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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1443/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
LI (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale del C.F._2 difensore in Matera, via Giolitti n. 83; attore nei confronti di
(c.f.: ), residente in [...], Contrada Controparte_1 C.F._3
Monte San Vito snc;
convenuto contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28/09/2020, adiva il Tribunale Parte_1
di Matera per ottenere ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà del terreno sito in Miglionico
(MT), identificato in catasto al foglio 1 part. 12 (erroneamente indicata come part. 152), in località
Quote di Monte San Vito, in favore di , in ottemperanza al contratto Parte_2
preliminare stipulato in data 29/10/2015 e successive integrazioni e modificazioni.
Rappresentava, quindi: di essere proprietario del terreno innanzi e di averlo promesso in vendita a per il prezzo di euro 7.000,00, di cui euro 1.500,00 versati dal promissario Controparte_1
acquirente a titolo di caparra confirmatoria in sede di stipulazione del contratto preliminare;
di aver concordato il pagamento del saldo prezzo di euro 5.500,00 al momento della stipulazione del 1 R.G. n. 1443/2020
contratto definitivo, che avrebbe dovuto aver luogo entro il 31/05/2016; di aver, tuttavia, differito tale scadenza con scrittura privata del 06/06/2016 alla data del 15/07/2016; di non aver potuto procedere con la sottoscrizione del contratto definitivo per colpa del , il quale, CP_1 nonostante i plurimi solleciti, non si rendeva disponibile a recarsi presso un Notaio, pur procedendo al versamento di altri due acconti sul prezzo per complessivi euro 1.000,00, versati in contanti, rispettivamente il 18/11/2016 e il 24/12/2016; di avere interesse alla conclusione dell'accordo di compravendita, con la cessione della proprietà sul terreno innanzi e il versamento della somma residua di euro 4.500,00; di aver promosso la procedura di mediazione senza esito, perché, pur avendo le parti concordato, in data 14/09/2018, di formalizzare la compravendita per il 13/12/2018, poi differito al 13/12/2018, il promissario acquirente non dava corso agli obblighi assunti.
II. Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del 15/04/2021 ne veniva dichiarata la contumacia. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva riservata per la decisione, ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 26/04/2023 per una integrazione documentale necessaria e cioè la produzione del certificato di destinazione urbanistica, la cui mancanza determina la nullità del trasferimento per violazione di legge.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, poi, veniva fissata udienza di discussione per il 23/10/2025, con deposito di memorie conclusive fino a 10 giorni prima. L'attore depositava comparsa conclusionale il 13/10/2025 nella quale insisteva per l'accoglimento della propria domanda e, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
III. La domanda dell'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
III.
1. L'art. 2932 c.c. dispone che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione,
l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
La norma disciplina il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di prestare il consenso per la costituzione o il trasferimento di un diritto. Si tratta, infatti, di un rimedio «applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto: (…) l'esecuzione 2 R.G. n. 1443/2020
specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, qualunque ne sia la fonte, purché da tale fonte (negoziale o legale) sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto» (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza 12/04/2024 n.10010 e ordinanza del 09/05/2024 n.12680).
Nel caso in cui l'azione ex art. 2932 c.c. sia proposta per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare un contratto definitivo di compravendita:
- «L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 09/01/2025 n.457);
- «Il contratto preliminare, per la sua validità, deve essere sufficientemente determinato in modo tale da consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito o devono essere esattamente indicate le modalità di determinazione. Se, infatti, è corretto affermare che oggetto del preliminare è una obbligazione di facere, la indeterminatezza di tale obbligazione (derivata dalla indeterminatezza dell'oggetto del contratto definitivo e, per giunta, non funzionale alla esigenza di specificità commessa alla trascrivibilità della domanda e all'affidamento dei terzi) si risolve in un vizio della causa del preliminare, in quanto non suscettibile di quella esecuzione che ne costituisce la funzione» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 10/06/2014 n.13045);
- «Nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo,
è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 22/06/2022 n.20099).
Inoltre, «la sentenza prevista dall'articolo 2932 del cc presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente. L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 06/11/2024 n.28613);
3 R.G. n. 1443/2020
- « è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) solo allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 04/11/2024 n.28238); detta preclusione, tuttavia, vi verifica «solo allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 04/11/2024 n.28238 e ordinanza 28/08/2020 n.18043).
