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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Baratta nr. 59, cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonella Longo (cod. fisc. presso il cui C.F._2
studio, sito in Paternò via E. Bellia nr. 145, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO con sede legale in Trieste, Largo Ugo Irneri, n. 1, Cod. CP_1
Fisc./Part. IVA: in persona del suo procuratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dr. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Via Firenze, n. 172, 95128 Catania, presso lo studio dell'Avv. Gaspare
Nolasco (Cod. Fisc.: ), che la rappresenta e difende C.F._3
giusta procura in atti;
Appellata
E nato a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_2
Via Catanzaro n.5, C.F. e C.F._4 CP_3
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Via
[...]
Catanzaro n.5, ; entrambi elettivamente CodiceFiscale_5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
domiciliati in Via E. Bellia n.161 a Paternò (CT), presso lo studio legale dellAvv. , C.F. , che li Parte_3 C.F._6
rappresenta e difende giusta procura in atti.
Appellati
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2019 Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania , Controparte_2 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_3 CP_1
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 1.12.2016 alle ore
14.30 circa, allorquando mentre si trovava in Viale Don Orione di Paternò all'altezza del civico n. 3 intento in una conversazione telefonica, con il piede dx sotto il marciapiedi, veniva colpito dalla vettura Fiat Panda tg VI858533 condotta da e di proprietà di Controparte_2 Controparte_3
(assicurata ), che nell'effettuare in retromarcia una manovra di CP_1
parcheggio non si avvedeva del pedone.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paternò e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 66.000.00 circa.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, con la sentenza n. 1544/24, pubblicata il 25/3/24, il Tribunale di Catania così statuiva:” 1) dichiara il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50% e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento - a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa - della complessiva somma di € 9580.10, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
e ciò fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 24/9/24 proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, resistendo al gravame del quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati e . CP_2 CP_3
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame si lamenta la violazione e/o falsa ed errata applicazione degli artt. 2043, 2054, 1227, 2697 c.c., per avere, il primo giudice, ritenuto, il concorso di colpa al 50% del . Parte_4
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
In base all'art. 2054, comma 1, del Codice civile, il conducente di un veicolo
è gravato da una presunzione di colpa in caso di investimento di un pedone.
Questa presunzione può essere superata solo se l'automobilista dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, dimostrando che la condotta del pedone è stata imprevedibile e inevitabile.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che il concorso di colpa del pedone possa essere accertato quando la sua condotta è stata imprudente o pericolosa. Il comportamento colposo del pedone, pertanto, non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, ma può ridurre la percentuale di colpa attribuita a quest'ultimo ( ex plurimis Cass. 5624/20,
Cass. 8443/19).
Nel caso che ci occupa, l'appellante deduce che nessun comportamento imprevedibile e inevitabile dello stesso , quale pedone, sia emerso in sede istruttoria, né prova alcuna è stata fornita dalle altre parti.
Anzi, a suo dire, si è potuto accertare, senza dubbio alcuno, che il Parte_1
non ha tenuto alcuna condotta anomala e/o di particolare pericolo.
L'appellante, in seno all'atto di citazione in merito alla dinamica del sinistro testualmente deduceva:” “…giunto nei pressi del civico 3 si fermava parlando al cellulare, mantenendosi sul bordo della strada con il piede destro sotto il marciapiedi;
in quel frangente veniva investito dal veicolo…”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Lo stesso, in sede di interrogatorio formale riferiva:” Non lo so, perché gli davo le spalle, avevo la gamba sinistra sul marciapiede e la destra sulla strada ed ero impegnato in una conversazione telefonica”.
Il teste , indicato da entrambe le parti ha riferito:” “Io Testimone_1
mi ricordo solo di aver visto il sul ciglio del marciapiede che Parte_1 parlava animatamente al telefono…”
A norma dell'art. 190 c.d.s., i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti…
Alla luce di quanto sopra, dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che il , intento in una animata conversazione telefonica, sostava Parte_1
sul margine del marciapiedi con una gamba sulla strada.
