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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8556/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8556/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LORENZON ANGELO
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASETTA MICHELE e dell'avv. GRITTI ANDREA
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
nella persona del legale rappresentante Dott. Controparte_3 con l'avv. BATTAGLIA NICOLA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice:
“NEL MERITO:
pagina 1 di 13 Accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., e dell'art. 2043 c.c, nella causazione dei gravi vizi e difetti esistenti sull'immobile in oggetto, condannarsi la stessa al risarcimento, in favore dei Sigg.ri Parte_1
e , di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, pari alla
[...] Parte_2 somma di € 49.500,00=, o quella diversa che verrà quantificata in corso di causa, nonchè valutato il minor valore dell'immobile in caso di impossibilità alla eliminazione dei vizi;
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, con estensione della domanda di condanna, in solido, anche alla terza chiamata per quanto e nella misura in cui verrà accertato in causa, che i vizi lamentati dipendono da Contr errori progettuali e/o della direzione lavori studio in persona del legale rappresentante, arch.
in qualità di progettista e/o di D.L.; Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare: per i motivi in narrativa indicati, dichiarare improcedibile la presente causa in difetto di previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, con ogni conseguenza di rito (GIA'
ACCOLTA).
Sempre in via preliminare: si chiede che la causa sia rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni sulla eccezione di giudicato sollevata da questa difesa. Al riguardo si osserva come in data
29.5.2021 sia stata pronunciata la sentenza n. 1126/21 nella causa di opposizione a d.i. n. 6950/19 RG, notificata il 3.6.2021 e quindi già passata in giudicato in difetto di impugnazione. Con tale sentenza il
Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione degli attori al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...]
per i lavori oggetto della presente causa. Va da sé che le eventuali contestazioni Controparte_1
avrebbero dovuto essere svolte in quella sede che ora copre dedotto e deducibile. Si sono già allegati nei verbali d'udienza copia della sentenza (doc. 15) e attestazioni di notifica (doc. 16). Solo per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice non dovesse rinviare il presente procedimento
Contr all'udienza di precisazione delle conclusioni, attese le difese di coinvolgenti la figura dell'Arch. Contr
, nel rilevare come sarebbe stato comunque onere di procedere alla chiamata in causa dello Per_1
stesso, per mero scrupolo defensionale, rendendosi ciò necessario in base alle Controparte_1
Contr difese di chiede di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. (C.F. CP_4
) con studio professionale in via Iseo n. 24/6 a San Donà di Piave (VE), ai sensi C.F._3
e per gli effetti dell'art. 106 e 269 c.p.c. al fine di estendere anche nei suoi confronti il contraddittorio sulla domanda attorea e su quella subordinata e di garanzia già svolta dalla presente difesa nei riguardi di . CP_2
pagina 2 di 13 In via preliminare di merito: accertato e dichiarato che i vizi e/o difetti lamentati da parte attrice non ricadono nella previsione di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., bensì, a tutto voler concedere per mera ipotesi, nella casistica di cui all'art. 1667 c.c., rilevato che il cantiere fu riconsegnato agli attori in data 8.8.2018, che i vizi lamentati erano agli attori già noti almeno da dicembre 2018, sono stati denunciati il 13.12.2019 e che l'azione è stata notificata in data 10/11/2020, dichiarare che l'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. è comunque prescritta e le relative domande dovranno comunque essere rigettate;
In via principale: rigettare tutte le domande degli attori a qualsivoglia titolo formulate perchè infondate in fatto ed in diritto, e per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare che gli stessi, per come denunciati, sono conseguenza di errori progettuali ovvero di mancate direttive da parte della , si chiede espressa condanna Controparte_5
dello , in persona del legale rappresentante Arch. Controparte_2 CP_3
in qualità di progettista e/o di DL, a tener indenne e manlevata da
[...] Controparte_6
qualsivoglia pretesa risarcitoria o creditoria della Committenza attorea connessa ai vizi e difetti medesimi;
In estremo subordine: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ridursi comunque il dovuto solo a quanto risulterà provato o comunque di giustizia, con eventuale compensazione del credito vantato da e non ancora saldato dagli attori. CP_1
In ogni caso: con condanna di parte attrice anche al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente lite, comprese le spese di CTU e CTP”.
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare
- accertata e dichiarata la decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa da parte attrice nei confronti della convenuta rigettare le domande svolte dai signori e Parte_2 Parte_1
contro e nei confronti dello , nonché ogni azione promossa da CP_1 Controparte_2
parte convenuta nei confronti dello . Controparte_2
- in via principale rigettare tutte le domande svolte da parte attrice contro la convenuta, nonché tutte le domande svolte, a qualsivoglia titolo, sia dall'attrice che dalla convenuta contro lo Controparte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
[...]
pagina 3 di 13 - in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande a qualsivoglia titolo svolte contro lo , contenersi la condanna nei limiti dei danni che risulteranno CP_2 effettivamente provati come conseguenza dell'accertanda responsabilità ascrivibile allo . CP_2
Spese di lite integralmente rifuse, comprese spese di CTU e CTP”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, i sigg. e allegavano di essere comproprietari Pt_1 Pt_2
dell'abitazione sita a San Donà di Piave (VE), in via Laura Bassi n. 33/A, catastalmente identificata al
Foglio 32, mapp.le 1583 sub. 1), abitazione, e sub. 2), autorimessa;
immobile edificato a seguito del
Permesso di Costruire n. 9/2017 del 03.03.2017, tramite l'esecuzione del contratto di appalto, stipulato, in data 13/12/2016, tra gli odierni attori e la convenuta avente ad oggetto: Controparte_1
“Realizzazione di porzione di edificio bifamiliare lotto ERP 8.2”.
Secondo gli attori, l'immobile avrebbe presentato da subito gravi vizi e difetti, contestati alla convenuta a mezzo pec, inviata dal difensore attoreo in data 13.12.2019, a seguito delle valutazioni espresse, con riferimento ad un sopralluogo svolto il 22.10.2019, dal tecnico di parte attrice, Arch. nella Per_2
perizia, priva di data, prodotta come doc. 5 in allegato alla citazione.
Elencavano, dunque, i seguenti asseriti vizi o difetti, tutti inerenti al “cappotto” esterno di coibentazione:
1. nella relazione Tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.L.gs. 19. 08.2005 n. 192 (legge sul calcolo dell'isolamento termico) e, in particolare, nella scheda MR 1 ivi allegata, a pag. 2, del fascicolo delle schede strutture, sarebbe stata prevista la posa in opera di un pannello di isolamento in polistirene con grafite, con lambda (W/mK) pari a 0,031, mentre il pannello effettivamente posato in opera sarebbe un semplice pannello in polistirene, dalle minori capacità coibentanti, dato che il lambda (W/mK) tipico del materiale senza grafite sarebbe pari a 0,036. Il pannello applicato avrebbe, dunque, minori prestazioni isolanti e costerebbe meno;
2. l'intonaco di base sarebbe di spessore inferiore al minimo previsto dalla Norma UNI/TR 11715.
e vi sarebbe un reale rischio che, a distanza di poco tempo, inizino fessurazioni sull'intonaco di base;
3. la rete di armatura non sarebbe posizionata al centro dell'intonaco di base, ma sarebbe talmente vicina al pannello di coibentazione che sarebbe possibile ipotizzare che non vi sia stato realizzato lo strato di allettamento o che lo strato di allettamento sia stato realizzato di uno spessore insufficiente;
4. al momento di realizzazione delle pavimentazioni delle terrazze, l'impermeabilizzazione con guaine bituminose non sarebbe stata portata al di sotto del cappotto, bensì al di sopra, creando pagina 4 di 13 uno spessore che renderebbe impossibile la posa di un normale battiscopa, comportando la necessità di un battiscopa del tipo in lamiera stampata, di minor pregio estetico e maggior costo.
