Sentenza 12 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' す 0 5837/03 IN NG ME E POT TO ILLIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IONI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 17362/00 Consigliere Cron.42572 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Jd.05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IA CO, IA ZO, IA VI, eredi di IA CO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALDO LICCI, giusta delega in aṭṭi; ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, - elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, !2002 oresso rappresentato C difeso dagli avvocati CARLO DE 5214 "I- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1897/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 30/08/99 - R.G.N. 1754/88;DEBAT udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per per carenza di di inammissibilità dichiarazione interesse. -2- Svolgimento del processo II Pretore di Lecce, con sentenza in data 10 ottobre 1997, dichiarava improponibile la domanda proposta contro l'INPS da AS TT, NC, SE e VI, nella qualità di eredi di AS OS, per l'affermazione del diritto del loro dante causa alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, mentre dichiarava estinto il giudizio con riferimento alla domanda di “cristallizzazione”, Gli eredi suddetti proponevano appello che è stato respinto dal Tribunale di Lecce con sentenza del 30 agosto 1999. Le parti private hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al difensore. Successivamente i ricorrenti, unitamente alla memoria di cui all'art. 378 c.p.c.. hanno depositato una dichiarazione dell'INPS, nella quale l'Istituto dà comunicazione della avvenuta liquidazione dei ratei di integrazione al minimo per i quali è controversia e, dando atto che tale evento sopravvenuto (a sua volta effetto dell'impegno da loro assunto, attraverso il proprio difensore, di abbandonare il giudizio) ha eliminato ogni ragione di lite, chiedono che venga dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere Motivi della decisione Preliminarmente osserva la Corte che la produzione di documenti, effettuata dalle parti private per la prima volta in questa sede. si sottrae al divieto di cui all'art. 372 cp.c, in quanto, essendo diretta ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla notifica e al deposito del ricorso ( la comunicazione dell'INPS reca la data del 24 gennaio 2001), riguarda in senso lato l'ammissibilità del medesimo per il venir meno dell'interesse alla sua coltivazione (Cass. sent. n.4963 del 1998, n. 10567 dei 1997, n. 1246 del 1996). 3 1 Ciò posto, considerando il contenuto della richiesta formulata dai ricorrenti e della documentazione prodotta per suffragarne Faltendibilità, non può non darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per il provato venir meno di ogni contrasto tra gli stessi e l'INPS sulle questioni che formavano oggetto del giudizio tuttora pendente in questa sede (Cass. 1 dicembre 1992 n. 12826, 7 maggio 1993 n.5286, 16 settembre 1995 n.9781, 15 maggio 1998 n.4919, S.U. 28 settembre 2000 n. 1048). Quanto alla formula da adottare, ritiene il Collegio (conf. Cass. S.U. 18 maggio 2000 n. 368) che la cessazione della materia del contendere imponga la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la sopravvenuta carenza dell' interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio e a una pronuncia sulla impugnazione. Essa, in ogni caso, non comporta passaggio in giudicato della sentenza impugnata, posto che ogni fatto produttiva della cessazione della materia del contendere, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario thema decidendum, esclude che si formi il giudicato su una decisione non più richiesta né necessaria Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione, in difetto di partecipazione dei difensori dell'INPS alla udienza di discussione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, milla per le spese. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2002 Cans estensore Il Presidente eilololite.мовет folie گی IL CANCELLIERI Depositat in Cancelleria 17 APR. 2003 TELUIERE