Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 279/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies comma terzo c.p.c. e 7 d. lgs. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 279/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.02.1978, elettivamente domiciliata presso l'avv. Olga D'Acunzo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce alla citazione, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del competente CO in data 2.11.2022,
- parte attrice contro
(C.F. ) nato il [...] a CP_1 C.F._2
Genova, rappresentato e difeso con poteri anche disgiunti dall'Avv. Maurizio
Montecucco, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce alla costituzione in giudizio, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del competente CO in data 24.4.2024,
- parte convenuta
pagina 1 di 21
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., nella determinazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza degli episodi di stalking, molestie e di tutti gli illeciti descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare il
Sig. al risarcimento del predetto nella misura che verrà CP_1
determinata secondo equità anche alla luce dell'espletanda CTU oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di diritti, competenze e onorari di lite”.
Per parte convenuta:
“ - Rigettare integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra
PT
- Condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si richiamano tutti i documenti già prodotti in atti.”
pagina 2 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio , chiedendo il risarcimento del danno CP_1
morale da reato ed esistenziale subiti, a causa di condotte di stalking, di molestie, di revenge porn poste in essere dal convenuto.
si è costituito, contestando la fondatezza della domanda, negando CP_1
di aver posto in essere atteggiamento violenti o persecutori o danneggiamenti.
Fallito il tentativo di conciliazione, sono state scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. Assegnata la causa alla scrivente è stato rinnovato il tentativo di conciliazione all'udienza del 16.1.2024. Parte attrice si è dichiarata disponibile a valutare in via transattiva l'importo di 20.000,00 euro. La proposta non è stata accettata. Con ordinanza 1.2.2024 sono quindi state ammesse le prove orali per interrogatorio formale e per testimoni dedotti da parte attrice in II memoria istruttoria ed in atto di citazione (limitatamente ai “numeri da 1 a 38, con esclusione dei numeri da 7 a 17, 20, 23, 25 e 26, 30 e 31, 33, 35-36, in quanto valutativi o generici o inerenti a circostanze da provarsi documentalmente, osservandosi che i numeri da 10 a 13 e 30, 31 non indicano specificamente quale sarebbe l'autore delle condotte contestate, facendo esclusivo riferimento alle querele presentate”).
All'udienza delegata del 8.5.2024 sono stati sentiti il teste di parte attrice e la teste di parte convenuta Parte_2 [...]
, mamma di . Il convenuto non è comparso a rendere Tes_1 CP_1
l'interrogatorio formale alle udienze del 8.5.2024, 14.5.2024, 30.5.2024. Con riferimento a tali udienze, la Difesa ha prodotto documentazione medica attestante i problemi di salute del convenuto, affetto da disturbo della personalità NAS e da disturbo dell'umore NAS, con attacchi di panico e stato
pagina 3 di 21 confusionale, formulando anche istanza affinché l'udienza si potesse svolgere senza la presenza dell'attrice (che non ha presenziato all'udienza del
30.5.2024).
Con ordinanza 6.6.2024 è stato affidato incarico peritale al medico legale dott.
, “ritenuto che un compiuto approfondimento delle allegazioni e delle Per_1
richieste probatorie di parte attrice renda necessario licenziare c.t.u. medico legale, richiamati i principi enunciati da Corte cost. 01/07/2022, n. 166, per rispondere al seguente quesito “Il c.t.u., sottoposta a vista l'attrice, acquista documentazione sanitaria presso gli enti competenti (tenuto conto di quanto riferito dall'attrice all'udienza del 6.6.2024 circa il fatto che è seguita dal centro di salute mentale), valutati gli atti di causa in rapporto alle reciproche allegazioni delle parti e tenuto conto di quanto specificamente risultante dai documenti in atti (con riferimento anche alle condotte) e dall'istruttoria orale svolta, nonché dei docc. 15 - archiviazione 6.8.2018; docc. 25 e 26 - misura cautelare e aggravamento;
doc. 27 sentenza di patteggiamento;
doc. 38 – provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e dei certificati medici prodotti in causa (in particolare, il doc. 45 certificato del 26.6.2023 in rapporto al verbale di udienza del 14.5.2024 e del
6.6.2024), verifichi se sussista il danno di natura psichica azionato da parte attrice, se questo sia causalmente riconducibile alle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria e ai comportamenti del convenuto e se sussistano preesistenze rilevanti, in caso affermativo, ne quantifichi l'entità in termini di invalidità permanente e inabilità temporanea, eventualmente anche in termini differenziali”. La relazione è stata depositata in data 18.11.2024.
pagina 4 di 21 All'udienza del 26.11.2024, parte attrice -viste le conclusioni del c.t.u.- ha manifestato la disponibilità ad accettare in via transattiva l'importo di 8.000,00 euro, oltre contributo spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di discussione al 16.1.2025, concesso termine per il deposito di note scritte.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 7 del d. lgs. n. 164/2024.
