Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 955/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, Sig.ra , con sede in ZA, Via Lauro, 49, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Andrea Lollo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Prof. Angelo
Falzea in ZA, Via Buccarelli, 49, fax 0961.355242, giusta procura Parte_3 speciale in atti
Ricorrente in appello
E
, in persona del proprio Controparte_1 presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ZA,
Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano che la rappresenta e difende giusta convenzione e procura speciale in atti
Resistente
E
Controparte_2
, in persona del in carica pro tempore, nonché
[...] CP_3 [...]
, in persona del Direttore Controparte_4
Generale in carica p.t, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ZA, presso cui uffici in via Gioacchino Da Fiore n 34, legalmente domicilia
Resistenti
1
Corte di Appello di ZA – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Conclusioni delle parti:
la ricorrente chiede: “In riforma della sentenza impugnata 1) Ritenuta Parte_1 la titolarità del diritto azionato in capo alla accertare e dichiarare che Parte_1
l' il e l' Controparte_1 Controparte_2 [...]
sono solidalmente responsabili nei confronti della Controparte_4 Parte_1 per i danni causati all'immobile di cui in narrativa dalla negligenza ed imperizia nella conduzione
[...] dell'immobile stesso. 2) Per l'effetto condannare l' il Controparte_1 [...]
e l' in solido tra loro al Controparte_2 Controparte_4 pagamento in favore della dell'importo di euro 62.314,26 o della somma superiore Parte_1
o inferiore che risulterà di giustizia, con interessi legali dalla verificazione dell'evento all'effettivo soddisfo. 3) In via istruttoria, ove ritenuta opportuna, autorizzare la produzione dell'atto pubblico di costituzione della con conferimento dell'immobile de quo e del contratto di locazione (atto in Parte_1
Notar rep. 3401 race. 2262) e della raccomandata del 6 agosto 2009 con la quale la sig.ra Persona_1 ha comunicato all' di ZA il subentro della Parte_2 Controparte_1 [...] nel contratto di locazione. 4) Sempre in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, disporre CTU, Parte_1 affinché accerti, sulla scorta dei rilievi fotografici effettuati dall'Ing. , la congruità delle somme Persona_2 da questi indicate come necessarie ai lavori di ripristino dell'immobile danneggiato dall'allagamento nella "perfetta condizione locativa". Con vittoria di spese, compensi ed onorari dell'intero giudizio”.
la resistente Amministrazione Provinciale di ZA chiede: “in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p..c. in quanto palesemente infondato. Nel merito rigettare l'appello proposto dall'appellante e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza n. 1871/2018 del 06.11.2018, pubblicata in pari data 06.07.2018
[…] con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
i resistenti e Controparte_2 [...]
chiedono: “in via preliminare dichiarare la Controparte_4 inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p..c. in quanto palesemente infondato. Nel merito rigettare l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 1871/2018 del 06.11.2018, pubblicata in pari data 06.07.2018 […] con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la agiva in giudizio al fine di Parte_1 accertare che i danni all'immobile di sua proprietà fossero tutti riconducibili alla negligenza della conduttrice , con conseguente condanna dell' Parte_4 [...]
, del e dell' al risarcimento Controparte_1 CP_5 Controparte_4 dei predetti danni.
A tal fine deduceva:
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- di aver stipulato in data 11.07.2006, con atto rep. n. 103, un contratto di locazione, con l'amministrazione provinciale di ZA, relativo all'immobile ubicato in ZA fraz.
