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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
NE e DO NI, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuri, come da mandato in atti
Parte convenuta
E rappresentata e difesa dall'Avv. DO NI, CP_2
come da mandato in atti;
Terza intervenuta
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 7-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da atto di citazione e memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.”; per parte convenuta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 171 ter n.1 cpc”; per la terza intervenuta: “conclude come da comparsa di intervenuto e da memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
figlia del sig. ha convenuto in giudizio, Pt_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine Controparte_1
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice designato, viste le causali di cui in narrativa ed ogni contraria eccezione e deduzione contraria reietta: - In via principale accertare il diritto della Sig.ra
quale erede beneficiaria del Sig. ad Parte_1 Parte_2
ottenere la liquidazione per sinistro della polizza vita denominata
ALSICURO di , sottoscritta in data 14/03/2016 per la CP_1
somma di € 58.500,00 e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa al pagamento di tale Controparte_1
somma in favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data dell'avvenuto decesso del contraente Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del
[...]
giudizio”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- in data 14-3-2016 il padre sig. ha stipulato con la Parte_2
convenuta un contratto di assicurazione sulla vita denominata
ALSICURO mod. 11400626 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- in data 1-11-2021 il Sig. è deceduto e ha lasciato Parte_2
quale unica erede la figlia (cfr. doc.
2-3 fascicolo di Parte_1
parte attrice); - a fronte della richiesta della liquidazione della polizza vita (cfr. doc.
4 fascicolo di parte attrice), la convenuta ha risposto negativamente
(cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte attrice).
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice), la sig.ra ha, quindi, eccepito Parte_3
l'illegittimità della condotta della convenuta, consistita nella mancata liquidazione della suddetta polizza.
Si è costituita a mezzo di comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale ha rilevato:
- l'infondatezza della domanda a fronte della mancata titolarità del diritto da parte dell'attrice, stante l'individuazione quale beneficiaria esclusivamente della sig.ra coniuge del de cuius;
CP_2
- la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, ai sensi degli artt. 8 e 9 delle condizioni di assicurazione.
È intervenuta in giudizio la sig.ra aderendo alle CP_2
difese dell'attrice e chiedendo in subordine di condannare la convenuta all'adempimento in suo favore della prestazione dovuta in forza della polizza rilasciata.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita di essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
In primo luogo, occorre rilevare il difetto di titolarità del diritto alla liquidazione preteso dalla sig.ra Parte_1
Il testo della polizza ALSICURO mod. 11400626 azionata in giudizio, infatti, indica espressamente quale beneficiaria dell'assicurazione la “coniuge” e, “in difetto”, la “figlia” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Pertanto, visto il mancato “difetto” della coniuge sig.ra
[...]
costituita a sua volta nel presente giudizio, la sig.ra CP_2 [...]
non può essere reputata titolare del diritto alla prestazione Pt_1
richiesta giudizialmente.
La relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Del pari, non può trovare accoglimento neppure la richiesta promossa dalla terza intervenuta sig.ra CP_2
A tal proposito, il disposto dell'art. 8 della polizza assicurativa
(“Interruzione del pagamento dei premi: Risoluzione del contratto”) recita: “Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata non pagata il contratto si interrompe e le rate di premio corrisposte rimangono acquisite dall'impresa”.
Ebbene, nell'ipotesi di specie, anche laddove si ritenesse correttamente imputato il bonifico di euro 1.200,00 versato in data
21-12-2020 a saldo del periodo settembre-dicembre 2020 (cfr. doc.
6 fascicolo di parte convenuta, da cui si evince che tale bonifico si presenta riferito alla diversa polizza n. 24052150, e non alla polizza azionata giudizialmente n. 23735866), in ogni caso mette conto osservare come l'assicurato sig. successivamente Parte_2
a simile bonifico, non abbia provveduto ad effettuare ulteriori pagamenti sino al momento dell'intervenuto decesso (1-11-2021).
Pertanto, considerata cadenza mensile dei premi dovuti e rilevato il decorso di trenta giorni dalla prima rata non pagata (ovverosia la prima rata di gennaio 2021), il contratto di assicurazione deve ritenersi legittimamente risolto ben prima rispetto alla richiesta di liquidazione avanzata dalle controparti.