***
2. In fatto, le condotte penalmente rilevanti che l'attrice ascrive alla responsabilità del convenuto (suo ex compagno), per come descritte in atto di citazione, risalgono al periodo successivo alla separazione della coppia e ad alla nascita del figlio (2017), si sarebbero interrotte negli anni 2019 e Per_2
2020, per poi riprendere nel 2021. Tali condotte -secondo l'attrice- avrebbero tratto origine dal comportamento psicologicamente instabile del convenuto
(che sfociava in minacce di autolesionismo e in atteggiamenti ossessivi, vessatori, minacciosi contro l'attrice).
La richiesta di emissione di provvedimento da parte del Questore, presentata nel luglio 2017 dall'attrice, risulta essere stata archiviata (docc. 3 e 4, punto 9 della citazione). A partire dallo stesso mese l'attrice iniziava a presentare denunce/querela nei confronti del convenuto, per vari episodi di danneggiamento e di molestie telefoniche che subiva (docc. 5 – 13), che le cagionavano un costante stato d'ansia e la costringevano a modificare le proprie abitudini (per come dedotto al punto 16 della citazione). Dal mese di gennaio 2018, inoltre, iniziavano scritti diffamatori a mezzo social network
(punto 18, doc. 14). Con decreto 6.8.2018 il Gip disponeva l'archiviazione del procedimento penale, per ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del reato,
pagina 5 di 21 in ragione della conflittualità in essere fra le parti e della volontà del convenuto di ripristinare l'unità familiare (doc. 15).
Dopo la “tregua” degli anni 2019-2020, il rapporto veniva definitivamente interrotto dall'attrice nel 2021 (punto 24 della citazione), quanto il convenuto - dopo aver perso il rapporto di lavoro, per essersi appropriato di alcuni generi alimentari- nuovamente aggravava i propri comportamenti nei confronti dell'attrice, che sporgeva ulteriori denunce/querela (docc. 17-24).
Dal 2017 l'attrice -destabilizzata dai comportamenti del convenuto- iniziava ad assumere psicofarmaci (punto 7 della citazione), e proseguiva negli anni seguenti (doc. 35, punto 33 dell'atto di citazione).
Veniva avviato un ulteriore procedimento penale nei confronti del convenuto, con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dal
11.1.2022, disposta in aggravamento all'originaria misura del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata il 28.12.2021 (doc. 26).
Si legge nella motivazione del provvedimento, basato su annotazione di p.g., sulla querela della persona offesa e sulla documentazione ad essa allegata: “... da tali atti emerge come il abbia più volte contravvenuto alle CP_1
prescrizioni di cui all'ordinanza 28.12.2021, contrattando in varie occasioni la denunciate tramite tentativi di chiamata e messaggi whatsapp, attuati con utenza telefonica attivata solo il 30.12.2021 dalla propria madre;
che quanto sopra indicato porta chiaramente ad una valutazione di sopravvenuta inidoneità delle misure disposte rispetto alle esigenze cautelari ravvisate nella citata ordinanza [applicativa della misura], avendo il palesemente CP_1
violato le prescrizioni impostegli, al fine di continuare a molestare e minacciare la persona offesa, e dunque in funzione di una ripresa dell'attività
pagina 6 di 21 persecutoria in danno della solo pochi giorni dopo l'esecuzione delle PT
misure cautelari imposte a suo carico;
...”.