Va precisato, poi, che: « il mutamento della destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita (nella specie, da agricola ad edificatoria e residenziale), incidendo unicamente, senza mutarne la natura, sulla attitudine del bene ad una diversa utilizzazione o sfruttamento e, quindi, sulla utilità che da esso intende trarre il futuro proprietario, non costituisce ostacolo alla pronuncia ex art. 2932 c.c., a meno che non sia il promissario acquirente a dolersi della modifica» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 11/04/2017 n.9314); «la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso od altri la proprietà di tali manufatti. Ne consegue che, ove le parti concludano un contratto preliminare di compravendita di un terreno, sul quale insistano degli immobili di cui - come nella specie - non sia, tuttavia, fatta menzione nel contratto medesimo, cionondimeno il giudice, adìto ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza, non solo, del certificato di destinazione urbanistica del terreno, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 02/09/2020 n.18195); «nella compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come “genus”, essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare, e sempre 4 R.G. n. 1443/2020
che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell'articolo 1178 del codice civile. Tale requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti» (v. Cassazione civile sez. II sentenza
26/05/2021 n.14585);
- «le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento (Cass., Sez. II, 16 gennaio
2006, n. 690)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 16/06/2025 n.16203). Pertanto, l'eventuale
«domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva e avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 28/05/2024 n.14885);
- «La sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 03/03/2025 n.5638). Infatti, «Deve precisarsi che le sentenze di "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto", per definizione sono destinate a produrre "gli effetti del contratto non concluso", sostituendo la decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali abbia omesso di manifestarla, pur essendovi tenuta.
Ne consegue che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, ancorché stabilite in forma di accertamento, di condanna, o di condizione di efficacia. Il mancato pagamento del prezzo che è l'ipotesi più frequente nella prassi ma anche la consegna del medesimo bene oggetto della sentenza, non perdono la natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché l'eventuale inadempimento può essere fatto valere dall'altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione. Si è detto, infatti, che in caso di sentenza di accoglimento della domanda del promissario 5 R.G. n. 1443/2020
acquirente per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita, il pagamento del prezzo cui è subordinato il trasferimento della proprietà del bene, costituisce la condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo medesimo, senza con ciò rendersi incompatibile con la natura di prestazione essenziale del contratto, con la conseguenza che il mancato versamento del prezzo può comportare la risoluzione del contratto stesso con riferimento alla gravità dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c. (ex plurimus Sez. 2, Sent. n. 8164 del 2023 Rv. 667503-01).
Nella specie, invece, è stata accolta la domanda di risoluzione per l'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto preliminare: infatti, l'immobile oggetto del preliminare non ha subito alcuna modifica dopo la sentenza ex art. 2932
c.c. e le difformità del bene rispetto a quello promesso in vendita nel contratto preliminare erano già state oggetto di discussione nel precedente giudizio e la parte già le conosceva al momento in cui ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e poteva farle valere in quella sede sia per chiedere la risoluzione che la riduzione del prezzo.
Infatti, nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 dell'obbligo di trasferire il bene il promissario acquirente ha la facoltà di chiedere in alternativa la risoluzione del contratto o anche la riduzione del prezzo. La giurisprudenza di questa Corte è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo;
in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del
23/11/2021, Rv. 662945-01). Dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., dunque, l'immobile che si trasferisce per volontà del promissario acquirente è quello oggetto del giudizio e nelle condizioni da questi conosciute e l'obbligo del promittente alienante è quello di consegnare il suddetto bene dietro il pagamento del prezzo cui è obbligata la controparte» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 03/03/2025
n.5638).
III.
2. Premesso quanto innanzi, si osserva che il 29/10/2015 le odierne parti in causa hanno stipulato per iscritto un contratto preliminare di compravendita (v. all. 3 fascicolo attore) avente ad oggetto il fondo rustico in Miglionico, località Quote di Monte San Vito, dell'estensione di are 76
e centiare 90, confinante con strada consorziale, con proprietà con proprietà o loro Per_1 Per_2
aventi causa, identificato in catasto terreni al foglio 1 part. 12 con vocazione seminativo. Il promissario venditore dava atto di aver acquisito la proprietà di detto bene in Parte_1 seguito ad atto di compravendita per Notaio in Matera stipulato il 17/08/1970 rep. Persona_3
44548 , registrato in Matera l'01/09/1970 al n. 1839 e trascritto nei registri immobiliari di Potenza
6 R.G. n. 1443/2020
in data 23/09/1970 reg. gen. 19003 e reg. part. 17319 (v. all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. parte attrice).
