Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
129/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80531 del registro di Segreteria, proposto da XX nato a [...] il omissis, CF: omissis, rappresentato e difeso dalla LE ST RL (CF: 15711231009), in persona dell’avv. Francesco ELIA (CF: [...]) e dall’avv.
AN DE LV (CF: [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta procura in atti
CONTRO
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
– in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: [...]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 l’Avv. Rita De Rossi, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Elia e AN De AL, per la parte ricorrente; l’Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell’Avv. Filippo Mangiapane, per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, nella propria qualità di figlio della Sig.ra YY, nata a [...] il omissis e deceduta in data omissis, è insorto avverso il provvedimento di recupero emesso dall’Inps in data 09.11.2021 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 con il quale veniva contestato, in vita, alla medesima de cuius un indebito pari ad € 3.612,95 a titolo di pensione di reversibilità FS, per il periodo da gennaio 2020 a novembre 2021, per effetto dell’applicazione della c.d. quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 335/95 (con applicazione di una decurtazione pari ad euro 150,87 mensili).
In particolare, il ricorrente ha dedotto che i redditi nella titolarità della de cuius, Sig.ra YY, provenivano da trattamento di reversibilità pagato da EN (codice pensione 9246/11/01 6262 - cod. AKSO) per euro 9.500,00 circa annue;
da trattamento di reversibilità FS erogato dall’Inps n. 01348435, per euro 9.500,00 circa annue; da una propria pensione VOART e, infine, da redditi da immobili (relativi alla casa di abitazione),
come da dichiarazioni reddituali allegate. Ciò posto, ha censurato i criteri adottati dall’Istituto resistente nella determinazione dell’indebito in ragione della errata applicazione dell’art. 1, comma 41, L. 335/1995 e conseguentemente dei parametri posti dall’allegata Tabella F, in contrasto con le stesse indicazioni operative fornite dall’Istituto nelle proprie raccomandazioni e circolari (Messaggio Inps n. 27951/1995;
Circolare Inps n. 80/1996). Ha altresì dedotto, in ogni caso, l’irripetibilità delle somme attesa l’assenza di dolo della pensionata, in applicazione dei noti principi pretori in materia.
Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice voglia: “NEL MERITO: Accertare e dichiarare In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito oggettivo pari ad euro 3612,95, preteso dall’Inps nei confronti del Ricorrente, nei limiti e per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 4 novembre 2025 contestando l’avversa pretesa. In particolare, ha eccepito l’inapplicabilità dei richiamati principi in materia di irripetibilità atteso che, nel caso di specie, l’indebito è stato contestato al ricorrente iure successorio in qualità di erede della defunta Sig.ra YY dovendo anche escludersi la possibilità di dare rilevanza all’elemento soggettivo del debitore.
Ha, altresì, rilevato come l’INPS abbia correttamente operato in virtù dei redditi dichiarati in vita dalla de cuius, avendo pieno titolo alla ripetizione delle somme erogate in eccesso in virtù della normativa applicabile e dei parametri posti dalla Tabella F allegata alla L. 335/95. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 18 novembre 2025, attese le criticità emerse in relazione alla validità della procura ad litem conferita in favore della società Legalelia ST S.r.l., è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla successiva udienza del 24.02.2026 con termine per note – esclusivamente su tale aspetto - alla parte ricorrente sino al 1.02.2026 e alla parte resistente sino alla data del 15.02.2026.
4. Con note autorizzate ritualmente depositate la parte ricorrente ha rivendicato la piena validità della procura In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 richiamando la distinzione tra contratto di patrocinio (negozio bilaterale) e procura alle liti (negozio unilaterale) di conferimento della rappresentanza in giudizio).
5. All’udienza del 24 marzo 2026 le parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente delibata la questione afferente alla validità della procura in atti conferita dalla parte ricorrente alla Legaleia ST S.r.l.
Ebbene parte ricorrente ha diffusamente illustrato nelle note autorizzate la assoluta legittimità dell’opera professionale esercitata dagli avvocati in forma societaria per effetto della nota riforma, avviatasi con il D.lgs. 96/2001 e proseguita con le disposizioni del 2017 (L. 124/2017 sulla concorrenza; L.
247/2017).
La parte ricorrente si diffonde, nello specifico, sulla distinzione tra mandato e procura al fine di sostenere la piena legittimità del conferimento della procura in atti alla Legalelia ST società tra avvocati a socio unico iscritta regolarmente nell’albo degli avvocati in quanto in possesso dei requisiti di legge a tal fine utili.