Per detti vizi, gli attori sostenevano che la ditta costruttrice dovesse rispondere ex art. 1669 c.c., in base a responsabilità decennale, di natura extracontrattuale, richiamando il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22093/2019, secondo cui le carenze costruttive che pregiudicano in modo grave il normale godimento dell'immobile, la sua funzionalità e l'abitabilità devono sempre essere considerate gravi, anche se incidono su elementi secondari e accessori della costruzione e anche se possono essere risolte con semplici lavori di manutenzione ordinaria. Precisavano, in aggiunta, che, nel caso esaminato dalla Corte: “l'utilizzo di materiali non idonei e la realizzazione non a regola d'arte della tamponatura delle pareti esterne dell'edificio, avevano causato la riduzione della resistenza termica, incidendo negativamente sull'utilità e l'abitabilità degli appartamenti”.
Formulavano, dunque, conclusioni corrispondenti a quelle riportate nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta eccepiva che, a partire dal mese di Dicembre 2017, gli odierni attori, trovandosi in difficoltà economica, non avrebbero più fatto fronte ai pagamenti delle prestazioni eseguite dalla costruttrice, sulla base dello stato avanzamento lavori, per una somma complessiva pari ad € 26.749,96 in linea capitale, di cui alle fatture nn. 71/2017, 13/2018 e 41/2018
(SAL sottoscritti e approvati dal D.L. n. VI, VII e VIII - vedasi oltre.
In particolare, l'odierna convenuta, con decreto ingiuntivo n. 3411/2018 emesso dal Tribunale di
Venezia, avrebbe ottenuto l'ingiunzione, agli odierni attori, di detta somma, sulla base di un precedente riconoscimento (con comunicazione del loro difensore datata 23.07.2018) del medesimo debito, da parte degli ingiunti, i quali si sarebbero impegnati al pagamento, appena ottenute l'agibilità dell'abitazione ed un'estensione del loro mutuo ipotecario.
Tuttavia, i signori e avrebbero proposto opposizione, tardiva, al suddetto decreto Pt_1 Pt_2
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., lamentando la nullità della notifica, ma senza nulla contestare in ordine alle lavorazioni svolte da poste a fondamento dell'ingiunzione. La causa avrebbe assunto CP_1
il n. 6950/19 RG del Tribunale di Venezia, GI. dott.ssa , e, con ordinanza datata 12/3/2020, Per_3
sarebbe stata rinviata all'udienza di pc. del 3/12/2020.
Solo in data 13/12/2019, gli attori, tramite il loro difensore, avrebbero, inoltre, inviato a CP_1
per la prima volta, la contestazione di asseriti vizi ex art 1669 e 2043 cc, tramite pec (datata
06/11/2019, ma inviata solo il 13.12.2019). Ne sarebbe seguito il deposito, innanzi a questo Tribunale, in data 27/12/2019, di un ricorso per ATP, proposto avverso l'odierna convenuta e, altresì, l'odierno terzo chiamato, che assumeva RG n. 13196/2019 (GI. Dott. Doro). Nel ricorso, gli stessi committenti avrebbero ammesso che ''l'immobile presentava fin da subito gravi vizi e difetti nonché difformità pagina 5 di 13 rispetto agli accordi presi in sede di appalto''. Alla luce di ciò e rilevato che la consegna dell'immobile da parte di fosse avvenuta l'8 agosto 2018, l'odierna ocnvenuta avrebbe eccepito la Controparte_1
tardività della denuncia del 13/12/2019, con conseguente decadenza della committente.
Il GI., con ordinanza del 22/2/2020, avrebbe rigettato il ricorso per ATP, rilevando come i vizi e difetti contestati con l'ATP fossero già noti agli attori a dicembre 2018.
Nel merito dei vizi lamentati, la convenuta, quindi, precisava che la riconsegna del cantiere agli attori fosse avvenuta in data 8 Agosto 2018, prima dell'ultimazione dei lavori previsti, come da apposito nuovo accordo tra le parti: le opere sarebbero state consegnate come da SAL sino ad allora sottoscritti ed approvati dal DL, senza sottoscrizione di alcun verbale di fine lavori, da parte della convenuta. Le ulteriori opere sarebbero state svolte da altra impresa incaricata direttamente dai committenti, con lavori in economia.
Con riguardo alla copertura di isolamento esterno (cd. cappotto), aggiungeva di Controparte_1
essersi occupata delle lavorazioni esclusivamente sino alla realizzazione del primo strato d'intonaco: solo con riferimento a detta fase sarebbero stati conteggiati i compensi a carico dei committenti, non ancora pagati). La successiva fase di seconda intonacatura (per secondo strato), invece, avrebbe dovuto essere finita autonomamente dalla committenza, a seguito della riconsegna del cantiere.
In diritto, pertanto, la convenuta eccepiva:
1. in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
2. l'esistenza di precedente giudicato (ne bis in idem), con riguardo alla pendente opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di somme fondate sui lavori in contestazione, ragione per cui le azioni di danno e di garanzia avrebbero dovuto essere proposte in quella sede: la sentenza che avrebbe definito la causa RG n. 6950/2019, invero, avrebbe coperto il dedotto e deducibile dell'intero rapporto tra gli attori e la convenuta, anche in questo giudizio, cosicché, in questo procedimento, la riproposizione delle domande costituirebbe un bis in idem inammissibile;
3. l'intervenuta prescrizione dell'azione contro l'appaltatore ex art. 1667, comma 2 c.c.: non potrebbe riscontrarsi un grave difetto, che pregiudichi in modo serio il normale godimento dell'immobile, la sua funzionalità ed abitabilità, in ipotesi di una mera riduzione del 50% della sua normale capacità di resistenza termica. Nel caso in esame, invero, per ammissione dello stesso perito attoreo, Arch. il lamba (ossia il coefficiente di coibentazione) raggiunto Per_2
sarebbe pari a 0,036, a fronte dell'auspicato 0,031 di un pannello con grafite (ossia, in termini pagina 6 di 13 matematici, circa il 10% in meno di resa auspicata). Il difetto, dunque, anche ove fosse riscontrato, non sarebbe qualificabile come “grave”, ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
4. l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree: con e-mail del 28/11/2016, la committenza
(in persona dell'attore sig. avrebbe inviato a nella persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante , il computo dei lavori da eseguire nel cantiere, Controparte_7
da allegare al contratto (che sarebbe stato sottoscritto 15 giorni dopo, ossia il 13/12/2016),
Cont computo predisposto dal D.L. Arch. dello studio : a pagina 7, voce 37, si CP_4
leggerebbe: “formazione di coibentazione di pareti esterne a cappotto, costituita da lastra di polistirolo espanso densità kg. 25/mc, spessore cm. 10....”, la cui applicazione sarebbe stata effettivamente confermata anche dal perito incaricato dagli attori. L'asserito errore deriverebbe dal fatto che tale materiale non rispetterebbe la norma UNI/TR 11715 del 2018 che, tuttavia, come riportato anche nella perizia dell'Arch. sarebbe stata promulgata solo nel 2018 Per_2
(in data 21.6.2018, come attestato dall'Ente Italiano di Normazione UNI). Dal Giornale di
Cantiere, peraltro, risulterebbe che i pannelli posati fossero arrivati in cantiere il 28/9/2017, data di invio della loro posa. La cd. relazione Legge 10, prodotta come allegato della perizia dell'Arch. (che la convenuta disconosceva espressamente, perché priva di data certa e Per_2
non estratta dai documenti di progetto ufficiali depositati in Comune), inoltre, non sarebbe mai stata consegnata a e, in ogni caso, sarebbe irrilevante, nel presente giudizio, Controparte_1
in quanto atto successivo all'esecuzione delle opere, predisposto dalla stessa committenza, tramite tecnico da lei incaricato, nel quale, erroneamente, sarebbe stata assegnata all'abitazione una classe energetica migliore, inserendo la presenza di pannelli in EPS con grafite, in contrasto
Con con quanto indicato nel contratto di appalto, nell'offerta di nel computo elaborato dalla stessa Committenza e dal suo D.L.. Si tratterebbe, dunque, al più, di un atto che avrebbe attestato il falso, in ordine ai materiali di coibentazione esterna, con conseguente responsabilità esclusiva del professionista incaricato dalla committenza della redazione del documento medesimo;
5. l'assenza di responsabilità della convenuta con riferimento alla asserita difformità di spessore dell'intonaco del ''cappotto'', dato che la riconsegna del cantiere sarebbe avvenuta nell'Agosto
2018, quando la costruttrice avrebbe già provveduto alla prima intonacatura del “cappotto'' -cd.