La misura cessava con la pronuncia di sentenza di patteggiamento in data
3.3.2022 (doc. 27), con la quale il convenuto è stato condannato alla pena di
10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata Parte all'esperimento di un percorso terapeutico presso la Salute Mentale dell'
Si legge poi nell'ordinanza applicativa della misura cautelare (doc. 26) che le dichiarazioni di sono state ritenute intrinsecamente attendibili, per la PT
loro chiarezza e per la costante e coerente reiterazione nel tempo, ed hanno trovato plurimi riscontri;
che la p.g. operante ha potuto accertare, tramite visione del telefono della donna, e con la ricezione delle “stampate” dei messaggi inviatile da , il numero, la frequenza, ed il contenuto dei CP_1 messaggi molesti ed intimidatori inviati dall'indagato alla ex-compagna nel breve periodo oggetto di denuncia;
che, inoltre, sono presenti in atti estratti dai siti internet citati dalla querelante, ove sono visibili fotografie della stessa di cui il solo era in possesso;
che dal certificato medico PT CP_1
emesso il 15.12.2021 dal dott. emerge con chiarezza lo stato di ansia Per_3
e timore che le condotte del hanno determinato in capo alla , CP_1 PT
nei cui confronti viene rilevata una “sindrome ansioso depressiva reattiva con attacchi di panico”; che risulta chiaro come tali dati documentali costituiscano un riscontro in ordine alla costanza ed alla concretezza della narrazione della p.o.. Tali condotte, soprattutto se viste alla luce della loro durata e costante reiterazione, e dello stato di continuativo timore fondatamente ingenerato nella vittima, sono state ritenute così idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 bis c.p. contestato a , sussistendo gravi indizi altresì in relazione al CP_1
delitto di cui all'art. 612 ter c.p., ed alla sua riferibilità all'odierno indagato.
pagina 7 di 21 Si legge ancora nella motivazione della sentenza di patteggiamento: “non deve essere emessa sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p, atteso che non è rilevabile ictu oculi che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, che il reato è estinto, che manca la condizione di procedibilità. Dagli atti del processo, atti che devono intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti ad ogni effetto di legge, è emersa la piena responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie delittuose allo stesso ascritte, in epigrafe meglio contestate. È chiaro dunque che stante il quadro della vicenda risultante dagli atti non può rinvenirsi nella specie l'evidenza della prova dell'esistenza di una causa di non punibilità prevista dall'art. 129
c.p.p. per l'assoluzione dell'imputato. la qualificazione giuridica dei fatti è corretta, in quanto deve ritenersi pacifica la riconducibilità dei fatti in contestazione ai reati di cui al capo di imputazione”.
Peraltro, parte attrice ha documentato come il convenuto abbia rifiutato di sottoporsi al percorso terapeutico, ritenendo di non aver mai posto in essere atteggiamenti persecutori o maltrattanti (doc. 40 prodotto con la I memoria).
Con provvedimento 8.6.2022 veniva disposta nei confronti del convenuto misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni (doc. 38). Dalla lettura della motivazione del provvedimento assunto del
Tribunale vengono richiamati il contenuto delle querele sporte da , PT
delle annotazioni di p.g. e degli atti assunti nel corso delle indagini penali. Si fa riferimento anche alla linea difensiva assunta in quella sede da , per CP_1 il quale le “misure estreme” nel tempo poste in essere sarebbero state motivate dalla volontà di vedere il figlio. Il Tribunale, nel condividere le motivazioni del GIP, ha ribadito: “... che dagli elementi desumibili dagli atti debba trarsi
pagina 8 di 21 un giudizio di consistente pericolosità di ... L'uomo difatti ha da CP_1
sempre manifestato atteggiamenti aggressivi e persecutori nei confronti della ex compagna, come si desume dalle numerose denunce sporte a suo carico dalla a fronte delle quali nessun elementi di segno avverso è stato PT
allegato in ottica difensiva, se non la presunta frustrazione di per il CP_1
mancato esercizio delle sue prerogative di padre, che nondimeno mai potrebbero attingere la soglia quasi “scriminante” che il difensore sembra postulare nel di lui interesse” (pagg. 7 e 8 della motivazione, doc. 38).
Per come emerso in corso di causa, in data 19.10.2023, l'attrice ha depositato provvedimento d'archiviazione del procedimento instaurato da per CP_1
asserito “stalking giudiziario” in data 18.10.2023, ove si legge: “Pare invero condivisibile, alla luce delle risultanze in atti, quanto osservato dal PM in merito al fatto che quanto lamentato in querela non integri in alcun modo il reato di cui all'art. 612 bis c.p. né altra ipotesi di reato. Invero, CP_1
lamenta le innumerevoli denunce sporte dalla ex compagna. In realtà le denunce sono molto numerose soprattutto perché la ha ritenuto di PT
segnalare singoli episodi che si sono susseguiti nel tempo, ma di fatto riconducibili ad un comportamento persecutorio unitario e che, infatti sono per la maggior parte confluite in un unico procedimento nel cui contesto
l'opponente è anche stato sottoposto a misura cautelare ed ha patteggiato la pena, il che pare confermare che si sia trattato di denunce tutt'altro che pretestuose e che, pertanto, non possono in alcun modo concretizzare atti persecutori così come le ulteriori iniziative giudiziarie della che PT paiono del tutto legittime ed hanno avuto seguito nella sede propria. ...”.