Ebbene è proprio partendo dalle osservazioni della parte ricorrente che appaiono evidenti le criticità della procura per come formulata.
È pacifico che l’apertura legislativa alla facoltà degli Avvocati di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 svolgere la professione forense ivi costituendo una società
(precedentemente preclusa) non abbia tuttavia mutato la natura dell’atto di procura che “legittima” la partecipazione del professionista nel processo. È sufficiente esaminare il dato normativo. L’art. 4 L. 247/2012, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, prevede “1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”); l’art. 4bis, prevede altresì “3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.” (enfasi del redattore).
Appare evidente, dunque, che la facoltà per gli Avvocati di svolgere la professione anche per il tramite di Società non abbia in alcun modo inciso, né del resto sarebbe stato possibile, sulla natura della prestazione.
Proprio la distinzione richiamata dal ricorrente tra mandato e procura, laddove è quest’ultimo atto a legittimare la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 partecipazione al processo, mostra con tutta evidenza le rilevate criticità nel conferimento dell’incarico professionale in atti.
Se è pur vero, infatti, che la società può legittimamente ricevere il mandato professionale che viene espresso attraverso un contratto di incarico professionale, non è altresì vero che la procura ad litem possa essere conferita alla Società dovendo, di contro, essere conferita ad un professionista. Ciò non è dato riscontrare nel caso di specie laddove la procura ad litem è conferita a soggetto diverso dall’Avvocato persona fisica (cfr.
procura in atti “Conferisco alla Legalelia ST S.r.l. in persona dell’Avv. Francesco Elia e all’Avv. AN De AL ampio mandato a rappresentarmi e/o difendermi, congiuntamente e/o disgiuntamente nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado…”). La parte ricorrente confonde poi due piani diversi, quello relativo al mandato e al diritto ai compensi dovuti per l’attività svolta dal professionista e quello relativo allo svolgimento dell’incarico professionale.
L’un piano è distinto dall’altro. La facoltà di costituire società con lo scopo di fornire assistenza legale (ivi compreso quindi il patrocinio professionale) legittima tale società all’incasso dei relativi compensi in quanto soggetto giuridico distinto dai singoli soci, ma ciò non riverbera effetti sull’effettivo svolgimento dell’attività defensionale all’interno del processo da conferirsi obbligatoriamente al singolo avvocato.
Nel caso di specie è carente tale incarico attesa la formulazione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’atto di procura già richiamata.
A fortiori tale interpretazione trova conferma all’esito della novella legislativa che, modificando il precedente regime, ha consentito (dal 1.1.2018) l'esercizio in forma associata della professione forense (L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), anche con la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati». Appare evidente, infatti, che la costituzione di società tra avvocati anche multidisciplinari si fonda proprio sul necessario ineludibile presupposto del rispetto del disposto degli artt. 4 e 4bis L. 247/2012 che impongono che
“L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”.
Ciò posto la procura alla Legalelia ST S.r.l. non può ritenersi validamente conferita.
Va, tuttavia precisato che il conferimento della procura alle liti in via congiunta e disgiunta anche all’Avv. AN De AL consente di escludere che il rilevato vizio riverberi effetti diretti sul processo che può, infatti, proseguire con il legittimo patrocinio della predetta professionista.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. Entrando nel merito, il ricorso è fondato.
La fattispecie in esame attiene alla ripetibilità di somme asseritamente erogate in eccesso sul trattamento pensionistico in godimento, in vita, alla Sig.ra YY derivanti dall’atto di riliquidazione INPS del 9.11.2021, comunicato in vita alla medesima de cuius, che ha poi dato avvio all’azione di recupero nei confronti dell’odierno ricorrente con atto del 20.05.2024 (cfr. doc. 1 memoria INPS).
Il provvedimento opposto fonda la pretesa restitutoria sul rilevato superamento delle soglie di cumulabilità di cui all’art.
1, comma 41, Tab. F della L. 335/1995 all’esito del quale il trattamento pensionistico della Sig.ra YY veniva rideterminato per effetto dell’applicazione della decurtazione pari ad € 150,87 (valore corrispondente al reddito complessivo imputabile alla pensionata).