Né, del resto, può ritenersi che la risoluzione contrattuale non sia effettivamente intervenuta a causa della mancata ricezione da parte dell'assicurato della relativa missiva (cfr. memoria nell'interesse di parte attrice ex art. 171-ter, co. 1, n. 1, c.p.c., pp. 10-11: “La missiva datata 25.3.2021 che controparte produce (si veda doc. n. 8 comparsa di costituzione e risposta) e con la quale la stessa sostiene di aver comunicato la risoluzione contrattuale, in realtà, oltre a non rispecchiare le formali modalità richieste per sollevare un siffatto tipo di eccezione (ossia valido atto recettizio indirizzato alla parte inadempiente!) non è MAI stata ricevuta dal sig. Parte_2
dato che è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello
[...]
effettivo di residenza del contraente (..) Peraltro, la compagnia convenuta non produce nessuna prova di avvenuta consegna al destinatario della predetta comunicazione a dimostrazione del fatto che MAI è pervenuta nella sfera di conoscenza dello stesso”), alla luce della previsione dell'interruzione di diritto del contratto di assicurazione sulla vita contenuta tanto nel testo negoziale (cfr. art. 8), che nel codice civile (art. 1924 c.c.).
Inoltre, in senso contrario rispetto a quanto sino a questo punto declinato, non possono venire in rilievo i successivi bonifici, disposti dalla figlia del sig. in data 27-11-2023, inerenti al Parte_2
periodo da settembre 2020 a marzo 2021 (cfr. docc. 16 e 17 fascicolo di parte attrice).
Questi ultimo, difatti, risultano all'evidenza versati ben oltre non soltanto rispetto ai trenta giorni previsti dall'art. 8 della polizza, ma anche rispetto ai sei mesi previsti negozialmente ai fini della riattivazione del contratto (art. 9 contratto di assicurazione – Ripresa del pagamento dei premi: Riattivazione del contratto – “Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto pagando tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali”). Pertanto, il contratto di assicurazione non può essere considerato correttamente riattivato, ciò che comporta il rigetto anche della domanda della terza intervenuta.
4. Infine, è da rigettare anche la domanda di ripetizione promossa dalla terza intervenuta sig.ra in sede di prima CP_2
memoria istruttoria (cfr. memoria ex art. 171-ter, co. 1, n. 1, c.p.c. nell'interesse della terza intervenuta, pp. 11-12: “In subordine e nella denegatissima ipotesi in cui il Giudicante dichiari intervenuta tra le parti la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. della polizza assicurativa n. 23735866 denominata ALSICURO e sottoscritta in data 14.03.2016 dal sig. condannare la Soc. Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, alla ripetizione, in favore della sig.ra ed in CP_2
solido con la sig.ra della somma indebitamente Parte_1
percepita di € 2.490,00 a titolo di premi assicurativi insoluti corrisposti e non dovuti oltre interessi di legge dal dì della corresponsione a quello dell'avvenuto saldo”).
Tale domanda deve infatti essere reputata inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Per quanto l'art. 268 c.p.c. consenta l'intervento del terzo sino al momento della rimessione della causa in decisione (cfr. memoria nell'interesse della terza intervenuta ex art. 171-ter, co. 1, n. 2,
c.p.c., pp. 5 ss.), è necessario, tuttavia, rilevare come anche per il terzo intervenuto valga lo stesso divieto di mutatio libelli previsto per le parti principali.
Ebbene, nell'ipotesi di specie non si può mancare di evidenziare la novità del tema di indagine introdotto dalla terza intervenuta in sede di prima memoria istruttoria (restituzione dei premi assicurativi insoluti), rispetto a quello dalla stessa fatto valere nell'atto di intervento (liquidazione della polizza assicurativa).
Tale novità impedisce di ricondurre siffatta variazione ad un'ipotesi di “emendatio libelli” consentita giudizialmente (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, n.32146: “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente”), con la conseguente inammissibilità della nuova domanda proposta.
5. Vanno poste, in pari quota ex art. 97 cpc., a carico dell'attrice e della terza intervenuta, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sostenute da parte della convenuta, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale,
e con aumento del 30 % ex art. 4, comma 2, dm 55/2014, ricorrendo l'ipotesi di prestazione giudiziale dell'avvocato resa a favore di un solo soggetto contro più soggetti .
