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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 183/2023
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Beatrice Indiveri
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Silenzi
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 569/2022 pubblicata il 20.10.2022 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “… in riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis:
-in via preliminare ed istruttoria , previa ammissione di CTU, ritenuti esistenti i lamentati abusi ed accertati i conseguenti danni all'immobile di proprietà dell'attore in accoglimento della spiegata domanda condannare i convenuti, in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 120.000,00 o quella diversa di giustizia. Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia a titolo di contributo alle spese di manutenzione dell'ingresso e della scala di accesso degli ultimi 20 anni, giusta servitù di passaggio. Con vittoria di spese di lite”.
DEGLI APPELLATI: “…contrariis rejectis, Preliminarmente dichiarare l'acquiescenza parziale dell'appellante alla sentenza impugnata n. 569/2022 emessa dal Tribunale di Fermo e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento danni da abusi edilizi avanzata dall'appellante nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, per essere intervenuto il giudicato al riguardo. Nel merito, in ogni caso dichiarare inammissibile perché esplorativa la richiesta CTU e rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. nei confronti dei Parte_1 sigg.ri , e , per l'effetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 confermando la sentenza di prime cure impugnata. Con vittoria di spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha respinto le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e dirette ad ottenere la condanna al Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma di €. 120.000,00, a titolo di risarcimento danni prodotti alla proprietà dell'attore da opere di ristrutturazione edilizia realizzate abusivamente sull'immobile di proprietà dei convenuti, e al versamento della somma di €.12.000,00, a titolo di contributo per le spese di manutenzione di parti pagina 2 di 10 dell'edificio dell'attore gravate da servitù di passaggio in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti.
In particolare il giudice di primo grado ha respinto la prima domanda per la genericità delle allegazioni - in ordine ai danni lamentati, collegati non a violazioni in materia di distanze, ma a violazioni di ulteriori norme edilizie - non sanabile né sanata dalla CTP prodotta;
ha inoltre ritenuto inammissibile la CTU richiesta dall'attore, perché esplorativa.
Inoltre, sotto diverso profilo, sempre con riguardo ai danni derivati dall'abuso edilizio, il Tribunale ha osservato che il diritto al risarcimento deve ritenersi comunque prescritto, poiché all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte del
(1996) le opere abusive risultavano già da tempo realizzate (sin dal Parte_1
1983) e, essendo intervenuta la sanatoria di dette opere nel 2010, le diffide in merito ai danni derivati dai lavori abusivi (in data 4.9.2007, 23.11.2016 e
21.5.2018) erano state inviate oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto al versamento della ulteriore somma richiesta, il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata genericamente formulata - senza alcuna specifica indicazione dell'importo effettivamente dovuto per i periodi di riferimento
(neppure precisati a seguito delle contestazioni mosse dai convenuti nella comparsa di costituzione) - e non adeguatamente dimostrata – avendo l'attore depositato, al fine di provare il credito, le bollette Enel, riferibili a periodi anteriori al decennio rispetto alla domanda giudiziale (tenuto conto che le diffide datate 2016 e 2018 per nulla menzionavano i predetti obblighi di pagamento, concernendo solo i lavori abusivi); il primo giudice ha inoltre osservato che, in ogni caso, risultava fondata la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ha infine regolato le spese di lite in base alla soccombenza.
II) Ha proposto appello avverso la citata sentenza per i Parte_1 motivi di seguito illustrati chiedendo, in accoglimento della impugnazione, la riforma della sentenza e la condanna dei convenuti in solido al versamento delle somme richieste innanzi al Tribunale.
