso il cui CP_1 C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Piazza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per e : “pronunciare sentenza non definitiva di separazione e rimettere poi la Parte_1 CP_1
causa in istruttoria per sentire la minore e disporre aggiornamento da parte dei Servizi Per_1
Sociali”.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Parte_1
, con il quale contrasse matrimonio in UR (Albania), il 22.12.2006, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di RU dell'anno 2015, atto n. 8, p. 2 serie C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli il Per_2
2.10.2008 e il 9.09.2014. Per_3
Con memoria difensiva depositata in data 8.07.2024 si è costituito in giudizio , che non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto che venissero disposte condizioni accessorie della separazione diverse da quelle richieste dalla ricorrente.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Delegato, in data 20.02.2024, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e le parti all'udienza del 10.04.2025 hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, al fine dell'adozione da parte del Giudice adito di una sentenza non definitiva di separazione e la causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio per la decisione sul vincolo.
Il P.M. ha successivamente concluso, come in atti, chiedendo di accogliere la domanda di separazione.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di separazione avanzata dalla parte ricorrente in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n.
2201/2003, perché entrambe le parti avevano la residenza abituale in Ravenna durante la vita matrimoniale e la ricorrente tutt'ora vi risiede.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del reg. 2201/2003 sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli che risiedono stabilmente in Italia con la madre.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 3, lett. c) e d) Regolamento CE n. 4/2009 sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la prole, in quanto domanda accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale.
In merito alla legge applicabile alla domanda di separazione, poi, per quanto interessa ai fini dell'emissione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 8, lett. b) Regolamento UE n. 1259/2010 trova pagina 2 di 3 applicazione la legislazione italiana, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, avendo gli stessi risieduto a RU (RA) dove tuttora risiedono e comunque quale legge dello
Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi e la forte conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2873/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra (CF ) e (CF CF Parte_1 C.F._1 CP_1
) avendo gli stessi contratto matrimonio in UR (Albania) il 22.12.2006, C.F._2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RU (RA) dell'anno 2015, atto n. 8, p. 2 serie C;
2) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RU (RA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
4) spese alla sentenza definitiva;
5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3