***
pagina 9 di 21 3. Per quanto attiene al profilo dell'an debeatur, dall'attività istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti sono emersi elementi idonei a dimostrare l'avvenuta consumazione delle condotte delittuose descritte dall'attrice ed imputate alla responsabilità del convenuto.
Già la lettura degli atti del procedimento penale (che sono stati depositati unitamente alla citazione) e delle motivazioni dei provvedimenti assunti in tale sede dà precisa dimostrazione della responsabilità dell'imputato per le condotte allegate dall'attrice.
I provvedimenti del Tribunale penale sono motivati non soltanto in forza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del contenuto delle sue querele, ma anche dei precisi riscontri che tali dichiarazioni hanno rinvenuto a seguito delle attività svolte dalla polizia giudiziaria, anche sul contenuto dei telefoni e degli apparecchi elettronici.
Pur a fronte del novellato art. 445 c. 1 bis c.p.c. (in base al quale la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili”), si ritiene che non possa essere negata ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (perché, come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicché, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto), ma anche come fatto storico, atteso che la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre fatti storici. Come fatto storico, allora, può essere preso in esame dal giudice civile. Al giudice civile -d'altra parte- non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove pagina 10 di 21 raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. n. 18085/2019), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass.
03/04/2017, n. 8063). Tali principi sono stati ribaditi da ultimo da Cass. civ.
Sez. III Ord., 07/11/2023, n. 31010.
***
4. In ogni caso, le condotte descritte in atto di citazione hanno trovato idoneo riscontro probatorio nell'istruttoria svolta in causa.
4.1. In primo luogo, per quanto concerne le condotte del convenuto, egli - tramite il difensore- ha ammesso di aver affisso (ad una saracinesca) una fotografia che ritrae la in biancheria intima (fotografia che non sarebbe PT
stata scattata nell'intimità, ma che sarebbe stata pubblicata dalla stessa PT
sul suo profilo Facebook) (pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione).
In secondo luogo, unitamente all'atto di citazione sono anche stati prodotti un biglietto di scuse sottoscritto dal convenuto (doc. 1, punto 6 della citazione), nonché messaggi telefonici dal contenuto minaccioso rivolti dal convenuto all'attrice nel mese di settembre 2021 (doc. 28, punto 27 della citazione) e nel novembre 2021 (doc. 28, punto 32 della citazione).
Lo stesso , nelle dichiarazioni depositate in Procura, datate 27.1.2022, CP_1
ammette parzialmente i propri comportamenti ossessivi e minacciosi.
Sono anche stati prodotti gli annunci a contenuto pornografico, contenenti fotografie intime dell'attrice, che -per quanto dalla stessa dedotto- solo il convenuto poteva avere (doc. 30, punto 29 della citazione), nonché post pagina 11 di 21 diffamatori pubblicati su facebook, in costanza di misura cautelare (docc. 36 e
37, punto 34 della citazione).
Già l'insieme di tali circostanze costituisce grave fatto lesivo, anche a prescindere dall'ascrivibilità al convenuto dei numerosi episodi di danneggiamento descritti in atto di citazione.