III) Si sono costituiti gli appellati che, preliminarmente, hanno eccepito la acquiescenza parziale della sentenza ex art. 329 c.p.c. e comunque la mancata pagina 3 di 10 impugnazione della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da abuso edilizio - e quindi l'intervenuto giudicato sul punto – e, nel merito, hanno integralmente contestato le doglianze articolate dall'appellante chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ricollegabili agli abusi edilizi realizzati nell'immobile di proprietà dei convenuti, odierni appellati, rilevando che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda non poteva considerarsi generica atteso che l'attore aveva prospettato, sulla base della CTP prodotta, in modo chiaro e preciso, gli abusi che soltanto mediante l'ausilio di un consulente la parte avrebbe potuto allegare e che il giudice avrebbe potuto verificare tramite la CTU richiesta, erroneamente ritenuta inammissibile, dovendosi nella specie accertare situazioni che imponevano necessariamente cognizioni e valutazioni di natura tecnica.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui è stata respinta la domanda di pagamento di spese ordinarie rilevando che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, l'attore aveva depositato al fine di dimostrare il credito dedotto, “l'atto a rogito del Notaio
e le diffide di pagamento e la copia delle bollette impagate, di guisa che CP_4 veniva pacificamente e chiaramente dimostrato non soltanto, appunto, il prefato diritto di credito, ma altresì l'inadempimento cui erano andati incontro i convenuti, i quali avevano, pertanto, mancato di rispettare quanto stabilito in seno all'atto a rogito del Notaio laddove veniva indicata la ripartizione pro CP_4
pagina 4 di 10 quota delle spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione del locale ad uso ingresso nonché delle scale”.
Ad avviso dell'appellante, quindi, le missive allegate - che non erano state contestate – dimostravano il diritto di credito ed il corrispondente inadempimento della controparte: pertanto, vista la fondatezza della pretesa creditoria, seppur determinata equitativamente avendo come parametro di riferimento le bollette relative all'intero immobile del sarebbe stato onere della controparte Parte_1 dimostrare l'avvenuto adempimento, e ciò nel rispetto delle norme sull'onere probatorio.
2.) L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1) Invero con riferimento al primo motivo, concernente il diritto al risarcimento del danno asseritamente ricollegabile ad alcuni abusi edilizi realizzati nell'immobile degli appellati, si osserva che il giudice di primo grado ha respinto la relativa domanda sia perché generica e comunque non suffragata da adeguati elementi di prova (punti 4.1 e 4.2 della decisione) sia perché - e sotto diverso profilo – il diritto in questione deve intendersi comunque estinto per intervenuta prescrizione (4.3. della decisione).
3.2) Ciò posto va rilevato che le doglianze articolate con il motivo in esame riguardano esclusivamente il primo aspetto, avendo l'appellante censurato la decisione solo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la domanda generica e non provata: egli, infatti, come si evince dal contenuto dell'atto di appello e dalle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo, ha contestato i punti 4.1. e
4.2 della decisione (esplicitamente richiamati ed in parte trascritti) e non anche il punto 4.3 (che non ha costituito oggetto di gravame) ed ha evidenziato le allegazioni e gli elementi di prova a sostegno della domanda risarcitoria, ma non ha in alcun modo censurato le specifiche argomentazioni svolte dal primo giudice che, esaminando la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ha ritenuto fondata la questione osservando che: “il diritto al risarcimento azionato nella presente sede appare in ogni caso prescritto. Al riguardo va rilevato come al momento dell'acquisto dell'immobile da parte del le opere abusive Parte_1 risultavano già da tempo realizzate e dallo stesso, dunque, conoscibili;
inoltre è
pagina 5 di 10 emerso dall'istruttoria documentale svolta che la sanatoria di tali opere (doc. 6 e
7) è avvenuta nel 2010, mentre risultano allegate diffide in merito ai danni derivati dai lavori abusivi in data 4/9/2007, 23/11/2016 e 21/5/2018. Ritenuto in specie applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e rilevato che nel 2010 è intervenuta la sanatoria - laddove nel 2007 la natura abusiva dell'illecito era già nota al ricorrente (come emerge dalle diffide in atti) - il diritto al risarcimento del danno fatto valere dal risulta prescritto”. Parte_1
3.3) Va tale riguardo richiamato il principio secondo cui “la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che esso opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma sulle stesse il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame” (Cass. civ. n. 6246/2014;
Cass. civ. n. 22207/2017).
Ne consegue che, nel caso di specie, ritenuta dal Tribunale sussistente la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le ragioni specificamente indicate dal primo giudice, la relativa statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione volta a contestare la motivazione posta a fondamento della decisione.
3.4) A diversa conclusione non può pervenirsi alla luce delle argomentazioni svolte dall'appellante con gli scritti difensivi finali depositati ex art. 190 c.p.c. con cui è stato evidenziato che “infondata è poi l'eccezione in punto alla prescrizione, precisando come trattandosi di illecito permanente la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla cessazione della permanenza, permanenza che ad oggi ancora sussiste”: si tratta infatti di deduzioni tardive, poiché non hanno costituito oggetto, come si è visto, di uno specifico motivo di impugnazione nella specie invece necessario, alla luce del principio sopra richiamato, che, comunque, non tengono in considerazione le argomentazioni specifiche svolte dal primo giudice il pagina 6 di 10 quale ha, tra l'altro, rilevato anche il decorso del termine di prescrizione dall'epoca in cui – nel 2010 – era intervenuta la sanatoria delle opere abusive.
