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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1419/2025 R.G. promosso con ricorso ex art. 473 bis.12 e 473 bis.47
c.p.c. da:
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato dal Controparte_1 C.F._1 suo amministratore di sostegno , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), assistito dall'Avv. Michele Manfrini e domiciliato in Ferrara Corso C.F._2
Giovecca n. 37 presso e nello Studio del sottoscritto difensore con richiesta di ricevere le comunicazioni dell'istaurando procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._3
nato il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI (contumaci)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che il Tribunale di Ferrara in contraddittorio con
nato a [...] il [...] (C.F. ) e di Controparte_4 C.F._5 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), genitore con il quale
[...] C.F._3 il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente convive, entrambi residenti in [...]
pagina 1 di 3 Baruchello n. 84, voglia accogliere le seguenti conclusioni REVOCARE l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 578/2024 depositata il 31/05/2024 di € 400,00 a favore del figlio maggiorenne e revocare, inoltre, il contributo del 50% delle Controparte_4 spese mediche, scolastiche, ricreative di natura straordinaria;
IN VIA SUBORDINATA rideterminare detto assegno di mantenimento in misura non superiore ad € 100,00 mensili, e, comunque, con esclusione del pagamento delle spese straordinarie;
Vinte e totalmente rifuse le spese di lite in caso di opposizione da parte dei resistenti”.
Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2025, ritualmente notificato, per il tramite del proprio amministratore di sostegno Controparte_1 [...]
(nominato con decreto del GT del Tribunale di Ferrara n. 5849/2022 del 14 dicembre 2022, CP_2 domandava la modifica della sentenza di divorzio dalla moglie pronunciata il 29 Controparte_3 maggio 2024 dall'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento del figlio posto a proprio carico nella misura di euro 400,00 CP_4 mensili, in ragione, da un lato, del peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto all'aggravamento di quelle di salute;
dall'altro, del conseguimento da parte del figlio maggiorenne di una propria retribuzione mensile. CP_4
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso i resistenti non si costituivano.
Il ricorso veniva notificato anche al figlio maggiorenne stante il versamento Controparte_4 diretto in suo favore del contributo paterno.
Intervenuto il P.M. all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 il GD, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la rimetteva innanzi al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, documentalmente provato che ha raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica a far data dal 28 aprile 2025 essendo stato assunto dall'Adecco Italia S.p.A. con contratto a tempo indeterminato per una retribuzione mensile di 1426,00 euro (cfr. busta paga luglio 2025 depositata in data 5 dicembre 2025).
A ciò deve aggiungersi che la situazione economica del ricorrente (già colpito nel dicembre 2019 da ictus ischemico, al tempo del divorzio già affetto da altre patologie e deficit fisici, fra cui afasia totale e pagina 2 di 3 serie difficoltà di deambulazione) ha certamente subito una forte contrazione in conseguenza del nuovo episodio “ischemico frontale e temporo-parietale destro associato ad una grave agitazione psico- motoria ed ipostenia di sinistra” che lo ha colpito nel dicembre dello scorso anno costringendolo ad un lungo ricovero dapprima in ospedale, poi, stante la necessità di assistenza continua, presso la Casa
Protetta CIDAS di Codigoro, così come da contratto di ospitalità prodotto in atti (cfr. doc. 5).
Come in atti documentato, ad oggi le spese per la retta di ricovero presso detta struttura sono, come si evince dalle fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2025, pari ad € 1.650,00 mensili e, quindi, di importo sensibilmente superiore al trattamento pensionistico percepito dal ricorrente (cfr. doc.ti 6 e 7).
Nel riferito contesto, a fronte della duplice evenienza sopra indicata, va, pertanto, disposta la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre (ivi compresa la compartecipazione al 50% al pagamento delle spese straordinarie), stante da un lato il raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio dall'altro, l'aggravamento delle condizioni economiche in cui versa il CP_4 ricorrente.
Quanto alla decorrenza dei relativi effetti, il principio applicabile è quello della decorrenza scandita dalla proposizione della domanda, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n. 16173 del 30 luglio 2015 che ha confermato Cass. sez. I, sentenza n. 28 del 7 gennaio 2008 e n. 11913 del 22 maggio 2009).