Le parti avevano convenuto un prezzo di vendita di euro 7.000,00, che avrebbe dovuto essere così corrisposto: euro 1.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, al momento della stipulazione del contratto preliminare con assegno circolare;
il saldo di euro 5.500,00 alla sottoscrizione del contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere siglato dinanzi al Notaio in Altamura Per_4
(BA) entro e non oltre il 21/05/2016. Al promissario acquirente, inoltre, veniva immediatamente concessa la materiale detenzione del terreno, con l'obbligo di tenere il promissario venditore indenne da ogni onere, imposta, tassa o tributo gravante sul terreno de quo.
Il 06/06/2016, scaduto inutilmente il termine su indicato, le parti convenivano la fissazione della data del 15/07/2016 per la sottoscrizione del contratto definitivo. Termine ancora una volta non rispettato dal , il quale, tuttavia, effettuava in seguito due versamenti al di euro CP_1 Pt_1
500,00 l'uno, a titolo di acconto sul maggior prezzo, rispettivamente il 18/11/2016 ed il
24/12/2016.
Avviato dall'odierno attore il procedimento di mediazione n. 89/2018 dinanzi l'Organismo di
Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Matera, le parti avevano convenuto come termine ultimo per la stipulazione del contratto definitivo il 07/05/2019. Anche detto termine, però, non veniva rispettato dal , tanto che la mediazione si concludeva con verbale negativo in CP_1 pari data e l'attore dava corso al giudizio che ci occupa.
Sussistono tutte le condizioni previste nel paragrafo che precede per l'accoglimento della domanda attorea: • il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato per iscritto e contiene la chiara ed inequivoca indicazione del bene oggetto di trasferimento, nonché della volontà delle parti di obbligarsi rispettivamente alla vendita del bene, e all'acquisto dello stesso, Parte_1 [...]
; • è stato prodotto il certificato di destinazione urbanistica del terreno n. 41/2015 CP_1 prot. n. 9592/2015 rilasciato dal Comune di Miglionico;
• il promissario venditore ha insistito nella domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, chiedendo espressamente che il trasferimento del terreno fosse subordinato al pagamento del residuo prezzo di vendita da parte del . CP_1
Deve, dunque, disporsi il trasferimento della proprietà del terreno promesso in vendita da in favore di , subordinatamente al versamento del residuo Parte_1 Controparte_1
prezzo di compravendita pari ad euro 4.500,00, all'indomani del passaggio in giudicato della presente sentenza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 07/05/2019 fino all'effettivo 7 R.G. n. 1443/2020
soddisfo. Trattandosi di un debito di valuta e non di valore, non è dovuta anche la rivalutazione monetaria, pure richiesta dall'attore.
IV. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione euro
5.200,01-euro 26.000,00), della semplicità della questione controversa e della difesa di parte attrice, nonché della contumace della parte convenuta, anche in relazione al procedimento di mediazione, di cui, tuttavia, non possono essere riconosciute le spese vive in mancanza della loro documentazione.
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accertatone il diritto, in ottemperanza al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 29/10/2015 (e successive integrazioni e modificazioni), DISPONE il trasferimento della proprietà del terreno sito in Miglionico (MT) località Quote di Monte San Vito, identificato in catasto al foglio 1 part. 12, dall'originario titolare in favore di Parte_1 [...]
. Subordina detto trasferimento al pagamento da parte del in favore Parte_2 CP_1 dell'attore, all'indomani del passaggio in giudicato di questa sentenza, del residuo prezzo di vendita di euro 4.500,00, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 07/05/2019 fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che Controparte_1 liquida in complessivi in euro 3.341,92 (di cui euro 662,00 per compenso professionale procedimento di mediazione, euro 2.540,00 per compenso professionale del presente giudizio, euro
98,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria ed euro 14,92 per spese di notificazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.
Matera, 14/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
8 R.G. n. 1443/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
LI (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale del C.F._2 difensore in Matera, via Giolitti n. 83; attore nei confronti di
(c.f.: ), residente in [...], Contrada Controparte_1 C.F._3
Monte San Vito snc;
convenuto contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28/09/2020, adiva il Tribunale Parte_1
di Matera per ottenere ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà del terreno sito in Miglionico
(MT), identificato in catasto al foglio 1 part. 12 (erroneamente indicata come part. 152), in località
Quote di Monte San Vito, in favore di , in ottemperanza al contratto Parte_2
preliminare stipulato in data 29/10/2015 e successive integrazioni e modificazioni.