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4.2. Nell'ambito dell'istruttoria orale, poi, il teste esaminato per parte attrice,
, indifferente ai fatti di causa, in quanto ha Parte_2
dichiarato di conoscere in quanto porta l'ossigeno domiciliare a sua PT mamma che ha problemi respiratori più o meno dall' anno 2021, ha precisato di aver avuto modo di assistere ad alcuni episodi verificatisi fra e PT
(che conosce solo di vista). In particolare, ha ricordato che “un CP_1
mercoledì del 2021 o 2022, ricordo che c'era la partita Genoa/Milan e c' era parecchio traffico, io stavo effettuando la consueta consegna dell'ossigeno alla mamma della mi venne incontro come al solito e poi mi PT PT
disse “arriva arriva” in quanto era il periodo in cui il spesso CP_1
bazzicava sotto casa della Ricordo che era incappucciato, a PT CP_1
piedi, e quando ci vide assieme cominciò a gridare. Io chiamai i Carabinieri ma quando arrivarono era andato via”. Per il resto, il teste ha CP_1 confermato che alcuni episodi gli erano stati riferiti dall'attrice (così per quanto concerne l'interruzione del rapporto nel 2021, come da cap. 24, e la pubblicazione degli annunci sui pornografici, cap. 29, o gli acquisti fatti on line da terze persone a nome dell'attrice, cap. 38), di aver letto alcuni dei messaggi inviati su whatsapp all'attrice (cap. 27 e cap. 32), di aver buttato i giocattoli sporchi (cap. 28), di aver visto le frasi sul muro (cap. 28: “Ricordo che era stata anche disegnata una mamma con un bambino piccolo ed un
pagina 12 di 21 uomo vicino e c'era una scritta il cui contenuto non ricordo. Preciso che una delle scritte è ancora presente”), pur precisando di non aver visto chi avesse consegnato il borsone pieno di giocattoli o scritto sui muri. Il teste ha confermato anche che l'attrice era impaurita.
Parte delle deposizioni sopra riportate sono da considerarsi “de relato ex parte actoris”. Ciononostante, va ricordato che l'assunzione di prove orali de relato actoris può comunque assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cass. n. 22480/2022, Cass. n. 18352/2013).
***
4.3. Né l'offerta di prova proveniente dal convenuto ha introdotto elementi idonei a smentire il quadro probatorio come sopra ricostruito.
Nessuna circostanza decisiva è stata riferita dalla teste di parte convenuta
, mamma del convenuto , che ha escluso Testimone_1 CP_1 che il figlio possa aver realizzato le condotte descritte dall'attrice, addebitando invece alla stessa un comportamento aggressivo e confermando la conflittualità dei rapporti nella ex coppia per la gestione del bambino.
Tuttavia, una eventuale conflittualità fra le parti non può giustificare né scriminare né attenuare la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto, anche considerata la sproporzione fra la condotta delittuosa del convenuto e quella che sarebbe da ascriversi all'attrice (cfr. Cass., n. 46893 del
22.11.2023). L'attrice è rimasta vittima delle condotte del convenuto, come emerge anche dalla natura del reato patteggiato in sede penale (il reato di stalking presuppone tipicamente infatti, quale evento, un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, come contestato nel capo di pagina 13 di 21 imputazione). D'altra parte, che le condotte del convenuto abbiano provocato un turbamento nei confronti dell'attrice è circostanza che non solo è stata riconosciuta in sede penale, ma anche descritta dal teste di parte attrice che ha confermato che l'attrice era impaurita. Anche il c.t.u. dott. Pt_2
ha accertato lo stress correlato alla relazione complessa con il Per_1
convenuto. Né la sussistenza dell'evento di stalking, per come accertato con riguardo al periodo cronologico che è stato oggetto dell'istruttoria svolta in causa, può essere escluso in ragione di un eventuale e successivo evolversi dei rapporti fra le parti (con particolare riferimento al procedimento penale che ha avuto origine da nuove denunce presentata dall'attrice nel 2023, sulle quali è intervenuta richiesta di archiviazione del PM dopo la comunicazione dell' seguita da opposizione della persona offesa, e poi da CP_2
provvedimento di archiviazione depositato il 9.1.2025, cfr. i docc. depositati dalle parti in data 8.1.2024, 31.5.2024, 25.11.2024, 25.11.2024 e 16.1.2025).
In conclusione, a seguito di una valutazione complessiva dell'istruttoria svolta, la domanda di parte attrice risulta fondata quanto all'an, sotto il profilo dell'accertata responsabilità del convenuto, nei termini sopra indicati.
***
5. Passandosi alla disamina del quantum debeatur, il fatto illecito, oltre ad assumere rilevanza penale nei termini sopra accertati incidentalmente, ha violato il diritto costituzionale alla salute, rappresentando anche una ingiusta aggressione alla sfera di autodeterminazione dell'attrice (ovvero al diritto che la personalità possa esplicarsi in modo libero senza subire condizionamenti esterni). Del resto, le condotte di cui il convenuto si è reso autore sono state gravi e offensive, assolutamente idonee a condizionare il benessere psicofisico dell'attrice, a tutela del quale ella ha agito in questa sede. Ciò, ai fini pagina 14 di 21 risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fornitane dalla giurisprudenza
(Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008).