Lido alla via Crotone n. 214/B della superficie complessiva di mq. 1930,00, riportato al
NCEU del Comune di ZA al foglio 96, part.lla 278;
- che il predetto immobile è stato affidato dalla Provincia di ZA al per poi CP_5 essere destinato a sede dell'ufficio scolastico Provinciale e dell'A.T.P. , tant'è che alla stipula del contratto partecipava anche il Dirigente pro tempore del C.S.A, ora Controparte_4
che assumeva ogni responsabilità sul corretto utilizzo dell'immobile, in via
[...] solidale con l' ; Controparte_1
- che l'amministrazione provinciale di ZA le comunicava il recesso dal contratto di locazione con comunicazione prot. 84177 del 15.11.2012 a far data dal 20.12.2013, sulla scorta dell'intervenuta disponibilità di locali dell'amministrazione da adibire a sede del CSA
e dell'ATP;
- di aver ricevuto una successiva comunicazione con la quale l'amministrazione provinciale prorogava la data del rilascio e che nelle more, precisamente in data 10.02.2014, l'intero immobile locato veniva interessato da un importante allagamento;
- che i vigili del fuoco intervenuti redigevano il rapporto di intervenuto in cui attribuivano le cause dell'allagamento alla “disattenzione generale” e che il coordinatore dell'ATP redigeva una relazione in cui attribuiva la causa dell'allagamento ai rubinetti rimasti aperti, della cui apertura non ci si avvedeva per la temporanea interruzione dell'erogazione del servizio idrico verificatasi alla chiusura dell'ufficio;
- che all'esito di un sopralluogo congiunto tra le parti, il ctp incaricato dalla Parte_1 ha quantificato l'ammontare dei danni in € 87.301,66 come da perizia inviata alle
[...] parti e non contestata;
- che l'amministrazione provinciale di ZA riconosceva in suo favore il minor importo di € 24.987,40, trattenuto solo a titolo di acconto sulla superiore somma dovuta e che il mancato riconoscimento dell'intera somma ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Sulla scorta di tali assunti chiedeva che venisse accertato e dichiarato che i danni all'immobile per cui è causa fossero tutti riconducibili a negligenza ed imperizia da parte dell' e per l'effetto chiedeva che il e l'amministrazione provinciale Parte_4 CP_5 in solido fra loro o la Regione Calabria in qualità di ente subentrante venissero condannati al pagamento della somma di € 62.314,26 o della somma maggiore o minore riconosciuta di giustizia, con riconoscimento degli interessi dalla data di verificazione del danno al soddisfo.
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L'amministrazione provinciale di ZA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente che non aveva sottoscritto alcun contratto di locazione con l'ente convenuto, essendo lo stesso stato sottoscritto dalla locatrice Parte_2
In via gradata eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il soggetto che deteneva l'immobile locato era l'ufficio scolastico regionale ed i danni erano da attribuire alla disattenzione dello stesso.
Nel merito evidenziava che i danni fossero da imputare alla disattenzione generale del soggetto che aveva il possesso e/o la detenzione dell'immobile.
Deduceva, ancora, che la somma che riconosciuta in favore della ricorrente pari ad €
24.987,60 fosse da attribuire al compimento dei lavori di manutenzione ordinaria del bene locato e non avesse alcuna correlazione con i fatti di causa e, infine, in ordine al quantum debeatur contestava la perizia di parte ricorrente in quanto semplice allegazione difensiva, priva di qualsivoglia valore probatorio.
Si costituivano il e l per la contestando le avverse deduzioni CP_5 Controparte_4 CP_4
e chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
1871/2018, all'esito dell'udienza del 06.11.2018 e della discussione orale delle parti, il tribunale di ZA, così provvedeva: 1) rigettava la domanda;
2) condannava la
[...] in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere in favore Parte_1 dell' , in persona del Controparte_1 Controparte_6
p.t. le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 6.378,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) condannava la
[...] in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore di del Parte_1
, in persona del e Controparte_2 CP_7 dell' , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano nella somma complessiva di € 6.378,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In sintesi, il tribunale, ha ritenuto sussistente un difetto di titolarità della situazione soggettiva azionata in capo alla ricorrente non essendo la stessa Parte_1 titolare della situazione soggettiva oggetto del giudizio, ovvero non risultando proprietaria dell'immobile locato.
In particolare ha evidenziato: -- che il contratto di locazione per cui è causa è stato stipulato tra la proprietaria da un lato, la dr.ssa in qualità di Dirigente del Parte_2 CP_8
Settore alla Pubblica Istruzione dell'amministrazione provinciale di ZA ed il dr.
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in qualità di dirigente del C.S.A. di ZA, mentre il ricorso Persona_3 introduttivo è stato proposto dalla società -- che solo nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio si legge che agiva in qualità di legale rappresentante Parte_2 della società, ma nel contratto di locazione agli atti la non ha speso la qualità di Pt_2 legale rappresentante della che non viene mai menzionata;
-- che la Parte_1 ricorrente ha agito per far valere la responsabilità contrattuale dei resistenti ed ha azionato un diritto di cui non è titolare non essendo parte del contratto
Ha evidenziato, infine, che solo all' udienza di discussione ha inteso produrre una comunicazione di subentro nel contratto che avrebbe trasmesso ai resistenti, ritenuta inammissibile perché tardiva ed in ogni caso non idonea a provare la titolarità del diritto azionato, non risultando agli atti la sussistenza di alcun contratto tra le odierne parti del giudizio.
Sulla scorta di tali considerazioni ha, dunque, rigettato la domanda.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
Con ricorso iscritto a ruolo generale il 03.05.2019, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza.
A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti, dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato quattro motivi di appello.