Rappresentava, quindi: di essere proprietario del terreno innanzi e di averlo promesso in vendita a per il prezzo di euro 7.000,00, di cui euro 1.500,00 versati dal promissario Controparte_1
acquirente a titolo di caparra confirmatoria in sede di stipulazione del contratto preliminare;
di aver concordato il pagamento del saldo prezzo di euro 5.500,00 al momento della stipulazione del 1 R.G. n. 1443/2020
contratto definitivo, che avrebbe dovuto aver luogo entro il 31/05/2016; di aver, tuttavia, differito tale scadenza con scrittura privata del 06/06/2016 alla data del 15/07/2016; di non aver potuto procedere con la sottoscrizione del contratto definitivo per colpa del , il quale, CP_1 nonostante i plurimi solleciti, non si rendeva disponibile a recarsi presso un Notaio, pur procedendo al versamento di altri due acconti sul prezzo per complessivi euro 1.000,00, versati in contanti, rispettivamente il 18/11/2016 e il 24/12/2016; di avere interesse alla conclusione dell'accordo di compravendita, con la cessione della proprietà sul terreno innanzi e il versamento della somma residua di euro 4.500,00; di aver promosso la procedura di mediazione senza esito, perché, pur avendo le parti concordato, in data 14/09/2018, di formalizzare la compravendita per il 13/12/2018, poi differito al 13/12/2018, il promissario acquirente non dava corso agli obblighi assunti.
II. Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del 15/04/2021 ne veniva dichiarata la contumacia. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva riservata per la decisione, ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 26/04/2023 per una integrazione documentale necessaria e cioè la produzione del certificato di destinazione urbanistica, la cui mancanza determina la nullità del trasferimento per violazione di legge.
Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, poi, veniva fissata udienza di discussione per il 23/10/2025, con deposito di memorie conclusive fino a 10 giorni prima. L'attore depositava comparsa conclusionale il 13/10/2025 nella quale insisteva per l'accoglimento della propria domanda e, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
III. La domanda dell'attrice è fondata e deve trovare accoglimento.
III.
1. L'art. 2932 c.c. dispone che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione,
l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
La norma disciplina il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di prestare il consenso per la costituzione o il trasferimento di un diritto. Si tratta, infatti, di un rimedio «applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto: (…) l'esecuzione 2 R.G. n. 1443/2020
specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, qualunque ne sia la fonte, purché da tale fonte (negoziale o legale) sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto» (v.
Cassazione civile sez. II ordinanza 12/04/2024 n.10010 e ordinanza del 09/05/2024 n.12680).
Nel caso in cui l'azione ex art. 2932 c.c. sia proposta per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare un contratto definitivo di compravendita:
- «L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 09/01/2025 n.457);
- «Il contratto preliminare, per la sua validità, deve essere sufficientemente determinato in modo tale da consentire la pronuncia sostitutiva dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve essere già sufficientemente determinato il bene che dovrà essere trasferito o devono essere esattamente indicate le modalità di determinazione. Se, infatti, è corretto affermare che oggetto del preliminare è una obbligazione di facere, la indeterminatezza di tale obbligazione (derivata dalla indeterminatezza dell'oggetto del contratto definitivo e, per giunta, non funzionale alla esigenza di specificità commessa alla trascrivibilità della domanda e all'affidamento dei terzi) si risolve in un vizio della causa del preliminare, in quanto non suscettibile di quella esecuzione che ne costituisce la funzione» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 10/06/2014 n.13045);
- «Nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo,
è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche "aliunde" o "per relationem", logicamente ricostruibile» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 22/06/2022 n.20099).
Inoltre, «la sentenza prevista dall'articolo 2932 del cc presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente. L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 06/11/2024 n.28613);
3 R.G. n. 1443/2020
- « è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) solo allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 04/11/2024 n.28238); detta preclusione, tuttavia, vi verifica «solo allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 04/11/2024 n.28238 e ordinanza 28/08/2020 n.18043).