mentre sarebbe rimasto da applicare il secondo strato finale di intonaco: il minor CP_8
spessore rilevato dagli attori non sarebbe imputabile a trattandosi di finitura CP_1
rimasta espressamente in carico alla committenza, a seguito del rilascio concordato del cantiere,
pagina 7 di 13 con precisazione che avrebbe addebitato agli attori i soli costi delle lavorazioni CP_1
effettivamente eseguite, senza contabilizzare, dunque, la lavorazione di finitura in parola;
6. l'erroneità, nel quantum, della pretesa attorea: il valore della domanda sarebbe stato parametrato ad hoc, nel tentativo di resistere al credito vantato dalla convenuta, mentre dalla stessa perizia dell'Arch. i pretesi vizi sarebbero stati determinati nella misura, inferiore, di € Per_2
37.200,00, valutazione, comunque, inattendibile ed esorbitante rispetto al costo stesso del
“cappotto”, come preventivato nel computo metrico allegato al contratto d'appalto;
7. per la denegata ipotesi di accertamento di vizi e difetti dell'opera, la convenuta ne eccepiva l'imputabilità, in via esclusiva, al progettista e al DL (entrambi facenti capo allo studio DPA), in quanto attinenti ad errori o difformità progettuali (ad esempio, per mancata indicazione di specifiche tecniche sull'isolamento) ovvero alla mancata sorveglianza da parte del DL, il quale avrebbe omesso di impartire direttive ed istruzioni, nell'esecuzione delle opere.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito all'autorizzazione della sua chiamata in causa, con la rispettiva comparsa di costituzione, il terzo eccepiva anch'egli l'improcedibilità del giudizio per difetto del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, nel merito, la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, anche ex art. 2226 cc., oltre che ex art. 1667 cc., con inapplicabilità dell'azione ex art. 1669 cc., trattandosi di vizi afferenti alla riduzione della resistenza termica, non inficianti il normale godimento e funzionalità dell'immobile.
Sosteneva, inoltre, il difetto di sua legittimazione passiva sostanziale, in quanto allo Controparte_2
, evocato in causa, non sarebbe stata imputabile alcuna responsabilità in ordine ai vizi denunciati
[...] da parte attrice, perché conseguenti, astrattamente, ad attività svolta dall'Arch. , personalmente, Per_1 in epoca successiva alla sua fuoriuscita dall'associazione professionale, avvenuta nel mese di Luglio
2018.
Parte terza chiamata, dunque, concludeva come già riportato sopra, nelle premesse.
***
Nell'ambito della prima udienza, parte convenuta, oltre a contestare il difetto di legittimazione eccepito dal terzo chiamato, dichiarava che, in data 29.5.2021, fosse stata pronunciata la sentenza n.
1126/21, definitiva della causa di opposizione a d.i. n. 6950/19 RG del Tribunale di Venezia, notificata il 3.6.2021 e già passata in giudicato, in difetto di impugnazione;
sentenza che avrebbe rigettato l'opposizione degli odierni attori al decreto ingiuntivo ottenuto da per il saldo Controparte_1
prezzo dei lavori oggetto della presente causa. Parte attrice replicava che detta sentenza avesse tenore meramente processuale, di rito, non avendo deciso alcunché in merito ai vizi oggetto della controversia pagina 8 di 13 de qua; sosteneva, peraltro, che la scoperta dei vizi, oggetto della presente vertenza, risalisse al 22 ottobre 2019, data di svolgimento del sopralluogo citato nella perizia dell'Arch. mentre il Per_2
decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato il 13 febbraio 2019 e, pertanto, sarebbe divenuto definitivo
40 giorni dopo, ossia il 3 aprile 2019: si tratterebbe, quindi, in questa sede, di vizi sopravvenuti alla definitività del decreto ingiuntivo.
Il GI assegnava, dapprima, termine per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, successivamente al suo esito negativo, concedeva i termini ex art. 183, VI co., c.p.c; la causa, dunque, veniva istruita tramite lo svolgimento di una CTU e rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine.
Con ordinanza pubblicata il 6.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc..
Con la comparsa conclusionale, parte terza chiamata eccepiva la formazione di giudicato, con sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Venezia n. 1640/2023 (passata in giudicato), in conseguenza della decisione della domanda riconvenzionale risarcitoria (per i medesimi vizi oggetto del presente procedimento) proposta, nei suoi confronti, dagli odierni attori, nel giudizio inizialmente instaurato, a sua volta, dalla terza chiamata, innanzi al Tribunale di Venezia, RG n. 10647/2019, per la condanna degli attori al pagamento dei suoi compensi, per l'attività prestata in relazione al medesimo cantiere oggetto di causa.
***
Decorsi i termini assegnati ex art. 190 cpc, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il procedimento di negoziazione assistita è stato instaurato, nel termine assegnato dal GI nel corso del presente giudizio, concludendosi con esito negativo;
ne consegue l'infondatezza della reiterata eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta nella precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, la precedente causa RG 6950/19, instaurata innanzi a questo Tribunale, dagli odierni attori, in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dagli attuali convenuti, per il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, in adempimento del contratto di appalto intercorso, risulta pacificamente essere stata definita con sentenza di rigetto, già passata in giudicato.
Ne consegue, dunque, automaticamente ed a prescindere dalla natura di rito o di merito della sentenza, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente formazione del giudicato sostanziale su tutte le questioni dedotte e deducibili in sede di opposizione, ossia sui fatti costitutivi del credito ingiunto: il corretto adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto, id est la corretta esecuzione delle opere appaltate e contabilizzate, sino all'ultimo
SAL approvato dal DL nominato dai committenti.
pagina 9 di 13 Da ciò, evidentemente, deriva l'inammissibilità delle domande oggetto del presente giudizio avverso la convenuta (e conseguentemente, l'assorbimento di quella avverso la terza chiamata e di ogni ulteriore questione pregiudiziale da questa proposta), ossia di qualsiasi domanda attorea di garanzia, anche ex art. 1669 cc, per asseriti vizi delle opere eseguite dall'appaltatrice, comprese quelle riguardanti l'intonacatura di “allettamento”, la posa dell'armatura e dei pannelli isolanti del “cappotto” esterno, nonché la posa, con sporgenza dei bordi esternamente al “cappotto”, della guaina bituminosa di isolamento del pavimento delle terrazze.
Si tratta, invero, di pretesi vizi non occulti, bensì evidenti, immediatamente verificabili, nemmeno ascrivibili, dunque, nell'alveo dei gravi difetti dell'immobile, pregiudizievoli della sua funzionalità ed abitabilità, passibili di successiva scoperta, anche con riguardo alle eventuali conseguenze dannose, rispetto al momento di consegna del cantiere.
A nulla rileva, dunque, che detti vizi, comprese le possibili conseguenze in termini di isolamento termico dell'immobile, siano asseritamente stati evidenziati in modo compiuto ai committenti, per la prima volta, dal loro perito di parte, Arch. in data 22.10.2019, poiché gli stessi difetti erano Per_2
già chiaramente verificabili all'epoca di riconsegna del cantiere, avvenuta pacificamente nell'Agosto Part 2018, se non, ancor prima, alla data del 30.04.2018, momento di approvazione dell'ultimo (e di emissione del relativo certificato di pagamento, per le opere già compiute, a tutto il 30.04.2018 - cfr. doc. 7 della convenuta), relativo alle medesime opere, da parte del DL dei committenti stessi.