3.5) Accertata la estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione, con la sentenza che, sul punto, è passata in giudicato, il primo motivo di appello risulta inammissibile per difetto di interesse.
Invero l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (
Cass. civ. n. 12733/2024 ed altre citate in motivazione).
Nella specie le doglianze articolate dall'appellante sono dirette ad evidenziare la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno che risulta estinto per prescrizione: ne consegue che, dall'eventuale statuizione sulle questioni trattate dall'appellante, il medesimo non potrebbe trarre alcun beneficio sostanziale, né processuale, neanche in ordine alla decisione relativa alle spese processuali, poiché l'intervenuta prescrizione, implica la conferma della decisione di rigetto della domanda risarcitoria.
Per le considerazioni svolte il primo motivo va respinto.
4.) Alla medesima conclusione si ritiene di pervenire in ordine al secondo motivo di gravame.
4.1) Va in primo luogo rilevato che l'appellante non ha in alcun modo censurato le argomentazioni svolte dal primo giudice che, esaminando la documentazione prodotta a sostegno della domanda, ha evidenziato come la stessa non fosse idonea e sufficiente al fine di ravvisare le ragioni di credito: egli infatti ha richiamato (peraltro genericamente) i documenti prodotti, già esaminati dal
Tribunale, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal primo giudice sicché il motivo in esame appare inammissibile per carenza di specificità (Cass. civ. n. 25848/2020).
4.2) In ogni caso va anche evidenziato che, se – da un lato – come già osservato dal primo giudice, è vero che in base all'atto notarile del 9/6/1951
(istitutivo di servitù di passaggio in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti-appellati), i proprietari dell'epoca hanno assunto l'obbligo di ripartire pagina 7 di 10 pro quota le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni di immobile sulle quali insiste la servitù, è pur vero che la documentazione valorizzata dall'appellante non evidenzia la sussistenza del diritto di credito dedotto.
Infatti, come rilevato dal giudice di primo grado e non contestato dall'appellante, le bollette ENEL allegate al fine di dimostrare il credito sono riferibili a periodi anteriori al decennio rispetto alla domanda giudiziale proposta nel 2019, mentre le diffide del 2016 e del 2018 non fanno riferimento ai predetti obblighi di pagamento, riguardando soltanto i lavori abusivi.
In tale contesto le doglianze articolate con il secondo motivo non sono fondate sia perché un eventuale credito desumibile dai documenti prodotti risulta estinto per prescrizione, come accertato dal primo giudice nella sentenza che - sul punto - non è stata in alcun modo censurata ed è quindi passata in giudicato anche in ordine tale aspetto, sia perché non sono ravvisabili concreti elementi di prova a sostegno della domanda di rimborso tenuto conto anche del fatto che l'attore, odierno appellante, non ha indicato l'importo eventualmente dovuto per determinati periodi di riferimento che non sono stati precisati neanche in seguito alle contestazioni sollevate dai convenuti con la comparsa di costituzione.
4.3) In mancanza di idonei elementi di prova in ordine alla esistenza del dedotto credito, non sono ravvisabili i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa, così come richiesto e ribadito in questa sede dall'appellante.
Invero la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, circa l'esistenza dello stesso e il nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. tra le altre,
Cass. civ. n.2023/9744).
Nella specie, la mancanza di prova circa la ricorrenza del danno non può quindi essere sostituita mediante la sua valutazione equitativa: questa infatti non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma pagina 8 di 10 soccorre sussidiariamente nel caso in cui, dimostrato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
la liquidazione equitativa è pertanto subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno.