In altri termini, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali: in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione (così già Cass. 26972/2008).
In tale prospettiva deve quindi procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, facendo applicazione delle tabelle di liquidazione seguite dal Tribunale di Milano (2024), avendo il c.t.u. accertato una invalidità permanente (pari al 4%).
***
5.1. Deve essere respinta l'eccezione sollevata in comparsa di costituzione, riferita al fatto che nelle conclusioni l'attrice non domanderebbe il pagamento alla condanna di un danno morale ex art 2059 c.c. In realtà, tale danno è chiaramente richiamato nella causa petendi e deve intendersi compreso anche nelle conclusioni formulate in atto di citazione, che fanno riferimento ampio al danno non patrimoniale “patito dall'attrice in conseguenza degli episodi di stalking, molestie e di tutti gli illeciti descritti in narrativa”.
pagina 15 di 21 ***
5.2. Il consulente d'ufficio, dott. , esaminata la documentazione di Per_1
causa e fatto riferimento alla documentazione medica versata agli atti (in particolare, i certificati del dott. ub n. 35 datato 15.12.2021; n. Per_3
43 depositato con la I memoria, datati 18.1.2018, 5.7.2022, 16.3.2023,
9.5.2023; n. 47 depositato con la II memoria, datato 26.6.2023), nonché la relazione del Dipartimento di Salute Mentale del 10.10.2024, il cui contenuto
è riportato nella relazione peritale, ha così osservato (pagg. 18 ss.):
“L'anamnesi patologica ricalca quanto relazionato nella certificazione acquisita dal CSM competente. Circa gli episodi per i quali è causa, la p. li ricorda in modo particolareggiato e li descrive con intenso coinvolgimento emotivo. Riferisce proiezioni depressive e vissuti di ambivalenza nella relazione con il convenuto, su cui rumina molto. Attualmente assume DE
1g., TA 15 mg, cipralex ½ cp. Lamenta sentimenti di vuoto ed apatia, ma aggiunge “mi sono abituata”. L'esame obiettivo Accede alla visita con atteggiamento sofferente, remissivo e timoroso, mostrandosi comunque educata e rispettosa nei confronti dell'interlocutore. L'approccio ha da subito fatto trasparire scarso interesse e chiusura relazionale con ipocriticità anche in merito al senso della visita. La mimica è rallentata e caratterizzata da una smorfia di sofferenza poco sintonica al contesto. Appare sufficientemente orientata nello spazio e nel tempo e non mostra difficoltà a collocare gli eventi in una precisa cornice cronologica. L'attenzione e la capacità di concentrazione appaiono valide. È evidente notevole ansia libera e tutto ciò che fuoriesce dalla norma e può porla di fronte ad un problema è vissuto con inquietudine e preoccupazione. L'eloquio è complessivamente valido benché, in alcuni momenti, sembra che la p. non voglia addentrarsi nei discorsi. Il
pagina 16 di 21 pensiero appare articolato, le funzioni psichiche di progettazione e pianificazione però sono condizionate da un sostanziale pessimismo. I contenuti ideativi sono polarizzati su tematiche depressive, con ruminazioni e perseverazioni. Non evidenti disturbi senso-percettivi in atto. Il tono dell'umore è abbassato. Vi è chiara tendenza all'isolamento, alla chiusura relazionale, all'appiattimento degli interessi e delle motivazioni. L'affettività è caratterizzata da una notevole tendenza alla rimuginazione e da una incapacità di distogliere l'attenzione dagli elementi più sofferti del proprio mondo interno. La struttura personologica presenta tratti di stampo borderline. Alla luce di quanto emerso non si è ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti”.
Il c.t.u. ha così concluso che l'attrice evidenzia manifestazioni PT
ansioso-depressive stress-reattive in soggetto con profilo di personalità caratterizzato da tratti del cluster B (borderline). La componente disadattativa trova quale fattore psicolesivo preponderante lo stress correlato alla relazione complessa con il convenuto, con vissuti stressanti che hanno inciso sullo stato psichico. È emerso che, anche in conseguenza dello stress relazionale con l'ex partner, l'attrice ha manifestato un disturbo disadattativo con ansia ed umore depresso -in personalità premorbosa di stampo borderline- che ha necessitato e necessita di terapia psicofarmacologica. Il trattamento ha consentito di attenuare la sintomatologia, benché persistano sintomi cronici specificamente legati alle vicissitudini subite, che, seppur attualmente non strutturino un disturbo psichiatrico maggiore, comportano una lesione dell'integrità psichica e dunque possono essere valutati in sede medicolegale. Sulla base del decorso nosografico del disturbo disadattativo acuto il ctu ha così determinato pagina 17 di 21 l'inabilità temporanea: - parziale al 15%, 90 giorni;
- parziale al 10%, 90 giorni.