D'altro canto, si ritiene di dover evidenziare che lo stesso contratto d'appalto, tramite il computo metrico approvato dai committenti (prodotto dalla convenuta quale doc. 2), come confermato anche dall'analisi del CTU, prevedesse, alla voce 37, la posa di pannelli isolanti in EPS (per un prezzo complessivo totale di euro 17.098,64), di tipologia corrispondente a quelli effettivamente posati (come dichiarato, peraltro, nella stessa perizia di parte dell'Arch. prodotta con l'atto di citazione). Per_2
Cont Peraltro, una modifica del tipo di pannello da EPS ad addizionato con grafite, come quello dichiarato nella relazione ex Legge 10 (documento di formazione successiva ai lavori e di provenienza dalla stessa committenza), avrebbe comportato un onere aggiuntivo e, quindi, la necessaria creazione di un “nuovo prezzo” di cui si sarebbe dovuto dare atto nei SAL che, invece, nulla riportano sul punto, dando atto, invece, della posa dei pannelli come da contratto.
L'eventuale non conformità di detti materiali, rispetto alle caratteristiche richieste dalla norma UNI/TR
11715 del 2018, d'altro canto, è del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione di profili di inadempimento del contratto, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente all'appalto dell'opera ed alla sua esecuzione. Parimenti, non risulta ammissibile la censura formulata da parte attrice, per la prima volta, nelle osservazioni alla CTU e nella comparsa conclusionale, con riguardo pagina 10 di 13 alla pretesa applicabilità, al caso di specie, delle istruzioni contenute nel cd. Manuale Cortexa, il quale non ha alcun valore normativo, trattandosi di una fonte privata, e che, dunque, per assurgere a parametro di verifica dei vizi, ossia di regola dell'arte pro tempore vigente, ex artt. 1176 e 1667 o 1669 cc., avrebbe dovuto essere specificatamente allegato da parte attrice sin dall'atto di citazione.
La domanda attorea, dunque, con riguardo alla tipologia di pannelli isolanti posati, è, in ogni caso, infondata, nel merito.
In aggiunta, si sottolinea che il CTU ha rilevato, su tutto l'immobile, che la rasatura del cappotto si sia fermata alla rasatura armata e manchi completamente della finitura, e che, in corrispondenza del raccordo tra cappotto e parapetto, la rete presente nella rasatura sporga per qualche centimetro e risulti libera, poiché anche i parapetti, come il cappotto, avrebbero dovuto essere rivestiti con lo stesso intonachino di finitura delle superfici esterne.
Nel Giornale di cantiere (doc. 3 di , inoltre, il CTU ha riscontrato le date sia d'inizio CP_1
che di fine della posa dei pannelli per isolamento a cappotto (28/09/2017-5/10/2017 pag. 19/20 del di cantiere) e di inizio e fine delle rasature del primo strato, con annegamento della rete, e CP_10
secondo strato (6/10/2017-10/10/2017). Negli Stati Avanzamento dei Lavori, in aggiunta, il CTU ha verificato la corrispondenza di queste lavorazioni, validate dalla Direzione Lavori: SAL n° 5 del
30/09/2017, SAL n°6 del 31/12/2017 e nell'ultimo SAL n° 8 del 30/04/2018, nel quale ha evidenziato anche la “detrazione quota parte tinteggiatura non eseguita”. Part Poiché i sono stati validati dalla Direzione Lavori, essi rappresentano la fotografia delle lavorazioni effettivamente eseguite e verificate, al 30.04.2018.
Ne consegue che, a tale data, le opere fossero state oggetto di verifica da parte del DL, per conto della committenza e che, pertanto, pretesi vizi evidenti, quali il fatto che, in corrispondenza del raccordo tra cappotto e parapetto, la rete presente nella rasatura sporgesse per qualche centimetro e risultasse libera e, altresì, la sporgenza, esternamente al “cappotto”, dei bordi della guaina bituminosa di isolamento del pavimento delle terrazze, avrebbero dovuto essere oggetto di immediata riserva, risultando, altrimenti,
l'opera come accettata, ex artt. 1165 e 1667, I co., cc..
Lo stesso vale anche per l'asserito vizio concernente lo spessore dell'intonaco, essendo anch'esso caratteristica da subito verificabile al momento di ricezione, senza riserve, della consegna dell'opera da parte della committenza, ex art. 1665, IV co., c.c..
Ne consegue, dunque, un'ulteriore causa di inammissibilità della domanda attorea, oltre a quella di precedente giudicato, per decadenza dall'azione di garanzia per vizi, ex art. 1667, I co., c.p.c..
Nel merito, peraltro, il CTU ha rilevato come l'omessa produzione delle schede tecniche dell'intonaco usato e della marca (il cui onere ricadeva sugli attori, in quanto prove di un fatto pagina 11 di 13 costitutivo della loro pretesa di garanzia) abbia reso impossibile risalire alle indicazioni del produttore circa lo spessore e la metodologia consigliata di posa, al fine di verificare la violazione dalla regola d'arte, asserita dagli attori.
Inoltre, la verifica svolta dal CTU della distanza della rete dal pannello ha dimostrato che la stessa non sia appoggiata direttamente al pannello e che l'aderenza non sia in alcun modo pregiudicata;
difatti, il
CTU ha riscontrato che le pareti non presentino segni di fessurazione, distacco o altri tipi di ammaloramento e, anzi, che l'inserimento della rete di armatura nella malta, ricoperta da almeno 1,0 mm di rasatura, porti ad uno spessore complessivo leggermente inferiore ai 2,00 mm e risulti essere in ottime condizioni, a distanza di circa 5 anni dalla posa in opera, pur essendo rimasto esposto, senza la posa dell'intonaco di finitura.
A ciò si aggiunga che l'eventuale non conformità dell'intonaco, rispetto alle caratteristiche richieste dalla norma UNI/TR 11715 del 2018, è del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione di profili di inadempimento del contratto oggetto di causa, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente all'appalto dell'opera ed alla sua esecuzione e, dunque, inapplicabile ai fini della determinazione delle regole dell'arte, con riferimento a dette opere. Parimenti, non può farsi riferimento alle istruzioni contenute nel cd. Manuale Cortexa, il quale non ha alcun valore normativo e la cui rilevanza, quale regola dell'arte pro tempore vigente, non è stata tempestivamente allegata da parte da parte attrice nell'atto di citazione, ai fini della dimostrazione dei vizi fondanti la sua domanda, ex artt. 1176 e 1667 o 1669 cc..
Appare evidente, dunque, che anche le doglianze svolte in relazione all'intonaco siano, comunque, infondate.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, con assorbimento di ogni ulteriore questione, e la loro condanna alle spese di lite, comprese quelle per i CCTTPP, sia nei confronti della convenuta che del terzo chiamato, rimanendo ferme a carico di parte attrice, altresì, tutte le spese di CTU. La palese inammissibilità, oltre che infondatezza, di tutte le domande attoree ne denotano, d'altro canto, la proposizione e coltivazione quantomeno con colpa grave, giustificando la condanna degli attori, ex art. 96, III co., c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di una somma equitativamente determinata in 1/3 dei compensi liquidati per le rispettive difese in giudizio, con obbligo di versamento della medesima somma, altresì, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 rigettata o assorbita ogni ulteriore questione, così decide:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dagli attori nel presente giudizio;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta ed alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., oltre ad euro 3.806,40, per esborsi di CTP, a favore di parte convenuta, ed oltre euro 4.858,20, per esborsi di CTP, a favore del terzo chiamato, ponendo definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati al CTU;
3) condanna, altresì, gli attori, in solido, a rifondere ex art. 96, III co., c.p.c., a favore di parte convenuta ed a favore di parte terza chiamata la somma, per ciascuna, di euro 2.538,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del presente provvedimento al saldo, ed a versare l'ulteriore somma di euro 2.538,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del presente provvedimento al saldo, a favore della
[...]