Conformemente alla richiesta della difesa di parte ricorrente sul punto, nulla va disposto sulle spese in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale a parziale modifica della sentenza n. 578/2024 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29 maggio 2025, così provvede:
1. A far data dalla domanda, revoca l'obbligo di mantenimento del figlio a Controparte_4 carico del padre Controparte_1
2. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1419/2025 R.G. promosso con ricorso ex art. 473 bis.12 e 473 bis.47
c.p.c. da:
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato dal Controparte_1 C.F._1 suo amministratore di sostegno , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), assistito dall'Avv. Michele Manfrini e domiciliato in Ferrara Corso C.F._2
Giovecca n. 37 presso e nello Studio del sottoscritto difensore con richiesta di ricevere le comunicazioni dell'istaurando procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._3
nato il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI (contumaci)
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “CHIEDE che il Tribunale di Ferrara in contraddittorio con
nato a [...] il [...] (C.F. ) e di Controparte_4 C.F._5 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), genitore con il quale
[...] C.F._3 il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente convive, entrambi residenti in [...]
pagina 1 di 3 Baruchello n. 84, voglia accogliere le seguenti conclusioni REVOCARE l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 578/2024 depositata il 31/05/2024 di € 400,00 a favore del figlio maggiorenne e revocare, inoltre, il contributo del 50% delle Controparte_4 spese mediche, scolastiche, ricreative di natura straordinaria;
IN VIA SUBORDINATA rideterminare detto assegno di mantenimento in misura non superiore ad € 100,00 mensili, e, comunque, con esclusione del pagamento delle spese straordinarie;
Vinte e totalmente rifuse le spese di lite in caso di opposizione da parte dei resistenti”.
Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato in data 23 luglio 2025, ritualmente notificato, per il tramite del proprio amministratore di sostegno Controparte_1 [...]
(nominato con decreto del GT del Tribunale di Ferrara n. 5849/2022 del 14 dicembre 2022, CP_2 domandava la modifica della sentenza di divorzio dalla moglie pronunciata il 29 Controparte_3 maggio 2024 dall'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento del figlio posto a proprio carico nella misura di euro 400,00 CP_4 mensili, in ragione, da un lato, del peggioramento delle proprie condizioni economiche dovuto all'aggravamento di quelle di salute;
dall'altro, del conseguimento da parte del figlio maggiorenne di una propria retribuzione mensile. CP_4
Malgrado la regolarità della notifica del ricorso i resistenti non si costituivano.
Il ricorso veniva notificato anche al figlio maggiorenne stante il versamento Controparte_4 diretto in suo favore del contributo paterno.
Intervenuto il P.M. all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 il GD, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la rimetteva innanzi al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta, infatti, documentalmente provato che ha raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica a far data dal 28 aprile 2025 essendo stato assunto dall'Adecco Italia S.p.A. con contratto a tempo indeterminato per una retribuzione mensile di 1426,00 euro (cfr. busta paga luglio 2025 depositata in data 5 dicembre 2025).
A ciò deve aggiungersi che la situazione economica del ricorrente (già colpito nel dicembre 2019 da ictus ischemico, al tempo del divorzio già affetto da altre patologie e deficit fisici, fra cui afasia totale e pagina 2 di 3 serie difficoltà di deambulazione) ha certamente subito una forte contrazione in conseguenza del nuovo episodio “ischemico frontale e temporo-parietale destro associato ad una grave agitazione psico- motoria ed ipostenia di sinistra” che lo ha colpito nel dicembre dello scorso anno costringendolo ad un lungo ricovero dapprima in ospedale, poi, stante la necessità di assistenza continua, presso la Casa
Protetta CIDAS di Codigoro, così come da contratto di ospitalità prodotto in atti (cfr. doc. 5).
Come in atti documentato, ad oggi le spese per la retta di ricovero presso detta struttura sono, come si evince dalle fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2025, pari ad € 1.650,00 mensili e, quindi, di importo sensibilmente superiore al trattamento pensionistico percepito dal ricorrente (cfr. doc.ti 6 e 7).
Nel riferito contesto, a fronte della duplice evenienza sopra indicata, va, pertanto, disposta la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre (ivi compresa la compartecipazione al 50% al pagamento delle spese straordinarie), stante da un lato il raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio dall'altro, l'aggravamento delle condizioni economiche in cui versa il CP_4 ricorrente.
Quanto alla decorrenza dei relativi effetti, il principio applicabile è quello della decorrenza scandita dalla proposizione della domanda, non potendo la decisione giurisdizionale di revisione avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cass. sez. VI, ordinanza n. 16173 del 30 luglio 2015 che ha confermato Cass. sez. I, sentenza n. 28 del 7 gennaio 2008 e n. 11913 del 22 maggio 2009).
Conformemente alla richiesta della difesa di parte ricorrente sul punto, nulla va disposto sulle spese in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale a parziale modifica della sentenza n. 578/2024 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 29 maggio 2025, così provvede:
1. A far data dalla domanda, revoca l'obbligo di mantenimento del figlio a Controparte_4 carico del padre Controparte_1
2. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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