5.) Per le considerazioni svolte – che assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. (tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta), seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 569/2022 pubblicata il 20.10.2022; condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €.4.997,00 di cui €. 1.489,00 per la fase di studio,
€. 956,00 per quella introduttiva ed €. 2.552,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
pagina 9 di 10 ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 183/2023
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Beatrice Indiveri
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Silenzi
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 569/2022 pubblicata il 20.10.2022 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “… in riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis:
-in via preliminare ed istruttoria , previa ammissione di CTU, ritenuti esistenti i lamentati abusi ed accertati i conseguenti danni all'immobile di proprietà dell'attore in accoglimento della spiegata domanda condannare i convenuti, in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 120.000,00 o quella diversa di giustizia. Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia a titolo di contributo alle spese di manutenzione dell'ingresso e della scala di accesso degli ultimi 20 anni, giusta servitù di passaggio. Con vittoria di spese di lite”.
DEGLI APPELLATI: “…contrariis rejectis, Preliminarmente dichiarare l'acquiescenza parziale dell'appellante alla sentenza impugnata n. 569/2022 emessa dal Tribunale di Fermo e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento danni da abusi edilizi avanzata dall'appellante nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, per essere intervenuto il giudicato al riguardo. Nel merito, in ogni caso dichiarare inammissibile perché esplorativa la richiesta CTU e rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. nei confronti dei Parte_1 sigg.ri , e , per l'effetto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 confermando la sentenza di prime cure impugnata. Con vittoria di spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha respinto le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e dirette ad ottenere la condanna al Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma di €. 120.000,00, a titolo di risarcimento danni prodotti alla proprietà dell'attore da opere di ristrutturazione edilizia realizzate abusivamente sull'immobile di proprietà dei convenuti, e al versamento della somma di €.12.000,00, a titolo di contributo per le spese di manutenzione di parti pagina 2 di 10 dell'edificio dell'attore gravate da servitù di passaggio in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti.
In particolare il giudice di primo grado ha respinto la prima domanda per la genericità delle allegazioni - in ordine ai danni lamentati, collegati non a violazioni in materia di distanze, ma a violazioni di ulteriori norme edilizie - non sanabile né sanata dalla CTP prodotta;
ha inoltre ritenuto inammissibile la CTU richiesta dall'attore, perché esplorativa.
Inoltre, sotto diverso profilo, sempre con riguardo ai danni derivati dall'abuso edilizio, il Tribunale ha osservato che il diritto al risarcimento deve ritenersi comunque prescritto, poiché all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte del
(1996) le opere abusive risultavano già da tempo realizzate (sin dal Parte_1
1983) e, essendo intervenuta la sanatoria di dette opere nel 2010, le diffide in merito ai danni derivati dai lavori abusivi (in data 4.9.2007, 23.11.2016 e
21.5.2018) erano state inviate oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto al versamento della ulteriore somma richiesta, il Tribunale ha rilevato che la domanda era stata genericamente formulata - senza alcuna specifica indicazione dell'importo effettivamente dovuto per i periodi di riferimento
(neppure precisati a seguito delle contestazioni mosse dai convenuti nella comparsa di costituzione) - e non adeguatamente dimostrata – avendo l'attore depositato, al fine di provare il credito, le bollette Enel, riferibili a periodi anteriori al decennio rispetto alla domanda giudiziale (tenuto conto che le diffide datate 2016 e 2018 per nulla menzionavano i predetti obblighi di pagamento, concernendo solo i lavori abusivi); il primo giudice ha inoltre osservato che, in ogni caso, risultava fondata la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Ha infine regolato le spese di lite in base alla soccombenza.
II) Ha proposto appello avverso la citata sentenza per i Parte_1 motivi di seguito illustrati chiedendo, in accoglimento della impugnazione, la riforma della sentenza e la condanna dei convenuti in solido al versamento delle somme richieste innanzi al Tribunale.
III) Si sono costituiti gli appellati che, preliminarmente, hanno eccepito la acquiescenza parziale della sentenza ex art. 329 c.p.c. e comunque la mancata pagina 3 di 10 impugnazione della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da abuso edilizio - e quindi l'intervenuto giudicato sul punto – e, nel merito, hanno integralmente contestato le doglianze articolate dall'appellante chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Quindi, preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ricollegabili agli abusi edilizi realizzati nell'immobile di proprietà dei convenuti, odierni appellati, rilevando che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda non poteva considerarsi generica atteso che l'attore aveva prospettato, sulla base della CTP prodotta, in modo chiaro e preciso, gli abusi che soltanto mediante l'ausilio di un consulente la parte avrebbe potuto allegare e che il giudice avrebbe potuto verificare tramite la CTU richiesta, erroneamente ritenuta inammissibile, dovendosi nella specie accertare situazioni che imponevano necessariamente cognizioni e valutazioni di natura tecnica.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui è stata respinta la domanda di pagamento di spese ordinarie rilevando che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, l'attore aveva depositato al fine di dimostrare il credito dedotto, “l'atto a rogito del Notaio
e le diffide di pagamento e la copia delle bollette impagate, di guisa che CP_4 veniva pacificamente e chiaramente dimostrato non soltanto, appunto, il prefato diritto di credito, ma altresì l'inadempimento cui erano andati incontro i convenuti, i quali avevano, pertanto, mancato di rispettare quanto stabilito in seno all'atto a rogito del Notaio laddove veniva indicata la ripartizione pro CP_4
pagina 4 di 10 quota delle spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione del locale ad uso ingresso nonché delle scale”.
Ad avviso dell'appellante, quindi, le missive allegate - che non erano state contestate – dimostravano il diritto di credito ed il corrispondente inadempimento della controparte: pertanto, vista la fondatezza della pretesa creditoria, seppur determinata equitativamente avendo come parametro di riferimento le bollette relative all'intero immobile del sarebbe stato onere della controparte Parte_1 dimostrare l'avvenuto adempimento, e ciò nel rispetto delle norme sull'onere probatorio.
2.) L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1) Invero con riferimento al primo motivo, concernente il diritto al risarcimento del danno asseritamente ricollegabile ad alcuni abusi edilizi realizzati nell'immobile degli appellati, si osserva che il giudice di primo grado ha respinto la relativa domanda sia perché generica e comunque non suffragata da adeguati elementi di prova (punti 4.1 e 4.2 della decisione) sia perché - e sotto diverso profilo – il diritto in questione deve intendersi comunque estinto per intervenuta prescrizione (4.3. della decisione).
3.2) Ciò posto va rilevato che le doglianze articolate con il motivo in esame riguardano esclusivamente il primo aspetto, avendo l'appellante censurato la decisione solo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la domanda generica e non provata: egli, infatti, come si evince dal contenuto dell'atto di appello e dalle argomentazioni poste a fondamento del primo motivo, ha contestato i punti 4.1. e
4.2 della decisione (esplicitamente richiamati ed in parte trascritti) e non anche il punto 4.3 (che non ha costituito oggetto di gravame) ed ha evidenziato le allegazioni e gli elementi di prova a sostegno della domanda risarcitoria, ma non ha in alcun modo censurato le specifiche argomentazioni svolte dal primo giudice che, esaminando la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ha ritenuto fondata la questione osservando che: “il diritto al risarcimento azionato nella presente sede appare in ogni caso prescritto. Al riguardo va rilevato come al momento dell'acquisto dell'immobile da parte del le opere abusive Parte_1 risultavano già da tempo realizzate e dallo stesso, dunque, conoscibili;
inoltre è
pagina 5 di 10 emerso dall'istruttoria documentale svolta che la sanatoria di tali opere (doc. 6 e
7) è avvenuta nel 2010, mentre risultano allegate diffide in merito ai danni derivati dai lavori abusivi in data 4/9/2007, 23/11/2016 e 21/5/2018. Ritenuto in specie applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e rilevato che nel 2010 è intervenuta la sanatoria - laddove nel 2007 la natura abusiva dell'illecito era già nota al ricorrente (come emerge dalle diffide in atti) - il diritto al risarcimento del danno fatto valere dal risulta prescritto”. Parte_1
3.3) Va tale riguardo richiamato il principio secondo cui “la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che esso opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma sulle stesse il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame” (Cass. civ. n. 6246/2014;
Cass. civ. n. 22207/2017).
Ne consegue che, nel caso di specie, ritenuta dal Tribunale sussistente la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le ragioni specificamente indicate dal primo giudice, la relativa statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione volta a contestare la motivazione posta a fondamento della decisione.
3.4) A diversa conclusione non può pervenirsi alla luce delle argomentazioni svolte dall'appellante con gli scritti difensivi finali depositati ex art. 190 c.p.c. con cui è stato evidenziato che “infondata è poi l'eccezione in punto alla prescrizione, precisando come trattandosi di illecito permanente la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla cessazione della permanenza, permanenza che ad oggi ancora sussiste”: si tratta infatti di deduzioni tardive, poiché non hanno costituito oggetto, come si è visto, di uno specifico motivo di impugnazione nella specie invece necessario, alla luce del principio sopra richiamato, che, comunque, non tengono in considerazione le argomentazioni specifiche svolte dal primo giudice il pagina 6 di 10 quale ha, tra l'altro, rilevato anche il decorso del termine di prescrizione dall'epoca in cui – nel 2010 – era intervenuta la sanatoria delle opere abusive.
3.5) Accertata la estinzione del diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione, con la sentenza che, sul punto, è passata in giudicato, il primo motivo di appello risulta inammissibile per difetto di interesse.
Invero l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (
Cass. civ. n. 12733/2024 ed altre citate in motivazione).
Nella specie le doglianze articolate dall'appellante sono dirette ad evidenziare la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno che risulta estinto per prescrizione: ne consegue che, dall'eventuale statuizione sulle questioni trattate dall'appellante, il medesimo non potrebbe trarre alcun beneficio sostanziale, né processuale, neanche in ordine alla decisione relativa alle spese processuali, poiché l'intervenuta prescrizione, implica la conferma della decisione di rigetto della domanda risarcitoria.
Per le considerazioni svolte il primo motivo va respinto.
4.) Alla medesima conclusione si ritiene di pervenire in ordine al secondo motivo di gravame.
4.1) Va in primo luogo rilevato che l'appellante non ha in alcun modo censurato le argomentazioni svolte dal primo giudice che, esaminando la documentazione prodotta a sostegno della domanda, ha evidenziato come la stessa non fosse idonea e sufficiente al fine di ravvisare le ragioni di credito: egli infatti ha richiamato (peraltro genericamente) i documenti prodotti, già esaminati dal
Tribunale, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal primo giudice sicché il motivo in esame appare inammissibile per carenza di specificità (Cass. civ. n. 25848/2020).
4.2) In ogni caso va anche evidenziato che, se – da un lato – come già osservato dal primo giudice, è vero che in base all'atto notarile del 9/6/1951
(istitutivo di servitù di passaggio in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti-appellati), i proprietari dell'epoca hanno assunto l'obbligo di ripartire pagina 7 di 10 pro quota le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni di immobile sulle quali insiste la servitù, è pur vero che la documentazione valorizzata dall'appellante non evidenzia la sussistenza del diritto di credito dedotto.
Infatti, come rilevato dal giudice di primo grado e non contestato dall'appellante, le bollette ENEL allegate al fine di dimostrare il credito sono riferibili a periodi anteriori al decennio rispetto alla domanda giudiziale proposta nel 2019, mentre le diffide del 2016 e del 2018 non fanno riferimento ai predetti obblighi di pagamento, riguardando soltanto i lavori abusivi.
In tale contesto le doglianze articolate con il secondo motivo non sono fondate sia perché un eventuale credito desumibile dai documenti prodotti risulta estinto per prescrizione, come accertato dal primo giudice nella sentenza che - sul punto - non è stata in alcun modo censurata ed è quindi passata in giudicato anche in ordine tale aspetto, sia perché non sono ravvisabili concreti elementi di prova a sostegno della domanda di rimborso tenuto conto anche del fatto che l'attore, odierno appellante, non ha indicato l'importo eventualmente dovuto per determinati periodi di riferimento che non sono stati precisati neanche in seguito alle contestazioni sollevate dai convenuti con la comparsa di costituzione.
4.3) In mancanza di idonei elementi di prova in ordine alla esistenza del dedotto credito, non sono ravvisabili i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa, così come richiesto e ribadito in questa sede dall'appellante.
Invero la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, circa l'esistenza dello stesso e il nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. tra le altre,
Cass. civ. n.2023/9744).
Nella specie, la mancanza di prova circa la ricorrenza del danno non può quindi essere sostituita mediante la sua valutazione equitativa: questa infatti non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma pagina 8 di 10 soccorre sussidiariamente nel caso in cui, dimostrato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
la liquidazione equitativa è pertanto subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno.
5.) Per le considerazioni svolte – che assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti - l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. (tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta), seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 569/2022 pubblicata il 20.10.2022; condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado che si liquidano in complessivi €.4.997,00 di cui €. 1.489,00 per la fase di studio,
€. 956,00 per quella introduttiva ed €. 2.552,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
pagina 9 di 10 ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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