CP_11
Venezia, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8556/2020 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LORENZON ANGELO
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CASETTA MICHELE e dell'avv. GRITTI ANDREA
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
nella persona del legale rappresentante Dott. Controparte_3 con l'avv. BATTAGLIA NICOLA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice:
“NEL MERITO:
pagina 1 di 13 Accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., e dell'art. 2043 c.c, nella causazione dei gravi vizi e difetti esistenti sull'immobile in oggetto, condannarsi la stessa al risarcimento, in favore dei Sigg.ri Parte_1
e , di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, pari alla
[...] Parte_2 somma di € 49.500,00=, o quella diversa che verrà quantificata in corso di causa, nonchè valutato il minor valore dell'immobile in caso di impossibilità alla eliminazione dei vizi;
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, con estensione della domanda di condanna, in solido, anche alla terza chiamata per quanto e nella misura in cui verrà accertato in causa, che i vizi lamentati dipendono da Contr errori progettuali e/o della direzione lavori studio in persona del legale rappresentante, arch.
in qualità di progettista e/o di D.L.; Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare: per i motivi in narrativa indicati, dichiarare improcedibile la presente causa in difetto di previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, con ogni conseguenza di rito (GIA'
ACCOLTA).
Sempre in via preliminare: si chiede che la causa sia rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni sulla eccezione di giudicato sollevata da questa difesa. Al riguardo si osserva come in data
29.5.2021 sia stata pronunciata la sentenza n. 1126/21 nella causa di opposizione a d.i. n. 6950/19 RG, notificata il 3.6.2021 e quindi già passata in giudicato in difetto di impugnazione. Con tale sentenza il
Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione degli attori al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...]
per i lavori oggetto della presente causa. Va da sé che le eventuali contestazioni Controparte_1
avrebbero dovuto essere svolte in quella sede che ora copre dedotto e deducibile. Si sono già allegati nei verbali d'udienza copia della sentenza (doc. 15) e attestazioni di notifica (doc. 16). Solo per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice non dovesse rinviare il presente procedimento
Contr all'udienza di precisazione delle conclusioni, attese le difese di coinvolgenti la figura dell'Arch. Contr
, nel rilevare come sarebbe stato comunque onere di procedere alla chiamata in causa dello Per_1
stesso, per mero scrupolo defensionale, rendendosi ciò necessario in base alle Controparte_1
Contr difese di chiede di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. (C.F. CP_4
) con studio professionale in via Iseo n. 24/6 a San Donà di Piave (VE), ai sensi C.F._3
e per gli effetti dell'art. 106 e 269 c.p.c. al fine di estendere anche nei suoi confronti il contraddittorio sulla domanda attorea e su quella subordinata e di garanzia già svolta dalla presente difesa nei riguardi di . CP_2
pagina 2 di 13 In via preliminare di merito: accertato e dichiarato che i vizi e/o difetti lamentati da parte attrice non ricadono nella previsione di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., bensì, a tutto voler concedere per mera ipotesi, nella casistica di cui all'art. 1667 c.c., rilevato che il cantiere fu riconsegnato agli attori in data 8.8.2018, che i vizi lamentati erano agli attori già noti almeno da dicembre 2018, sono stati denunciati il 13.12.2019 e che l'azione è stata notificata in data 10/11/2020, dichiarare che l'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. è comunque prescritta e le relative domande dovranno comunque essere rigettate;
In via principale: rigettare tutte le domande degli attori a qualsivoglia titolo formulate perchè infondate in fatto ed in diritto, e per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare che gli stessi, per come denunciati, sono conseguenza di errori progettuali ovvero di mancate direttive da parte della , si chiede espressa condanna Controparte_5
dello , in persona del legale rappresentante Arch. Controparte_2 CP_3
in qualità di progettista e/o di DL, a tener indenne e manlevata da
[...] Controparte_6
qualsivoglia pretesa risarcitoria o creditoria della Committenza attorea connessa ai vizi e difetti medesimi;
In estremo subordine: in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, ridursi comunque il dovuto solo a quanto risulterà provato o comunque di giustizia, con eventuale compensazione del credito vantato da e non ancora saldato dagli attori. CP_1
In ogni caso: con condanna di parte attrice anche al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente lite, comprese le spese di CTU e CTP”.
Per parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare
- accertata e dichiarata la decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa da parte attrice nei confronti della convenuta rigettare le domande svolte dai signori e Parte_2 Parte_1
contro e nei confronti dello , nonché ogni azione promossa da CP_1 Controparte_2
parte convenuta nei confronti dello . Controparte_2
- in via principale rigettare tutte le domande svolte da parte attrice contro la convenuta, nonché tutte le domande svolte, a qualsivoglia titolo, sia dall'attrice che dalla convenuta contro lo Controparte_2
perché infondate in fatto e in diritto.
[...]
pagina 3 di 13 - in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande a qualsivoglia titolo svolte contro lo , contenersi la condanna nei limiti dei danni che risulteranno CP_2 effettivamente provati come conseguenza dell'accertanda responsabilità ascrivibile allo . CP_2
Spese di lite integralmente rifuse, comprese spese di CTU e CTP”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, i sigg. e allegavano di essere comproprietari Pt_1 Pt_2
dell'abitazione sita a San Donà di Piave (VE), in via Laura Bassi n. 33/A, catastalmente identificata al
Foglio 32, mapp.le 1583 sub. 1), abitazione, e sub. 2), autorimessa;
immobile edificato a seguito del
Permesso di Costruire n. 9/2017 del 03.03.2017, tramite l'esecuzione del contratto di appalto, stipulato, in data 13/12/2016, tra gli odierni attori e la convenuta avente ad oggetto: Controparte_1
“Realizzazione di porzione di edificio bifamiliare lotto ERP 8.2”.
Secondo gli attori, l'immobile avrebbe presentato da subito gravi vizi e difetti, contestati alla convenuta a mezzo pec, inviata dal difensore attoreo in data 13.12.2019, a seguito delle valutazioni espresse, con riferimento ad un sopralluogo svolto il 22.10.2019, dal tecnico di parte attrice, Arch. nella Per_2
perizia, priva di data, prodotta come doc. 5 in allegato alla citazione.
Elencavano, dunque, i seguenti asseriti vizi o difetti, tutti inerenti al “cappotto” esterno di coibentazione:
1. nella relazione Tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.L.gs. 19. 08.2005 n. 192 (legge sul calcolo dell'isolamento termico) e, in particolare, nella scheda MR 1 ivi allegata, a pag. 2, del fascicolo delle schede strutture, sarebbe stata prevista la posa in opera di un pannello di isolamento in polistirene con grafite, con lambda (W/mK) pari a 0,031, mentre il pannello effettivamente posato in opera sarebbe un semplice pannello in polistirene, dalle minori capacità coibentanti, dato che il lambda (W/mK) tipico del materiale senza grafite sarebbe pari a 0,036. Il pannello applicato avrebbe, dunque, minori prestazioni isolanti e costerebbe meno;
2. l'intonaco di base sarebbe di spessore inferiore al minimo previsto dalla Norma UNI/TR 11715.
e vi sarebbe un reale rischio che, a distanza di poco tempo, inizino fessurazioni sull'intonaco di base;
3. la rete di armatura non sarebbe posizionata al centro dell'intonaco di base, ma sarebbe talmente vicina al pannello di coibentazione che sarebbe possibile ipotizzare che non vi sia stato realizzato lo strato di allettamento o che lo strato di allettamento sia stato realizzato di uno spessore insufficiente;
4. al momento di realizzazione delle pavimentazioni delle terrazze, l'impermeabilizzazione con guaine bituminose non sarebbe stata portata al di sotto del cappotto, bensì al di sopra, creando pagina 4 di 13 uno spessore che renderebbe impossibile la posa di un normale battiscopa, comportando la necessità di un battiscopa del tipo in lamiera stampata, di minor pregio estetico e maggior costo.
