Sentenza 10 novembre 2010
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2012
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2015
Decreto collegiale 30 giugno 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/11/2010, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03883/2010 REG.SEN.
N. 01029/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2007, proposto da:
Agenzia AP di AP AN & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Schirone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 396;
contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di Donna, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62;
nei confronti di
Agenzia CO di CO SE – non costituita;
per l'annullamento
“1) del provvedimento di sospensione (in via di revoca) dell’autorizzazione nr. 903/T del 29.03.2006, emesso dalla Provincia di Bari, Servizio Trasporti in persona del suo dirigente dott. Giacomo Pondrelli in data 24.05.2007, con il quale alla ricorrente è stata sospesa, in attesa della intervenenda revoca (60 giorni dal 24.05.2007), la detta autorizzazione;
2) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali quello impugnato.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 764 del 13 settembre 2007 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Lorenzo A. Troccoli, su delega dell’avv. Gianfranco Schirone; nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’Agenzia AP di AP AN & C. s.n.c., impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, titolare dell’autorizzazione a svolgere l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di rilascio di certificazione per conto di terzi nr. 903/T del 29.03.2006, di avere comunicato, in data 14.03.2007, il trasferimento della sede sociale di essa società dalla Via Alessandro Volta, n. 48 alla via Monsignor Tonino Bello n. 63 di Mola di Bari per aver ricevuto atto di sfratto per morosità e, quindi, per aver dovuto rilasciare l’immobile della Via Alessandro Volta, n. 48, sede di essa stessa società.
Riferisce che con provvedimento prot. n. 1738/T del 24.05.2007 la Provincia di Bari, Servizio Trasporti aveva disposto la sospensione della suddetta autorizzazione nr. 903/T del 29.03.2006, in attesa del provvedimento di revoca; che con nota del 04.06.2007 essa ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 3 del D.M. 9 novembre 1992 nella parte in cui esso D.M. riconosceva la causa di sfratto quale motivo di esclusione dell’applicabilità degli artt. 1 e 2 del D.M. stesso; che la Provincia di Bari, con provvedimento prot. n. 19288/T dell’11.06.2007 confermava quanto già rappresentato nella precedente nota prot. n. 1738/T del 24.05.2007.
L’Agenzia AP di AP AN & C. s.n.c. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato in data 11-12.07.2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 24.07.2007, con il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 1738/T del 24.05.2007 con cui la Provincia di Bari aveva disposto la sospensione della suddetta autorizzazione nr. 903/T del 29.03.2006, fino a quando la società ricorrente non avesse comprovato che i nuovi locali fossero conformi all’art. 1 del D.M. 9 novembre 1992, ritenendo nel contempo di assegnare alla società ricorrente 60 giorni di tempo per ottemperare a quanto sopra disposto, trascorsi i quali avrebbe provveduto a revocare l’autorizzazione nr. 903/T del 29.03.2006 per mancanza dei requisiti previsti.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione di legge per erronea applicazione del D.M. 9 novembre 1992 ed eccesso di potere per manifesta erroneità nei presupposti; violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., violazione del principio della trasparenza e del giusto procedimento, violazione di legge per assenza e/o insufficienza della motivazione.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni da quantificarsi con C.T.U. ovvero da determinarsi da questo adito giudice.
Si è costituita a resistere in giudizio la Provincia di Bari concludendo per l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 13 settembre 2007 la Sezione Mista, con ordinanza n. 764, ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria ciascuno per l’udienza di discussione.