Nulla, invece, è emerso in merito a una condotta pericolosa e totalmente all'origine del sinistro, del conducente dell'autovettura; lo stesso, infatti, intento a effettuare una manovra di parcheggio in retromarcia, certamente non procedeva ad alta velocità; evidentemente, egli, all'interno dell'autovettura era impossibilitato a vedere il piede destro del sotto il Parte_1 marciapiede, e il , distratto dall'animata conversazione, non si Parte_1 avvedeva del sopraggiungere dell'auto in fase di parcheggio.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Sez. 6- 3, ord. 28 gennaio 2019).
Ed ancora la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020).
Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che la distrazione del , Parte_1
intento in un'animata conversazione telefonica, che ha impedito allo stesso di avvedersi del sopraggiungere dell'auto in retromarcia e a bassa velocità, e il posizionamento del piede sotto il marciapiede, abbiano contribuito in maniera paritaria alla causazione del sinistro, non essendo obiettivamente agevole per il conducente dell'autovettura avvedersi del piede posto dal pedone sotto il marciapiede mentre era intento in una manovra di parcheggio in retromarcia.
Devono essere, infine, respinte sia la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., richiesta dagli appellati e , che quella di CP_2 CP_3
condanna di ai sensi del medesimo articolo, richiesta CP_1 dall'appellante, non essendo ravvisabile nel comportamento processuale delle parti alcuna malafede o colpa grave.
3) Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (€. 20.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1544/24, pubblicata
[...]
il 25/3/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'erario, essendo e Controparte_2 CP_3
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che, si liquidano, in
[...]
complessivi Euro 6.354,40, ( di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale,
€.1.466,40 quale aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/14), oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che, si liquidano, in complessivi Euro CP_1
4.888,00,( di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22/4/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Baratta nr. 59, cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonella Longo (cod. fisc. presso il cui C.F._2
studio, sito in Paternò via E. Bellia nr. 145, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO con sede legale in Trieste, Largo Ugo Irneri, n. 1, Cod. CP_1
Fisc./Part. IVA: in persona del suo procuratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dr. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Via Firenze, n. 172, 95128 Catania, presso lo studio dell'Avv. Gaspare
Nolasco (Cod. Fisc.: ), che la rappresenta e difende C.F._3
giusta procura in atti;
Appellata
E nato a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_2
Via Catanzaro n.5, C.F. e C.F._4 CP_3
, nata a [...] il [...] e residente a [...]in Via
[...]
Catanzaro n.5, ; entrambi elettivamente CodiceFiscale_5 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
domiciliati in Via E. Bellia n.161 a Paternò (CT), presso lo studio legale dellAvv. , C.F. , che li Parte_3 C.F._6
rappresenta e difende giusta procura in atti.
Appellati
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2019 Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania , Controparte_2 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_3 CP_1
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 1.12.2016 alle ore
14.30 circa, allorquando mentre si trovava in Viale Don Orione di Paternò all'altezza del civico n. 3 intento in una conversazione telefonica, con il piede dx sotto il marciapiedi, veniva colpito dalla vettura Fiat Panda tg VI858533 condotta da e di proprietà di Controparte_2 Controparte_3
(assicurata ), che nell'effettuare in retromarcia una manovra di CP_1
parcheggio non si avvedeva del pedone.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paternò e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 66.000.00 circa.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi e CTU, con la sentenza n. 1544/24, pubblicata il 25/3/24, il Tribunale di Catania così statuiva:” 1) dichiara il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro nella misura del 50% e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento - a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa - della complessiva somma di € 9580.10, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
e ciò fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 24/9/24 proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, resistendo al gravame del quale chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati e . CP_2 CP_3
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame si lamenta la violazione e/o falsa ed errata applicazione degli artt. 2043, 2054, 1227, 2697 c.c., per avere, il primo giudice, ritenuto, il concorso di colpa al 50% del . Parte_4
2.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
In base all'art. 2054, comma 1, del Codice civile, il conducente di un veicolo
è gravato da una presunzione di colpa in caso di investimento di un pedone.