Per detti vizi, gli attori sostenevano che la ditta costruttrice dovesse rispondere ex art. 1669 c.c., in base a responsabilità decennale, di natura extracontrattuale, richiamando il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22093/2019, secondo cui le carenze costruttive che pregiudicano in modo grave il normale godimento dell'immobile, la sua funzionalità e l'abitabilità devono sempre essere considerate gravi, anche se incidono su elementi secondari e accessori della costruzione e anche se possono essere risolte con semplici lavori di manutenzione ordinaria. Precisavano, in aggiunta, che, nel caso esaminato dalla Corte: “l'utilizzo di materiali non idonei e la realizzazione non a regola d'arte della tamponatura delle pareti esterne dell'edificio, avevano causato la riduzione della resistenza termica, incidendo negativamente sull'utilità e l'abitabilità degli appartamenti”.
Formulavano, dunque, conclusioni corrispondenti a quelle riportate nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta eccepiva che, a partire dal mese di Dicembre 2017, gli odierni attori, trovandosi in difficoltà economica, non avrebbero più fatto fronte ai pagamenti delle prestazioni eseguite dalla costruttrice, sulla base dello stato avanzamento lavori, per una somma complessiva pari ad € 26.749,96 in linea capitale, di cui alle fatture nn. 71/2017, 13/2018 e 41/2018
(SAL sottoscritti e approvati dal D.L. n. VI, VII e VIII - vedasi oltre.
In particolare, l'odierna convenuta, con decreto ingiuntivo n. 3411/2018 emesso dal Tribunale di
Venezia, avrebbe ottenuto l'ingiunzione, agli odierni attori, di detta somma, sulla base di un precedente riconoscimento (con comunicazione del loro difensore datata 23.07.2018) del medesimo debito, da parte degli ingiunti, i quali si sarebbero impegnati al pagamento, appena ottenute l'agibilità dell'abitazione ed un'estensione del loro mutuo ipotecario.
Tuttavia, i signori e avrebbero proposto opposizione, tardiva, al suddetto decreto Pt_1 Pt_2
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., lamentando la nullità della notifica, ma senza nulla contestare in ordine alle lavorazioni svolte da poste a fondamento dell'ingiunzione. La causa avrebbe assunto CP_1
il n. 6950/19 RG del Tribunale di Venezia, GI. dott.ssa , e, con ordinanza datata 12/3/2020, Per_3
sarebbe stata rinviata all'udienza di pc. del 3/12/2020.
Solo in data 13/12/2019, gli attori, tramite il loro difensore, avrebbero, inoltre, inviato a CP_1
per la prima volta, la contestazione di asseriti vizi ex art 1669 e 2043 cc, tramite pec (datata
06/11/2019, ma inviata solo il 13.12.2019). Ne sarebbe seguito il deposito, innanzi a questo Tribunale, in data 27/12/2019, di un ricorso per ATP, proposto avverso l'odierna convenuta e, altresì, l'odierno terzo chiamato, che assumeva RG n. 13196/2019 (GI. Dott. Doro). Nel ricorso, gli stessi committenti avrebbero ammesso che ''l'immobile presentava fin da subito gravi vizi e difetti nonché difformità pagina 5 di 13 rispetto agli accordi presi in sede di appalto''. Alla luce di ciò e rilevato che la consegna dell'immobile da parte di fosse avvenuta l'8 agosto 2018, l'odierna ocnvenuta avrebbe eccepito la Controparte_1
tardività della denuncia del 13/12/2019, con conseguente decadenza della committente.
Il GI., con ordinanza del 22/2/2020, avrebbe rigettato il ricorso per ATP, rilevando come i vizi e difetti contestati con l'ATP fossero già noti agli attori a dicembre 2018.
Nel merito dei vizi lamentati, la convenuta, quindi, precisava che la riconsegna del cantiere agli attori fosse avvenuta in data 8 Agosto 2018, prima dell'ultimazione dei lavori previsti, come da apposito nuovo accordo tra le parti: le opere sarebbero state consegnate come da SAL sino ad allora sottoscritti ed approvati dal DL, senza sottoscrizione di alcun verbale di fine lavori, da parte della convenuta. Le ulteriori opere sarebbero state svolte da altra impresa incaricata direttamente dai committenti, con lavori in economia.
Con riguardo alla copertura di isolamento esterno (cd. cappotto), aggiungeva di Controparte_1
essersi occupata delle lavorazioni esclusivamente sino alla realizzazione del primo strato d'intonaco: solo con riferimento a detta fase sarebbero stati conteggiati i compensi a carico dei committenti, non ancora pagati). La successiva fase di seconda intonacatura (per secondo strato), invece, avrebbe dovuto essere finita autonomamente dalla committenza, a seguito della riconsegna del cantiere.
In diritto, pertanto, la convenuta eccepiva:
1. in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
2. l'esistenza di precedente giudicato (ne bis in idem), con riguardo alla pendente opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di somme fondate sui lavori in contestazione, ragione per cui le azioni di danno e di garanzia avrebbero dovuto essere proposte in quella sede: la sentenza che avrebbe definito la causa RG n. 6950/2019, invero, avrebbe coperto il dedotto e deducibile dell'intero rapporto tra gli attori e la convenuta, anche in questo giudizio, cosicché, in questo procedimento, la riproposizione delle domande costituirebbe un bis in idem inammissibile;
3. l'intervenuta prescrizione dell'azione contro l'appaltatore ex art. 1667, comma 2 c.c.: non potrebbe riscontrarsi un grave difetto, che pregiudichi in modo serio il normale godimento dell'immobile, la sua funzionalità ed abitabilità, in ipotesi di una mera riduzione del 50% della sua normale capacità di resistenza termica. Nel caso in esame, invero, per ammissione dello stesso perito attoreo, Arch. il lamba (ossia il coefficiente di coibentazione) raggiunto Per_2
sarebbe pari a 0,036, a fronte dell'auspicato 0,031 di un pannello con grafite (ossia, in termini pagina 6 di 13 matematici, circa il 10% in meno di resa auspicata). Il difetto, dunque, anche ove fosse riscontrato, non sarebbe qualificabile come “grave”, ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
4. l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree: con e-mail del 28/11/2016, la committenza
(in persona dell'attore sig. avrebbe inviato a nella persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante , il computo dei lavori da eseguire nel cantiere, Controparte_7
da allegare al contratto (che sarebbe stato sottoscritto 15 giorni dopo, ossia il 13/12/2016),
Cont computo predisposto dal D.L. Arch. dello studio : a pagina 7, voce 37, si CP_4
leggerebbe: “formazione di coibentazione di pareti esterne a cappotto, costituita da lastra di polistirolo espanso densità kg. 25/mc, spessore cm. 10....”, la cui applicazione sarebbe stata effettivamente confermata anche dal perito incaricato dagli attori. L'asserito errore deriverebbe dal fatto che tale materiale non rispetterebbe la norma UNI/TR 11715 del 2018 che, tuttavia, come riportato anche nella perizia dell'Arch. sarebbe stata promulgata solo nel 2018 Per_2
(in data 21.6.2018, come attestato dall'Ente Italiano di Normazione UNI). Dal Giornale di
Cantiere, peraltro, risulterebbe che i pannelli posati fossero arrivati in cantiere il 28/9/2017, data di invio della loro posa. La cd. relazione Legge 10, prodotta come allegato della perizia dell'Arch. (che la convenuta disconosceva espressamente, perché priva di data certa e Per_2
non estratta dai documenti di progetto ufficiali depositati in Comune), inoltre, non sarebbe mai stata consegnata a e, in ogni caso, sarebbe irrilevante, nel presente giudizio, Controparte_1
in quanto atto successivo all'esecuzione delle opere, predisposto dalla stessa committenza, tramite tecnico da lei incaricato, nel quale, erroneamente, sarebbe stata assegnata all'abitazione una classe energetica migliore, inserendo la presenza di pannelli in EPS con grafite, in contrasto
Con con quanto indicato nel contratto di appalto, nell'offerta di nel computo elaborato dalla stessa Committenza e dal suo D.L.. Si tratterebbe, dunque, al più, di un atto che avrebbe attestato il falso, in ordine ai materiali di coibentazione esterna, con conseguente responsabilità esclusiva del professionista incaricato dalla committenza della redazione del documento medesimo;
5. l'assenza di responsabilità della convenuta con riferimento alla asserita difformità di spessore dell'intonaco del ''cappotto'', dato che la riconsegna del cantiere sarebbe avvenuta nell'Agosto
2018, quando la costruttrice avrebbe già provveduto alla prima intonacatura del “cappotto'' -cd.