Con il primo motivo contesta l' “erronea decisione in ordine al rigetto della domanda per mancanza di titolarità della situazione giuridica soggettiva azionata” per “contraddittorietà ed erroneità della motivazione e travisamento dei fatti di causa”.
A sostegno del motivo deduce:
- che la ha agito per far valere la responsabilità dell'Amministrazione Parte_1
e del nascente dal contratto di locazione rep. 103 dell'11.07.2006 avente ad oggetto CP_5
i locali adibiti a sede dell'Ufficio Scolastico provinciale di ZA;
- che il presupposto dell'azione è, dunque, la titolarità dei diritti nascenti dal suddetto contratto di locazione;
- che è pacifico che il contratto di locazione è stato originariamente sottoscritto dalla sig.ra in proprio, ma è altrettanto pacifico che la era Parte_2 Pt_1 Parte_1 subentrata nel contratto di locazione alla sig.ra a seguito del conferimento Parte_2 dalla stessa effettuato. Con la conseguenza che dal momento del subentro l'unico soggetto legittimato a fare valere la violazione degli obblighi derivanti da quel contratto era detta società;
- che il trasferimento di proprietà dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1602 c.c., comporta automaticamente l'ingresso dell'acquirente sia negli obblighi sia nei diritti derivanti dal
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contratto di locazione, sicché questi si trova nell'identica posizione ricoperta dal contraente originario, senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione e senza necessità del consenso del conduttore;
- che la contestazione giudiziale alla da parte dell'Amministrazione Parte_1 di non essere titolare del rapporto di locazione è inconciliabile con il suo pregresso comportamento relativo al rapporto locatizio.
Con il secondo motivo contesta l' “erronea decisione in ordine ai rigetto della domanda di ammissione di produzione documentale nel corso dell'udienza di discussione del 6 novembre 2018 - contraddittorietà della motivazione”.
A sostegno del motivo deduce:
- che nel rito locatizio il tema delle preclusioni istruttorie trova una soluzione normativa abbastanza elastica tanto che viene riconosciuto al giudice il potere di integrare egli stesso d'ufficio le eventuali indicazioni delle parti, laddove questi risultino insufficienti, nel senso di ammettere che il Giudice può sopperire alle lacune nelle indicazioni probatorie delle parti, assegnando un termine perentorio, entro cui possano porre rimedio al relativo vizio;
- che il rigido sistema delle preclusioni ha indotto il legislatore ad attribuire al Giudice ex art. 421, comma II, c.p.c, poteri d'ufficio in materia d'ammissione di mezzi di prova, al fine di contemperare il principio dispositivo con l'esigenza della ricerca della verità materiale;
- che nel caso di specie il trasferimento della proprietà dell'immobile locato determina, ope legis, la cessione del contratto con subentro del nuovo proprietario in tutti i diritti e obblighi nascenti dal contratto di locazione.
Con il terzo motivo invoca l' “accertamento della responsabilità dell'evento dannoso in capo alle controparti”.
A sostegno del motivo deduce:
- che l'erroneo presupposto della mancanza di titolarità della ricorrente della situazione giuridica azionata da parte del Tribunale ha fatto sì che quest'ultimo non entrasse nel merito della questione prospettata;
- che norma dell'art. 9 del contratto di locazione, il conduttore si è obbligato a restituire l'immobile condotto in locazione nello stato in cui era stato consegnato, ovvero in "perfetto stato locativo". Per ottemperare a tale obbligo, dunque, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla responsabilità nel verificarsi dell'evento dannoso, il conduttore era obbligato ad eseguire i lavori necessari al rispristino dell'immobile per restituirlo al suo originario stato locativo così come descritti e quantificati nella perizia redatta dall'Ing. Persona_2 dopo i sopralluoghi effettuati in contraddittorio con le controparti;
- che lo stesso art. 9 del contratto stabilisce che, laddove il conduttore non esegua tali lavori di ripristino e non lo restituisca in perfetto stato locativo, lo stesso assume l'obbligo, anche
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in nome e per conto dell'ufficio rappresentato, di "provvedere al diretto risarcimento per danni causati dal cattivo uso dell'immobile da parte di soggetti che frequentano i locali. Dagli atti risulta accertato che l'allagamento dell'immobile è stato causato da un comportamento colpevole di chi ha aperto alcuni rubinetti dell'acqua e non li ha poi richiusi. Che tale mancata chiusura dei rubinetti sia stata dovuta ad una momentanea interruzione dell'erogazione di acqua è del tutto irrilevante e nulla sposta in termini di colpa di chi ha aperto i rubinetti, ha constatato che non vi era erogazione di acqua ed ha omesso di richiuderli ben sapendo che, allorché fosse stata ripristinata l'erogazione, l'acqua avrebbe cominciato a scorrere dai rubinetti aperti allagando gli ambienti circostanti;
- che nulla sposta in termini di responsabilità del conduttore la circostanza che tale comportamento colposo sia stato adottato da un impiegato dell'Ufficio, da un addetto alle pulizie o da altri soggetti che a qualunque titolo fossero presenti nell'ufficio, avendo il conduttore assunto l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni "causati dal cattivo uso dell'immobile da parte di soggetti che frequentano i locai”. Nel contratto, infatti, si fa riferimento a persone che a qualunque titolo frequentano i locali. Gli addetti alle pulizie, d'altra parte, erano certamente persone incaricate dal conduttore del cui comportamento colposo deve quindi rispondere;
- che l'inadempimento degli obblighi contrattuali rende in ogni caso il conduttore responsabile dei danni all'immobile locato derivanti dall'allagamento de quo.