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
2. rigetta la domanda spiegata dalla terza intervenuta sig.ra
[...]
ella comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc;
CP_2
3. dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla terza intervenuta sig.ra nella memoria ex art. 171 ter n.1 CP_2
cpc.;
4. condanna parte attrice e la terza intervenuta al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro
11.884,60 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11943 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Parte_1
NE e DO NI, come da mandato in atti;
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuri, come da mandato in atti
Parte convenuta
E rappresentata e difesa dall'Avv. DO NI, CP_2
come da mandato in atti;
Terza intervenuta
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 7-10-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “conclude come da atto di citazione e memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.”; per parte convenuta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 171 ter n.1 cpc”; per la terza intervenuta: “conclude come da comparsa di intervenuto e da memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
figlia del sig. ha convenuto in giudizio, Pt_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine Controparte_1
di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice designato, viste le causali di cui in narrativa ed ogni contraria eccezione e deduzione contraria reietta: - In via principale accertare il diritto della Sig.ra
quale erede beneficiaria del Sig. ad Parte_1 Parte_2
ottenere la liquidazione per sinistro della polizza vita denominata
ALSICURO di , sottoscritta in data 14/03/2016 per la CP_1
somma di € 58.500,00 e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa al pagamento di tale Controparte_1
somma in favore dell'attrice oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data dell'avvenuto decesso del contraente Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del
[...]
giudizio”.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto che:
- in data 14-3-2016 il padre sig. ha stipulato con la Parte_2
convenuta un contratto di assicurazione sulla vita denominata
ALSICURO mod. 11400626 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice);
- in data 1-11-2021 il Sig. è deceduto e ha lasciato Parte_2
quale unica erede la figlia (cfr. doc.
2-3 fascicolo di Parte_1
parte attrice); - a fronte della richiesta della liquidazione della polizza vita (cfr. doc.
4 fascicolo di parte attrice), la convenuta ha risposto negativamente
(cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte attrice).
Dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice), la sig.ra ha, quindi, eccepito Parte_3
l'illegittimità della condotta della convenuta, consistita nella mancata liquidazione della suddetta polizza.
Si è costituita a mezzo di comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale ha rilevato:
- l'infondatezza della domanda a fronte della mancata titolarità del diritto da parte dell'attrice, stante l'individuazione quale beneficiaria esclusivamente della sig.ra coniuge del de cuius;
CP_2
- la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, ai sensi degli artt. 8 e 9 delle condizioni di assicurazione.
È intervenuta in giudizio la sig.ra aderendo alle CP_2
difese dell'attrice e chiedendo in subordine di condannare la convenuta all'adempimento in suo favore della prestazione dovuta in forza della polizza rilasciata.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita di essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
In primo luogo, occorre rilevare il difetto di titolarità del diritto alla liquidazione preteso dalla sig.ra Parte_1
Il testo della polizza ALSICURO mod. 11400626 azionata in giudizio, infatti, indica espressamente quale beneficiaria dell'assicurazione la “coniuge” e, “in difetto”, la “figlia” (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Pertanto, visto il mancato “difetto” della coniuge sig.ra
[...]
costituita a sua volta nel presente giudizio, la sig.ra CP_2 [...]
non può essere reputata titolare del diritto alla prestazione Pt_1
richiesta giudizialmente.
La relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata.
3. Del pari, non può trovare accoglimento neppure la richiesta promossa dalla terza intervenuta sig.ra CP_2
A tal proposito, il disposto dell'art. 8 della polizza assicurativa
(“Interruzione del pagamento dei premi: Risoluzione del contratto”) recita: “Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata non pagata il contratto si interrompe e le rate di premio corrisposte rimangono acquisite dall'impresa”.
Ebbene, nell'ipotesi di specie, anche laddove si ritenesse correttamente imputato il bonifico di euro 1.200,00 versato in data
21-12-2020 a saldo del periodo settembre-dicembre 2020 (cfr. doc.
6 fascicolo di parte convenuta, da cui si evince che tale bonifico si presenta riferito alla diversa polizza n. 24052150, e non alla polizza azionata giudizialmente n. 23735866), in ogni caso mette conto osservare come l'assicurato sig. successivamente Parte_2
a simile bonifico, non abbia provveduto ad effettuare ulteriori pagamenti sino al momento dell'intervenuto decesso (1-11-2021).
Pertanto, considerata cadenza mensile dei premi dovuti e rilevato il decorso di trenta giorni dalla prima rata non pagata (ovverosia la prima rata di gennaio 2021), il contratto di assicurazione deve ritenersi legittimamente risolto ben prima rispetto alla richiesta di liquidazione avanzata dalle controparti.
