Articolo 80 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 79Articolo 81
Versione
14 marzo 1965
Art. 80.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito per l'anno finanziario 1965 in 2000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965