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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11626 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. N. 4518/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario, dott.ssa Isabella
Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato, introdotta con ricorso depositato in data
16.02.2023
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale p. iva , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Po n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Stefano Parlati
e RI BE
(Avv. Stefano Parlati)
(Avv. RI BE)
RICORRENTE
CONTRO
– sede di Controparte_1
Napoli, in persona del Dirigente dell'Ufficio, dott. , con sede in Napoli, via Controparte_2
Vespucci n. 168
(dott. ) Controparte_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 3309, emessa dall Controparte_1
, sede di Napoli (di seguito, Agenzia), in data 19.01.2023 Controparte_1
e notificata in data 24.01.2023.
Con la detta ordinanza, l ha ingiunto alla di pagare € 20.000,00, a titolo di CP_1 Pt_1 sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 7, co.
3 -quater, del decreto-legge
13/09/2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.
In particolare, la ricorrente, quale legale rappresentante della ditta Parte_2
”, è stata ritenuta responsabile della violazione summenzionata poiché presso
[...]
l'esercizio pubblico recante insegna “BAR-LOTTO- 10 & LOTTO- SUPERENALOTTO” sito in
Quarto al C.so Italia n. 170/172 a carico della ditta individuale “La Parte_2
è stato accertato dai Carabinieri della Legione - tenenza Quarto Flegreo, “lo
[...] CP_1 svolgimento dell'attività illecita di raccolta al banco di scommesse sportive con intermediazione per conto di NC SR (concessione GAD 15200) mediante l'utilizzo di conti di gioco a distanza
- sito Internet www.luxurybet.it” (cfr. verbale accertamento del 14.07.2020).
La ricorrente ha eccepito la nullità e l'inopponibilità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di istruttoria e contraddittorietà nonché erroneità nella valutazione degli elementi probatori che avrebbero portato all'emanazione dell'impugnato provvedimento. In via gradata, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità per irregolarità e insussistenza dei requisiti di legge del verbale d'ispezione nonché per la sua genericità e indeterminatezza. Dedotto ciò, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l si è CP_1 costituita, dapprima difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso, ma poi, in data 21.08.2025, depositando copia del provvedimento con cui aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione numero 3309 del
13.01.2023, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Ciò in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, del cd. decreto Balduzzi del 2012.
A fronte di tale annullamento in autotutela, parte attrice, con le depositate memorie, ha ritenuto cessata la materia del contendere (v. memorie depositate in data 24.11.2025).
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (sulla possibilità per il giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazioni tra le parti sul diritto sostanziale dedotto (v. ex multis Cass 19845/2019).
Risulta per tabulas che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, l CP_1 ha provveduto ad annullare in sede di autotutela l'ordinanza ingiunzione numero 3309
[...] del 13.01.2023 relativa alla sanzione a carico di con conseguente archiviazione Parte_1 della stessa.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez.
UU. n. 10553/2009). La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'Agenzia, in esito al pronunciamento della Corte costituzionale n. 104/2025, ha provveduto pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
§ 3. Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite.
Per principio di diritto, dal quale questo giudice non ha ragione di discostarsi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass. 11815/2018; più recente Cass. 21902/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Isabella Martuscelli
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del sottoscritto Giudice Onorario, dott.ssa Isabella
Martuscelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato, introdotta con ricorso depositato in data
16.02.2023
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale p. iva , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Po n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Stefano Parlati
e RI BE
(Avv. Stefano Parlati)
(Avv. RI BE)
RICORRENTE
CONTRO
– sede di Controparte_1
Napoli, in persona del Dirigente dell'Ufficio, dott. , con sede in Napoli, via Controparte_2
Vespucci n. 168
(dott. ) Controparte_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 3309, emessa dall Controparte_1
, sede di Napoli (di seguito, Agenzia), in data 19.01.2023 Controparte_1
e notificata in data 24.01.2023.
Con la detta ordinanza, l ha ingiunto alla di pagare € 20.000,00, a titolo di CP_1 Pt_1 sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 7, co.
3 -quater, del decreto-legge
13/09/2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.
In particolare, la ricorrente, quale legale rappresentante della ditta Parte_2
”, è stata ritenuta responsabile della violazione summenzionata poiché presso
[...]
l'esercizio pubblico recante insegna “BAR-LOTTO- 10 & LOTTO- SUPERENALOTTO” sito in
Quarto al C.so Italia n. 170/172 a carico della ditta individuale “La Parte_2
è stato accertato dai Carabinieri della Legione - tenenza Quarto Flegreo, “lo
[...] CP_1 svolgimento dell'attività illecita di raccolta al banco di scommesse sportive con intermediazione per conto di NC SR (concessione GAD 15200) mediante l'utilizzo di conti di gioco a distanza
- sito Internet www.luxurybet.it” (cfr. verbale accertamento del 14.07.2020).
La ricorrente ha eccepito la nullità e l'inopponibilità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di istruttoria e contraddittorietà nonché erroneità nella valutazione degli elementi probatori che avrebbero portato all'emanazione dell'impugnato provvedimento. In via gradata, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità per irregolarità e insussistenza dei requisiti di legge del verbale d'ispezione nonché per la sua genericità e indeterminatezza. Dedotto ciò, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, l si è CP_1 costituita, dapprima difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso, ma poi, in data 21.08.2025, depositando copia del provvedimento con cui aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione numero 3309 del
13.01.2023, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Ciò in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, del cd. decreto Balduzzi del 2012.
A fronte di tale annullamento in autotutela, parte attrice, con le depositate memorie, ha ritenuto cessata la materia del contendere (v. memorie depositate in data 24.11.2025).
§ 2. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, e in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (sulla possibilità per il giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazioni tra le parti sul diritto sostanziale dedotto (v. ex multis Cass 19845/2019).
Risulta per tabulas che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, l CP_1 ha provveduto ad annullare in sede di autotutela l'ordinanza ingiunzione numero 3309
[...] del 13.01.2023 relativa alla sanzione a carico di con conseguente archiviazione Parte_1 della stessa.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez.
UU. n. 10553/2009). La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'Agenzia, in esito al pronunciamento della Corte costituzionale n. 104/2025, ha provveduto pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
§ 3. Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite.
Per principio di diritto, dal quale questo giudice non ha ragione di discostarsi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass. 11815/2018; più recente Cass. 21902/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Isabella Martuscelli