Va in proposito richiamato il pronunciamento delle SS.RR. di questa Corte, sentenza n. 4/2008/QM, che con specifico riferimento al verificarsi di un indebito pensionistico derivante dall’applicazione della L. 335/1995, ha statuito che l’applicazione della disciplina in parola implica: “per la pubblica amministrazione […] accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei “trattamenti pensionistici ai superstiti”, mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza adozione di provvedimento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 formale, a cura del competente centro di calcolo dell’Ente previdenziale previa acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell’attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (quale va considerato in parte qua l’art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995)”.
L’Amministrazione dispone, in sostanza, del termine di un anno per concludere la procedura ed entro tale termine deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti ai fini dell’applicazione del citato art. 1 comma 41, decorso il quale cessa la fase provvisoria della liquidazione pensionistica, e il recupero dell’indebito - eventualmente corrisposto - resta subordinato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità che abbia adempiuto “agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell’Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo),
di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all’inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l’univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore”.
Le verifiche sui redditi finalizzate all’applicazione dei limiti di cumulabilità sopra individuata, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del Modello Unico) l’anno successivo a quello di produzione del reddito. È da tale momento che l’INPS può esercitare il proprio potere di verifica e dal quale quindi va computato il citato termine annuale. Al contempo, gli obblighi di comunicazione incombenti al pensionato possono comunque ritenersi soddisfatti con l’adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione dei redditi (cfr. C. Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 124/2022, conforme C. Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 61/2019 ivi richiamata).
Vanno, quindi, disattese le deduzioni dell’Istituto Previdenziale che vorrebbero individuare un diverso ed ulteriore obbligo di comunicazione in cappo ai percettori diverso rispetto alla regolare dichiarazione all’Agenzia delle entrate dei propri redditi.
Nel caso di specie è provato che la ricorrente abbia provveduto, in vita, alla dichiarazione dei propri redditi nel rispetto delle norme di legge.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Va inoltre rilevato, in limine, come l’Istituto abbia, in vita la Sig.ra YY, contestato l’indebito e proceduto al ricalcolo (la nota è infatti del 9.11.2021, l’indebita percezione risulta rilevata all’esito delle dichiarazioni dei redditi 2019 –
quindi in sede di dichiarazioni dell’anno 2020 – e, infine, l’indebito è imputato agli anni 2020 e 2021).
Va, a questo punto, esaminato un ulteriore profilo connesso alle peculiarità della fattispecie ad esame.
L’indebito viene opposto all’odierno ricorrente non già jure proprio bensì jure ereditatis in quanto erede della Sig.ra YY alla quale, infatti, era stato in vita già opposto
(nota INPS del 9.11.2021).
Ebbene, la ripetibilità dell’indebito pensionistico nei confronti degli eredi del pensionato deceduto è subordinata alla prova dell’illecito arricchimento del dante causa per effetto della condotta dolosamente orientata da questi posta in essere. Il dolo dell’accipiens rimane, dunque, centrale ai fini della definizione della controversia.
La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che la nozione di dolo che consente la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato è la medesima di quella che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo,
“dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente” (Cass. civ. n. 17997/2021 e n. 1919/2018).
In sostanza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il dolo del pensionato, rappresenta anche la condizione ineludibile di trasmissibilità agli eredi.
Ebbene, nel caso di specie non vi è alcun dolo nella condotta della Sig.ra YY che ha operato correttamente presentando le proprie dichiarazioni dei redditi e dichiarando tutti i redditi percepiti.
Seppure l’Inps abbia di fatto attivato i propri poteri di controllo, l’assenza di dolo dell’originaria accipiens esclude la ripetibilità delle somme erogate in eccesso nei confronti degli eredi.
Deve, del resto, escludersi la sussistenza di comportamenti dolosi o colposi imputabili alla ricorrente in relazione all’erronea liquidazione dei trattamenti pensionistici ai superstiti, anche sotto il diverso profilo della disponibilità ab initio, in capo all’INPS delle “dichiarazioni della pensionata e (dei) redditi presenti nel Casellario Pensioni”.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 con distrazione in favore dell’Avv.
AN De AL, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della procura In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alle liti limitatamente al conferimento alla Legalelia ST S.r.l.;
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità della somma di € 3.152,93 di cui alle note Inps del 9.11.2021 e successiva nota del 20.05.2024 e condanna l’INPS alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute con interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore dell’Avv. AN De AL dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro CO SS CO CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:38:41 GMT+01:00