Va precisato, poi, che: « il mutamento della destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita (nella specie, da agricola ad edificatoria e residenziale), incidendo unicamente, senza mutarne la natura, sulla attitudine del bene ad una diversa utilizzazione o sfruttamento e, quindi, sulla utilità che da esso intende trarre il futuro proprietario, non costituisce ostacolo alla pronuncia ex art. 2932 c.c., a meno che non sia il promissario acquirente a dolersi della modifica» (v. Cassazione civile sez. II sentenza 11/04/2017 n.9314); «la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso od altri la proprietà di tali manufatti. Ne consegue che, ove le parti concludano un contratto preliminare di compravendita di un terreno, sul quale insistano degli immobili di cui - come nella specie - non sia, tuttavia, fatta menzione nel contratto medesimo, cionondimeno il giudice, adìto ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza, non solo, del certificato di destinazione urbanistica del terreno, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 02/09/2020 n.18195); «nella compravendita di un terreno che debba essere distaccato da una maggiore estensione, e indicato soltanto quantitativamente nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come “genus”, essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare, e sempre 4 R.G. n. 1443/2020
che per la determinazione del terreno venduto non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere attenendosi al disposto dell'articolo 1178 del codice civile. Tale requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti» (v. Cassazione civile sez. II sentenza
26/05/2021 n.14585);
- «le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento (Cass., Sez. II, 16 gennaio
2006, n. 690)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 16/06/2025 n.16203). Pertanto, l'eventuale
«domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva e avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 28/05/2024 n.14885);
- «La sentenza ex art. 2932 c.c. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza 03/03/2025 n.5638). Infatti, «Deve precisarsi che le sentenze di "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto", per definizione sono destinate a produrre "gli effetti del contratto non concluso", sostituendo la decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali abbia omesso di manifestarla, pur essendovi tenuta.
Ne consegue che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, ancorché stabilite in forma di accertamento, di condanna, o di condizione di efficacia. Il mancato pagamento del prezzo che è l'ipotesi più frequente nella prassi ma anche la consegna del medesimo bene oggetto della sentenza, non perdono la natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché l'eventuale inadempimento può essere fatto valere dall'altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione. Si è detto, infatti, che in caso di sentenza di accoglimento della domanda del promissario 5 R.G. n. 1443/2020
acquirente per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita, il pagamento del prezzo cui è subordinato il trasferimento della proprietà del bene, costituisce la condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo medesimo, senza con ciò rendersi incompatibile con la natura di prestazione essenziale del contratto, con la conseguenza che il mancato versamento del prezzo può comportare la risoluzione del contratto stesso con riferimento alla gravità dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c. (ex plurimus Sez. 2, Sent. n. 8164 del 2023 Rv. 667503-01).
Nella specie, invece, è stata accolta la domanda di risoluzione per l'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto preliminare: infatti, l'immobile oggetto del preliminare non ha subito alcuna modifica dopo la sentenza ex art. 2932
c.c. e le difformità del bene rispetto a quello promesso in vendita nel contratto preliminare erano già state oggetto di discussione nel precedente giudizio e la parte già le conosceva al momento in cui ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e poteva farle valere in quella sede sia per chiedere la risoluzione che la riduzione del prezzo.
Infatti, nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 dell'obbligo di trasferire il bene il promissario acquirente ha la facoltà di chiedere in alternativa la risoluzione del contratto o anche la riduzione del prezzo. La giurisprudenza di questa Corte è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo;
in tal caso, l'offerta del prezzo, ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Sez. 2, Ordinanza n. 36241 del
23/11/2021, Rv. 662945-01). Dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., dunque, l'immobile che si trasferisce per volontà del promissario acquirente è quello oggetto del giudizio e nelle condizioni da questi conosciute e l'obbligo del promittente alienante è quello di consegnare il suddetto bene dietro il pagamento del prezzo cui è obbligata la controparte» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 03/03/2025
n.5638).
III.
2. Premesso quanto innanzi, si osserva che il 29/10/2015 le odierne parti in causa hanno stipulato per iscritto un contratto preliminare di compravendita (v. all. 3 fascicolo attore) avente ad oggetto il fondo rustico in Miglionico, località Quote di Monte San Vito, dell'estensione di are 76
e centiare 90, confinante con strada consorziale, con proprietà con proprietà o loro Per_1 Per_2
aventi causa, identificato in catasto terreni al foglio 1 part. 12 con vocazione seminativo. Il promissario venditore dava atto di aver acquisito la proprietà di detto bene in Parte_1 seguito ad atto di compravendita per Notaio in Matera stipulato il 17/08/1970 rep. Persona_3
44548 , registrato in Matera l'01/09/1970 al n. 1839 e trascritto nei registri immobiliari di Potenza
6 R.G. n. 1443/2020
in data 23/09/1970 reg. gen. 19003 e reg. part. 17319 (v. all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. parte attrice).