La ricorrente nella memoria depositata in data 16 ottobre 2010 ha insistito per il risarcimento del danno rappresentando che in pendenza degli effetti prodotti nel tempo necessario all’accoglimento della istanza cautelare (quattro mesi), avrebbe subito un notevole pregiudizio che si sarebbe riverberato anche negli anni successivi, danno complessivamente quantificabile nella misura di € 330.000,00, di cui € 300.000,00 quale lucro cessante ed € 30.000,00 (pari al 10% del lucro cessante) a titolo di avviamento o nella minor somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Il Collegio deve rilevare la tardività del deposito della memoria di parte resistente, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 3 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in quanto prodotta in data 22 ottobre 2010 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione celebrata in data 27 ottobre 2010, termine prescritto per il deposito di memorie dalla previgente disciplina di cui all’art. 23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Alla udienza pubblica del 27 ottobre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio, in disparte la questione che il ricorso dovrebbe a rigore essere dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente non ha impugnato il provvedimento prot. n. 19288/T dell’11.06.2007, che deve considerarsi solo nella parte finale meramente confermativo del provvedimento prot. n. 1738/T del 24.05.2007, impugnato con il presente gravame, come peraltro espressamente rappresentato nel provvedimento stesso, ritiene il ricorso stesso comunque infondato e, conseguentemente, lo respinge.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge per erronea applicazione del D.M. 9 novembre 1992 e di eccesso di potere per manifesta erroneità nei presupposti in quanto l’art. 3 del suddetto D.M. imporrebbe di rispettare le condizioni ed i criteri di adeguamento dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di consulenza laddove vi sarebbe un trasferimento dovuto a cause diverse dall’ipotesi di sfratto.
Il motivo è privo di pregio.
Si ritiene di dover innanzitutto evidenziare che la ricorrente sostanzialmente lamenta unicamente l’errata applicazione dell’art. 3 del D.M. 9 novembre 1992, articolo espressamente richiamato nella comunicazione da essa inviata in data 14.03.2007 alla Provincia di Bari concernente il trasferimento della sede sociale di essa società dalla Via Alessandro Volta, n. 48 alla via Monsignor Tonino Bello n. 63 di Mola di Bari, sostenendo che nella ipotesi di trasferimento per sfratto non sarebbe necessario rispettare i criteri di adeguamento dei locali adibiti all’esercizio dell’attività di consulenza di cui al suddetto D.M., ma non contesta la non rispondenza delle caratteristiche tecniche dei nuovi locali a quanto prescritto dall’art. 1 del medesimo D.M., rappresentata nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Il Collegio, condividendo la prospettazione della Provincia di Bari, ritiene legittimo il provvedimento oggetto di gravame alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 3 del D.M. 9 novembre 1992 recante “Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività” e della interpretazione sistematica del D.M. stesso in riferimento al precedente articolo 2, così come effettuata dalla medesima amministrazione resistente.
Il Collegio ritiene opportuno richiamare innanzitutto il contenuto del citato art. 3 che recita : “I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Il precedente art. 2 dispone: “I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264 , ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
La suddetta disciplina è chiara nel riconoscere la possibilità di non applicare i criteri stabiliti da esso decreto solo per i locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264 , ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, ex art. 2, e sempre per le imprese o società che esercitassero l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, nelle ipotesi di trasferimento della propria attività nella ipotesi di sfratto, ex art. 3.
Presupposto, quindi, imprescindibile è che deve trattarsi di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264 , ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, circostanza questa che non si rinviene nella fattispecie oggetto del presente gravame.
L’Agenzia AP di AP AN & C. s.n.c., pur avendo usufruito della volturazione della precedente autorizzazione rilasciata alla Agenzia AP Studio di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di trasporto di AP Vito, come peraltro espressamente rappresentato in ricorso e documentato in atti, solo in data 26.02.2003 e quindi successivamente al 5 settembre 1991, con l’atto di cessione di azienda stipulato del notaio dott.ssa Teresa Castellaneta, ha iniziato ad esercitare attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
Ma anche a voler ammettere, in vai puramente ipotetica, che possa tenersi conto della data di inizio della attività dell’azienda cedente, risulta anche nel suddetto atto notarile che l’Agenzia AP Studio di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di trasporto di AP Vito aveva iniziato ad esercitare tale attività non prima della data del 20.08.1996, data del rilascio nei suoi confronti della prescritta l’autorizzazione, poi vulturata alla ricorrente, e, quindi, comunque dopo il 5 settembre 1991.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., la violazione del principio della trasparenza e del giusto procedimento ed il vizio di violazione di legge per assenza e/o insufficienza della motivazione.
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Al rigetto della domanda impugnatoria segue il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Agenzia AP di AP AN & C. s.n.c. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Provincia di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
IL SEGRETARIO