Con il quarto motivo ribadisce il “diritto della al risarcimento danni Parte_1 subiti”.
A sostegno del motivo deduce:
- che l'Amministrazione e il nella loro qualità di parti solidalmente obbligate in forza CP_5 del contratto di locazione, devono essere condannate a corrispondere alla
[...] la somma necessaria a ripristinare l'immobile -danneggiato a seguito Parte_1 dell'allagamento - nella "perfetta condizione locativa" in cui è stato consegnato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione;
- che l'importo dei lavori necessari a questo fine è stato quantificato dal tecnico della ricorrente, Ing. , in euro 87.301,66. Persona_2
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Con atti depositati in via telematica rispettivamente in data 12.02.2020 e 14.02.2020 si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_2 [...]
, nonché l' , Controparte_4 Controparte_1 contestando le avverse deduzioni e chiedendo, con le conclusioni riportate in epigrafe, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso.
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2.1. Con ordinanza del 2 marzo 2020, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
25.02.2020, la Corte (in diversa composizione soggettiva) disponeva procedersi a C.T.U.
“allo scopo di verificare la congruità degli importi determinati nella relazione a firma dell'ing. , distinguendo e considerando i danni derivanti dal dedotto Persona_2 allagamento e quelli derivanti da un uso non normale dell'immobile” e nominava C.T.U.
l'ing. Persona_4
All'udienza del 10.11.2020 -dopo un rinvio intermedio fuori udienza con decreto presidenziale- si procedeva al conferimento dell'incarico al C.T.U. nominato, rinviando per il prosieguo all'udienza del 25.05.2021.
Con provvedimento del 22.03.2021 veniva concessa la proroga dei termini richiesta dal
C.T.U. e veniva fissata per il prosieguo l'udienza del 28.9.2021, in luogo di quella precedentemente indicata.
All'udienza del 28.9.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.06.2023 e, quindi, nuovamente rinviata all'udienza dell'11.11.2025.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 26.02.205.
All'esito dell'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., evidenziato che, trattandosi di vertenza in materia di locazione, devono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., la Corte rinviava per la discussione all'udienza del 14.05.2025.
All'esito della trattazione dell'udienza del 14.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note, richiamandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi e la causa è stata decisa mediante il deposito del dispositivo di sentenza entro il giorno successivo alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5°, c.p.c.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
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L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ.,
20 luglio 2018, n. 19333).
3.2. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
I primi due motivi di gravame, strettamente connessi, devono essere analizzati congiuntamente.
3.2.1. Pienamente condivisibili – e non scalfite dalle censure articolate nell'atto di appello - sono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine al difetto di titolarità della situazione soggettiva azionata in capo alla ricorrente Parte_1
Premesso che, come esplicitamente indicato dall'appellante, la ha Parte_1 agito per far valere la responsabilità dell'Amministrazione e del nascente dal CP_5 contratto di locazione rep. 103 dell'11.07.2006 avente ad oggetto i locali adibiti a sede dell'Ufficio Scolastico provinciale di ZA e che, pertanto, il presupposto dell'azione
è la titolarità dei diritti nascenti dal suddetto contratto di locazione, è innegabile che dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti del giudizio difetti la prova che l'appellante sia parte formale del contratto di locazione da cui ha origine la domanda fatta valere in giudizio.
E' pacifico e documentalmente provato:
-- che il contratto di locazione è stato originariamente sottoscritto dalla sig.ra Parte_2 in proprio;
-- che controparti del rapporto contrattuale (in qualità di conduttori) erano l' e il , entrambi sottoscrittori Controparte_1 Parte_5 del contratto.
Altrettanto pacifico è, anche, che a tale stipula del contratto non abbia fatto seguito la formale modifica, dal lato soggettivo, del rapporto di locazione.
In altre parole non risulta che sia stata formalizzata -con atto in forma scritta- una modifica del rapporto contrattuale con subingresso, in qualità di locatore, dell'appellante
[...] in luogo dell'originaria contraente Parte_1 Parte_2
Trattasi di profilo decisivo.
Ed invero, alla luce dei principi generali in materia di formalità che disciplinano la conclusione dei contratti da parte della P.A., non può prescindersi dal principio, del tutto pacifico e consolidato, che i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A., ed in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta "ad substantiam", conseguendone la
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inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. n. 7913 del 2002).
L'applicazione di tale principio ha, quale corollario conseguenziale, che anche la successione di un locatore all'altro in virtù della cessione del contratto di locazione unitamente a quello di materiale disponibilità del bene locato nell'ambito di un rapporto in cui l'ente pubblico agiva iure privatorum, importando una modificazione dal lato soggettivo del rapporto di locazione, richiede pur sempre la forma scritta in ossequio al principio formalistico che regola tutta l'attività contrattuale della P.A.
Ebbene, nel caso di specie, di tale modifica in forma scritta del contratto di locazione non vi è prova in atti.
A fronte di tale vulnus non può assumere rilievo, come dedotto dall'appellante, la circostanza che il locatore cedente abbia dato comunicazione della cessione con raccomandata a.r. all' di ZA (di cui non vi è comunque Controparte_1 prova documentale in atti) e che la documentazione prodotta comprovava in modo inequivocabile l'avvenuta accettazione della cessione de qua da parte del suddetto ente.
Deve, infatti, escludersi che l'accettazione della cessione, allorquando debba provenire dalla
P.A. o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti, a ciò ostando il richiamato principio formalistico, vigente, come si è detto, anche nelle ipotesi di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Civ., n. 5448 del 1999: "La forma scritta ad substantiam richiesta per la stipula del contratto con gli enti pubblici deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza"; si veda anche conforme Cass. 8539 del 2011).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, corretta e immune da censura appare la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto sussistente in capo all'odierna appellante il difetto di titolarità della situazione soggettiva azionata.
Non può obliterarsi, del resto, che la agisce in giudizio nella qualità di legale Parte_2 rappresentante pro tempore della e che, di contro, pur essendo Parte_1 personalmente parte dell'originario contratto di locazione (e avendone, pertanto, titolo e legittimazione), non ha inteso spiegare nel giudizio intervento volontario in proprio.
3.2.2. Immune da censure è anche la valutazione del primo giudice relativa alla inammissibilità della produzione documentale di cui all'udienza di discussione del
06.11.2018, perché tardiva.
In merito appare sufficiente osservare che il combinato disposto dell'art. 414 e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro, applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ. anche alla controversia in materia locatizia, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei
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documenti, nonché il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione degli stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio (cfr. in tal senso
Cass. n. 11607/2010 e Cass. 6188/2009).
Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto tale produzione (all'udienza di discussione) tardiva e, di conseguenza, inammissibile.
Né, d'altro canto, appaiono sussistere, in concreto, le condizioni perché l'adita Corte eserciti i poteri officiosi per l'acquisizione dei suddetti documenti.
Ed invero, evidenziato che trattasi di documenti materialmente non versati nel fascicolo di parte appellante e non allegati all'appello (nel quale si chiede solo l'autorizzazione a produrli), in ogni caso, alla luce di quanto detto al paragrafo che precede, si tratterebbe di documentazione non idonea a provare la titolarità del diritto azionato non potendo la mera comunicazione di subingresso surrogare alla necessaria (insussistente) modifica scritta del rapporto contrattuale originario con subingresso nell'originario contratto di locazione in qualità di locatore dell'odierna appellante.
Alla luce di quanto detto, non risultando agli atti la sussistenza di alcun contratto tra le odierne parti del giudizio, l'appello deve esser rigettato con conferma della sentenza gravata.
3.3. Il rigetto dei primi due motivi di gravame, afferendo a profilo di carattere preliminare, comporta l'assorbimento del terzo e quarto motivo strettamente afferenti al merito della domanda spiegata in primo grado.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza della Parte_1
[... e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ridotti della metà considerata la modesta difficoltà della controversia.
4.2. Atteso il rigetto dell'appello vanno definitivamente poste a carico dell'appellante le spese della C.T.U.
4.3. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di ZA, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza n. 1871/2018 del 06.11.2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di , Controparte_1 liquidate in complessivi euro 4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
3) Condanna la al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio di appello nei confronti di Controparte_2
e , liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_4
4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
4) Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di C.T.U.
5) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare la al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 15.05.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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