Le parti avevano convenuto un prezzo di vendita di euro 7.000,00, che avrebbe dovuto essere così corrisposto: euro 1.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, al momento della stipulazione del contratto preliminare con assegno circolare;
il saldo di euro 5.500,00 alla sottoscrizione del contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere siglato dinanzi al Notaio in Altamura Per_4
(BA) entro e non oltre il 21/05/2016. Al promissario acquirente, inoltre, veniva immediatamente concessa la materiale detenzione del terreno, con l'obbligo di tenere il promissario venditore indenne da ogni onere, imposta, tassa o tributo gravante sul terreno de quo.
Il 06/06/2016, scaduto inutilmente il termine su indicato, le parti convenivano la fissazione della data del 15/07/2016 per la sottoscrizione del contratto definitivo. Termine ancora una volta non rispettato dal , il quale, tuttavia, effettuava in seguito due versamenti al di euro CP_1 Pt_1
500,00 l'uno, a titolo di acconto sul maggior prezzo, rispettivamente il 18/11/2016 ed il
24/12/2016.
Avviato dall'odierno attore il procedimento di mediazione n. 89/2018 dinanzi l'Organismo di
Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Matera, le parti avevano convenuto come termine ultimo per la stipulazione del contratto definitivo il 07/05/2019. Anche detto termine, però, non veniva rispettato dal , tanto che la mediazione si concludeva con verbale negativo in CP_1 pari data e l'attore dava corso al giudizio che ci occupa.
Sussistono tutte le condizioni previste nel paragrafo che precede per l'accoglimento della domanda attorea: • il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato per iscritto e contiene la chiara ed inequivoca indicazione del bene oggetto di trasferimento, nonché della volontà delle parti di obbligarsi rispettivamente alla vendita del bene, e all'acquisto dello stesso, Parte_1 [...]
; • è stato prodotto il certificato di destinazione urbanistica del terreno n. 41/2015 CP_1 prot. n. 9592/2015 rilasciato dal Comune di Miglionico;
• il promissario venditore ha insistito nella domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, chiedendo espressamente che il trasferimento del terreno fosse subordinato al pagamento del residuo prezzo di vendita da parte del . CP_1
Deve, dunque, disporsi il trasferimento della proprietà del terreno promesso in vendita da in favore di , subordinatamente al versamento del residuo Parte_1 Controparte_1
prezzo di compravendita pari ad euro 4.500,00, all'indomani del passaggio in giudicato della presente sentenza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 07/05/2019 fino all'effettivo 7 R.G. n. 1443/2020
soddisfo. Trattandosi di un debito di valuta e non di valore, non è dovuta anche la rivalutazione monetaria, pure richiesta dall'attore.
IV. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione euro
5.200,01-euro 26.000,00), della semplicità della questione controversa e della difesa di parte attrice, nonché della contumace della parte convenuta, anche in relazione al procedimento di mediazione, di cui, tuttavia, non possono essere riconosciute le spese vive in mancanza della loro documentazione.
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accertatone il diritto, in ottemperanza al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 29/10/2015 (e successive integrazioni e modificazioni), DISPONE il trasferimento della proprietà del terreno sito in Miglionico (MT) località Quote di Monte San Vito, identificato in catasto al foglio 1 part. 12, dall'originario titolare in favore di Parte_1 [...]
. Subordina detto trasferimento al pagamento da parte del in favore Parte_2 CP_1 dell'attore, all'indomani del passaggio in giudicato di questa sentenza, del residuo prezzo di vendita di euro 4.500,00, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 07/05/2019 fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che Controparte_1 liquida in complessivi in euro 3.341,92 (di cui euro 662,00 per compenso professionale procedimento di mediazione, euro 2.540,00 per compenso professionale del presente giudizio, euro
98,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria ed euro 14,92 per spese di notificazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario.
Matera, 14/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
8 R.G. n. 1443/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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