mentre sarebbe rimasto da applicare il secondo strato finale di intonaco: il minor CP_8
spessore rilevato dagli attori non sarebbe imputabile a trattandosi di finitura CP_1
rimasta espressamente in carico alla committenza, a seguito del rilascio concordato del cantiere,
pagina 7 di 13 con precisazione che avrebbe addebitato agli attori i soli costi delle lavorazioni CP_1
effettivamente eseguite, senza contabilizzare, dunque, la lavorazione di finitura in parola;
6. l'erroneità, nel quantum, della pretesa attorea: il valore della domanda sarebbe stato parametrato ad hoc, nel tentativo di resistere al credito vantato dalla convenuta, mentre dalla stessa perizia dell'Arch. i pretesi vizi sarebbero stati determinati nella misura, inferiore, di € Per_2
37.200,00, valutazione, comunque, inattendibile ed esorbitante rispetto al costo stesso del
“cappotto”, come preventivato nel computo metrico allegato al contratto d'appalto;
7. per la denegata ipotesi di accertamento di vizi e difetti dell'opera, la convenuta ne eccepiva l'imputabilità, in via esclusiva, al progettista e al DL (entrambi facenti capo allo studio DPA), in quanto attinenti ad errori o difformità progettuali (ad esempio, per mancata indicazione di specifiche tecniche sull'isolamento) ovvero alla mancata sorveglianza da parte del DL, il quale avrebbe omesso di impartire direttive ed istruzioni, nell'esecuzione delle opere.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito all'autorizzazione della sua chiamata in causa, con la rispettiva comparsa di costituzione, il terzo eccepiva anch'egli l'improcedibilità del giudizio per difetto del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, nel merito, la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, anche ex art. 2226 cc., oltre che ex art. 1667 cc., con inapplicabilità dell'azione ex art. 1669 cc., trattandosi di vizi afferenti alla riduzione della resistenza termica, non inficianti il normale godimento e funzionalità dell'immobile.
Sosteneva, inoltre, il difetto di sua legittimazione passiva sostanziale, in quanto allo Controparte_2
, evocato in causa, non sarebbe stata imputabile alcuna responsabilità in ordine ai vizi denunciati
[...] da parte attrice, perché conseguenti, astrattamente, ad attività svolta dall'Arch. , personalmente, Per_1 in epoca successiva alla sua fuoriuscita dall'associazione professionale, avvenuta nel mese di Luglio
2018.
Parte terza chiamata, dunque, concludeva come già riportato sopra, nelle premesse.
***
Nell'ambito della prima udienza, parte convenuta, oltre a contestare il difetto di legittimazione eccepito dal terzo chiamato, dichiarava che, in data 29.5.2021, fosse stata pronunciata la sentenza n.
1126/21, definitiva della causa di opposizione a d.i. n. 6950/19 RG del Tribunale di Venezia, notificata il 3.6.2021 e già passata in giudicato, in difetto di impugnazione;
sentenza che avrebbe rigettato l'opposizione degli odierni attori al decreto ingiuntivo ottenuto da per il saldo Controparte_1
prezzo dei lavori oggetto della presente causa. Parte attrice replicava che detta sentenza avesse tenore meramente processuale, di rito, non avendo deciso alcunché in merito ai vizi oggetto della controversia pagina 8 di 13 de qua; sosteneva, peraltro, che la scoperta dei vizi, oggetto della presente vertenza, risalisse al 22 ottobre 2019, data di svolgimento del sopralluogo citato nella perizia dell'Arch. mentre il Per_2
decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato il 13 febbraio 2019 e, pertanto, sarebbe divenuto definitivo
40 giorni dopo, ossia il 3 aprile 2019: si tratterebbe, quindi, in questa sede, di vizi sopravvenuti alla definitività del decreto ingiuntivo.
Il GI assegnava, dapprima, termine per l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, successivamente al suo esito negativo, concedeva i termini ex art. 183, VI co., c.p.c; la causa, dunque, veniva istruita tramite lo svolgimento di una CTU e rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine.
Con ordinanza pubblicata il 6.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc..
Con la comparsa conclusionale, parte terza chiamata eccepiva la formazione di giudicato, con sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Venezia n. 1640/2023 (passata in giudicato), in conseguenza della decisione della domanda riconvenzionale risarcitoria (per i medesimi vizi oggetto del presente procedimento) proposta, nei suoi confronti, dagli odierni attori, nel giudizio inizialmente instaurato, a sua volta, dalla terza chiamata, innanzi al Tribunale di Venezia, RG n. 10647/2019, per la condanna degli attori al pagamento dei suoi compensi, per l'attività prestata in relazione al medesimo cantiere oggetto di causa.
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Decorsi i termini assegnati ex art. 190 cpc, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il procedimento di negoziazione assistita è stato instaurato, nel termine assegnato dal GI nel corso del presente giudizio, concludendosi con esito negativo;
ne consegue l'infondatezza della reiterata eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta nella precisazione delle conclusioni.
D'altro canto, la precedente causa RG 6950/19, instaurata innanzi a questo Tribunale, dagli odierni attori, in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, dagli attuali convenuti, per il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, in adempimento del contratto di appalto intercorso, risulta pacificamente essere stata definita con sentenza di rigetto, già passata in giudicato.
Ne consegue, dunque, automaticamente ed a prescindere dalla natura di rito o di merito della sentenza, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente formazione del giudicato sostanziale su tutte le questioni dedotte e deducibili in sede di opposizione, ossia sui fatti costitutivi del credito ingiunto: il corretto adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto, id est la corretta esecuzione delle opere appaltate e contabilizzate, sino all'ultimo
SAL approvato dal DL nominato dai committenti.
pagina 9 di 13 Da ciò, evidentemente, deriva l'inammissibilità delle domande oggetto del presente giudizio avverso la convenuta (e conseguentemente, l'assorbimento di quella avverso la terza chiamata e di ogni ulteriore questione pregiudiziale da questa proposta), ossia di qualsiasi domanda attorea di garanzia, anche ex art. 1669 cc, per asseriti vizi delle opere eseguite dall'appaltatrice, comprese quelle riguardanti l'intonacatura di “allettamento”, la posa dell'armatura e dei pannelli isolanti del “cappotto” esterno, nonché la posa, con sporgenza dei bordi esternamente al “cappotto”, della guaina bituminosa di isolamento del pavimento delle terrazze.
Si tratta, invero, di pretesi vizi non occulti, bensì evidenti, immediatamente verificabili, nemmeno ascrivibili, dunque, nell'alveo dei gravi difetti dell'immobile, pregiudizievoli della sua funzionalità ed abitabilità, passibili di successiva scoperta, anche con riguardo alle eventuali conseguenze dannose, rispetto al momento di consegna del cantiere.
A nulla rileva, dunque, che detti vizi, comprese le possibili conseguenze in termini di isolamento termico dell'immobile, siano asseritamente stati evidenziati in modo compiuto ai committenti, per la prima volta, dal loro perito di parte, Arch. in data 22.10.2019, poiché gli stessi difetti erano Per_2
già chiaramente verificabili all'epoca di riconsegna del cantiere, avvenuta pacificamente nell'Agosto Part 2018, se non, ancor prima, alla data del 30.04.2018, momento di approvazione dell'ultimo (e di emissione del relativo certificato di pagamento, per le opere già compiute, a tutto il 30.04.2018 - cfr. doc. 7 della convenuta), relativo alle medesime opere, da parte del DL dei committenti stessi.