Né, del resto, può ritenersi che la risoluzione contrattuale non sia effettivamente intervenuta a causa della mancata ricezione da parte dell'assicurato della relativa missiva (cfr. memoria nell'interesse di parte attrice ex art. 171-ter, co. 1, n. 1, c.p.c., pp. 10-11: “La missiva datata 25.3.2021 che controparte produce (si veda doc. n. 8 comparsa di costituzione e risposta) e con la quale la stessa sostiene di aver comunicato la risoluzione contrattuale, in realtà, oltre a non rispecchiare le formali modalità richieste per sollevare un siffatto tipo di eccezione (ossia valido atto recettizio indirizzato alla parte inadempiente!) non è MAI stata ricevuta dal sig. Parte_2
dato che è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello
[...]
effettivo di residenza del contraente (..) Peraltro, la compagnia convenuta non produce nessuna prova di avvenuta consegna al destinatario della predetta comunicazione a dimostrazione del fatto che MAI è pervenuta nella sfera di conoscenza dello stesso”), alla luce della previsione dell'interruzione di diritto del contratto di assicurazione sulla vita contenuta tanto nel testo negoziale (cfr. art. 8), che nel codice civile (art. 1924 c.c.).
Inoltre, in senso contrario rispetto a quanto sino a questo punto declinato, non possono venire in rilievo i successivi bonifici, disposti dalla figlia del sig. in data 27-11-2023, inerenti al Parte_2
periodo da settembre 2020 a marzo 2021 (cfr. docc. 16 e 17 fascicolo di parte attrice).
Questi ultimo, difatti, risultano all'evidenza versati ben oltre non soltanto rispetto ai trenta giorni previsti dall'art. 8 della polizza, ma anche rispetto ai sei mesi previsti negozialmente ai fini della riattivazione del contratto (art. 9 contratto di assicurazione – Ripresa del pagamento dei premi: Riattivazione del contratto – “Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto pagando tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali”). Pertanto, il contratto di assicurazione non può essere considerato correttamente riattivato, ciò che comporta il rigetto anche della domanda della terza intervenuta.
4. Infine, è da rigettare anche la domanda di ripetizione promossa dalla terza intervenuta sig.ra in sede di prima CP_2
memoria istruttoria (cfr. memoria ex art. 171-ter, co. 1, n. 1, c.p.c. nell'interesse della terza intervenuta, pp. 11-12: “In subordine e nella denegatissima ipotesi in cui il Giudicante dichiari intervenuta tra le parti la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. della polizza assicurativa n. 23735866 denominata ALSICURO e sottoscritta in data 14.03.2016 dal sig. condannare la Soc. Parte_2
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, alla ripetizione, in favore della sig.ra ed in CP_2
solido con la sig.ra della somma indebitamente Parte_1
percepita di € 2.490,00 a titolo di premi assicurativi insoluti corrisposti e non dovuti oltre interessi di legge dal dì della corresponsione a quello dell'avvenuto saldo”).
Tale domanda deve infatti essere reputata inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Per quanto l'art. 268 c.p.c. consenta l'intervento del terzo sino al momento della rimessione della causa in decisione (cfr. memoria nell'interesse della terza intervenuta ex art. 171-ter, co. 1, n. 2,
c.p.c., pp. 5 ss.), è necessario, tuttavia, rilevare come anche per il terzo intervenuto valga lo stesso divieto di mutatio libelli previsto per le parti principali.
Ebbene, nell'ipotesi di specie non si può mancare di evidenziare la novità del tema di indagine introdotto dalla terza intervenuta in sede di prima memoria istruttoria (restituzione dei premi assicurativi insoluti), rispetto a quello dalla stessa fatto valere nell'atto di intervento (liquidazione della polizza assicurativa).
Tale novità impedisce di ricondurre siffatta variazione ad un'ipotesi di “emendatio libelli” consentita giudizialmente (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, n.32146: “Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente”), con la conseguente inammissibilità della nuova domanda proposta.
5. Vanno poste, in pari quota ex art. 97 cpc., a carico dell'attrice e della terza intervenuta, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sostenute da parte della convenuta, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale,
e con aumento del 30 % ex art. 4, comma 2, dm 55/2014, ricorrendo l'ipotesi di prestazione giudiziale dell'avvocato resa a favore di un solo soggetto contro più soggetti .
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
2. rigetta la domanda spiegata dalla terza intervenuta sig.ra
[...]
ella comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc;
CP_2
3. dichiara inammissibile la domanda spiegata dalla terza intervenuta sig.ra nella memoria ex art. 171 ter n.1 CP_2
cpc.;
4. condanna parte attrice e la terza intervenuta al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro
11.884,60 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia