Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'accordo stesso.