Questa presunzione può essere superata solo se l'automobilista dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, dimostrando che la condotta del pedone è stata imprevedibile e inevitabile.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che il concorso di colpa del pedone possa essere accertato quando la sua condotta è stata imprudente o pericolosa. Il comportamento colposo del pedone, pertanto, non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, ma può ridurre la percentuale di colpa attribuita a quest'ultimo ( ex plurimis Cass. 5624/20,
Cass. 8443/19).
Nel caso che ci occupa, l'appellante deduce che nessun comportamento imprevedibile e inevitabile dello stesso , quale pedone, sia emerso in sede istruttoria, né prova alcuna è stata fornita dalle altre parti.
Anzi, a suo dire, si è potuto accertare, senza dubbio alcuno, che il Parte_1
non ha tenuto alcuna condotta anomala e/o di particolare pericolo.
L'appellante, in seno all'atto di citazione in merito alla dinamica del sinistro testualmente deduceva:” “…giunto nei pressi del civico 3 si fermava parlando al cellulare, mantenendosi sul bordo della strada con il piede destro sotto il marciapiedi;
in quel frangente veniva investito dal veicolo…”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Lo stesso, in sede di interrogatorio formale riferiva:” Non lo so, perché gli davo le spalle, avevo la gamba sinistra sul marciapiede e la destra sulla strada ed ero impegnato in una conversazione telefonica”.
Il teste , indicato da entrambe le parti ha riferito:” “Io Testimone_1
mi ricordo solo di aver visto il sul ciglio del marciapiede che Parte_1 parlava animatamente al telefono…”
A norma dell'art. 190 c.d.s., i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti…
Alla luce di quanto sopra, dall'istruttoria espletata in primo grado è risultato che il , intento in una animata conversazione telefonica, sostava Parte_1
sul margine del marciapiedi con una gamba sulla strada.
Nulla, invece, è emerso in merito a una condotta pericolosa e totalmente all'origine del sinistro, del conducente dell'autovettura; lo stesso, infatti, intento a effettuare una manovra di parcheggio in retromarcia, certamente non procedeva ad alta velocità; evidentemente, egli, all'interno dell'autovettura era impossibilitato a vedere il piede destro del sotto il Parte_1 marciapiede, e il , distratto dall'animata conversazione, non si Parte_1 avvedeva del sopraggiungere dell'auto in fase di parcheggio.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che stante la presunzione del
100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Sez. 6- 3, ord. 28 gennaio 2019).
Ed ancora la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020).
Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che la distrazione del , Parte_1
intento in un'animata conversazione telefonica, che ha impedito allo stesso di avvedersi del sopraggiungere dell'auto in retromarcia e a bassa velocità, e il posizionamento del piede sotto il marciapiede, abbiano contribuito in maniera paritaria alla causazione del sinistro, non essendo obiettivamente agevole per il conducente dell'autovettura avvedersi del piede posto dal pedone sotto il marciapiede mentre era intento in una manovra di parcheggio in retromarcia.
Devono essere, infine, respinte sia la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., richiesta dagli appellati e , che quella di CP_2 CP_3
condanna di ai sensi del medesimo articolo, richiesta CP_1 dall'appellante, non essendo ravvisabile nel comportamento processuale delle parti alcuna malafede o colpa grave.
3) Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (€. 20.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1544/24, pubblicata
[...]
il 25/3/24, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'erario, essendo e Controparte_2 CP_3
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che, si liquidano, in
[...]
complessivi Euro 6.354,40, ( di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale,
€.1.466,40 quale aumento ex art. 4 comma 2 D.M. 55/14), oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che, si liquidano, in complessivi Euro CP_1
4.888,00,( di cui €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase di trattazione, €. 1.911,00 fase decisionale), oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22/4/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro