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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.3.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Daniela Coviello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Correzzana (MB), Via
Majorana n. 7;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
TO IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 17 giugno 2023 a Canelli (AT) annotato nei
Registri di Stato Civile del Comune di Canelli, parte II, serie C, n. 18, anno 2023 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Biassono al n. 19, Parte II, Serie C, anno 2023;
2. pronunciare sentenza di divorzio, ordinando al Comune di Canelli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. confermare che la casa coniugale di proprietà del Signor sita a Biassono (MB) in Via Gianfranco Parte_2
Miglio n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta allo stesso;
4. confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di reddito proprio e che pertanto le parti rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili;
5. gli esponenti dichiarano di aver definito qualunque rapporto di natura patrimoniale e non, fra i medesimi intercorso e di nulla più avere a che pretendere l'un l'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
17.6.2023 a Canelli;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 9.5.2025 dal Tribunale di Monza
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.5.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Canelli in data 17.6.2023 (Atto n. 28, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Canelli), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Canelli, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19.3.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Daniela Coviello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Correzzana (MB), Via
Majorana n. 7;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
TO IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 24;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 17 giugno 2023 a Canelli (AT) annotato nei
Registri di Stato Civile del Comune di Canelli, parte II, serie C, n. 18, anno 2023 e trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Biassono al n. 19, Parte II, Serie C, anno 2023;
2. pronunciare sentenza di divorzio, ordinando al Comune di Canelli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. confermare che la casa coniugale di proprietà del Signor sita a Biassono (MB) in Via Gianfranco Parte_2
Miglio n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta allo stesso;
4. confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di reddito proprio e che pertanto le parti rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili;
5. gli esponenti dichiarano di aver definito qualunque rapporto di natura patrimoniale e non, fra i medesimi intercorso e di nulla più avere a che pretendere l'un l'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
17.6.2023 a Canelli;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 9.5.2025 dal Tribunale di Monza
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (5.5.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 19.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Canelli in data 17.6.2023 (Atto n. 28, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Canelli), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 3 di 4 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Canelli, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 4 di 4