D'altro canto, si ritiene di dover evidenziare che lo stesso contratto d'appalto, tramite il computo metrico approvato dai committenti (prodotto dalla convenuta quale doc. 2), come confermato anche dall'analisi del CTU, prevedesse, alla voce 37, la posa di pannelli isolanti in EPS (per un prezzo complessivo totale di euro 17.098,64), di tipologia corrispondente a quelli effettivamente posati (come dichiarato, peraltro, nella stessa perizia di parte dell'Arch. prodotta con l'atto di citazione). Per_2
Cont Peraltro, una modifica del tipo di pannello da EPS ad addizionato con grafite, come quello dichiarato nella relazione ex Legge 10 (documento di formazione successiva ai lavori e di provenienza dalla stessa committenza), avrebbe comportato un onere aggiuntivo e, quindi, la necessaria creazione di un “nuovo prezzo” di cui si sarebbe dovuto dare atto nei SAL che, invece, nulla riportano sul punto, dando atto, invece, della posa dei pannelli come da contratto.
L'eventuale non conformità di detti materiali, rispetto alle caratteristiche richieste dalla norma UNI/TR
11715 del 2018, d'altro canto, è del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione di profili di inadempimento del contratto, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente all'appalto dell'opera ed alla sua esecuzione. Parimenti, non risulta ammissibile la censura formulata da parte attrice, per la prima volta, nelle osservazioni alla CTU e nella comparsa conclusionale, con riguardo pagina 10 di 13 alla pretesa applicabilità, al caso di specie, delle istruzioni contenute nel cd. Manuale Cortexa, il quale non ha alcun valore normativo, trattandosi di una fonte privata, e che, dunque, per assurgere a parametro di verifica dei vizi, ossia di regola dell'arte pro tempore vigente, ex artt. 1176 e 1667 o 1669 cc., avrebbe dovuto essere specificatamente allegato da parte attrice sin dall'atto di citazione.
La domanda attorea, dunque, con riguardo alla tipologia di pannelli isolanti posati, è, in ogni caso, infondata, nel merito.
In aggiunta, si sottolinea che il CTU ha rilevato, su tutto l'immobile, che la rasatura del cappotto si sia fermata alla rasatura armata e manchi completamente della finitura, e che, in corrispondenza del raccordo tra cappotto e parapetto, la rete presente nella rasatura sporga per qualche centimetro e risulti libera, poiché anche i parapetti, come il cappotto, avrebbero dovuto essere rivestiti con lo stesso intonachino di finitura delle superfici esterne.
Nel Giornale di cantiere (doc. 3 di , inoltre, il CTU ha riscontrato le date sia d'inizio CP_1
che di fine della posa dei pannelli per isolamento a cappotto (28/09/2017-5/10/2017 pag. 19/20 del di cantiere) e di inizio e fine delle rasature del primo strato, con annegamento della rete, e CP_10
secondo strato (6/10/2017-10/10/2017). Negli Stati Avanzamento dei Lavori, in aggiunta, il CTU ha verificato la corrispondenza di queste lavorazioni, validate dalla Direzione Lavori: SAL n° 5 del
30/09/2017, SAL n°6 del 31/12/2017 e nell'ultimo SAL n° 8 del 30/04/2018, nel quale ha evidenziato anche la “detrazione quota parte tinteggiatura non eseguita”. Part Poiché i sono stati validati dalla Direzione Lavori, essi rappresentano la fotografia delle lavorazioni effettivamente eseguite e verificate, al 30.04.2018.
Ne consegue che, a tale data, le opere fossero state oggetto di verifica da parte del DL, per conto della committenza e che, pertanto, pretesi vizi evidenti, quali il fatto che, in corrispondenza del raccordo tra cappotto e parapetto, la rete presente nella rasatura sporgesse per qualche centimetro e risultasse libera e, altresì, la sporgenza, esternamente al “cappotto”, dei bordi della guaina bituminosa di isolamento del pavimento delle terrazze, avrebbero dovuto essere oggetto di immediata riserva, risultando, altrimenti,
l'opera come accettata, ex artt. 1165 e 1667, I co., cc..
Lo stesso vale anche per l'asserito vizio concernente lo spessore dell'intonaco, essendo anch'esso caratteristica da subito verificabile al momento di ricezione, senza riserve, della consegna dell'opera da parte della committenza, ex art. 1665, IV co., c.c..
Ne consegue, dunque, un'ulteriore causa di inammissibilità della domanda attorea, oltre a quella di precedente giudicato, per decadenza dall'azione di garanzia per vizi, ex art. 1667, I co., c.p.c..
Nel merito, peraltro, il CTU ha rilevato come l'omessa produzione delle schede tecniche dell'intonaco usato e della marca (il cui onere ricadeva sugli attori, in quanto prove di un fatto pagina 11 di 13 costitutivo della loro pretesa di garanzia) abbia reso impossibile risalire alle indicazioni del produttore circa lo spessore e la metodologia consigliata di posa, al fine di verificare la violazione dalla regola d'arte, asserita dagli attori.
Inoltre, la verifica svolta dal CTU della distanza della rete dal pannello ha dimostrato che la stessa non sia appoggiata direttamente al pannello e che l'aderenza non sia in alcun modo pregiudicata;
difatti, il
CTU ha riscontrato che le pareti non presentino segni di fessurazione, distacco o altri tipi di ammaloramento e, anzi, che l'inserimento della rete di armatura nella malta, ricoperta da almeno 1,0 mm di rasatura, porti ad uno spessore complessivo leggermente inferiore ai 2,00 mm e risulti essere in ottime condizioni, a distanza di circa 5 anni dalla posa in opera, pur essendo rimasto esposto, senza la posa dell'intonaco di finitura.
A ciò si aggiunga che l'eventuale non conformità dell'intonaco, rispetto alle caratteristiche richieste dalla norma UNI/TR 11715 del 2018, è del tutto irrilevante, ai fini dell'individuazione di profili di inadempimento del contratto oggetto di causa, trattandosi di disciplina entrata in vigore successivamente all'appalto dell'opera ed alla sua esecuzione e, dunque, inapplicabile ai fini della determinazione delle regole dell'arte, con riferimento a dette opere. Parimenti, non può farsi riferimento alle istruzioni contenute nel cd. Manuale Cortexa, il quale non ha alcun valore normativo e la cui rilevanza, quale regola dell'arte pro tempore vigente, non è stata tempestivamente allegata da parte da parte attrice nell'atto di citazione, ai fini della dimostrazione dei vizi fondanti la sua domanda, ex artt. 1176 e 1667 o 1669 cc..
Appare evidente, dunque, che anche le doglianze svolte in relazione all'intonaco siano, comunque, infondate.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, con assorbimento di ogni ulteriore questione, e la loro condanna alle spese di lite, comprese quelle per i CCTTPP, sia nei confronti della convenuta che del terzo chiamato, rimanendo ferme a carico di parte attrice, altresì, tutte le spese di CTU. La palese inammissibilità, oltre che infondatezza, di tutte le domande attoree ne denotano, d'altro canto, la proposizione e coltivazione quantomeno con colpa grave, giustificando la condanna degli attori, ex art. 96, III co., c.p.c., al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di una somma equitativamente determinata in 1/3 dei compensi liquidati per le rispettive difese in giudizio, con obbligo di versamento della medesima somma, altresì, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 rigettata o assorbita ogni ulteriore questione, così decide:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dagli attori nel presente giudizio;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta ed alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna, in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A., oltre ad euro 3.806,40, per esborsi di CTP, a favore di parte convenuta, ed oltre euro 4.858,20, per esborsi di CTP, a favore del terzo chiamato, ponendo definitivamente a carico degli attori i compensi liquidati al CTU;
3) condanna, altresì, gli attori, in solido, a rifondere ex art. 96, III co., c.p.c., a favore di parte convenuta ed a favore di parte terza chiamata la somma, per ciascuna, di euro 2.538,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del presente provvedimento al saldo, ed a versare l'ulteriore somma di euro 2.538,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del presente provvedimento al saldo, a favore della
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CP_11
Venezia, 19 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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