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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/07/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 50-1//2025 promosso da:
con sede in rappresentata e difesa Parte_1 Pt_1 dagli avv. Giovanni Luigi Graneris e Paolo Graneris nei confronti di
Controparte_1
con sede in via Del Passatore 114/a P.IVA_1 Pt_1
Rilevato che
La in data 30.05.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in via Controparte_2 Pt_1
Del Passatore n. 144/a, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro
12.722,57 in forza di decreto ingiuntivo n. 320/2024 notificato il 28.11.2024 e non opposto emesso dal Giudice del Lavoro di di avere tentato, in difetto di pagamento spontaneo, di Pt_1 escutere coattivamente il credito con pignoramento presso terzi che aveva esito negativo;
rilevava come la società debitrice, oltre a non corrispondere la somma di cui al precetto, aveva comunicato di aver cessato l'attività con personale dipendente a far data dal 30.06.2024.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 15.07.2025 venivano notificati alla società via Pec in data 4.06.2025 e all'Amministratore Unico a CP_3 mezzo ufficiale giudiziario in data 5.06.2025. La debitrice non si costituiva ma alla udienza del
15.07.2025 compariva il sig. che rendeva dichiarazioni spontanee. CP_3
Parte ricorrente insisteva nel ricorso e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
Preliminarmente, ritiene il collegio che non possa essere concesso alcun differimento della udienza in attesa dell'esito dell'ATP come richiesto dalla debitrice, posto che tale giudizio non è in sé idoneo a incidere sui presupposti della apertura della liquidazione giudiziale.
OSSERVA
1 Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività edile di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili di ogni tipo.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati dell'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) che registra ricavi per euro 523.796 e un attivo superiore a 300.000 euro, deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto che il credito della ricorrente ammonta già a euro 12.722,57
(precetto) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali (comprensivi di quelli dell'INPS già passati all'Agente della Riscossione) per euro 126.381,04.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che la società debitrice non ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla , non lo ha saldato e il pignoramento presso terzi tentato Parte_1 presso diversi istituti di credito è stato infruttuoso per la dichiarazione sostanzialmente negativa dei terzi;
la società ha altresì comunicato la cessazione dell'attività con personale dipendente dal
30.06.2024 dopo neppure quattro anni di attività; come dichiarato dal legale rappresentante, la società non ha nuove commesse, non ha cantieri in corso e non ha beni strumentali da liquidare;
dall'ultimo bilancio depositato risultano debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per euro
270.000 circa. L'unica risorsa è costituita da un credito per lavori eseguiti, in ordine al quale tuttavia è pendente un giudizio di accertamento tecnico preventivo nel quale parte resistente ha eccepito l'inadempimento dell'impresa.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
( con sede in VIA BRA N. 1 in persona
[...] P.IVA_2 Pt_1 dell'amministratore unico sig. ; CP_3 avente ad oggetto l'attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili di ogni tipo;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Carrù Persona_1 via Mazzini n. 15 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
3 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, 15/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 50-1//2025 promosso da:
con sede in rappresentata e difesa Parte_1 Pt_1 dagli avv. Giovanni Luigi Graneris e Paolo Graneris nei confronti di
Controparte_1
con sede in via Del Passatore 114/a P.IVA_1 Pt_1
Rilevato che
La in data 30.05.2025 instava per la apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in via Controparte_2 Pt_1
Del Passatore n. 144/a, allegando di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro
12.722,57 in forza di decreto ingiuntivo n. 320/2024 notificato il 28.11.2024 e non opposto emesso dal Giudice del Lavoro di di avere tentato, in difetto di pagamento spontaneo, di Pt_1 escutere coattivamente il credito con pignoramento presso terzi che aveva esito negativo;
rilevava come la società debitrice, oltre a non corrispondere la somma di cui al precetto, aveva comunicato di aver cessato l'attività con personale dipendente a far data dal 30.06.2024.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 15.07.2025 venivano notificati alla società via Pec in data 4.06.2025 e all'Amministratore Unico a CP_3 mezzo ufficiale giudiziario in data 5.06.2025. La debitrice non si costituiva ma alla udienza del
15.07.2025 compariva il sig. che rendeva dichiarazioni spontanee. CP_3
Parte ricorrente insisteva nel ricorso e il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
Preliminarmente, ritiene il collegio che non possa essere concesso alcun differimento della udienza in attesa dell'esito dell'ATP come richiesto dalla debitrice, posto che tale giudizio non è in sé idoneo a incidere sui presupposti della apertura della liquidazione giudiziale.
OSSERVA
1 Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività edile di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili di ogni tipo.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dei dati dell'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022) che registra ricavi per euro 523.796 e un attivo superiore a 300.000 euro, deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000) laddove si tenga conto che il credito della ricorrente ammonta già a euro 12.722,57
(precetto) e che dalle indagini esperite di ufficio risultano debiti erariali (comprensivi di quelli dell'INPS già passati all'Agente della Riscossione) per euro 126.381,04.
Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare che la società debitrice non ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla , non lo ha saldato e il pignoramento presso terzi tentato Parte_1 presso diversi istituti di credito è stato infruttuoso per la dichiarazione sostanzialmente negativa dei terzi;
la società ha altresì comunicato la cessazione dell'attività con personale dipendente dal
30.06.2024 dopo neppure quattro anni di attività; come dichiarato dal legale rappresentante, la società non ha nuove commesse, non ha cantieri in corso e non ha beni strumentali da liquidare;
dall'ultimo bilancio depositato risultano debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per euro
270.000 circa. L'unica risorsa è costituita da un credito per lavori eseguiti, in ordine al quale tuttavia è pendente un giudizio di accertamento tecnico preventivo nel quale parte resistente ha eccepito l'inadempimento dell'impresa.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_4
( con sede in VIA BRA N. 1 in persona
[...] P.IVA_2 Pt_1 dell'amministratore unico sig. ; CP_3 avente ad oggetto l'attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili di ogni tipo;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. con studio in Carrù Persona_1 via Mazzini n. 15 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
3 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, 15/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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