Sulla base delle considerazioni più sopra esposte, l'invalidità permanente che consegue al pregiudizio psichico obiettivato può essere ragionevolmente percentualizzata, secondo il c.t.u., nella misura del 4% della totale con riferimento ai barèmes in uso e tenendo in attenta considerazione lo stato clinico pregresso e l'assetto di personalità.
Diversamente da come sostenuto da parte convenuta anche nelle difese finali, dalla lettura della relazione peritale emerge come tale danno sia stato stimato quale conseguenza causalmente correlata alle condotte del convenuto (come descritte da parte attrice e come confermate in causa dall'istruttoria documentale ed orale svolta), peraltro in assenza di osservazioni alla bozza.
In questo contesto, tenuto conto del fatto che la liquidazione del danno avviene comunque in via equitativa e che il c.t.u. ha stimato nella misura del
4% il danno biologico di natura psichica, devono essere valorizzate anche le conseguenze in termini di pregiudizio morale derivanti dalle condotte.
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via strettamente equitativa, va considerato, da un lato, il contenuto delle condotte illecite contestate (minacce e molestie tali da generare un fondato timore per l'incolumità), la natura dolosa delle stesse e, dall'altro, il perturbamento nell'animo provocato (danno morale), sicuramente rilevante e perdurante per un apprezzabile lasso di tempo, considerato il protrarsi delle condotte del convenuto anche in corso di applicazione della misura cautelare. È così giustifica l'assunzione quale parametro di riferimento per l'invalidità temporanea di un valore giornaliero di 150,00 € (superiore quindi al minimo pagina 18 di 21 previsto dalle tabelle) e di un valore del punto (ai fini dell'invalidità permanente) aumentato del 25% rispetto al valore base di € 1.654,52.
Il danno non patrimoniale può quindi essere quantificato, considerata un'età di
45 al momento della stabilizzazione dei postumi, in applicazione delle tabelle di Milano 2024, in € 3.375,00 per invalidità temporanea ed in € 6.453,00 per danno non patrimoniale (comprensivo di danno morale), così per complessivi
9.828,00 €.
Tale importo (già liquidato all'attualità) deve essere posto a carico del convenuto. Pertanto, la predetta obbligazione risarcitoria di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
***
6. In virtù del principio della soccombenza, il convenuto è altresì tenuto a rifondere a parte attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, le spese di lite, che vanno liquidate, come da dispositivo, in base a tariffa, ed in rapporto al decisum (giudizio di cognizione avanti al tribunale, scaglione da € 5.200,00 ad € 26.001,00, importi medi per ciascuna fase svolta), con obbligo di pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dPR
115/2002, senza che in dispositivo sia applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 del medesimo d.P.R.. La parte non ammessa al patrocinio spese dello
Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due pagina 19 di 21 rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134
(Cass. n. 13666/2023; Cass. n. 18223 /2020, e anche Corte cost., n.64/2024:
“Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio
a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo
Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione”).
Il fatto, poi, che parte convenuta sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ne esclude la condanna alle spese. Il patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile, ex art. 74, c. 2, d.P.R. 115/2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario (Cass. civ., n. 25653/2020).
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 22.11.2024 con anticipazione a carico dell'Erario, vanno poste a carico del convenuto (cfr. con riferimento al previdente regime della prenotazione a debito, Cass. civ., Sez. III, 28/06/2024,
n. 17851).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1. condanna il convenuto a corrispondere a CP_1 PT
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma pari
[...]
a € 9.828,00, oltre interessi di cui in parte motiva, per le ragioni di cui in narrativa;
2. condanna altresì il convenuto a rimborsare a parte CP_1
attrice, con obbligo di pagamento in favore dello Stato ex art. 133 Testo Unico
Spese di Giustizia, le spese di lite del giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale per la fase di merito oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
3. pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria con decreto 22.11.2024 con anticipazione a carico dell'Erario.
Genova, 24/01/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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